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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 457/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliata nei suoi uffici in PIAZZA SAN MARCO (EX PALAZZO REALE)
n. 63, VENEZIA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. NT
) e P.IVA_2 Controparte_2
, assistiti e difesi dagli avvocati
[...] domiciliatari ANDREA CAMPANA e RITA PETRASSI, con studio in VIA
SAN PROTASO n. 5, 20121, MILANO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 15 febbraio2024, n. 498
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello, in accoglimento dell'atto di citazione in appello proposto avverso l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe per le ragioni suesposte, e conseguentemente in accoglimento in toto ed integralmente dell'originario ricorso: ---previo accertamento del credito della pari a: (i) euro 699.869,70 (indennizzo erogato in favore di Pt_1
e (ii) euro 760.607,24 (indennizzo erogato in favore di CP_3
) oltre INTERESSI in misura di cui all'art. 9, comma 4, del citato CP_4
D. Lgs. n. 123/98 e rivalutazione ---accertare il PRIVILEGIO, in virtù di quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 5, sull'intero credito della pari a: (i) euro 699.869,70 (indennizzo erogato in favore di Pt_1 [...]
e (ii) euro 760.607,24 (indennizzo erogato in favore di CP_3
) oltre INTERESSI – sempre PRIVILEGIATI - in misura di cui CP_4 all'art. 9, comma 4, del citato D. Lgs. n. 123/98 e rivalutazione ---con espressa dichiarazione che il privilegio che assiste tutto il credito Pt_1
– per capitale (Indennizzo e Remunerazione) e per interessi maturati e maturandi –, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del citato D. Lgs. n.
123/1998, è un privilegio generale ---condannarsi la Società
[...]
e il NT Parte_2 in epigrafe citati al pagamento a favore di
[...] del credito pari a: (i) euro 699.869,70 (indennizzo erogato in Pt_1 favore di e (ii) euro 760.607,24 (indennizzo erogato in CP_3 favore di ) oltre in misura di cui all'art. 9, comma CP_4 Parte_3
4, del citato D. Lgs. n. 123/98 e rivalutazione, il tutto garantito da ex D. Lgs. N. 123/98 ---e in ogni caso rigettare la domanda Parte_4 riconvenzionale presentata nell'interesse di NT
, e del concordato preventivo di
[...] NT
---il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di tutte le
[...] fasi e gradi del giudizio pag. 2/13 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale - dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente l'impugnazione avversaria, per tutte le ragioni esposte in narrativa, così confermando la sentenza impugnata;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 15 febbraio 2024, n. 498/2024 il Tribunale di
Venezia ha rigettato le domande di dirette a ottenere il CP_3 pagamento da parte e del NT
Concordato preventivo di dei NT crediti di euro 699.869,70 e di euro 760.607,24 oltre interessi ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 123 del 1998, corrispondenti agli indennizzi riconosciuti in favore degli assicuratori e CP_3 [...]
(d'ora in poi, per brevità, Controparte_5 CP_3
e ). La ricorrente aveva dedotto di agire surrogandosi nei
[...] CP_4 diritti dei due assicuratori ed esercitando altresì il diritto di regresso. Il
Tribunale ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale delle parti convenute di nullità dei contratti di riassicurazione conclusi fra e e fra e CP_3 CP_4 CP_3
. CP_3
1.1 svolge attività di riassicurazione ai sensi dell'art. 6 d.l. CP_3
n. 269 del 2003 e dell'art. 2, comma 1, d.l.gs. n. 143 del 1998. Per effetto dell'art. 35, d.l. n. 34 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 77 del
2020, è autorizzata a concedere alle imprese di assicurazione di crediti commerciali a breve termine una garanzia riassicurativa sugli indennizzi pag. 3/13 corrisposti a fronte di mancati incassi al fine di supportare la liquidità delle imprese.
