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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1011/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1011 del Reg. Gen. A.C. dell'anno 2019, vertente tra gli appellanti (C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocata Raffaella
[...] CodiceFiscale_2
Romeo del Foro di Reggio Calabria, nei confronti dell'appellata
[...]
in persona degli amministratori e rappresentanti legali Controparte_1 pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni De P.IVA_1
Stefano, del Foro di Reggio Calabria,
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 711/2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 1720/2013
R.G., con la quale gli appellanti venivano condannati al rilascio del magazzino sito alla via Ravagnese n. 60 di Reggio Calabria, e al pagamento in favore degli avversari di 14.900,00 euro, a tiolo di risarcimento dei danni da occupazione illegittima.
2.1. Gli stessi, in particolare, censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale da loro proposta.
2.1.1. Secondo il Tribunale, infatti, gli appellanti non sono riusciti a fornire elementi sufficienti a sostegno della domanda né attraverso la dimostrazione dell'ammontare dell'indennizzo concordato con la società assicuratrice, né attraverso la produzione della relazione del perito dell'assicurazione o di altra documentazione equipollente.
2.2. I ostengono, invece, d'aver provato adeguatamente il titolo in forza Parte_1 del quale fosse stato occupato l'immobile controverso (e individuabile nel contratto di locazione stipulato il 31 ottobre 1995 con il defunto ). Controparte_1
2.2.1. Il suddetto contratto – secondo gli appellanti – si sarebbe trasferito per successione alle appellate odierne (peraltro sempre disinteressatesi del magazzino, nella prospettazione degli esponenti).
2.2.2. Gli appellanti, poi, invocano l'esistenza d'un contratto preliminare di vendita, stipulato con il de cuius e per il quale essi avrebbero anticipato 30.000.000 milioni di lire: contratto andato distrutto, però, a causa dell'incendio divampato nell'immobile nel 2003.
2.3. Gli stessi ribadiscono, infine, come le – per loro stessa ammissione – CP_1
si sarebbero immesse arbitrariamente nel magazzino, apportando numerose modifiche e alterando lo stato dei luoghi (creatosi a seguito dell'incendio), e arrecando ai la decurtazione del 50% (pari a 24.000,00 euro) della Parte_1 somma liquidata dall'assicurazione.
3. La parte appellata – di contro – chiede sia dichiarato inammissibile l'appello, poiché la domanda riconvenzionale – proposta in primo grado dagli appellanti odierni
– sarebbe priva di elementi sufficienti a fondare una richiesta di risarcimento.
2 3.1. La Società rileva come i pur avendo denunciato un'asserita Parte_1
immissione arbitraria nel magazzino, e il restauro contestuale dello stesso (e da cui sarebbe derivata l'impossibilità – per il perito – di procedere a una quantificazione reale del danno patito), non avrebbero dimostrato (come correttamente valutato in primo grado) l'ammontare dell'indennizzo “concordato” con la società di assicurazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Occorre preliminarmente evidenziare come – nel presente grado – sia controversa solamente la spettanza (o meno) – agli appellanti – della somma di 24.000 euro, ad avviso degli esponenti dovuta quale completamento dell'indennizzo assicurativo derivante dall'incendio dei locali disputati (e la cui mancata corresponsione integrale, da parte assicurativa, sarebbe scaturita – nella prospettazione degli appellanti stessi
– da un'alterazione dei luoghi oggetto del sinistro, perpetrata dai soci appartenenti alla compagine appellata).
6. Non risulta, pertanto, persistentemente dibattuta la domanda – come proposta dagli appellati in primo grado – di risarcimento da occupazione abusiva, né l'ulteriore domanda risarcitoria da mancata stipula d'un contratto di compravendita (inerente allo stesso manufatto in disamina).
