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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6755 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 6755 / 2025 promossa da:
((C.U.I. ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
((C.U.I. ) ha così concluso: Parte_1 C.F._1
«preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. 150/2011. Quanto al fumus, si richiamano i motivi di gravame che evidenziano i numerosi profili di illegittimità del provvedimento. Quanto al periculum in mora, questo è in re ipsa atteso che il ricorrente è illegalmente soggiornante ed
è stato oggetto di espulsione ad oggi non ancora eseguita. La concessione dell'invocata tutela cautelare, fino all'udienza che sarà fissata, consente inoltre a costui di potere esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, sottoponendosi all'interrogatorio libero, ove disposto,
e, soprattutto, di poter salvaguardare l'unità del suo nucleo familiare, anche in considerazione del superiore interesse del figlio minore.
1 - nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato».
ha così concluso: Controparte_2
«Rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 28/03/2025, ((C.U.I. ) ha impugnato Parte_1 C.F._1
il decreto di espulsione n. 197/2025 emesso dal Prefetto di Torino in data 19.3.2025 e notificato in pari data.
2. Nel decreto di espulsione si evidenzia: (i) la situazione di irregolarità di HOXHAJ sul territorio nazionale (a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno per essere il ricorrente familiare di cittadino UE); (ii) il fatto che Pt_1
è destinatario di una sentenza di applicazione pena ex art 444 cpp per il delitto di cui all'art. 73, co. 1, DPR n. 309 del 1990, divenuta irrevocabile in data 24.11.2024; (iii) l'assenza di condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo;
(iv) l'assenza di divieti di espulsione rilevanti ex art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998.
3. Nel ricorso introduttivo si premette che la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno per essere il ricorrente familiare di cittadino UE è stata oggetto di impugnazione, con conseguente radicamento della competenza davanti a questo
Tribunale.
3.1. Si sollecita poi il Tribunale a sospendere il giudizio e sollevare questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di giustizia UE per sospetta incompatibilità del diritto nazionale – nella parte in cui consente l'espulsione automatica, per motivi di irregolarità del soggiorno del cittadino di un Paese terzo, contestualmente alla notifica del provvedimento di rifiuto di permesso di soggiorno – con gli artt. 6 e 7, della direttiva 2008/115/CE.
3.2. Nel merito si censura il provvedimento impugnato lamentando il fatto che il Prefetto avrebbe trascurato di porre in bilanciamento le esigenze di carattere familiare (rilevanti ai sensi dell'art. 13, co.
2-bis, d. lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 8 Conv. Edu) con quelle di verifica della regolarità amministrativa della presenza di el territorio dello Stato. Pt_1
2 4. Nel costituirsi in giudizio, la PA resistente ha – nella sostanza – ribadito gli stessi dati di fatto valorizzati nel provvedimento di espulsione (in sintesi: posizione di irregolarità sul territorio;
dichiarazione di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007; esistenza della sentenza di applicazione pena per violazione dell'art. 73 co. 1
DPR n. 309 del 1990; esistenza di un giudizio di pericolosità sociale, ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, per ragioni di necessaria tutela dell'ordine pubblico da giudicare prevalenti sulle pur sussistenti ragioni di tutela familiare.
5. All'udienza dell'8 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato che il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007 è rubricato al n. 6673/25 del ruolo generale del Tribunale e ha osservato che l'evocazione della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cpp è irrilevante, posto che – come risulta dal provvedimento impugnato – il ricorrente è stato espulso non per motivi di pericolosità sociale, ma unicamente in considerazione della sua condizione di irregolarità sul territorio dello Stato.
6. Alla medesima udienza, raccolte le conclusioni, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Sulla competenza.
7. Preliminarmente, va affermata – nel merito – la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis, d.l. n. 241/2004; ciò in ragione del fatto che il ricorrente ha documentato essere pendente un ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007, rubricato al n. 6673/25 RG.