1.2 A seguito di forniture commerciali (forniture di merce secondo l'appellante e forniture di gas e luce secondo le appellate) effettuate in favore di . poi fusa per NT CP_1 Controparte_6 incorporazione in aveva emesso fatture Controparte_7 per la somma complessiva di euro 941.181,11. Il rischio di mancato pagamento era stato assicurato da e poi assistito dal contributo CP_4 pubblico erogato da in forma di garanzia riassicurativa. Per CP_3 altre forniture effettuate sempre in favore di . NT CP_1 anche Alperia Smart Service s.r.l. aveva emesso fatture per la somma complessiva di euro 870.312,94. In questo caso il rischio di mancato pagamento era stato assicurato da e poi assistito dal CP_3 contributo pubblico erogato da in forma di garanzia CP_3 riassicurativa.
aveva depositato in data 7 settembre Parte_5
2020 ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. chiedendo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. aveva corrisposto gli CP_3 indennizzi di euro 699.869,70 in favore di in data 28 CP_3 giugno 2021 e di euro 760.607,24 in favore di in data 22 CP_4 settembre 2021 (indennizzi corrispondenti alla quota del 90% del rischio riassicurato da e quindi agito nei confronti della CP_3 società in concordato preventivo, ritenendo il proprio credito per capitale e interessi assistito da privilegio generale previsto dal d.lgs. n.
123 del 1998. Aveva negato rilevanza al momento di adesione degli assicuratori alle convenzioni di riassicurazione, avvenuta in data 30 novembre 2020 e 16 dicembre 2020, tenuto conto del momento di pag. 4/13 entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 e dell'espressa previsione della possibilità di assicurare fatture emesse da maggio 2020.
1.4 aveva eccepito che le convenzioni NT di riassicurazione fossero nulle ex art. 1867 c.c. perché il rischio assicurato aveva cessato di esistere. Riteneva inoltre che non fosse riconoscibile alcun privilegio perché aveva operato ai sensi CP_3 del d.l. n. 34 del 2000 e comunque dovesse considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.f. perché le convenzioni di assicurazione erano successive alla presentazione della domanda di concordato e vi sarebbe stata una lesione della par conditio creditorum.
1.5 Per il Tribunale non rileva stabilire se il credito sia privilegiato.
Assume valore dirimente la cessazione dell'esistenza dello specifico rischio dei contratti di assicurazione tra e e CP_4 Controparte_6 tra e nonché, stante la natura CP_3 Controparte_7 derivata dei negozi, delle convenzioni concluse dai due assicuratori con
Gli eventi dannosi previsti dai contratti di assicurazione CP_3 sono individuati nell'insolvenza e nell'inadempimento e analoghi sono i rischi dei contratti di riassicurazione. È pacifico che le convenzioni di riassicurazione siano state sottoscritte in data 30 novembre e 16 dicembre 2020, successivamente al deposito della domanda di concordato 8 settembre 2020, pubblicata nel registro delle imprese. Le convenzioni di riassicurazione erano state concluse quando il rischio di inadempimento aveva “cessato di esistere”. A seguito del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura, il debitore può compiere, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., unicamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché, con l'autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.
pag. 5/13 1.6 Prescindendo da ogni valutazione sul rango privilegiato del credito, per il Tribunale è fondata anche l'ulteriore eccezione delle parti convenute perché è vietato ai creditori ai sensi dell'art. 168, comma 3,
l.f. acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai crediti concorrenti. Il rango dei crediti esistente in epoca antecedente all'apertura della procedura si cristallizza per evitare un'alterazione della par conditio creditorum.