7. Giova – a questo punto – ricordare quanto deciso da quest'Ufficio nell'ordinanza emessa il 5-6 gennaio 2022, in ordine alla richiesta istruttoria (avanzata dagli odierni appellanti): «ritenuto che la richiesta, anche ove qualificata come tesa a conseguire
l'emissione di un ordine di esibizione, non è accoglibile, non necessitando parte istante di alcuna autorizzazione del Giudice del procedimento civile ai fini della acquisizione della predetta documentazione, ove dimostri nelle relative sedi di averne un concreto interesse, e, in ogni caso, non avendo dimostrato di avere in precedenza invano sollecitato i soggetti detentori degli atti al rilascio di copia degli stessi in proprio favore;
ritenuto, peraltro, che non si ravvisa neppure la rilevanza della documentazione in questione, alla luce delle ulteriori emergenze probatorie riportate in sentenza».
8. Tanto premesso, il gravame non persuade.
3 9. Gli appellanti contestano la scelta istruttoria del primo giudice, consistita nell'omettere l'acquisizione al processo (sollecitata dagli appellanti stessi, mediante la formulazione d'una richiesta di ordine d'esibizione) dei carteggi relativi a) alla pratica assicurativa, così come b) al processo penale (quale scaturito dalle denunce di uno degli appellanti, costituito custode giudiziario del bene controverso, sottoposto a sequestro in seguito all'incendio occorso).
10. La doglianza non può essere valorizzata.
11. Occorre innanzitutto ricordare come l'ordine di esibizione costituisca scelta discrezionale dell'ufficio giudicante, e non sia censurabile.
12. Infatti, come rammentato (fra le altre) da Cass., Sez. V Civ., sent. n. 38062/2021,
«La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui
l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa».
13. Orbene, le ragioni per le quali – nello specifico – l'ordine d'esibizione non avrebbe potuto essere veicolato nel processo sono individuabili a) tanto nella possibilità, per gli appellanti, di rimediare autonomamente (e versare al procedimento) il carteggio oggetto dell'istanza d'ostensione (trattandosi di documenti relativi – da un lato – a un rapporto contrattuale, e – dall'altro – a un procedimento penale coinvolgente almeno uno degli appellanti, e non constando iniziative degli stessi appellanti, finalizzate a sollecitare – presso i rispettivi detentori – il rilascio di copia dei documenti in questione), b) quanto nell'applicazione coerente del principio dispositivo, in forza del quale la dimostrazione relativa all'entità dell'indennizzo – apparentemente negato dall'assicurazione agli appellanti, e richiesto (in via riconvenzionale) contro gli appellati – avrebbe dovuto specificamente ed esclusivamente provenire dai medesimi, trattandosi di fatto pienamente costitutivo della loro domanda (appunto di condanna degli avversari al pagamento di tale pretesa rimanenza).
4 14. Gli esponenti deducono d'aver subito l'abbattimento dell'indennizzo assicurativo nella misura del suo 50%, ma la cifra rivendicata – in disparte ogni considerazione circa la sua corrispondenza all'entità effettiva dei danni – risulta meramente assertiva ed evocativa, poiché priva di qualsiasi riscontro in grado d'avvalorarne la consistenza.
15. Poiché la domanda degli appellanti è limitata al conseguimento dell'indennizzo residuo, essa presuppone l'avvenuta liquidazione parziale del ristoro controverso: non si comprende, allora, come gli appellanti non abbiano potuto presentare nel giudizio elementi da cui ricavare la misura dell'indennizzo ipotizzato inizialmente, e una qualche attestazione proveniente dalla società assicurativa, dichiarativa dell'intervenuta decurtazione lamentata.
16. La domanda si rivela, quindi, esplorativa, e comunque non suffragata da prova alcuna.
17. Nella conseguente incertezza assoluta circa il fatto costitutivo della domanda,
l'appello va respinto.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d.
m. 147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
19. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le successive valutazioni – da compiersi a cura della Cancelleria – in ordine all'eventuale sussistenza dell'obbligo di corrispondere il contributo unificato in misura doppia.
