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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/11/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3739/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 12/11/2025, vertente tra nata ad [...] il Parte_1
31/3/1976, c.f. , difesa dall'avv. Ilenia Vittiglio, e , nato CodiceFiscale_1 CP_1
a RA (FR) il 19/12/1965, c.f. , difeso dagli avv.ti Mario Cioffi e CodiceFiscale_2
AN DA, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/11/2021 la signora premesso di aver sposato il signor Parte_2
a Campoli Appennino (FR) il 31/5/1998 secondo il rito concordatario e di aver CP_1 avuto durante la convivenza il figlio (nato il [...]), ha chiesto che il Persona_1
Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
*** CP_ Costituito con comparsa del 28/4/2025, il signor non si è opposto alla separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse rispetto a quelle invocate nel ricorso.
*** CP_ All'udienza del 12/11/2025 i signori e anno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_ volta alla definizione della causa alle condizioni seguenti: “Il signor ccetta suo malgrado
l'affidamento esclusivo del figlio in favore della madre in conseguenza dell'incomunicabilità che lo separa dal ragazzo, auspicando comunque che il rapporto genitoriale possa riprendere. CP_ Il signor si impegna a non rivendicare la disponibilità dell'immobile sito a Pescosolido, in
Via Borgo n. 9, affinché il figlio ne possa godere fino alla piena indipendenza economica. La signora accetta di sostenere le spese ordinarie di Saranno ripartite in Pt_1 Persona_1 egual misura tra i genitori le spese straordinarie occorrenti al minore. Le parti a tali scopi richiamano il Protocollo in vigore presso il Tribunale. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
1 *** CP_ L'accordo dei signori e e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3739/2021 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e EC Liberi;
Parte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campoli Appennino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campoli Appennino (FR) dell'anno 1998, al numero 4, parte II;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, Parte_1 CP_1 così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 12/11/2025
Il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3739/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 12/11/2025, vertente tra nata ad [...] il Parte_1
31/3/1976, c.f. , difesa dall'avv. Ilenia Vittiglio, e , nato CodiceFiscale_1 CP_1
a RA (FR) il 19/12/1965, c.f. , difeso dagli avv.ti Mario Cioffi e CodiceFiscale_2
AN DA, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9/11/2021 la signora premesso di aver sposato il signor Parte_2
a Campoli Appennino (FR) il 31/5/1998 secondo il rito concordatario e di aver CP_1 avuto durante la convivenza il figlio (nato il [...]), ha chiesto che il Persona_1
Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
*** CP_ Costituito con comparsa del 28/4/2025, il signor non si è opposto alla separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni diverse rispetto a quelle invocate nel ricorso.
*** CP_ All'udienza del 12/11/2025 i signori e anno dichiarato di aver raggiunto un'intesa Pt_1 CP_ volta alla definizione della causa alle condizioni seguenti: “Il signor ccetta suo malgrado
l'affidamento esclusivo del figlio in favore della madre in conseguenza dell'incomunicabilità che lo separa dal ragazzo, auspicando comunque che il rapporto genitoriale possa riprendere. CP_ Il signor si impegna a non rivendicare la disponibilità dell'immobile sito a Pescosolido, in
Via Borgo n. 9, affinché il figlio ne possa godere fino alla piena indipendenza economica. La signora accetta di sostenere le spese ordinarie di Saranno ripartite in Pt_1 Persona_1 egual misura tra i genitori le spese straordinarie occorrenti al minore. Le parti a tali scopi richiamano il Protocollo in vigore presso il Tribunale. Spese di lite compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
1 *** CP_ L'accordo dei signori e e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3739/2021 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e EC Liberi;
Parte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campoli Appennino (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campoli Appennino (FR) dell'anno 1998, al numero 4, parte II;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di causa, Parte_1 CP_1 così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 12/11/2025
Il giudice est Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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