1.7 Non interessa che il decreto di omologazione non produca effetti di giudicato. Considerando il momento in cui erano stati conclusi i contratti di riassicurazione, sarebbe stata indispensabile una nuova e autonoma valutazione del rischio in sede di riassicurazione perché la condizione della società debitrice era mutata e i suoi creditori non potevano munirsi di privilegi.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, CP_3 siano accolte le domande respinte dal giudice di primo grado. Lamenta:
2.1 che non è importante stabilire se l'adesione alla convenzione da parte degli assicuratori e sia stata precedente o CP_4 CP_3 successiva al deposito della domanda di concordato. Il supporto pubblico viene a esistenza con l'entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 mentre la formale adesione delle imprese di assicurazione costituisce un posterius irrilevante (“la Convenzione era legge dello Stato assai ben prima del deposito del ricorso di ”). Il d.l. n. 34 del 2020 CP_1 consente di assicurare fatture emesse dal 19 maggio 2020 indipendentemente dalla data di adesione delle compagnie di assicurazione e le fatture di cui si discute erano state emesse nel pag. 6/13 periodo preso in considerazione dalla nuova disciplina. È proprio una legge a consentire di stipulare le convenzioni che la controparte ritiene nulle. Il deposito di una domanda di concordato non comporta necessariamente che tutti i debiti anteriori non verranno onorati. Il
Tribunale non spiega perché la pendenza del concordato abbia determinato automaticamente l'insolvenza del debitore e, contraddicendosi, ritiene che una polizza di riassicurazione possa comunque concludersi ma solo con un'autonoma valutazione in sede di riassicurazione;
2.2 che il credito privilegiato di è disciplinato in modo CP_3 speciale rispetto alle norme sul concordato sicché non assumono rilevanza gli art. 161 e 168 l.f.. Può essere insinuato al passivo ed è privilegiato anche se il pagamento avvenga – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - a fallimento in corso e quindi anche nel caso di concordato preventivo.
3. e il Concordato preventivo NT [...]
hanno chiesto la conferma della sentenza. Il NT concordato è stato omologato con provvedimento del Tribunale id
Venezia 22 dicembre 2022, oramai definitivo. Hanno premesso che e avevano riassicurato presso crediti CP_4 CP_3 CP_3 precedenti al concordato di due creditori della società CP_6
e pur sapendo che la società aveva
[...] Controparte_7 depositato una domanda di concordato preventivo ed era da tempo inadempiente, nell'evidente consapevolezza (anche di che CP_3 le polizze sarebbero state escusse e che gli assicuratori sarebbero stati rimborsati da In questa sede si discute non tanto della CP_3 natura privilegiata dei crediti ma di come possa aver ri- CP_3
pag. 7/13 assicurato un soggetto palesemente inadempiente a esclusivo vantaggio di due assicuratori, di cui uno è anche una consociata di CP_3
Con riferimento ai due motivi di gravame, le parti appellate hanno replicato:
3.1 che fa valere crediti aventi titolo in contratti di CP_3 riassicurazione conclusi a rischio già verificato. Il fatto che l'efficacia delle convenzioni sia retrodatabile all'entrata in vigore dell'art. 35 d.l. n.
34 del 2020 costituisce un'argomentazione difensiva che non merita replica. L'avveramento del rischio è legato anche alla presenza di un concordato preventivo e al semplice inadempimento della società
[...]
rispetto alle obbligazioni assicurate, eventi richiamati CP_1 nelle polizze di assicurazione. L'operazione di riassicurazione può essere realizzata solamente quando il rischio non si è ancora verificato. Nella domanda di concordato preventivo la società aveva NT più volte manifestato la sua sopravvenuta incapacità di adempiere alle obbligazioni;
3.2 che il presunto privilegio avrebbe potuto nascere solo al momento della conclusione delle convenzioni di riassicurazione e quindi in un momento successivo alla presentazione della domanda di concordato.
Legittimare le richieste di significherebbe ammettere che CP_3 una qualsiasi compagnia di assicurazione avrebbe potuto riassicurare presso i crediti vantati dai propri clienti nei confronti di CP_3 debitori dichiaratamente insolventi, in spregio sia ai principi del diritto assicurativo sia della par condicio creditorum.
4. Il primo motivo di appello sulla validità dei contratti di riassicurazione non è fondato. L'eccepita nullità dei contratti è, come pag. 8/13 sostenuto dal giudice di primo grado, dirimente. L'art. 1895 c.c. in tema di assicurazione – applicabile anche ai contratti di riassicurazione - stabilisce che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Il rischio costituisce un elemento essenziale di un contratto di assicurazione e l'art. 1895 c.c. prevede la nullità del contratto sia nell'ipotesi che il rischio non sia mai esistito sia in quello in cui il rischio abbia cessato di esistere. La nullità è esclusa se sussiste un rischio minimo ovvero la possibilità oggettiva del verificarsi dell'evento; non anche nei casi in cui l'evento si sia già verificato, salvo specifiche ipotesi espressamente previste in cui può rilevare anche il rischio putativo (artt. 514 e 1021 cod. nav.: inesistenza del rischio assicurato non conosciuta dalle parti al momento della stipula).
