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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in primo grado di giudizio, al n. 2240/2019 R.G., promossa
DA
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Livio Cesare Ziani e Ilenia Pati;
ATTORI
NONCHE' DA
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Parte_7
rappresentati e difesi dall'avv. Livio Cesare Ziani e Ilenia Pati;
INTERVENTORI
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore p.t., nella qualità di commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Ada Carolina Coluccello;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.02.2019 e Parte_1 Parte_2
nelle rispettive qualità di coniuge e figlia di convenivano in giudizio,
[...] Persona_1 dinanzi a questo Tribunale, la Gestione Liquidatoria della di Controparte_2 CP_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, iure hereditatis e iure proprio, conseguenti al decesso della propria congiunta -avvenuto il 25.2011- per epatocarcinoma;
patologia che secondo l'assunto attoreo costituiva diretta conseguenza dell'infezione da epatite HCV contratta a seguito delle trasfusioni ematiche cui la propria congiunta era stata sottoposta durante il ricovero (per “parto distocico”) dal 07 al 26 giugno 1974 presso il Presidio Ospedaliero “Santa Caterina Novella” di
. CP_1
1 A riguardo precisavano che la positività all'HCV veniva riscontrata in data 11.08.2009, allorquando la de cuius veniva ricoverata in day-hospital presso il Presidio Ospedaliero di Galatina per “HCC del VIII- colelitiasi multiple” e dimessa con la seguente diagnosi “HCC in paziente affetta da cirrosi epatica HCV correlata. Diabete mellito” (cfr. doc. 1 “cartella clinica ed esami ematochimici” allegato al fascicolo di parte attrice), allegando, quanto alla sussistenza del nesso causale tra il contagio da epatite HCV e le somministrazioni trasfusionali, il verbale ML/V – N. 3291 del 13.3.2012 emesso dalla Commissione Medica di TA all'esito del procedimento indennitario ex L.210/1992 che si concludeva con il seguente giudizio “SI esiste nesso causale tra: TRASFUSIONE con la infermità: Pregressa infezione da HBV ed HCC su cirrosi epatica HCV relata post – trasfusionale”, giudicando la paziente affetta da “menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica; da gravissima compromissione organica ascrivibile alla 1° (prima) Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 n. 384” (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di parte attrice).
Chiedevano, quindi, a questo Tribunale di dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta
“ in persona del suo liquidatore pro tempore quale organo Controparte_1 regionale e per essa la , in persona del suo direttore p.t.” del decesso di Pt_8 Persona_1 con condanna al risarcimento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica patito dalla de cuius per effetto della infezione da epatite C, nonché, iure proprio, dei danni dagli stessi patiti per la perdita da rapporto parentale;
il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
07.06.2019, la Gestione Liquidatoria della cessata eccependo, preliminarmente in rito, la CP_1 nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, nonché l'intervenuta prescrizione delle esperite azioni risarcitorie ed il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo, al più, soggetto passivamente legittimato il;
invocava, nel merito, il rigetto della Controparte_3 domanda attorea poiché infondata, sulla scorta del rilievo che al tempo in cui le trasfusioni de quibus furono eseguite non esisteva ancora il test che consentiva l'individuazione del virus HCV, e in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di provvedere alla compensazione del lucro col danno, già conseguito dalla dante causa e “una tantum” dall'erede ex Parte_3
L. 210/1992.
Con atto di intervento (adesivo autonomo) ex art. 105 c.p.c., depositato il 29.10.2019, si costituivano nel presente giudizio anche Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quali figli di , i quali, Parte_6 Parte_7 Persona_1 aderendo alle richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli attori, invocavano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure hereditatis e iure proprio, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di documentazione e consulenza medico – legale;
precisate le conclusioni all'udienza del 30.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Deve in prima battuta evidenziarsi che gli attori hanno fornito la prova della propria qualità di congiunti della sig.ra come anche degli interventori ex art. 105 c.p.c., questi Persona_1 ultimi tutti figli della de cuius.
