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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1559/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1559 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. GIACOMO MERLO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. MATTEO SINIBALDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: Parte convenuta ha precisato le rispettive conclusioni nel termine assegnato ex art. 189 c.p.c. con note da intendersi qui integralmente ritrascritte;
in difetto, invece, di deposito di note da parte dell'attrice dovendo intendersi richiamate le richieste formulate nei precedenti atti (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del
20/11/2020)
per parte attrice: “Nel merito: Rigettare le eccezioni avversarie con specifico riferimento alla eccepita decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. e conseguentemente accertata e dichiarata l'omessa fornitura dei beni oggetto del contratto indicati nella fattura n. 10/572/22 del 30.09.22 da € 1.012,41 dichiarare detto importo non dovuto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Accertata e dichiarata la tardività della fornitura che né ha comportato l'invendibilità nonché la fornitura di beni diversi da quelli ordinati in relazione al diverso produttore con assenza delle conseguenti garanzie con riferimento alle mascherine FF, i camici ospedalieri e i guanti, accertare e dichiarare che gli importi fatti valere per € 25.044,79 non sono dovuti;
Accertare altresì che detti prodotti sono rimasti invenduti con una giacenza di magazzino restituibile pari Testi ad oltre 13500 mascherine FF marca;
Con vittoria delle competenze e spese del presente giudizio di opposizione. E ciò in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 367/23”; per parte convenuta: “In via principale:
1. Rigettare ogni domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria, se ritenuto, dell'intervenuta decadenza dell'opponente dal diritto alla garanzia azionato con la proposta opposizione.
2. Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle somme oggetto del decreto ingiuntivo. In via subordinata: Per il solo non creduto caso di mancata, integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle somme, anche minori, che dovessero risultare provate in corso di causa o che dovessero, altrimenti, essere ritenute di giustizia. In via istruttoria:
1. Ritenere ammissibili e rilevanti i documenti prodotti nel corso del giudizio.
2. Rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso: Con vittoria del compenso e delle spese anticipate relativi al presente giudizio e a quello monitorio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA nella misura di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Parte attrice agisce in giudizio -in opposizione a decreto ingiuntivo n. 367/2023 del
29-4-2023, recante ingiunzione per il pagamento della somma di euro 26.057,17 oltre interessi e spese di procedura- esponendo:
-di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società convenuta opposta per la fornitura di mascherine FF, camici ospedalieri, guanti e in genere c.d. protezioni Covid;
-che le forniture, da cui deriverebbe il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, sono avvenute in ritardo e con vizi per quantità e qualità, ciò avendo altresì comportato la perdita di commesse e lo storno di ordini da parte dei clienti finali;
-che le mascherine fornite sono rimaste invendute perché consegnate in ritardo e in difetto delle qualità pattuite;
-che, inoltre, quanto all'ultima fattura per l'importo di euro 1.012,41, la merce non è stata consegnata, con conseguente inesigibilità; conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito e la pag. 2/7 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta allega:
-di aver consegnato alla società opponente numerose partite di merce, come documentato dalle fatture e dai documenti di trasporto agli atti e come non contestato, con esecuzione delle consegne presso i luoghi e i clienti finali indicati caso per caso dalla stessa opponente;
-che quest'ultima ha altresì ordinato merce per l'importo di euro 1.012,42, merce, tuttavia, non spedita a causa dell'inadempimento alle pregresse obbligazioni di pagamento;
-che l'opponente, in particolare, ha omesso il pagamento della merce consegnata, nonostante i plurimi solleciti stragiudiziali;
-che le forniture per cui è causa non hanno interessato mascherine FF, bensì guanti, gel igienizzante mani, visiere, camici e gambali monouso, e che a dette forniture non afferiscono le contestazioni avanzate dall'attrice, in ogni caso eccependo l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c.;
-che, inoltre, la società attrice non ha provato né la sussistenza di termini perentori per la consegna della merce, né l'intempestiva consegna delle mascherine al rispettivo cliente OP (merce mai ordinata a ); CP_1
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo o del minore importo riconosciuto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 22-11-2023 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'insussistenza dei presupposti onde addivenire a una definizione conciliativa della vertenza, insistendo nelle rispettive conclusioni e istanze.