4.1 La polizza (doc. 5 att., pag. 11) prevede come evento CP_4 dannoso oggetto di copertura “a) l'instaurazione di una procedura concorsuale, giudiziaria o amministrativa … in virtù della quale i beni e
l'attività d'impresa del Cliente siano assoggettati per effetto della legge stessa al controllo o alla supervisione del Tribunale o di un suo incaricato …”. La polizza (doc. 9 conv., pag. 2) definisce come CP_3 evento generatore di sinistro sia “(a) il mancato pagamento del credito, alla relativa scadenza originaria o prorogata (il “Mancato
Pagamento”); nonché (b)(i) la dichiarazione di fallimento,
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo … o altra procedura o accordo aventi analoghi effetti;
o …”. Per rischio assicurato, ai sensi della convenzione di riassicurazione, s'intende (doc.
2 att., pag. 7): “il rischio di credito assunto dal Riassicurato ai sensi di una Polizza relativo al mancato pagamento totale o parziale di un
Credito Commerciale a Breve Termine che sia causato direttamente ed
pag. 9/13 esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli EGS coperti dalla relativa polizza …” (tutti i grassetti sono dell'estensore della presente motivazione).
4.2 Al momento della conclusione dei contratti di riassicurazione, avvenuta attraverso le adesioni alla “Convenzione di riassicurazione”
(doc. 3 e 4 att.), il rischio assicurato dai contratti di assicurazione – e di conseguenza anche dai contratti di riassicurazione - aveva cessato di esistere perché si era già verificato. non aveva NT pagato le fatture oggetto dei contratti di assicurazione e aveva presentato una domanda di concordato preventivo. Non era necessario che fosse anche certo che non avrebbe potuto NT pagare le fatture, perché il rischio assicurato era stato individuato nel modo sopra indicato nelle polizze, senza fare riferimento alla certezza del mancato pagamento. Il rischio si era verificato con il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo e il deposito da parte del debitore di una domanda di concordato.
4.3 La conclusione dei contratti di riassicurazione è avvenuta con l'adesione alla convenzione e non può retroagire alla data di entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020, che consentiva la loro stipula. Deve quindi confermarsi che i contratti di riassicurazione erano stati conclusi quando il rischio si era realizzato. Non cade in contraddizione il giudice perché, quando si riferisce alla possibilità di una nuova e autonoma valutazione in sede di riassicurazione, stante la mutata condizione della società, intende evidentemente fare riferimento alla possibilità di assicurare un rischio diverso da quello previsto dalle precedenti polizze e ancora esistente, per non far ricadere il contratto nel caso previsto dell'art. 1895 c.c..
pag. 10/13 5. In conseguenza del rigetto del primo motivo d'impugnazione, il secondo motivo non è rilevante ai fini della decisione e quindi ex art. 342 c.p.c. è inammissibile. Per art. 168, comma 2, l.f., a seguito della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. Anche ritenendo che i crediti
[...] derivante dai pagamenti eseguiti fossero privilegiati e anche CP_3 ritenendo che il privilegio non incorresse nel divieto dell'art. 168, comma 2 l.f., facendo leva sulla causa del credito dell'ente concedente, avente natura pubblicistica e connesso a finalità d'interesse generale, rimane comunque il fatto che rivalsa e surrogazione non possono avvenire perché troverebbero giustificazione in titoli nulli. L'azione di recupero non può essere indirizzata nei confronti della società ammessa al concordato preventivo.
6. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre fasi svolte, il CP_3 compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
7. Deve darsi atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., s.u., sent. n. 4315 del 2020, perché
l'esenzione prevista in via generale da detto decreto opera per le pag. 11/13 Amministrazioni dello Stato e non per altri soggetti pubblici, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 NT
e del
[...] Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Venezia 15 febbraio 2024 n. 498/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
del Parte_6 Parte_2
delle spese del
[...] NT presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 23.1.2025
pag. 12/13 il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 13/13
la Presidente dott. Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 457/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliata nei suoi uffici in PIAZZA SAN MARCO (EX PALAZZO REALE)
n. 63, VENEZIA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. NT
) e P.IVA_2 Controparte_2
, assistiti e difesi dagli avvocati
[...] domiciliatari ANDREA CAMPANA e RITA PETRASSI, con studio in VIA
SAN PROTASO n. 5, 20121, MILANO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 15 febbraio2024, n. 498
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello, in accoglimento dell'atto di citazione in appello proposto avverso l'impugnata sentenza come indicata in epigrafe per le ragioni suesposte, e conseguentemente in accoglimento in toto ed integralmente dell'originario ricorso: ---previo accertamento del credito della pari a: (i) euro 699.869,70 (indennizzo erogato in favore di Pt_1
e (ii) euro 760.607,24 (indennizzo erogato in favore di CP_3
) oltre INTERESSI in misura di cui all'art. 9, comma 4, del citato CP_4
D. Lgs. n. 123/98 e rivalutazione ---accertare il PRIVILEGIO, in virtù di quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 5, sull'intero credito della pari a: (i) euro 699.869,70 (indennizzo erogato in favore di Pt_1 [...]
e (ii) euro 760.607,24 (indennizzo erogato in favore di CP_3
) oltre INTERESSI – sempre PRIVILEGIATI - in misura di cui CP_4 all'art. 9, comma 4, del citato D. Lgs. n. 123/98 e rivalutazione ---con espressa dichiarazione che il privilegio che assiste tutto il credito Pt_1
– per capitale (Indennizzo e Remunerazione) e per interessi maturati e maturandi –, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del citato D. Lgs. n.
123/1998, è un privilegio generale ---condannarsi la Società
[...]
e il NT Parte_2 in epigrafe citati al pagamento a favore di
[...] del credito pari a: (i) euro 699.869,70 (indennizzo erogato in Pt_1 favore di e (ii) euro 760.607,24 (indennizzo erogato in CP_3 favore di ) oltre in misura di cui all'art. 9, comma CP_4 Parte_3
4, del citato D. Lgs. n. 123/98 e rivalutazione, il tutto garantito da ex D. Lgs. N. 123/98 ---e in ogni caso rigettare la domanda Parte_4 riconvenzionale presentata nell'interesse di NT
, e del concordato preventivo di
[...] NT
---il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di tutte le
[...] fasi e gradi del giudizio pag. 2/13 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via principale - dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente l'impugnazione avversaria, per tutte le ragioni esposte in narrativa, così confermando la sentenza impugnata;
in ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, cpa, iva e altri accessori nelle aliquote pro tempore applicabili.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 15 febbraio 2024, n. 498/2024 il Tribunale di
Venezia ha rigettato le domande di dirette a ottenere il CP_3 pagamento da parte e del NT
Concordato preventivo di dei NT crediti di euro 699.869,70 e di euro 760.607,24 oltre interessi ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 123 del 1998, corrispondenti agli indennizzi riconosciuti in favore degli assicuratori e CP_3 [...]
(d'ora in poi, per brevità, Controparte_5 CP_3
e ). La ricorrente aveva dedotto di agire surrogandosi nei
[...] CP_4 diritti dei due assicuratori ed esercitando altresì il diritto di regresso. Il
Tribunale ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale delle parti convenute di nullità dei contratti di riassicurazione conclusi fra e e fra e CP_3 CP_4 CP_3
. CP_3
1.1 svolge attività di riassicurazione ai sensi dell'art. 6 d.l. CP_3
n. 269 del 2003 e dell'art. 2, comma 1, d.l.gs. n. 143 del 1998. Per effetto dell'art. 35, d.l. n. 34 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 77 del
2020, è autorizzata a concedere alle imprese di assicurazione di crediti commerciali a breve termine una garanzia riassicurativa sugli indennizzi pag. 3/13 corrisposti a fronte di mancati incassi al fine di supportare la liquidità delle imprese.