Nel merito
8. Risulta documentato che – a prescindere dal diritto al rilascio di una carta di soggiorno ex d.lgs. n. 30/2007 (su cui altro giudice sarà chiamato a pronunciarsi) – il sig. sia Pt_1
cittadino albanese, coniugato dal 15.10.2021 con una cittadina UE (la sig.ra cittadina Pt_2
rumena) [cfr. doc. 4]. Risulta altresì documentato che la coppia abbia generato un figlio
, nato a [...], il [...] [doc. 5]. Risulta poi che tutta la famiglia abbia Persona_1
residenza nello stesso alloggio [cfr. certificato di residenza e stato di famiglia doc. 6], in forza di un contratto di locazione [doc. 7]. Risulta, ancora, che il figlio del ricorrente frequenti
3 l'asilo nido [doc. 8]; che il ricorrente abbia un contratto di lavoro part time a tempo indeterminato [doc.9].
Risulta, ancora, che il ricorrente dimori in Italia dal 2011 (avendovi fatto ingresso regolare, e avendo ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovato anche nel 2016) [doc. 3].
9. I predetti elementi fattuali assumono evidente rilievo sotto il profilo del necessario rispetto del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare, rilevante ai sensi dell'art. 19, co 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 8 Conv. Edu.
10. A ciò si deve aggiungere una considerazione. Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del
2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel considerare esclusivamente le condizioni di vita delle ricorrenti straniere in Italia, aveva omesso di prendere in esame il rapporto con il paese d'origine e l'esistenza di un legame familiare e di un nucleo, composto dalle medesime ricorrenti, sorto e radicatosi nel territorio dello Stato)» [Cass. Sez. 1, 22/07/2015, n. 15362, Rv. 637091 – 01; in senso conforme, Sez. 1
- , Ordinanza n. 23957 del 02/10/2018 (Rv. 650406 - 01); Sez. 1 - , Ordinanza n. 9755 del
14/04/2025].
11. Nel caso in esame, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione delle necessarie ragioni di tutela della vita privata e familiare sono già state evidenziate: presenza in Italia dal 2011; disponibilità di un alloggio;
disponibilità di un lavoro lecito;
esistenza di legami familiari dal
2021; esistenza di un figlio minore cittadino UE.
4 12. Nessuno di tali dati è stato adeguatamente preso in considerazione nel provvedimento impugnato, che si è limitato ad evidenziare l'assenza di ragioni per rilasciare un titolo di soggiorno al ricorrente, «né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 TUI e successive modificazioni».
13. Giova aggiungere un'ultima considerazione: la Difesa di parte ricorrente evidenzia che sarebbe irrilevante la sentenza di patteggiamento, posto che – in tesi difensiva di parte ricorrente - la PA avrebbe espulso i sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 CP_3
del 1998 e, dunque, solo per la sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale.
13.1.Al riguardo giova osservare che, in realtà, il decreto di espulsione impugnato menziona la sentenza di applicazione pena per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990.
13.2. Tuttavia, occorre osservare che l'amministrazione resistente – né nel provvedimento impugnato, né nelle difese svolte in questo giudizio – ha fornito elementi utili a comprendere alcunché circa la “consistenza” dei fatti oggetto di quella sentenza di applicazione pena: gli unici riferimenti sono il titolo di reato (73, co. 1, DPR n. 309 del 1990), la data di pronuncia e di irrevocabiltà della sentenza (novembre 2024), senza menzione alcuna a: dimensione della pena inflitta;
data di commissione del reato;
elementi del fatto utili a valutare se sussistano elementi di pericolosità ostativi alla permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato.
Tantomeno, la Amministrazione resistente ha posto in bilanciamento tale (postulata) pericolosità con le ragioni di tutela della vita privata e familiare che non possono comunque risultare estranee alla valutazione [per esempio anche con riferimento all'espulsione disposta ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, si è affermato che «la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali» [Cass. Sez. 1, 27/07/2022, n. 23423,
Rv. 665363 – 01].
13.3. Conclusivamente. L'Amministrazione resistente non ha né compiutamente motivato sulle (eventuali) ragioni di pericolosità sociale del ricorrente, né (tantomeno) ha posto queste ultime in bilanciamento con le (comprovate) ragioni di tutela della vita privata e familiare del ricorrente.