Con ordinanza del 9-12-2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 25.044,79.
Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata udienza ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27-12-2024.
2. Sull'accoglimento parziale dell'opposizione e sulla condanna della società attrice.
pag. 3/7 Devono, innanzitutto, essere disattese le doglianze spiegate da parte attrice con riguardo al credito portato dalle fatture azionate in sede monitoria -salvo quanto a seguire in ordine alla somma di euro 1.012,41 di cui alla fattura del 30-9-2022- in relazione ad asserito ritardo nella consegna o a vizi di qualità o quantità.
Non spiegata contestazione circa il relativo an, i contratti su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria attengono a consegne di merce intervenute nel periodo da giugno ad agosto 2022, con trasporto presso le sedi dei clienti dell'attrice, e concernenti in prevalente parte guanti in nitrile, gel igienizzante e altri strumenti di protezione Covid, fra cui, anche se in parte minore, anche c.d. mascherine FPP2 (docc. da.
1.a a 1.n fasc. monitorio).
Le doglianze attoree in punto di ritardo non hanno trovato riscontro quanto alle forniture per cui è causa.
In particolare, dalla documentazione versata agli atti (invero, come eccepito dalla difesa della società convenuta, con produzione di corrispondenza telematica in modalità inidonee a consentire la verifica dell'effettiva corrispondenza a documento elettronico;
cfr. comparsa di costituzione, pag. 7) si evince semmai che censure in punto di ritardi e di qualità della merce hanno interessato ordini del gennaio 2022 e del marzo 2022 (doc.
2 att.), che, vieppiù in difetto di ulteriori elementi al riguardo, risultano differenti e autonomi rispetto a quelli per cui si procede.
Non sussiste, pertanto, effettiva contestazione, anche in punto di temporalità e qualità, specificamente concernente i contratti in forza dei quali il decreto ingiuntivo è stato conseguito, relativi a merce differente e con riguardo parimenti a temporalità del tutto disancorate da quelle di cui alla corrispondenza documentata dalla società attrice.
Ciò comporta il rigetto dell'opposizione in parte qua, in quanto, da un lato, del tutto sprovvista di prova e invero confutata è la sussistenza di ritardi e vizi di qualità con riguardo alle forniture de quibus; dall'altro lato, sarebbe stato semmai onere della società opponente avanzare domanda riconvenzionale se del caso risarcitoria con riferimento alle diverse e ulteriori forniture oggetto di contestazione.
Per completezza si rileva ad ogni modo che, sempre sulla base della produzione attorea (cfr. anche doc. 3), anche in ordine ai precedenti rapporti fra le parti, si comprova semmai la consapevolezza in capo alla società opponente al momento dell'ordine della pag. 4/7 diversa marca delle mascherine acquistate, difettando comunque adeguata individuazione delle forniture in relazione alle quali dette problematiche si sarebbero in ipotesi verificate e ancor più delle conseguenze pregiudizievoli, anche nel relativo quantum, eventualmente subite.
Quanto poi all'annullamento del 7-2-2022 da parte del cliente della società attrice
(sub doc. n. 4 att.), ferma la non conferenza con i fatti per cui è causa e ferma altresì la mancata proposizione di domanda risarcitoria, le allegazioni di quest'ultima sono del tutto carenti e insufficienti, non svolta peraltro idonea offerta di prova circa la effettiva correlazione eziologica a condotta della convenuta e ancor meno in ordine al quantum del danno in ipotesi subito.