1.2 A seguito di forniture commerciali (forniture di merce secondo l'appellante e forniture di gas e luce secondo le appellate) effettuate in favore di . poi fusa per NT CP_1 Controparte_6 incorporazione in aveva emesso fatture Controparte_7 per la somma complessiva di euro 941.181,11. Il rischio di mancato pagamento era stato assicurato da e poi assistito dal contributo CP_4 pubblico erogato da in forma di garanzia riassicurativa. Per CP_3 altre forniture effettuate sempre in favore di . NT CP_1 anche Alperia Smart Service s.r.l. aveva emesso fatture per la somma complessiva di euro 870.312,94. In questo caso il rischio di mancato pagamento era stato assicurato da e poi assistito dal CP_3 contributo pubblico erogato da in forma di garanzia CP_3 riassicurativa.
aveva depositato in data 7 settembre Parte_5
2020 ricorso ex art. 161, comma 6, l.f. chiedendo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. aveva corrisposto gli CP_3 indennizzi di euro 699.869,70 in favore di in data 28 CP_3 giugno 2021 e di euro 760.607,24 in favore di in data 22 CP_4 settembre 2021 (indennizzi corrispondenti alla quota del 90% del rischio riassicurato da e quindi agito nei confronti della CP_3 società in concordato preventivo, ritenendo il proprio credito per capitale e interessi assistito da privilegio generale previsto dal d.lgs. n.
123 del 1998. Aveva negato rilevanza al momento di adesione degli assicuratori alle convenzioni di riassicurazione, avvenuta in data 30 novembre 2020 e 16 dicembre 2020, tenuto conto del momento di pag. 4/13 entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 e dell'espressa previsione della possibilità di assicurare fatture emesse da maggio 2020.
1.4 aveva eccepito che le convenzioni NT di riassicurazione fossero nulle ex art. 1867 c.c. perché il rischio assicurato aveva cessato di esistere. Riteneva inoltre che non fosse riconoscibile alcun privilegio perché aveva operato ai sensi CP_3 del d.l. n. 34 del 2000 e comunque dovesse considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.f. perché le convenzioni di assicurazione erano successive alla presentazione della domanda di concordato e vi sarebbe stata una lesione della par conditio creditorum.
1.5 Per il Tribunale non rileva stabilire se il credito sia privilegiato.
Assume valore dirimente la cessazione dell'esistenza dello specifico rischio dei contratti di assicurazione tra e e CP_4 Controparte_6 tra e nonché, stante la natura CP_3 Controparte_7 derivata dei negozi, delle convenzioni concluse dai due assicuratori con
Gli eventi dannosi previsti dai contratti di assicurazione CP_3 sono individuati nell'insolvenza e nell'inadempimento e analoghi sono i rischi dei contratti di riassicurazione. È pacifico che le convenzioni di riassicurazione siano state sottoscritte in data 30 novembre e 16 dicembre 2020, successivamente al deposito della domanda di concordato 8 settembre 2020, pubblicata nel registro delle imprese. Le convenzioni di riassicurazione erano state concluse quando il rischio di inadempimento aveva “cessato di esistere”. A seguito del deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura, il debitore può compiere, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., unicamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché, con l'autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.
pag. 5/13 1.6 Prescindendo da ogni valutazione sul rango privilegiato del credito, per il Tribunale è fondata anche l'ulteriore eccezione delle parti convenute perché è vietato ai creditori ai sensi dell'art. 168, comma 3,
l.f. acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai crediti concorrenti. Il rango dei crediti esistente in epoca antecedente all'apertura della procedura si cristallizza per evitare un'alterazione della par conditio creditorum.