Sul tema, la giurisprudenza è dell'avviso (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, n. 13738/05) che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto 2 indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, restando altrimenti indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire). Quanto, invece, alla delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con la de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ss. c.c..
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche all'ipotesi che qui ci occupa, pacifico il decesso della sig.ra gli attori hanno prodotto copia della certificazione di stato di Persona_1 famiglia (v. all. 10 al fascicolo di parte), da cui si evince il rapporto di parentela tra gli attori (marito e figlia) e gli interventori (tutti figli) con la de cuius. Quanto alla prova della qualità di eredi della defunta, è sufficiente osservare che anche in assenza di produzione dell'atto di accettazione di eredità, per giurisprudenza costante la proposizione di autonomo giudizio in veste di erede configura il compimento, da parte degli attori e degli interventori, di un atto che presuppone la volontà di accettare e che le stesse parti non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di erede, implicante come tale l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c..
In conclusione, deve ritenersi provata (e comunque, mai contestata ex adverso) la qualità di eredi della defunta in capo agli attori, come degli interventori, e passando al merito, la domanda introduttiva
è parzialmente fondata e deve essere, come tale, accolta nei termini e nei limiti di seguito esposti.
Ragioni di ordine logico e giuridico impongono l'esame delle preliminari eccezioni formulate dal
. Controparte_3
1.1 – Anzitutto, va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di nullità dell'atto di citazione per asserita violazione dell'art. 163, co. 2, 3, e 4, c.p.c.
Premesso che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta completo degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 163 c.p.c. (ossia dell'indicazione delle parti, dei rispettivi codici fiscali e della residenza sia degli attori che della convenuta), con riferimento alla violazione dei commi 3 e 4 della predetta disposizione si rimanda all'assunto secondo cui “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (così, Cass. civ. Sez. II Sent., 29/01/2015, n. 1681).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, a seguito dell'esame complessivo dell'atto di citazione e della documentazione allegata, a parere di questo Tribunale la domanda è da ritenersi adeguatamente specificata, tenuto altresì conto del tenore delle compiute difese di merito da parte della convenuta.
1.2.– Sul difetto di legittimazione passiva della convenuta.
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Gestione Liquidatoria della in luogo del è infondata. Controparte_2 Controparte_3
Sussiste, infatti, la legittimazione della convenuta avendo gli attori, come anche gli interventori, dedotto la riconducibilità del contagio alle condotte colpose dei sanitari del Presidio Ospedaliero di
Galatina, facendo espresso riferimento all'inadempimento degli obblighi di tipo contrattuale gravanti
3 sugli stessi (per gli omessi controlli in materia di sangue umano secondo le forni normative risalenti nel tempo) e invocando la responsabilità della struttura ospedaliera che è stata espressamente qualificata, appunto, come di natura contrattuale.
Ebbene, sul punto occorre precisare che seguendo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità – condiviso da questo giudice – la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici operanti è di natura contrattuale e si cumula con quella eventuale del (di natura Controparte_3 extracontrattuale): ex multis Cass. 14 giugno 2007 n. 13593; Cass. 11 gennaio 2008 n. 577; Cass. 11 maggio 2009 n. 10741 e recentemente Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, n.15453) che afferma:“deve riaffermarsi, sempre per quanto già statuito da questa Corte, che, in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto, sussiste la responsabilità del (come detto, Controparte_3 ex art. 2043 c.c.), sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Deve, poi, aggiungersi, anche in risposta a quanto eccepito in controricorso in ordine all'assenza di responsabilità della struttura sanitaria (Asl) e dei medici operanti (erroneamente ritenendo sussistente la sola responsabilità del ), che detta responsabilità extracontrattuale del CP_3
, in ordine ai sopraindicati compiti di controllo, direzione e vigilanza, non esclude affatto CP_3 quella (eventualmente) a carico della struttura e dei medici a carattere, invece, contrattuale ex artt.