Complessivamente le contestazioni attoree con riferimento al credito per cui si procede si connotano per genericità e lacunosità, ferma l'assenza di correlazione con le forniture su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria. Priva di rilevanza giuridica, in difetto di prova circa la riconducibilità a condotta della società convenuta, è inoltre l'asserita circostanza, peraltro rimasta priva di dimostrazione, in ordine a una supposta persistente giacenza delle mascherine precedentemente ordinate presso la sede della società attrice.
L'opposizione è, pertanto, sotto tale profilo priva di fondamento.
Diversamente deve concludersi con riferimento alla somma di euro 1.012,41 portata dalla fattura del 30-9-2022 (doc.
1.o fasc. monitorio), tenuto conto che, per stessa allegazione della società convenuta, la merce non risulta mai essere stata consegnata all'opponente, non giustificata la sussistenza di alcun diritto di ritenzione (del resto nemmeno dedotto) nemmeno a fronte dell'inadempimento dell'attrice rispetto alle pregresse forniture, né altrimenti provato l'eventuale patto circa un'obbligazione a carico del compratore di pagamento anticipato rispetto alla consegna in deroga a quanto previsto dell'art. 1498, comma 2, c.c. (con onere al riguardo ricadente sul venditore: cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 21895 del 25/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 2361 del
02/02/2007). Non conferente si rileva anche il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1186
c.c., che può sortire effetti in ordine a eventuale termine di dilazione di pagamento rispetto a credito già divenuto esigibile e non rivestire portata sostitutiva di patto modificativo in deroga alla disciplina di cui all'art. 1498 cit.; così come parimente irrilevante ai fini della pag. 5/7 decisione è il rinvio all'art. 1461 c.c., concernente semmai la sospensione della prestazione di consegna a carico dell'opposta, nulla dicendo, invece, in ordine all'esigibilità del credito a carico dell'opponente.
Ciò comporta l'inesigibilità del credito, con conseguente fondatezza dell'opposizione in parte qua.
Per quanto sopra, tenuto conto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione
e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 7448 del 07/07/1993; Sez. 3, Sentenza n.
15026 del 15/07/2005), il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con condanna dell'opponente, in accoglimento della domanda di parte opposta, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 25.044,79, vertendosi in ordine a rapporti commerciali, come da richiesta dedotta sin dalla fase monitoria, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 dalle rispettive scadenze al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, la fase monitoria e quella di opposizione facendo parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007). Nel caso concreto le spese gravano sull'opponente, anche con riferimento alla fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 2217 del 01/02/2007), in quanto l'opposizione è risultata soltanto in parte fondata, il semplice fatto della revoca del decreto ingiuntivo non potendo far ritenere l'opponente vittoriosa (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Sez. 6,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017), ritenuta peraltro nel caso de quo, anche alla luce del fondamento dell'opposizione in ordine a componente del credito azionato, la sussistenza pag. 6/7 dei presupposti per compensazione parziale nella misura di un quarto.