1.7 Non interessa che il decreto di omologazione non produca effetti di giudicato. Considerando il momento in cui erano stati conclusi i contratti di riassicurazione, sarebbe stata indispensabile una nuova e autonoma valutazione del rischio in sede di riassicurazione perché la condizione della società debitrice era mutata e i suoi creditori non potevano munirsi di privilegi.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, CP_3 siano accolte le domande respinte dal giudice di primo grado. Lamenta:
2.1 che non è importante stabilire se l'adesione alla convenzione da parte degli assicuratori e sia stata precedente o CP_4 CP_3 successiva al deposito della domanda di concordato. Il supporto pubblico viene a esistenza con l'entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020 mentre la formale adesione delle imprese di assicurazione costituisce un posterius irrilevante (“la Convenzione era legge dello Stato assai ben prima del deposito del ricorso di ”). Il d.l. n. 34 del 2020 CP_1 consente di assicurare fatture emesse dal 19 maggio 2020 indipendentemente dalla data di adesione delle compagnie di assicurazione e le fatture di cui si discute erano state emesse nel pag. 6/13 periodo preso in considerazione dalla nuova disciplina. È proprio una legge a consentire di stipulare le convenzioni che la controparte ritiene nulle. Il deposito di una domanda di concordato non comporta necessariamente che tutti i debiti anteriori non verranno onorati. Il
Tribunale non spiega perché la pendenza del concordato abbia determinato automaticamente l'insolvenza del debitore e, contraddicendosi, ritiene che una polizza di riassicurazione possa comunque concludersi ma solo con un'autonoma valutazione in sede di riassicurazione;
2.2 che il credito privilegiato di è disciplinato in modo CP_3 speciale rispetto alle norme sul concordato sicché non assumono rilevanza gli art. 161 e 168 l.f.. Può essere insinuato al passivo ed è privilegiato anche se il pagamento avvenga – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - a fallimento in corso e quindi anche nel caso di concordato preventivo.
3. e il Concordato preventivo NT [...]
hanno chiesto la conferma della sentenza. Il NT concordato è stato omologato con provvedimento del Tribunale id
Venezia 22 dicembre 2022, oramai definitivo. Hanno premesso che e avevano riassicurato presso crediti CP_4 CP_3 CP_3 precedenti al concordato di due creditori della società CP_6
e pur sapendo che la società aveva
[...] Controparte_7 depositato una domanda di concordato preventivo ed era da tempo inadempiente, nell'evidente consapevolezza (anche di che CP_3 le polizze sarebbero state escusse e che gli assicuratori sarebbero stati rimborsati da In questa sede si discute non tanto della CP_3 natura privilegiata dei crediti ma di come possa aver ri- CP_3
pag. 7/13 assicurato un soggetto palesemente inadempiente a esclusivo vantaggio di due assicuratori, di cui uno è anche una consociata di CP_3
Con riferimento ai due motivi di gravame, le parti appellate hanno replicato:
3.1 che fa valere crediti aventi titolo in contratti di CP_3 riassicurazione conclusi a rischio già verificato. Il fatto che l'efficacia delle convenzioni sia retrodatabile all'entrata in vigore dell'art. 35 d.l. n.
34 del 2020 costituisce un'argomentazione difensiva che non merita replica. L'avveramento del rischio è legato anche alla presenza di un concordato preventivo e al semplice inadempimento della società
[...]
rispetto alle obbligazioni assicurate, eventi richiamati CP_1 nelle polizze di assicurazione. L'operazione di riassicurazione può essere realizzata solamente quando il rischio non si è ancora verificato. Nella domanda di concordato preventivo la società aveva NT più volte manifestato la sua sopravvenuta incapacità di adempiere alle obbligazioni;
3.2 che il presunto privilegio avrebbe potuto nascere solo al momento della conclusione delle convenzioni di riassicurazione e quindi in un momento successivo alla presentazione della domanda di concordato.
Legittimare le richieste di significherebbe ammettere che CP_3 una qualsiasi compagnia di assicurazione avrebbe potuto riassicurare presso i crediti vantati dai propri clienti nei confronti di CP_3 debitori dichiaratamente insolventi, in spregio sia ai principi del diritto assicurativo sia della par condicio creditorum.
4. Il primo motivo di appello sulla validità dei contratti di riassicurazione non è fondato. L'eccepita nullità dei contratti è, come pag. 8/13 sostenuto dal giudice di primo grado, dirimente. L'art. 1895 c.c. in tema di assicurazione – applicabile anche ai contratti di riassicurazione - stabilisce che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Il rischio costituisce un elemento essenziale di un contratto di assicurazione e l'art. 1895 c.c. prevede la nullità del contratto sia nell'ipotesi che il rischio non sia mai esistito sia in quello in cui il rischio abbia cessato di esistere. La nullità è esclusa se sussiste un rischio minimo ovvero la possibilità oggettiva del verificarsi dell'evento; non anche nei casi in cui l'evento si sia già verificato, salvo specifiche ipotesi espressamente previste in cui può rilevare anche il rischio putativo (artt. 514 e 1021 cod. nav.: inesistenza del rischio assicurato non conosciuta dalle parti al momento della stipula).