1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni (su tali punti si conferma, quindi, quanto già deciso da questa Corte, con le decisioni nn. 13953/2007, 577/2008, 10741/2009).
La questione della legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria, nella specie, della soppressa trova conferma nel complesso ed articolato quadro normativo di settore, Controparte_1 rappresentato dal D.Lgs. n. 502/1992 (emanato sulla base della L. n. 421/1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) che ha realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione Cont delle e l'istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, aventi natura di “enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art. 3); dalla L. 724/1994, la quale all'art. 6, I comma, ha disposto che “in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono di apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”, queste ultime poi trasformate in “gestioni liquidatorie dalla L. n. 549/1995, la quale all'art. 2, co. 14, dispone che per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere […] le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui alla L. n. 724 del 1194, art. 6, co. 1, sono trasformate in gestioni liquidatorie.
4 Cont Ebbene, la normativa richiamata porta ad affermare che i debiti delle pregresse gestioni delle poiché definitivamente soppresse, non possono giammai essere posti a carico delle neocostituite ASL, Cont dovendo di questi rispondere la Regione, quale successore delle soppresse attraverso i Direttori
Generali delle ASL che svolgono le funzioni di commissari liquidatori in sostituzione delle gestioni stralcio (Cass. Civ. SS.UU. n. 23022/2005).
Questi principi –già affermati dalle SS.UU. e seguite dalle altre sezioni- costituiscono oramai diritto vivente, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, nell'ordinanza resa in materia n. 89 del 23/31 marzo 2000.
Sulla base delle argomentazioni appena svolte va, dunque, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dalla convenuta in favore del . Controparte_3
1.3.– Sulla inammissibilità dell'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 31.03.2025 parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento poiché tardivo, in quanto avvenuto successivamente alla prima udienza e comunque dopo lo spirare del termine di cui all'art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.
L'eccezione è infondata, atteso che chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del “thema decidendum”; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre -ove sia già intervenuta la relativa preclusione- nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 21835/2024).
Nel merito.
2. – Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione va rigettata in relazione alla domanda proposta dagli attori e dagli intervenuti iure hereditatis, mentre va accolta con riferimento ai danni dagli stessi invocati iure proprio.
Dies a quo e durata del termine di prescrizione della domanda formulata iure hereditatis.
In ordine alla responsabilità ex art.t. 1218 e 1228 c.c. della Gestione Liquidatoria della Cessata Usl Le/2 di Galatina, giova precisare che trattasi di responsabilità contrattuale, da c.d. “contatto sociale” che viene ad instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni Cass.
Civ., n, 15453/2011), con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione, decorrente a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita.
Pertanto, il dies a quo del termine prescrizionale deve essere individuato non nel momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione del responso delle commissioni mediche ospedaliere istituite presso gli ospedali militari, ma nel momento in cui lo stesso propone domanda amministrativa, posto che in tale momento la vittima del contagio ha avuto la sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia, che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo
5 confermata con la certificazione delle commissioni mediche (Cass. Civ., SS.UU., n. 576/2008; Cass.
Civ., SS.UU. n. 581/2008; Cass. Civ., Sez. VI-3, ord. n. 16217/2019).
Muovendo da tale assunto – ampiamente condiviso da questo giudicante – dagli atti di causa emerge che (come anche confermato dalla convenuta nel proprio atto introduttivo) ha Persona_1 proposto per la prima volta in data 13.01.2010 (cfr. verbale commissione medica ospedaliera di cui all' 6 del fascicolo di parte attrice) istanza in via amministrativa di indennizzo ex lege 210/92 dinanzi alla CM di TA (cfr. all. 2 del fascicolo di parte), inviando all'odierna convenuta, anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, una racc. a/r costituente messa in mora in data 15.09.2017 ed anche in data 19.04.2018(cfr. all.ti n. 7 e 9 del fascicolo di parte), entrambe rimaste inevase, interrompendo in tal modo il decorso del termine di prescrizione decennale.