Le spese di lite devono dunque essere liquidate, avuto riguardo al decisum e ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. per la fase di studio (euro 919,00) e introduttiva
(euro 777,00) e minimi per quella istruttoria (euro 840,00), attesa l'assenza di attività di assunzione probatoria, e decisionale (euro 850,50), tenuto conto del deposito di un unico scritto conclusionale, oltre euro 567,00 per la fase monitoria e, quindi, per il finale complessivo importo, previa compensazione parziale per un quarto, di euro 2.965,12, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'attrice pagare alla convenuta Parte_1
la somma di € 25.044,79, oltre a interessi ex d.lgs. n. 231/2002 CP_1
dalle rispettive scadenze al saldo;
3. condanna l'attrice a rimborsare alla Parte_1
convenuta le spese di lite, liquidate, compresa la fase monitoria, CP_1
previa compensazione parziale per un quarto, in € 2.965,12, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 13/01/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1559/2023
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 1559 del ruolo generale dell'anno 2023 e promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. GIACOMO MERLO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 con l'Avv. MATTEO SINIBALDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: Parte convenuta ha precisato le rispettive conclusioni nel termine assegnato ex art. 189 c.p.c. con note da intendersi qui integralmente ritrascritte;
in difetto, invece, di deposito di note da parte dell'attrice dovendo intendersi richiamate le richieste formulate nei precedenti atti (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del
20/11/2020)
per parte attrice: “Nel merito: Rigettare le eccezioni avversarie con specifico riferimento alla eccepita decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. e conseguentemente accertata e dichiarata l'omessa fornitura dei beni oggetto del contratto indicati nella fattura n. 10/572/22 del 30.09.22 da € 1.012,41 dichiarare detto importo non dovuto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Accertata e dichiarata la tardività della fornitura che né ha comportato l'invendibilità nonché la fornitura di beni diversi da quelli ordinati in relazione al diverso produttore con assenza delle conseguenti garanzie con riferimento alle mascherine FF, i camici ospedalieri e i guanti, accertare e dichiarare che gli importi fatti valere per € 25.044,79 non sono dovuti;
Accertare altresì che detti prodotti sono rimasti invenduti con una giacenza di magazzino restituibile pari Testi ad oltre 13500 mascherine FF marca;
Con vittoria delle competenze e spese del presente giudizio di opposizione. E ciò in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 367/23”; per parte convenuta: “In via principale:
1. Rigettare ogni domanda dell'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria, se ritenuto, dell'intervenuta decadenza dell'opponente dal diritto alla garanzia azionato con la proposta opposizione.
2. Condannare, in ogni caso, l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle somme oggetto del decreto ingiuntivo. In via subordinata: Per il solo non creduto caso di mancata, integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle somme, anche minori, che dovessero risultare provate in corso di causa o che dovessero, altrimenti, essere ritenute di giustizia. In via istruttoria:
1. Ritenere ammissibili e rilevanti i documenti prodotti nel corso del giudizio.
2. Rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie. In ogni caso: Con vittoria del compenso e delle spese anticipate relativi al presente giudizio e a quello monitorio, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA nella misura di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Parte attrice agisce in giudizio -in opposizione a decreto ingiuntivo n. 367/2023 del
29-4-2023, recante ingiunzione per il pagamento della somma di euro 26.057,17 oltre interessi e spese di procedura- esponendo:
-di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società convenuta opposta per la fornitura di mascherine FF, camici ospedalieri, guanti e in genere c.d. protezioni Covid;
-che le forniture, da cui deriverebbe il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, sono avvenute in ritardo e con vizi per quantità e qualità, ciò avendo altresì comportato la perdita di commesse e lo storno di ordini da parte dei clienti finali;
-che le mascherine fornite sono rimaste invendute perché consegnate in ritardo e in difetto delle qualità pattuite;
-che, inoltre, quanto all'ultima fattura per l'importo di euro 1.012,41, la merce non è stata consegnata, con conseguente inesigibilità; conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'inesistenza del credito e la pag. 2/7 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta allega:
-di aver consegnato alla società opponente numerose partite di merce, come documentato dalle fatture e dai documenti di trasporto agli atti e come non contestato, con esecuzione delle consegne presso i luoghi e i clienti finali indicati caso per caso dalla stessa opponente;
-che quest'ultima ha altresì ordinato merce per l'importo di euro 1.012,42, merce, tuttavia, non spedita a causa dell'inadempimento alle pregresse obbligazioni di pagamento;
-che l'opponente, in particolare, ha omesso il pagamento della merce consegnata, nonostante i plurimi solleciti stragiudiziali;
-che le forniture per cui è causa non hanno interessato mascherine FF, bensì guanti, gel igienizzante mani, visiere, camici e gambali monouso, e che a dette forniture non afferiscono le contestazioni avanzate dall'attrice, in ogni caso eccependo l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c.;
-che, inoltre, la società attrice non ha provato né la sussistenza di termini perentori per la consegna della merce, né l'intempestiva consegna delle mascherine al rispettivo cliente OP (merce mai ordinata a ); CP_1
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo o del minore importo riconosciuto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 22-11-2023 i procuratori delle parti hanno dato atto dell'insussistenza dei presupposti onde addivenire a una definizione conciliativa della vertenza, insistendo nelle rispettive conclusioni e istanze.