4.1 La polizza (doc. 5 att., pag. 11) prevede come evento CP_4 dannoso oggetto di copertura “a) l'instaurazione di una procedura concorsuale, giudiziaria o amministrativa … in virtù della quale i beni e
l'attività d'impresa del Cliente siano assoggettati per effetto della legge stessa al controllo o alla supervisione del Tribunale o di un suo incaricato …”. La polizza (doc. 9 conv., pag. 2) definisce come CP_3 evento generatore di sinistro sia “(a) il mancato pagamento del credito, alla relativa scadenza originaria o prorogata (il “Mancato
Pagamento”); nonché (b)(i) la dichiarazione di fallimento,
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo … o altra procedura o accordo aventi analoghi effetti;
o …”. Per rischio assicurato, ai sensi della convenzione di riassicurazione, s'intende (doc.
2 att., pag. 7): “il rischio di credito assunto dal Riassicurato ai sensi di una Polizza relativo al mancato pagamento totale o parziale di un
Credito Commerciale a Breve Termine che sia causato direttamente ed
pag. 9/13 esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli EGS coperti dalla relativa polizza …” (tutti i grassetti sono dell'estensore della presente motivazione).
4.2 Al momento della conclusione dei contratti di riassicurazione, avvenuta attraverso le adesioni alla “Convenzione di riassicurazione”
(doc. 3 e 4 att.), il rischio assicurato dai contratti di assicurazione – e di conseguenza anche dai contratti di riassicurazione - aveva cessato di esistere perché si era già verificato. non aveva NT pagato le fatture oggetto dei contratti di assicurazione e aveva presentato una domanda di concordato preventivo. Non era necessario che fosse anche certo che non avrebbe potuto NT pagare le fatture, perché il rischio assicurato era stato individuato nel modo sopra indicato nelle polizze, senza fare riferimento alla certezza del mancato pagamento. Il rischio si era verificato con il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo e il deposito da parte del debitore di una domanda di concordato.
4.3 La conclusione dei contratti di riassicurazione è avvenuta con l'adesione alla convenzione e non può retroagire alla data di entrata in vigore del d.l. n. 34 del 2020, che consentiva la loro stipula. Deve quindi confermarsi che i contratti di riassicurazione erano stati conclusi quando il rischio si era realizzato. Non cade in contraddizione il giudice perché, quando si riferisce alla possibilità di una nuova e autonoma valutazione in sede di riassicurazione, stante la mutata condizione della società, intende evidentemente fare riferimento alla possibilità di assicurare un rischio diverso da quello previsto dalle precedenti polizze e ancora esistente, per non far ricadere il contratto nel caso previsto dell'art. 1895 c.c..
pag. 10/13 5. In conseguenza del rigetto del primo motivo d'impugnazione, il secondo motivo non è rilevante ai fini della decisione e quindi ex art. 342 c.p.c. è inammissibile. Per art. 168, comma 2, l.f., a seguito della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti. Anche ritenendo che i crediti
[...] derivante dai pagamenti eseguiti fossero privilegiati e anche CP_3 ritenendo che il privilegio non incorresse nel divieto dell'art. 168, comma 2 l.f., facendo leva sulla causa del credito dell'ente concedente, avente natura pubblicistica e connesso a finalità d'interesse generale, rimane comunque il fatto che rivalsa e surrogazione non possono avvenire perché troverebbero giustificazione in titoli nulli. L'azione di recupero non può essere indirizzata nei confronti della società ammessa al concordato preventivo.
6. L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre fasi svolte, il CP_3 compenso è determinabile nella somma di euro 8.470,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.518,00 + euro 1.665,00 + euro 4.287,00) dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
7. Deve darsi atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., s.u., sent. n. 4315 del 2020, perché
l'esenzione prevista in via generale da detto decreto opera per le pag. 11/13 Amministrazioni dello Stato e non per altri soggetti pubblici, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
8. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 NT
e del
[...] Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Venezia 15 febbraio 2024 n. 498/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
del Parte_6 Parte_2
delle spese del
[...] NT presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 23.1.2025
pag. 12/13 il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
pag. 13/13
la Presidente dott. Clotilde Parise