Il termine decennale di prescrizione non sarebbe spirato neppure rispetto all'intervento spiegato dagli altri figli della dante causa, formalizzato giusta atto di intervento ex art. 105 c.p.c. depositato telematicamente in data 29.10.2019, di fatto interrompendo il termine di prescrizione.
Ad ogni modo, sempre considerato che l'atto introduttivo è stato notificato il 22.02.2019, il termine decennale non sarebbe decorso neppure laddove lo si volesse retrodatare alla data dell'11.08.2009 allorquando la ricoverata in day-hospital presso il nosocomio di e dimessa con la Per_1 CP_1 seguente diagnosi “HCC in paziente affetta da cirrosi epatica HCV correlata. Diabete mellito”, otteneva il primo riscontro di positività al virus HCV.
Dies a quo e durata del termine di prescrizione della domanda formulata formulata iure proprio.
Diversamente deve ritenersi con riguardo al diritto al risarcimento del danno iure proprio di carattere non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e, dall'altro, i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei terzi “protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio e il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass. Civ., Sez. III, n. 3267/2024).
Quanto all'exordium praescriptionis esame occorre muovere dalla sentenza n. 576/2008 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che costituisce il precedente nomofilattico da cui si è consolidato l'orientamento in tema di individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (exordium praescriptionis) e, di conseguenza, a partire dal quale tale diritto possa essere fatto valere in giudizio ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. Con la citata sentenza del 2008, sul presupposto che a dover essere risarcito non sia l'evento di danno in sé (ossia il fatto dannoso come accadimento naturale), bensì il danno che si esteriorizza e cioè allorquando diviene “oggettivamente percepibile e riconoscibile” anche in relazione alla sua rilevanza giuridica, la disposizione dell'art. 2947, comma primo, cod. civ. è letta come norma che introduce un principio di carattere mobile. Interpretazione, questa, coerente, anzitutto, con la norma dell'art. 2043 c.c., nella parte in cui fa sorgere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza non di un mero accadimento di un fatto materiale, bensì della riconducibilità eziologica ad un comportamento altrui causativo di un danno ingiusto, ossia di un fatto lesivo di un interesse tutelato dall'ordinamento; nonché rivitalizzante la stessa portata dell'art. 2935 cod. civ., che lega l'inizio della prescrizione al momento in cui il “diritto può essere fatto valere”.
6 Nel caso in esame, la defunta veniva ricoverata presso l'Ospedale di dal Persona_1 CP_1
07 al 26 giugno 1974 ove veniva sottoposta a trasfusioni di sangue. E' pur vero che già in data
11.08.2009 la stessa otteneva il primo riscontro di sieropositività per HCV ed in data 13.01.2010 veniva presentata domanda di indennizzo ex L. 210/1992, tuttavia il decesso avveniva solo a distanza di anni, ovvero nel mese di giugno 2011.
Al riguardo, giova precisare che, nella fattispecie, gli attori (rispettivamente, marito e figlia della de cuius) come gli intervenuti (tutti gli altri figli) hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio, nella specie per la perdita del rapporto parentale.
Pertanto, il dies a quo è certamente individuabile nella data del decesso, posto che il danno subito è l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali direttamente patiti a seguito della morte del congiunto;
esso consiste non già nella violazione del rapporto familiare quanto piuttosto nelle conseguenze che discendono dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni (Cass. 28989/2019; v., da ultimo, anche Cass. 761 del 2025), per cui non è neppure astrattamente ipotizzabile l'insorgenza di tale tipologia di danno in assenza del decesso, con la conseguenza che la relativa pretesa risarcitoria inizierà a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatta valere, logicamente, non prima.
Si ritiene, dunque, che in relazione al danno iure proprio vantato dai congiunti della (la Per_1 perdita del rapporto parentale), l'evento di danno non può che essere identificato nella morte della predetta, corrispondendo a tale evento la perdita del rapporto parentale. A tale evento, dunque, bisogna fare riferimento per identificare il dies a quo della prescrizione del diritto vantato.
