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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 04.11.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
27.09.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,30
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. EL La FR, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 5420 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. ANNA TANTILLO Parte_1
dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te Controparte_1
dom.to presso lo studio dell'avv. MARGHERITA DOMENEGOTTI, dalla quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico EL La FR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) nell'accogliere in parte l'opposizione del sig. il precetto oggetto di opposizione Pt_1
va dichiarato privo di efficacia esecutiva. Tuttavia, alla luce dell'accordo raggiunto in punto di quantum della somma residua a titolo di mutuo, il sig. deve ritenersi tenuto al pagamento, Pt_1
quale sorte residua del mutuo fondiario del 10.04.2000, in favore di Controparte_2
della somma di € 13.000,00 oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
[...]
2) il sig. va inoltre condannato a rifondere a parte opposta le spese di lite che si Pt_1
liquidano in € 2.540,00, oltre iva cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione del sig. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli dalla e per essa dalla con il quale CP_3 Controparte_2
gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.542,66 quale sorte residua,
relativa al contratto di mutuo del 2000.
Sul punto delle opposizioni all'esecuzione va, innanzitutto, precisato che come è noto,
l'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva - consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo -, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo.
Ciò posto, premesso il generale potere-dovere da parte del decidente di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (finanche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti), non vi è dubbio che, avuto riguardo alla tipologia delle doglianze prospettate, il debitore esecutato abbia inteso proporre una opposizione all'esecuzione ( le doglianze proposte non costituiscono invero motivo di irregolarità
della procedura esecutiva ma attengono all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e non anche alle modalità del suo corretto esercizio).
Il sig. nel proporre l'opposizione al precetto, invero, dopo avere assunto l'erroneità Pt_1
dei conteggi di cui al precetto, ha rideterminato l'importo dovuto in € 8.318,18, assumendo l'esistenza sul punto di un accordo con la . CP_1
Considerato che, nel caso di specie, il sig. contesta appunto il diritto del creditore a Pt_1
procedere alla esecuzione forzata nei suoi confronti ponendo in discussione il diritto a conseguire il credito di cui all'intimazione di pagamento, si configura un atto di opposizione all'esecuzione, dal momento che esso investe la sfera del diritto sostanziale del creditore.
Resistendo all'opposizione con comparsa del 04.11.2022, parte opposta ha partitamente respinto gli addebiti mossi dall'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma dell'efficacia esecutiva del precetto.
Nel corso del giudizio, questo giudice ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento della minor somma di € 13.000,00 da parte del sig. quale sorta residua del Pt_1
mutuo fondiario posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta. Posto che entrambe le parti hanno manifestato di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo giudice, ma le parti non hanno definito bonariamente la controversia non avendo raggiunto l'accordo sulle modalità di pagamento della detta somma, si ritiene cessata la materia del contendere in punto di quantum del precetto notificato, che va pertanto dichiarato privo di efficacia esecutiva.
Tuttavia, alla luce dell'accordo raggiunto in punto di quantum, il sig. deve ritenersi Pt_1
tenuto al pagamento, a titolo di sorte residua del mutuo fondiario del 10.04.2000 in favore di della somma di € 13.000,00, oltre interessi dalla data della Controparte_2
domanda all'effettivo soddisfo.
In punto di diritto va ricordato che secondo un ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. O comunque provare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni e contestazioni.
Ora, considerato che nel caso di specie parte opponente non contesta l'esistenza del mutuo,
posto a fondamento della pretesa creditoria intimata, deve ritenersi provato il dedotto titolo contrattuale. Di contro il sig. non ha fornito prova dell'assunta estinzione dell'intero suo Pt_1
debito, che comunque, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata da questo giudice, va rideterminato in € 13.000,00.
Deve, inoltre, sottolinearsi che – in base al disposto dell'art. 1218 c.c. –, una volta rilevata la sussistenza di un oggettivo inadempimento, si presume che lo stesso sia imputabile al debitore
(anche questa volta la prova contraria è a carico di quest'ultimo e, nel caso di specie, non è stata fornita).
Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni, l'intimazione di pagamento notificata al sig. va considerata priva di efficacia esecutiva, ma il sig. va comunque ritenuto Pt_1 Pt_1
debitore della della minor somma di € 13.00,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. CP_1
Quanto al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 04/11/2025
Il G.O.T
EL La FR Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice EL La FR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
27.09.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,30
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. EL La FR, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 5420 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. ANNA TANTILLO Parte_1
dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te Controparte_1
dom.to presso lo studio dell'avv. MARGHERITA DOMENEGOTTI, dalla quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico EL La FR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) nell'accogliere in parte l'opposizione del sig. il precetto oggetto di opposizione Pt_1
va dichiarato privo di efficacia esecutiva. Tuttavia, alla luce dell'accordo raggiunto in punto di quantum della somma residua a titolo di mutuo, il sig. deve ritenersi tenuto al pagamento, Pt_1
quale sorte residua del mutuo fondiario del 10.04.2000, in favore di Controparte_2
della somma di € 13.000,00 oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo.
[...]
2) il sig. va inoltre condannato a rifondere a parte opposta le spese di lite che si Pt_1
liquidano in € 2.540,00, oltre iva cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione del sig. avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli dalla e per essa dalla con il quale CP_3 Controparte_2
gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.542,66 quale sorte residua,
relativa al contratto di mutuo del 2000.
Sul punto delle opposizioni all'esecuzione va, innanzitutto, precisato che come è noto,
l'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva - consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo -, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo.
Ciò posto, premesso il generale potere-dovere da parte del decidente di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (finanche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti), non vi è dubbio che, avuto riguardo alla tipologia delle doglianze prospettate, il debitore esecutato abbia inteso proporre una opposizione all'esecuzione ( le doglianze proposte non costituiscono invero motivo di irregolarità
della procedura esecutiva ma attengono all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e non anche alle modalità del suo corretto esercizio).
Il sig. nel proporre l'opposizione al precetto, invero, dopo avere assunto l'erroneità Pt_1
dei conteggi di cui al precetto, ha rideterminato l'importo dovuto in € 8.318,18, assumendo l'esistenza sul punto di un accordo con la . CP_1
Considerato che, nel caso di specie, il sig. contesta appunto il diritto del creditore a Pt_1
procedere alla esecuzione forzata nei suoi confronti ponendo in discussione il diritto a conseguire il credito di cui all'intimazione di pagamento, si configura un atto di opposizione all'esecuzione, dal momento che esso investe la sfera del diritto sostanziale del creditore.
Resistendo all'opposizione con comparsa del 04.11.2022, parte opposta ha partitamente respinto gli addebiti mossi dall'opponente, controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma dell'efficacia esecutiva del precetto.
Nel corso del giudizio, questo giudice ha formulato una proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento della minor somma di € 13.000,00 da parte del sig. quale sorta residua del Pt_1
mutuo fondiario posto a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta. Posto che entrambe le parti hanno manifestato di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo giudice, ma le parti non hanno definito bonariamente la controversia non avendo raggiunto l'accordo sulle modalità di pagamento della detta somma, si ritiene cessata la materia del contendere in punto di quantum del precetto notificato, che va pertanto dichiarato privo di efficacia esecutiva.
Tuttavia, alla luce dell'accordo raggiunto in punto di quantum, il sig. deve ritenersi Pt_1
tenuto al pagamento, a titolo di sorte residua del mutuo fondiario del 10.04.2000 in favore di della somma di € 13.000,00, oltre interessi dalla data della Controparte_2
domanda all'effettivo soddisfo.
In punto di diritto va ricordato che secondo un ormai costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. O comunque provare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni e contestazioni.
Ora, considerato che nel caso di specie parte opponente non contesta l'esistenza del mutuo,
posto a fondamento della pretesa creditoria intimata, deve ritenersi provato il dedotto titolo contrattuale. Di contro il sig. non ha fornito prova dell'assunta estinzione dell'intero suo Pt_1
debito, che comunque, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata da questo giudice, va rideterminato in € 13.000,00.
Deve, inoltre, sottolinearsi che – in base al disposto dell'art. 1218 c.c. –, una volta rilevata la sussistenza di un oggettivo inadempimento, si presume che lo stesso sia imputabile al debitore
(anche questa volta la prova contraria è a carico di quest'ultimo e, nel caso di specie, non è stata fornita).
Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni, l'intimazione di pagamento notificata al sig. va considerata priva di efficacia esecutiva, ma il sig. va comunque ritenuto Pt_1 Pt_1
debitore della della minor somma di € 13.00,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. CP_1
Quanto al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
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Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 04/11/2025
Il G.O.T
EL La FR Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice EL La FR in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44