Con ordinanza del 9-12-2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 25.044,79.
Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata udienza ex art. 189 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 27-12-2024.
2. Sull'accoglimento parziale dell'opposizione e sulla condanna della società attrice.
pag. 3/7 Devono, innanzitutto, essere disattese le doglianze spiegate da parte attrice con riguardo al credito portato dalle fatture azionate in sede monitoria -salvo quanto a seguire in ordine alla somma di euro 1.012,41 di cui alla fattura del 30-9-2022- in relazione ad asserito ritardo nella consegna o a vizi di qualità o quantità.
Non spiegata contestazione circa il relativo an, i contratti su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria attengono a consegne di merce intervenute nel periodo da giugno ad agosto 2022, con trasporto presso le sedi dei clienti dell'attrice, e concernenti in prevalente parte guanti in nitrile, gel igienizzante e altri strumenti di protezione Covid, fra cui, anche se in parte minore, anche c.d. mascherine FPP2 (docc. da.
1.a a 1.n fasc. monitorio).
Le doglianze attoree in punto di ritardo non hanno trovato riscontro quanto alle forniture per cui è causa.
In particolare, dalla documentazione versata agli atti (invero, come eccepito dalla difesa della società convenuta, con produzione di corrispondenza telematica in modalità inidonee a consentire la verifica dell'effettiva corrispondenza a documento elettronico;
cfr. comparsa di costituzione, pag. 7) si evince semmai che censure in punto di ritardi e di qualità della merce hanno interessato ordini del gennaio 2022 e del marzo 2022 (doc.
2 att.), che, vieppiù in difetto di ulteriori elementi al riguardo, risultano differenti e autonomi rispetto a quelli per cui si procede.
Non sussiste, pertanto, effettiva contestazione, anche in punto di temporalità e qualità, specificamente concernente i contratti in forza dei quali il decreto ingiuntivo è stato conseguito, relativi a merce differente e con riguardo parimenti a temporalità del tutto disancorate da quelle di cui alla corrispondenza documentata dalla società attrice.
Ciò comporta il rigetto dell'opposizione in parte qua, in quanto, da un lato, del tutto sprovvista di prova e invero confutata è la sussistenza di ritardi e vizi di qualità con riguardo alle forniture de quibus; dall'altro lato, sarebbe stato semmai onere della società opponente avanzare domanda riconvenzionale se del caso risarcitoria con riferimento alle diverse e ulteriori forniture oggetto di contestazione.
Per completezza si rileva ad ogni modo che, sempre sulla base della produzione attorea (cfr. anche doc. 3), anche in ordine ai precedenti rapporti fra le parti, si comprova semmai la consapevolezza in capo alla società opponente al momento dell'ordine della pag. 4/7 diversa marca delle mascherine acquistate, difettando comunque adeguata individuazione delle forniture in relazione alle quali dette problematiche si sarebbero in ipotesi verificate e ancor più delle conseguenze pregiudizievoli, anche nel relativo quantum, eventualmente subite.
Quanto poi all'annullamento del 7-2-2022 da parte del cliente della società attrice
(sub doc. n. 4 att.), ferma la non conferenza con i fatti per cui è causa e ferma altresì la mancata proposizione di domanda risarcitoria, le allegazioni di quest'ultima sono del tutto carenti e insufficienti, non svolta peraltro idonea offerta di prova circa la effettiva correlazione eziologica a condotta della convenuta e ancor meno in ordine al quantum del danno in ipotesi subito.