Stabilito il dies a quo, occorre soffermarsi sul termine di prescrizione applicabile nel caso di specie.
Sul punto, occorre chiarire che è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui in materia di danno da emotrasfusione con sangue infetto “la responsabilità del […] ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto Controparte_3
a prescrizione quinquennale ex art. 2947, I comma, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato
(epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. Ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto richieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26189/2020; Cass. Civ., SS.UU., n. 576/2008).
Il riferimento temporale è, dunque, la data del fatto (ovvero del decesso della avvenuto il Per_1
25.06.2011) in relazione al quale applicare il termine di prescrizione previsto dalla legge per il reato di omicidio colposo.
Nel caso di specie, dunque, dal combinato disposto di cui all'art. 157 c.p. e 589 c.p. – vigenti all'epoca del fatto – si applica un termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni iure proprio di sei anni che era già al momento della presentazione della domanda giudiziale (notificata il 22.02.2019), avendo gli attori interrotto il termine di prescrizione solo con la lettera di messa in mora del 15.9.2017
(prodotta in atti), allorquando era già spirato il relativo termine ridetto termine di prescrizione.
Si deve dunque ritenere prescritta l'azione risarcitoria iure proprio (per responsabilità extra contrattuale) nei confronti della Gestione Liquidatoria della ex di . CP_1 CP_1
7 3. – Passiamo ora ad esaminare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c della Gestione
Liquidatoria della di . Controparte_1 CP_1
Deve in generale rilevarsi che la struttura sanitaria “risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui
l'ospedale si avvale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1620/2012).
Aderendo a questo orientamento sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c. Dal riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discende che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
In ragione della natura contrattuale del rapporto sottostante, quindi, opera una presunzione semplice di responsabilità a carico sia degli enti che dei medici alle loro dipendenze ex art. 1218 c.c. e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica) incombe a carico dei sanitari e degli enti di appartenenza.
In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura ospedaliera non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività medica rappresenta, in altri termini, solamente un momento di una più complessa ed ampia prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dalle convenute, rimanendo, invece, a carico di queste ultime la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che il danno lamentato non fosse stato determinato da condotte colpose a sé ascrivibili.
Tutto ciò premesso va rilevato che è incontestato tra le parti e documentalmente provato che la
è stata ricoverata dal 07 al 26 giugno 1974 presso il Presidio Ospedaliero “Santa Caterina Per_1
Novella” di e sottoposta nello stesso periodo ad emotrasfusioni. CP_1
Sicché, può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità tra l'attrice e la struttura convenuta.
Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale in ambito sanitario è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., che il paziente alleghi la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta dei sanitari, ovvero che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del
8 medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile questo è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione “ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova
“oltre il ragionevole dubbio”.
Per ciò che concerne la sussistenza del necessario nesso di causalità materiale tra le predette emotrasfusioni e la patologia contratta dalla esso è stato ravvisato non solo dalla Per_1
Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale della Marina Militare di TA (v. Cass. S.U. 19129/2023, secondo cui “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Controparte_3 per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il
, per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti CP_3 apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”), ma anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio.
Invero, nella relazione depositata, il dott. con argomentazioni coerenti e prive di vizi logici, Per_2 che il Tribunale condivide e fa proprie, ha affermato che “deve ragionevolmente ammettersi il nesso causale tra le trasfusioni cui la donna fu sottoposta nel 1974 e l'epatite cronica di cui è affetta. In altre parole, si applica al caso di specie il principio della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”). In ordine alla storia clinica della è dunque ammissibile che la donna Per_1
(che non è risultata essere tra le categorie a rischio: tossicodipendente, etc…; e stante il meno probabile rischio correlato ad altre modalità di trasmissione del virus: per esempio quella sessuale) abbia contratto il virus in occasione delle trasfusioni e che abbia di conseguenza sviluppato la cirrosi evoluta in cancrocirrosi ed in exitus”.
