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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1918 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Speranza Faenza, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Angelo Ninni, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Gallipoli (LE) il 30/08/1990;
- che dalla loro unione sono nati due figli ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
133/2006 emessa dal Tribunale di Lecce in data 05/12/2005;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) i coniugi sono economicamente indipendenti:
2) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3) i coniugi hanno già diviso il loro patrimonio;
4) i figli avuti dal matrimonio ad oggi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza con cui è stata dichiarata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. La domanda deve, tuttavia, essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il
30/08/1990 da , trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile di quel Comune al n. 5, Parte I, anno 1990, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1918 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Speranza Faenza, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Angelo Ninni, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Gallipoli (LE) il 30/08/1990;
- che dalla loro unione sono nati due figli ad oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
133/2006 emessa dal Tribunale di Lecce in data 05/12/2005;
1 - che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) i coniugi sono economicamente indipendenti:
2) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
3) i coniugi hanno già diviso il loro patrimonio;
4) i figli avuti dal matrimonio ad oggi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta passata in giudicato la sentenza con cui è stata dichiarata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. La domanda deve, tuttavia, essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il
30/08/1990 da , trascritto nei registri dello Parte_2 stato civile di quel Comune al n. 5, Parte I, anno 1990, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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