Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 984 /2024 da:
L'avv. PRISCO RAFFAELE per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. VISCUSO GIOVANNI per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 984 del RGAC dell'anno 2024 avente ad og getto appello avverso la sentenza n. 529/2023 depositata in data 20 novembre 2023 dal Giudice di Pace di Corigliano
Calabro e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Raffaele Prisco
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
Viscuso
Appellato
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 529/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Corigliano, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso i verbali n. B4467/2023 del
28/2/2023, n. B4648/2023 del 27/2/2023 e n. B5963/2023 del 3/3/2023 emessi dalla Polizia
Locale della Provincia di e notificati in data 6 aprile 2 023. Pt_1
Ha dedotto, ai fini che qui interessano: a) l'erronea valutazione delle risultanze processuali e l'errata motivazione in ordine alla mancanza di segnaletica di preavviso circa la presenza del dispositivo di controllo del traffico e della velocità; b) l'erroneità della liquidazione delle spese
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1.2. Si è costituita parte appellata, chiedendo il rigetto del gra vame.
2. Nel merito l'appello è infondato, assumendo rilievo decisivo in relazione alla questione della legittimità della sanzione, la mancanza di prova in relazione alla presenza di cartelli di segnalazione del dispositivo di rilevazione della velocità do po ogni intersezione esistente prima del punto in cui il dispositivo medesimo è collocato.
Infatti, l'appellante non ha contestato l'esistenza di intersezioni prima del dispositivo, ma ha richiamato un orientamento di legittimità sulla base del quale non s arebbe necessario apporre segnali di avviso della sua presenza dopo ogni intersezione.
Tale orientamento, pur esistente, è tuttavia da ritenersi superato dal più recente e condivisibile insegnamento, secondo cui “in ogni caso ed in senso risolutivo si osse rva che la norma dedotta come violata (del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, comma 1) stabilisce inequivocamente che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi ,- in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.".
Da ciò si inferisce che la disposizione normativa non limita il suo ambito applicativo alla sola ipotesi in cui l'automobilista si immetta nella strada da un punto successivo rispetto a dove è posizionata la segnalazione (circostanza, oltretutto, contestata dall'odierno ricorrente e s ulla quale non è dato riscontrare che la P.A. appellata aveva assolto nel giudizio in questione il relativo onere probatorio), ma detta una disciplina che si applica ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di rilevamento della velocità vi siano intersezi oni stradali” (Cass. civ., sez. VI, 27 novembre 2018, n. 30664).
Tale orientamento, a parere di questo giudice, appare preferibile rispetto a quello invocato dall'appellante, in quanto maggiormente aderente al dato normativo, che, come riportato, richiede la ripetizione del segnale dopo ogni intersezione.
Pertanto, considerato che non è rilevante stabilire in quale punto si sia immessa sulla strada parte appellata (in ogni caso sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare la circostanza e tale prova non è stata fornita) e che non è stata né allegata né dimostrata l'inesistenza di intersezioni in prossimità del dispositivo o la presenza dopo ognuna di esse di un idoneo cartello, la sanzione applicata è illegittima.
3. Non meritevole di accoglimento è anche il motivo relativo alle spese.
Al riguardo, si osserva che il giudizio di primo grado si è svolto con il rito lavoro ai sensi dell'art. 7 d. lgs. 150/2011 e non già, come asserito dall'appellante, nelle forme del rito semplificato.
In ogni caso, anche a voler ritenere il giudizio regolato dal rito semplificato sono chiaramente dovute tutte le fasi previste per i Giudizi dinanzi al Giudice di Pace, non essendo prevista alcuna norma che escluda taluna di esse.
2 Al contrario, risultando pacifica la necessità di liquidare le fasi di studio, introduttiva e di decisione, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istr uttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. civ., sez. II, 9 luglio 2024, n. 18723; cfr. anche
Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2023, n. 28627, secondo cui “in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle form e del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile sol o alla diversa fase della trattazione)”).
4. Le spese di lite del presente giudizio di appello vengono compensate in ragione del contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla necessità di posizionare cartelli di avviso dopo ogni intersezione stradale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese del presente giudizio d'appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificat o pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 21 maggio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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