A ciò aggiungasi che è incontestato il fatto che l'attrice non ha neppure tatuaggi o piercing, né sia ricorsa a cure odontoiatriche o avesse assunto sostanze stupefacenti per via endovenosa, con la conseguenza che può, dunque, ritenersi sussistente il nesso eziologico tra le emotrasfusioni alle quali la è stata sottoposta e l'epatite dalla stessa contratta. Per_1
Con specifico riferimento alle ipotesi in cui l'eziologia dei danno sia ricondotta alla contrazione di una patologia infettiva in ambiente ospedaliero, applicando il ricordato criterio di riparto dell'onere probatorio, graverà sulla struttura sanitaria convenuta, una volta che sia stato accertato il nesso causale tra il lamentato pregiudizio e l'infezione de qua, l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto la “prestazione” offerta al paziente, anche sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica
9 eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e delle leges artis onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere virologico.
Sul punto, oltre a quanto già ampiamente dedotto, si riporta una recente pronuncia della Suprema Corte in merito all'onere probatorio in questione: “nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività” (Cass. Civile, Sezione VI, Ord. n. 10592/2021).
Quanto all'elemento soggettivo, inoltre, proprio la materia dei danni da sangue o emoderivati infetti evidenzia la pertinenza al sapere causale del criterio dell'oggettiva idoneità della condotta a determinare un evento, senza alcun riferimento alla c.d. prevedibilità soggettiva.
Laddove, infatti, vigano precetti specifici e precostituiti relativamente al compimento di determinate attività, la regola viene imposta all'agente indipendentemente dalla capacità quest'ultimo di rappresentarsi l'esistenza e la natura del pericolo. La regola è stata posta allo scopo di evitare un determinato rischio, sicché, di tutti gli eventi dannosi che siano realizzazione del rischio in relazione al quale la regola è stata posta, l'agente risponde indipendentemente da ciò che potesse prevedere e per il sol fatto della violazione della regola.
L'omissione della struttura sanitaria, relativamente ai controlli sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione, è da reputare causalmente efficiente in ordine all'insorgere dell'infezione e tale omissione è antigiuridica indipendentemente dal criterio della prevedibilità soggettiva perché regole specifiche, poste allo scopo di evitare il rischio di infezione, imponevano il controllo sul sangue umano. Se si considera che la norma violata mediante l'omissione ha la funzione di prevenire il rischio dell'infezione, la descrizione dell'evento dannoso deve arrestarsi a quest'ultima, e non estendersi alle particolari specificazioni del nome della malattia contratta mediante la trasfusione.
Invero, va respinta la tesi proposta dalla parte convenuta in ordine alla mancanza di responsabilità in capo all' convenuta, in quanto istituzionalmente priva di quelle Controparte_4 competenze che avrebbero potuto essere utili per realizzare l'obiettivo di rendere sicuro l'uso degli emoderivati, trattandosi di trasfusione avvenuta nel 1974. Parte convenuta ha sottolineato che negli anni del presunto contagio non era ancora nota l'esistenza della specifica patologia, poiché il test per l'identificazione del virus HCV non era stato ancora individuato;
ed infine, ha ribadito come prima dell'emanazione del cosiddetto “Piano sangue” (1990) la responsabilità in caso di epatite post- trasfusionale era riconosciuta, secondo costante giurisprudenza, in capo al solo . Controparte_3
Tale prospettazione non merita accoglimento.