13.4. Il decreto di espulsione va pertanto annullato.
5 14. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege (art. 13, co. 10 d. lgs. n. 286 del 1998) al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ANNULLA il decreto del Prefetto di Torino prot. N. 197/2025 del 19.3.2025, con il quale il
Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 8 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Natale
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 6755 / 2025 promossa da:
((C.U.I. ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
((C.U.I. ) ha così concluso: Parte_1 C.F._1
«preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. 150/2011. Quanto al fumus, si richiamano i motivi di gravame che evidenziano i numerosi profili di illegittimità del provvedimento. Quanto al periculum in mora, questo è in re ipsa atteso che il ricorrente è illegalmente soggiornante ed
è stato oggetto di espulsione ad oggi non ancora eseguita. La concessione dell'invocata tutela cautelare, fino all'udienza che sarà fissata, consente inoltre a costui di potere esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, sottoponendosi all'interrogatorio libero, ove disposto,
e, soprattutto, di poter salvaguardare l'unità del suo nucleo familiare, anche in considerazione del superiore interesse del figlio minore.
1 - nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato».
ha così concluso: Controparte_2
«Rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 28/03/2025, ((C.U.I. ) ha impugnato Parte_1 C.F._1
il decreto di espulsione n. 197/2025 emesso dal Prefetto di Torino in data 19.3.2025 e notificato in pari data.
2. Nel decreto di espulsione si evidenzia: (i) la situazione di irregolarità di HOXHAJ sul territorio nazionale (a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno per essere il ricorrente familiare di cittadino UE); (ii) il fatto che Pt_1
è destinatario di una sentenza di applicazione pena ex art 444 cpp per il delitto di cui all'art. 73, co. 1, DPR n. 309 del 1990, divenuta irrevocabile in data 24.11.2024; (iii) l'assenza di condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo;
(iv) l'assenza di divieti di espulsione rilevanti ex art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998.
3. Nel ricorso introduttivo si premette che la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno per essere il ricorrente familiare di cittadino UE è stata oggetto di impugnazione, con conseguente radicamento della competenza davanti a questo
Tribunale.
3.1. Si sollecita poi il Tribunale a sospendere il giudizio e sollevare questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di giustizia UE per sospetta incompatibilità del diritto nazionale – nella parte in cui consente l'espulsione automatica, per motivi di irregolarità del soggiorno del cittadino di un Paese terzo, contestualmente alla notifica del provvedimento di rifiuto di permesso di soggiorno – con gli artt. 6 e 7, della direttiva 2008/115/CE.
3.2. Nel merito si censura il provvedimento impugnato lamentando il fatto che il Prefetto avrebbe trascurato di porre in bilanciamento le esigenze di carattere familiare (rilevanti ai sensi dell'art. 13, co.
2-bis, d. lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 8 Conv. Edu) con quelle di verifica della regolarità amministrativa della presenza di el territorio dello Stato. Pt_1
2 4. Nel costituirsi in giudizio, la PA resistente ha – nella sostanza – ribadito gli stessi dati di fatto valorizzati nel provvedimento di espulsione (in sintesi: posizione di irregolarità sul territorio;
dichiarazione di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007; esistenza della sentenza di applicazione pena per violazione dell'art. 73 co. 1
DPR n. 309 del 1990; esistenza di un giudizio di pericolosità sociale, ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, per ragioni di necessaria tutela dell'ordine pubblico da giudicare prevalenti sulle pur sussistenti ragioni di tutela familiare.
5. All'udienza dell'8 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha evidenziato che il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007 è rubricato al n. 6673/25 del ruolo generale del Tribunale e ha osservato che l'evocazione della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cpp è irrilevante, posto che – come risulta dal provvedimento impugnato – il ricorrente è stato espulso non per motivi di pericolosità sociale, ma unicamente in considerazione della sua condizione di irregolarità sul territorio dello Stato.
6. Alla medesima udienza, raccolte le conclusioni, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Sulla competenza.
7. Preliminarmente, va affermata – nel merito – la competenza del Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 1, co. 2 bis, d.l. n. 241/2004; ciò in ragione del fatto che il ricorrente ha documentato essere pendente un ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex d.lgs. 30/2007, rubricato al n. 6673/25 RG.