Complessivamente le contestazioni attoree con riferimento al credito per cui si procede si connotano per genericità e lacunosità, ferma l'assenza di correlazione con le forniture su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria. Priva di rilevanza giuridica, in difetto di prova circa la riconducibilità a condotta della società convenuta, è inoltre l'asserita circostanza, peraltro rimasta priva di dimostrazione, in ordine a una supposta persistente giacenza delle mascherine precedentemente ordinate presso la sede della società attrice.
L'opposizione è, pertanto, sotto tale profilo priva di fondamento.
Diversamente deve concludersi con riferimento alla somma di euro 1.012,41 portata dalla fattura del 30-9-2022 (doc.
1.o fasc. monitorio), tenuto conto che, per stessa allegazione della società convenuta, la merce non risulta mai essere stata consegnata all'opponente, non giustificata la sussistenza di alcun diritto di ritenzione (del resto nemmeno dedotto) nemmeno a fronte dell'inadempimento dell'attrice rispetto alle pregresse forniture, né altrimenti provato l'eventuale patto circa un'obbligazione a carico del compratore di pagamento anticipato rispetto alla consegna in deroga a quanto previsto dell'art. 1498, comma 2, c.c. (con onere al riguardo ricadente sul venditore: cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 21895 del 25/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 2361 del
02/02/2007). Non conferente si rileva anche il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1186
c.c., che può sortire effetti in ordine a eventuale termine di dilazione di pagamento rispetto a credito già divenuto esigibile e non rivestire portata sostitutiva di patto modificativo in deroga alla disciplina di cui all'art. 1498 cit.; così come parimente irrilevante ai fini della pag. 5/7 decisione è il rinvio all'art. 1461 c.c., concernente semmai la sospensione della prestazione di consegna a carico dell'opposta, nulla dicendo, invece, in ordine all'esigibilità del credito a carico dell'opponente.
Ciò comporta l'inesigibilità del credito, con conseguente fondatezza dell'opposizione in parte qua.
Per quanto sopra, tenuto conto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione
e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 7448 del 07/07/1993; Sez. 3, Sentenza n.
15026 del 15/07/2005), il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con condanna dell'opponente, in accoglimento della domanda di parte opposta, al pagamento in favore di quest'ultima della somma di euro 25.044,79, vertendosi in ordine a rapporti commerciali, come da richiesta dedotta sin dalla fase monitoria, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 dalle rispettive scadenze al saldo.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, la fase monitoria e quella di opposizione facendo parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007). Nel caso concreto le spese gravano sull'opponente, anche con riferimento alla fase monitoria (cfr. Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 2217 del 01/02/2007), in quanto l'opposizione è risultata soltanto in parte fondata, il semplice fatto della revoca del decreto ingiuntivo non potendo far ritenere l'opponente vittoriosa (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Sez. 6,
Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017), ritenuta peraltro nel caso de quo, anche alla luce del fondamento dell'opposizione in ordine a componente del credito azionato, la sussistenza pag. 6/7 dei presupposti per compensazione parziale nella misura di un quarto.
Le spese di lite devono dunque essere liquidate, avuto riguardo al decisum e ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii. per la fase di studio (euro 919,00) e introduttiva
(euro 777,00) e minimi per quella istruttoria (euro 840,00), attesa l'assenza di attività di assunzione probatoria, e decisionale (euro 850,50), tenuto conto del deposito di un unico scritto conclusionale, oltre euro 567,00 per la fase monitoria e, quindi, per il finale complessivo importo, previa compensazione parziale per un quarto, di euro 2.965,12, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
1. accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'attrice pagare alla convenuta Parte_1
la somma di € 25.044,79, oltre a interessi ex d.lgs. n. 231/2002 CP_1
dalle rispettive scadenze al saldo;
3. condanna l'attrice a rimborsare alla Parte_1
convenuta le spese di lite, liquidate, compresa la fase monitoria, CP_1
previa compensazione parziale per un quarto, in € 2.965,12, oltre a rimb. forf. nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Trento, 13/01/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 7/7