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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11949/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19 Dicembre 2025 promossa da:
- nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Pierlucio Napoli e RA Napoli
Ricorrente
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli Avvocati Ester Cascio e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: diritto agli ANF per genitore separato
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 7/11/2022, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver chiesto con domanda del 6/9/2021 l'Assegno per il
Nucleo Familiare (di seguito ANF) in riferimento al periodo dall'1/7/2015 al 31/3/2021 nel quale ha svolto attività di lavoro dipendente, rappresenta di aver chiesto la prestazione per il nucleo composto dal ricorrente medesimo e dalla figlia , nata il [...], Persona_1 nucleo composto anche dalla coniuge fino al 20/5/2019, Persona_2 di aver allegato alla domanda il Decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Lecce il 20/5/2019 e la autorizzazione della madre della minore a chiedere l'assegno per la figlia anche in data successiva alla separazione, lamenta che la domanda di ANF è stata rigettata dall'Istituto con provvedimento del 29/9/2021 per la seguente motivazione “i coniugi separati mantengono la stessa residenza” e di aver proposto invano ricorso amministrativo contro il diniego.
Tanto esposto e lamentato, parte ricorrente afferma la sussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge per il diritto agli ANF e, con specifico riferimento al periodo dal 20/5/2019 al 31/3/2021, deduce l'irrilevanza della residenza dei coniugi legalmente separati ai fino del conseguimento della prestazione e chiede testualmente:
“che il GDL di Lecce, con sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi della L.533/73, dichiari il diritto del Ricorrente all'assegno per il nucleo familiare per i periodi di lavoro ed assimilati da 1.7.2015 al 31.3.2021 nella misura prevista dalla tab.11 sino a maggio 2019 e nella misura prevista dalla tab. 12 per il periodo successivo secondo le risultanze reddituali allegate e conseguentemente condanni l'Istituto al pagamento dei ratei dovuti nella misura di legge, oltre interessi legali/rivalutazione. Condanni, altresì, l' al pagamento dei CP_2 compensi di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del decreto 8 marzo 2018 n. 37, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale eccepisce CP_1 preliminarmente l'improponibilità della domanda giudiziale per mancata presentazione della relativa istanza amministrativa, rilevando che quella presentata dal ricorrente il 6/9/21 è una domanda di Autorizzazione
ANF, propedeutica a quella finalizzata ad ottenere l'erogazione della prestazione, ed è comunque relativa al periodo 24/5/2019 -
31/03/2021, diverso, e più limitato, rispetto a quello oggetto della domanda giudiziale (1/7/2015 – 31/3/2021) e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea, sostenendo che per il periodo
Gennaio/Settembre 2020 il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione attraverso l'invio del relativo modulo al proprio datore di lavoro e che, in caso di genitori separati, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, è necessario che i coniugi abbiano residenze diverse risultanti dai certificati di stato di famiglia.
2 Preso atto del contenuto della memoria di costituzione, con le note depositate il 4/4/2024, parte ricorrente ha riconosciuto la parziale fondatezza dell'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da CP_1
e ha conseguentemente dichiarato di precisare la domanda nei seguenti termini: “CHIEDE - che il GDL dichiari il diritto del Ricorrente all'assegno per il nucleo familiare per se e la figlia minore RA dal 20 maggio
2019 al 28 febbraio 2023 (da marzo 2023 sostituito dall'AUU) e conseguentemente ordini all' di corrispondere i relativi importi mensili, CP_1 oltre accessori. - con il favore dei compensi di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, del decreto 8 marzo 2018 n. 37, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre, in primo luogo, respingere l'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata da , considerato che l'istante ha documentato di CP_1 aver presentato la domanda amministrativa in data 6/9/2021.
Tanto premesso, occorre richiamare il disposto dell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in Legge 13 maggio 1988 n. 153, che recita: “””””””””
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al
1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono
3 aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i
4 nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto,
l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
5 e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6 “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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Nella Circolare n. 210 del 7/12/1999, allegata al ricorso, si legge CP_1
“Nei casi di affidamento congiunto dei figli concesso ad entrambi i genitori, separati legalmente o divorziati, non è possibile procedere all'accertamento del nucleo facente capo ad un solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari sussistenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tal fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Ciò anche in considerazione del fatto che la L.
153/88 sopra citata ha eliminato il criterio della convivenza come elemento discriminante per l'accertamento del diritto alla prestazione di cui trattasi.
Tale situazione suggerisce quindi una soluzione affidata alla volontà dei genitori, i quali stabiliranno di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione ai fini della corresponsione dell'assegno. Solo in caso di contrasto tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, di conseguenza, il diritto al trattamento di famiglia.
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Passando all'analisi del caso di specie, occorre innanzitutto rilevare che nel presente giudizio non è in contestazione la sussistenza del requisito reddituale per il diritto agli ANF, bensì la sussistenza o meno del diritto di uno dei due genitori separati a percepire l'assegno per il nucleo familiare composto da sé e dalla propria figlia, nell'ipotesi specifica in cui i genitori, pur legalmente separati, mantengano la stessa residenza.
Il punto è, quindi, stabilire se, nonostante le risultanze dei certificati di residenza, possa ritenersi che i coniugi siano effettivamente separati, come richiesto dalla citata norma.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che con domanda del
6/9/2021 il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione richiesta “Inclusione di
Familiari nel Nucleo”, specificando quale tipologia di inclusione quella
7 relativa a “Figlio di coniugi . separati o divorz., sciolti da unione Per_3 civile o in abbandono” e ha indicato quale propria residenza quella della casa coniugale, sita in Novoli (LE), alla Via Roma n. 19, e ha indicato la data del 20/5/2019 quale data di decorrenza della prestazione.
Al ricorso è allegato Decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data
20/10/2019 con il quale sono state omologate le condizioni concordate dal ricorrente e dalla propria coniuge indicate nel ricorso per separazione personale, ricorso nel quale si legge che la figlia minore della coppia è affidata ad entrambi i coniugi e che “I coniugi vivono separati dal
23/5/2018: la moglie è residente in [...] presso la casa coniugale unitamente alla figlia minore RA;
mentre il marito, seppur temporaneamente ancora residente presso la suddetta abitazione, è domiciliato in Novoli (Le) alla Via Cataldi presso l'abitazione della madre, quest'ultimo a far data dall'omologa di separazione si impegna a spostare la propria residenza”.
È inoltre allegata al ricorso dichiarazione datata 28/4/2021 con la quale la sig.ra autorizza il ricorrente a presentare la domanda Persona_2 per ottenere gli assegni per il nucleo familiare di cui fa parte la figlia
. Persona_1
Deve dunque ritenersi che la separazione legale tra i coniugi sia debitamente documentata.
Parte ricorrente ha, invero, prodotto, in allegato alle note depositate il
14/5/2025, un Certificato di stato di famiglia e di residenza nel quale non risulta quale componente della famiglia anagrafica Parte_1 di cui fanno parte la moglie e la figlia, ma trattasi di Certificato datato
28/4/2025 e quindi posteriore ai fatti di causa e dal quale non si evince in quale data il ricorrente abbia trasferito la propria residenza.
Ribadito che la separazione legale tra i coniugi risulta documentata, si deve tuttavia ritenere che l' effettività della separazione non possa essere esclusa per la sola comune residenza anagrafica, allorchè tale elemento non sia previsto dalle norme.
Alla luce di quanto esposto e considerato, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare dal
20/5/2019 al 31/3/2021 nella misura corrispondente ai redditi, con
8 condanna di al pagamento delle somme dovute, sicchè il ricorso va CP_1 accolto.
Non si ritiene di accogliere la domanda di erogazione dell'emolumento sino al 28/2/2023, come chiesto dalla difesa di parte ricorrente nelle note depositate in data 4/4/2024, perchè non sono stati rappresentati gravi motivi che, ai sensi dell'art.420 c.p.c., inducano ad autorizzare la modificazione delle conclusioni riportate in ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dichiarato della causa, con distrazione in favore dei procuratori di parte resistente per dichiarato anticipo
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli Assegni per il Nucleo
Familiare dal 20/5/2019 al 31/3/2021 e, per l'effetto, condanna a CP_1 pagare al ricorrente i ratei dovuti, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € CP_1
1.400,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 19 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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