Nel merito
8. Risulta documentato che – a prescindere dal diritto al rilascio di una carta di soggiorno ex d.lgs. n. 30/2007 (su cui altro giudice sarà chiamato a pronunciarsi) – il sig. sia Pt_1
cittadino albanese, coniugato dal 15.10.2021 con una cittadina UE (la sig.ra cittadina Pt_2
rumena) [cfr. doc. 4]. Risulta altresì documentato che la coppia abbia generato un figlio
, nato a [...], il [...] [doc. 5]. Risulta poi che tutta la famiglia abbia Persona_1
residenza nello stesso alloggio [cfr. certificato di residenza e stato di famiglia doc. 6], in forza di un contratto di locazione [doc. 7]. Risulta, ancora, che il figlio del ricorrente frequenti
3 l'asilo nido [doc. 8]; che il ricorrente abbia un contratto di lavoro part time a tempo indeterminato [doc.9].
Risulta, ancora, che il ricorrente dimori in Italia dal 2011 (avendovi fatto ingresso regolare, e avendo ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno rinnovato anche nel 2016) [doc. 3].
9. I predetti elementi fattuali assumono evidente rilievo sotto il profilo del necessario rispetto del diritto fondamentale alla tutela della vita privata e familiare, rilevante ai sensi dell'art. 19, co 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 8 Conv. Edu.
10. A ciò si deve aggiungere una considerazione. Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del
2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel considerare esclusivamente le condizioni di vita delle ricorrenti straniere in Italia, aveva omesso di prendere in esame il rapporto con il paese d'origine e l'esistenza di un legame familiare e di un nucleo, composto dalle medesime ricorrenti, sorto e radicatosi nel territorio dello Stato)» [Cass. Sez. 1, 22/07/2015, n. 15362, Rv. 637091 – 01; in senso conforme, Sez. 1
- , Ordinanza n. 23957 del 02/10/2018 (Rv. 650406 - 01); Sez. 1 - , Ordinanza n. 9755 del
14/04/2025].
11. Nel caso in esame, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione delle necessarie ragioni di tutela della vita privata e familiare sono già state evidenziate: presenza in Italia dal 2011; disponibilità di un alloggio;
disponibilità di un lavoro lecito;
esistenza di legami familiari dal
2021; esistenza di un figlio minore cittadino UE.
4 12. Nessuno di tali dati è stato adeguatamente preso in considerazione nel provvedimento impugnato, che si è limitato ad evidenziare l'assenza di ragioni per rilasciare un titolo di soggiorno al ricorrente, «né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 TUI e successive modificazioni».
13. Giova aggiungere un'ultima considerazione: la Difesa di parte ricorrente evidenzia che sarebbe irrilevante la sentenza di patteggiamento, posto che – in tesi difensiva di parte ricorrente - la PA avrebbe espulso i sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 286 CP_3
del 1998 e, dunque, solo per la sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale.
13.1.Al riguardo giova osservare che, in realtà, il decreto di espulsione impugnato menziona la sentenza di applicazione pena per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990.
13.2. Tuttavia, occorre osservare che l'amministrazione resistente – né nel provvedimento impugnato, né nelle difese svolte in questo giudizio – ha fornito elementi utili a comprendere alcunché circa la “consistenza” dei fatti oggetto di quella sentenza di applicazione pena: gli unici riferimenti sono il titolo di reato (73, co. 1, DPR n. 309 del 1990), la data di pronuncia e di irrevocabiltà della sentenza (novembre 2024), senza menzione alcuna a: dimensione della pena inflitta;
data di commissione del reato;
elementi del fatto utili a valutare se sussistano elementi di pericolosità ostativi alla permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato.
Tantomeno, la Amministrazione resistente ha posto in bilanciamento tale (postulata) pericolosità con le ragioni di tutela della vita privata e familiare che non possono comunque risultare estranee alla valutazione [per esempio anche con riferimento all'espulsione disposta ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, si è affermato che «la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali» [Cass. Sez. 1, 27/07/2022, n. 23423,
Rv. 665363 – 01].
13.3. Conclusivamente. L'Amministrazione resistente non ha né compiutamente motivato sulle (eventuali) ragioni di pericolosità sociale del ricorrente, né (tantomeno) ha posto queste ultime in bilanciamento con le (comprovate) ragioni di tutela della vita privata e familiare del ricorrente.
13.4. Il decreto di espulsione va pertanto annullato.
5 14. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege (art. 13, co. 10 d. lgs. n. 286 del 1998) al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ANNULLA il decreto del Prefetto di Torino prot. N. 197/2025 del 19.3.2025, con il quale il
Prefetto di Torino ha disposto l'espulsione del ricorrente
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 8 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Natale
6