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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16947 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22494 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
10/02/2005), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GUERCIO GIOVANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: ricorso ai sensi della Legge n. 164/1982.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adìto:
-autorizzare a sottoporsi a trattamento Parte_1 2
medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli
femminili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione
raggiunto dal ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di di Pt_1
effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del
nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende
sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di “ ”. Parte_1 Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
chiedere l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
A sostegno delle domande, lo stesso ha dedotto che sin dall'infanzia ha manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo in individuo di sesso biologico maschile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche ha intrapreso un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma – SAIFIP –
all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e ha assunto una terapia ormonale femminilizzante tanto da aver assunto da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di una donna.
Comparsa personalmente all'udienza del 14/10/2024, parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e all'esito il giudice delegato, dato atto che la stessa ha assunto i caratteri sessuali secondari tipicamente femminili,
ha rimesso la causa al collegio per la decisione. 3
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e, segnatamente,
dalla “Relazione psicologica di / ” del Servizio Parte_1 Per_1
di Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica (SAIFIP) presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di del 14/4/2024, Pt_1
emerge che l'attore ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di Incongruenza di Genere
che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”
(OMS, 2018), già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85)
prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018.
Lo stesso ha intrapreso anche a settembre 2022 una terapia ormonale femminilizzante ed è in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono. D'altra parte l'identificazione al femminile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a parte attrice di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso e le notevoli difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile, con conseguente grave limitazione della libertà della persona.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la Corte
Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con 4
riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in quanto,
stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe
irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere
a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al
riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei
diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della
persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le
quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del
trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche
per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare,
peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi
valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le
quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio
percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti
psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità
di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale
delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo
carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce 5
uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una
tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di
appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della
persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo
stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile
equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come
prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione,
bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico”.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. n.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso,
come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate.
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che: “La
previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici
di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata 6
dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si
apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia
semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale,
e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone
maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa
non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla
sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità
delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi
chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua
rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della
sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n.
15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
……………………Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le
modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione
anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di
adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito …………. che agli
effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento
dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel
percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti
ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un 7
intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal
caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo
la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver
perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già
sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la
giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico
contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione
della rettificazione stessa ………… Anche in tal caso, quindi, pur potendo
seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un
maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di
adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario
alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non
corrisponde più alla ratio legis.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili è inammissibile in quanto non è
necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 8
grado iscritta al n. 22494/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
ordina all'Ufficiale di stato civile di Capitale di procedere alla Pt_1
rettifica dell'atto di nascita della parte attrice Parte_1
( 10/02/2005) con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e Pt_1
con attribuzione alla medesima parte del prenome “Flavia” in luogo di
”; Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in quanto autorizzazione non necessaria.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 22/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22494 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
10/02/2005), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GUERCIO GIOVANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: ricorso ai sensi della Legge n. 164/1982.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale adìto:
-autorizzare a sottoporsi a trattamento Parte_1 2
medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli
femminili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione
raggiunto dal ricorrente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di di Pt_1
effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del
nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende
sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di “ ”. Parte_1 Per_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
chiedere l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
A sostegno delle domande, lo stesso ha dedotto che sin dall'infanzia ha manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo in individuo di sesso biologico maschile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche ha intrapreso un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma – SAIFIP –
all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e ha assunto una terapia ormonale femminilizzante tanto da aver assunto da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di una donna.
Comparsa personalmente all'udienza del 14/10/2024, parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e all'esito il giudice delegato, dato atto che la stessa ha assunto i caratteri sessuali secondari tipicamente femminili,
ha rimesso la causa al collegio per la decisione. 3
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e, segnatamente,
dalla “Relazione psicologica di / ” del Servizio Parte_1 Per_1
di Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica (SAIFIP) presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di del 14/4/2024, Pt_1
emerge che l'attore ha intrapreso e portato a termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di Incongruenza di Genere
che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”
(OMS, 2018), già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod. 302.85)
prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018.
Lo stesso ha intrapreso anche a settembre 2022 una terapia ormonale femminilizzante ed è in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso, interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono. D'altra parte l'identificazione al femminile e la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a parte attrice di contenere i disagi relativi alla Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso e le notevoli difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al maschile, con conseguente grave limitazione della libertà della persona.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la Corte
Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con 4
riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in quanto,
stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe
irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere
a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al
riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei
diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della
persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le
quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del
trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche
per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare,
peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi
valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le
quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio
percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti
psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità
di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale
delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo
carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce 5
uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una
tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di
appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della
persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo
stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile
equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come
prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione,
bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico”.
Relativamente alla domanda di autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, mette conto evidenziare che con la recente sentenza n. 143 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. n.
150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso,
come nel caso di specie e per le ragioni sopra evidenziate.
Si legge, in particolare, nella motivazione di tale pronuncia che: “La
previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici
di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata 6
dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si
apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia
semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale,
e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone
maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa
non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla
sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità
delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi
chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua
rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della
sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n.
15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
……………………Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le
modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione
anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di
adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito …………. che agli
effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento
dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel
percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti
ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un 7
intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta
dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal
caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo
la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver
perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già
sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la
giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico
contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione
della rettificazione stessa ………… Anche in tal caso, quindi, pur potendo
seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un
maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di
adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario
alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non
corrisponde più alla ratio legis.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili è inammissibile in quanto non è
necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo 8
grado iscritta al n. 22494/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
ordina all'Ufficiale di stato civile di Capitale di procedere alla Pt_1
rettifica dell'atto di nascita della parte attrice Parte_1
( 10/02/2005) con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e Pt_1
con attribuzione alla medesima parte del prenome “Flavia” in luogo di
”; Parte_1
dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione ad intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali in quanto autorizzazione non necessaria.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 22/10/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi