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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. AR OL -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2681/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OL OL TA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALCULLI CARMEN, CP_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/08/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 16/06/2010 avevano contratto matrimonio in IN
FR (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 06/10/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], il [...] uniti in CP_1 matrimonio in IN FR (Ta) il 16/06/2010 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di IN FR (Ta) dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 48;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro Parte_1 CP_1 indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN FR (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente
AR AS
Il Giudice est.
NN RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. AR OL -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa NN CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2681/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
OL OL TA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CALCULLI CARMEN, CP_1 come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 11/08/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 16/06/2010 avevano contratto matrimonio in IN
FR (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione.
Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 06/10/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 08/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
[...]
, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], il [...] uniti in CP_1 matrimonio in IN FR (Ta) il 16/06/2010 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di IN FR (Ta) dell'anno 2010, parte 2, serie A, numero 48;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da costoro Parte_1 CP_1 indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN FR (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente
AR AS
Il Giudice est.
NN RA