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
competenze processuali sostenute da in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente in
2.906,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali forfettarie, alle eventuali spese documentate, a IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002, per i successivi adempimenti a cura della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1011 del Reg. Gen. A.C. dell'anno 2019, vertente tra gli appellanti (C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocata Raffaella
[...] CodiceFiscale_2
Romeo del Foro di Reggio Calabria, nei confronti dell'appellata
[...]
in persona degli amministratori e rappresentanti legali Controparte_1 pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni De P.IVA_1
Stefano, del Foro di Reggio Calabria,
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, la parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 711/2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 1720/2013
R.G., con la quale gli appellanti venivano condannati al rilascio del magazzino sito alla via Ravagnese n. 60 di Reggio Calabria, e al pagamento in favore degli avversari di 14.900,00 euro, a tiolo di risarcimento dei danni da occupazione illegittima.
2.1. Gli stessi, in particolare, censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale da loro proposta.
2.1.1. Secondo il Tribunale, infatti, gli appellanti non sono riusciti a fornire elementi sufficienti a sostegno della domanda né attraverso la dimostrazione dell'ammontare dell'indennizzo concordato con la società assicuratrice, né attraverso la produzione della relazione del perito dell'assicurazione o di altra documentazione equipollente.
2.2. I ostengono, invece, d'aver provato adeguatamente il titolo in forza Parte_1 del quale fosse stato occupato l'immobile controverso (e individuabile nel contratto di locazione stipulato il 31 ottobre 1995 con il defunto ). Controparte_1
2.2.1. Il suddetto contratto – secondo gli appellanti – si sarebbe trasferito per successione alle appellate odierne (peraltro sempre disinteressatesi del magazzino, nella prospettazione degli esponenti).
2.2.2. Gli appellanti, poi, invocano l'esistenza d'un contratto preliminare di vendita, stipulato con il de cuius e per il quale essi avrebbero anticipato 30.000.000 milioni di lire: contratto andato distrutto, però, a causa dell'incendio divampato nell'immobile nel 2003.
2.3. Gli stessi ribadiscono, infine, come le – per loro stessa ammissione – CP_1
si sarebbero immesse arbitrariamente nel magazzino, apportando numerose modifiche e alterando lo stato dei luoghi (creatosi a seguito dell'incendio), e arrecando ai la decurtazione del 50% (pari a 24.000,00 euro) della Parte_1 somma liquidata dall'assicurazione.
3. La parte appellata – di contro – chiede sia dichiarato inammissibile l'appello, poiché la domanda riconvenzionale – proposta in primo grado dagli appellanti odierni
– sarebbe priva di elementi sufficienti a fondare una richiesta di risarcimento.
2 3.1. La Società rileva come i pur avendo denunciato un'asserita Parte_1
immissione arbitraria nel magazzino, e il restauro contestuale dello stesso (e da cui sarebbe derivata l'impossibilità – per il perito – di procedere a una quantificazione reale del danno patito), non avrebbero dimostrato (come correttamente valutato in primo grado) l'ammontare dell'indennizzo “concordato” con la società di assicurazione.
4. All'esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Occorre preliminarmente evidenziare come – nel presente grado – sia controversa solamente la spettanza (o meno) – agli appellanti – della somma di 24.000 euro, ad avviso degli esponenti dovuta quale completamento dell'indennizzo assicurativo derivante dall'incendio dei locali disputati (e la cui mancata corresponsione integrale, da parte assicurativa, sarebbe scaturita – nella prospettazione degli appellanti stessi
– da un'alterazione dei luoghi oggetto del sinistro, perpetrata dai soci appartenenti alla compagine appellata).
6. Non risulta, pertanto, persistentemente dibattuta la domanda – come proposta dagli appellati in primo grado – di risarcimento da occupazione abusiva, né l'ulteriore domanda risarcitoria da mancata stipula d'un contratto di compravendita (inerente allo stesso manufatto in disamina).