Si condivide, infatti, quanto da tempo statuito dalla giurisprudenza in materia in ordine al fatto che il personale sanitario era in grado di rilevare l'inidoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione indipendentemente dalla specifica conoscenza del virusHcv sulla base di datati parametri scientifici
(in proposito il richiamo è a Cass. 31 maggio 2005 n. 11609 cit. e, recentemente, cfr. Cass. 14 luglio
2011 n. 15453 laddove afferma: “Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della
Corte di merito, non può affatto escludersi la mancanza di diligenza da parte del personale sanitario che ha dato luogo a dette trasfusioni ante 1990, avendo detti giudici trascurato la rilevante circostanza che, indipendentemente dalla specifica conoscenza (sulla base dei dati scientifici dell'epoca), del virus HCV, ben poteva detto personale, sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione; in proposito questa
10 Corte (Cass. n. 11609/2005) ha affermato che sussiste un comportamento omissivo colposo, già anteriormente alla legge n. 107 del 1990 (avente ad oggetto la disciplina delle attività trasfusionali) in ordine al dovere istituzionale (in forza di varie fonti normative) di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato, al fine dell'accertamento che il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni (e in quello della produzione di emoderivati) fosse infetto”).
Invero, l'efficienza causale dell'omissione della struttura sanitaria è suscettibile di imputazione giuridica in forza dei controlli in materia di sangue umano cui l'autorità amministrativa era tenuta a partire da una normativa assai risalente nel tempo. Vanno richiamate a questo proposito, quanto a fonti risalenti nel tempo, la L. n. 296 del 1958, la L. n. 592 del 1967 ed il D.P.R. n. 1256 del 1971.
Il collegamento probabilistico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la patologia insorta va apprezzato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione, stante l'irrilevanza del criterio della prevedibilità soggettiva, ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l'accertamento dell'esistenza del nesso causale, posto che ciò che deve essere valutato è il collegamento naturalistico fra l'omissione e l'evento dannoso. L'osservatore accerta l'esistenza del nesso eziologico fra trasfusione ed infezione, nominando quest'ultima sulla base delle cognizioni scientifiche del proprio tempo, che hanno consentito di identificare le malattie tipiche (HBV, HCV, HIV), ma ciò che rileva ai fini dell'apprezzamento causalistico è l'evento obiettivo dell'infezione. Il giudizio in ordine all'eziologia dell'infezione viene reso in base alle cognizioni del tempo, e perciò nominando l'infezione in base alle conoscenze acquisite al tempo della valutazione, ma il problema del nesso causale coincide integralmente con quello della derivazione probabilistica dell'infezione dalla trasfusione, a prescindere dalla sua specificazione in termini di malattia tipica (HBV, HCV, HIV).
All'elemento soggettivo dell'illecito resta, per converso, da ascrivere l'incauta somministrazione in assenza dei doverosi controlli, che comprendono “il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione” (Cass., 17084/2017).
Ebbene, nel caso di specie la Gestione Liquidatoria della Cessata nulla ha provato Controparte_1 circa i controlli effettuati sulle sacche di sangue trasfuso alla a prescindere dalla provenienza Per_1
(se dalle emoteche centralizzate del o da un proprio centro trasfusionale), limitandosi a CP_3 dedurre che l'attrice non ha enucleato i comportamenti omissivi da cui discenderebbe una responsabilità della struttura sanitaria, né quali doveri od obblighi di vigilanza e controllo questa avrebbe violato l'amministrazione convenuta.
Deve pertanto dichiararsi la responsabilità contrattuale della Gestione Liquidatoria della
[...]
, nei confronti della quale –come anzidetto- i termini prescrizionali non sono spirati. Controparte_1
In ordine alla liquidazione del pregiudizio richiesto, si ritiene non sussistano -al momento- elementi sufficienti per addivenire ad una complessiva liquidazione, sicchè il giudizio va rimesso in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Silvia Saracino, non definitivamente pronunziando nel giudizio 2240/2019, così provvede:
Preliminarmente:
1) rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
11 2) rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Gestione Liquidatoria della di;
Controparte_1 CP_1
nel merito:
3) rigetta la domanda di risarcimento iure proprio formulata dagli attori e dagli intervenuti per intervenuta prescrizione;
4) dichiara la Gestione Liquidatoria della cessata responsabile per i danni CP_1 CP_1 provocati iure hereditatis alla parte attrice in conseguenza delle emotrasfusioni in questione;
Dispone come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Lecce, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.
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