7. Giova – a questo punto – ricordare quanto deciso da quest'Ufficio nell'ordinanza emessa il 5-6 gennaio 2022, in ordine alla richiesta istruttoria (avanzata dagli odierni appellanti): «ritenuto che la richiesta, anche ove qualificata come tesa a conseguire
l'emissione di un ordine di esibizione, non è accoglibile, non necessitando parte istante di alcuna autorizzazione del Giudice del procedimento civile ai fini della acquisizione della predetta documentazione, ove dimostri nelle relative sedi di averne un concreto interesse, e, in ogni caso, non avendo dimostrato di avere in precedenza invano sollecitato i soggetti detentori degli atti al rilascio di copia degli stessi in proprio favore;
ritenuto, peraltro, che non si ravvisa neppure la rilevanza della documentazione in questione, alla luce delle ulteriori emergenze probatorie riportate in sentenza».
8. Tanto premesso, il gravame non persuade.
3 9. Gli appellanti contestano la scelta istruttoria del primo giudice, consistita nell'omettere l'acquisizione al processo (sollecitata dagli appellanti stessi, mediante la formulazione d'una richiesta di ordine d'esibizione) dei carteggi relativi a) alla pratica assicurativa, così come b) al processo penale (quale scaturito dalle denunce di uno degli appellanti, costituito custode giudiziario del bene controverso, sottoposto a sequestro in seguito all'incendio occorso).
10. La doglianza non può essere valorizzata.
11. Occorre innanzitutto ricordare come l'ordine di esibizione costituisca scelta discrezionale dell'ufficio giudicante, e non sia censurabile.
12. Infatti, come rammentato (fra le altre) da Cass., Sez. V Civ., sent. n. 38062/2021,
«La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.
118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui
l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa».
13. Orbene, le ragioni per le quali – nello specifico – l'ordine d'esibizione non avrebbe potuto essere veicolato nel processo sono individuabili a) tanto nella possibilità, per gli appellanti, di rimediare autonomamente (e versare al procedimento) il carteggio oggetto dell'istanza d'ostensione (trattandosi di documenti relativi – da un lato – a un rapporto contrattuale, e – dall'altro – a un procedimento penale coinvolgente almeno uno degli appellanti, e non constando iniziative degli stessi appellanti, finalizzate a sollecitare – presso i rispettivi detentori – il rilascio di copia dei documenti in questione), b) quanto nell'applicazione coerente del principio dispositivo, in forza del quale la dimostrazione relativa all'entità dell'indennizzo – apparentemente negato dall'assicurazione agli appellanti, e richiesto (in via riconvenzionale) contro gli appellati – avrebbe dovuto specificamente ed esclusivamente provenire dai medesimi, trattandosi di fatto pienamente costitutivo della loro domanda (appunto di condanna degli avversari al pagamento di tale pretesa rimanenza).
4 14. Gli esponenti deducono d'aver subito l'abbattimento dell'indennizzo assicurativo nella misura del suo 50%, ma la cifra rivendicata – in disparte ogni considerazione circa la sua corrispondenza all'entità effettiva dei danni – risulta meramente assertiva ed evocativa, poiché priva di qualsiasi riscontro in grado d'avvalorarne la consistenza.
15. Poiché la domanda degli appellanti è limitata al conseguimento dell'indennizzo residuo, essa presuppone l'avvenuta liquidazione parziale del ristoro controverso: non si comprende, allora, come gli appellanti non abbiano potuto presentare nel giudizio elementi da cui ricavare la misura dell'indennizzo ipotizzato inizialmente, e una qualche attestazione proveniente dalla società assicurativa, dichiarativa dell'intervenuta decurtazione lamentata.
16. La domanda si rivela, quindi, esplorativa, e comunque non suffragata da prova alcuna.
17. Nella conseguente incertezza assoluta circa il fatto costitutivo della domanda,
l'appello va respinto.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d.
m. 147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
19. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le successive valutazioni – da compiersi a cura della Cancelleria – in ordine all'eventuale sussistenza dell'obbligo di corrispondere il contributo unificato in misura doppia.
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
competenze processuali sostenute da in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente in
2.906,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali forfettarie, alle eventuali spese documentate, a IVA e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002, per i successivi adempimenti a cura della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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