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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/09/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA All'esito della udienza odierna ex art.281 sexies c.p.c. celebrata in trattazione scritta, nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 5616/2021 del Ruolo Generale, promossa da:
, (c.f. e p.iva , in persona del Presidente del consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rappresentante pro tempore (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti. Elena Fraternali (c.f. ) e Luca Piemontese CodiceFiscale_2 (c.f. ) del Foro di Genova, in virtù di procura in atti, ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati in Genova, Via Bartolomeo Bosco, n. 57/lb;
- attrice– contro
, (già (C.F. e P.IVA , E_ CP_2 P.IVA_2 in persona del Presidente e legale rappresentante dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dagli avv.ti prof. Maurizio Logozzo (c.f. ) del foro di Milano, prof. Antonio CodiceFiscale_4 Briguglio (c.f. ) e Alessandra Siracusano (c.f. ) ed CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Roma, Via Michele Mercati n. 51, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta - Conclusioni: le parti hanno concluso come segue. Per :“1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accertare e dichiarare il Controparte_4 diritto della ricorrente (c.f. e p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., a veder rimborsata la somma indebitamente pagata a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica con riferimento al periodo compreso tra luglio 2010 e dicembre 2011, per i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto, condannare (già E_
), c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla CP_5 P.IVA_2 ricorrente detto importo, fin da ora quantificato in € 14.617,50 o in quello meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
2. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A”
Per : E_
“- in via preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza per ragione di territorio e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente da individuarsi ex art. 19 c.p.c. presso il Tribunale di Roma e, solo in subordine ex art. 20 c.p.c., presso il Tribunale di Trani ovvero di Brindisi. Nel merito: - rigettare la domanda proposta dalla Società nei confronti della Società Parte_1 CP_1 [...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni riserva istruttoria.” E_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha adito l'intestato Parte_1 Ufficio chiedendo la ripetizione e quindi la condanna della in CP_1 E_ qualità di fornitore di energia elettrica, al pagamento di tutte le somme pagate nel biennio 2010-2011 a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 511/1988, disapplicabile per contrasto con l'art. 1, della Direttiva 2008/118/CE.
pagina 1 di 6 Si è costituita in giudizio l' la quale, in via preliminare, ha eccepito E_ l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per l'insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione di indebito deducendo: 1) l'inidoneità della prova fornita dell'effettivo pagamento delle fatture da parte della 2) che il pagamento sarebbe dovuto in forza del contratto e Controparte_6 della normativa fiscale vigente ratione temporis, 3) che sarebbe irrilevante la questione circa la compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva 2008/118/CE stante l'inefficacia orizzontale delle direttive europee. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa è pervenuta in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni indicate in epigrafe, previo deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta per le ragioni già esplicitate con ordinanza del 23.07.2021 che all'uopo di richiama. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Conformemente a quanto dedotto da parte attrice, questo Tribunale ritiene provato il pagamento della somma chiesta in ripetizione sulla base delle stesse fatture elencate nell'atto di citazione e con esso prodotte. Infatti, il versamento delle somme in favore della società fornitrice a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica è comprovato sia dall'annotazione, sulle fatture prodotte, della regolarità dei precedenti pagamenti sia dall'ininterrotta fornitura di energia elettrica che, nel caso di morosità da parte della società cliente, non sarebbe stata ulteriormente somministrata. Ciò posto, va evidenziato che la somma versata dall'attrice a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in forza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con la società convenuta, rappresenta un indebito oggettivo, in quanto non più dovuto alla luce di un orientamento consolidato della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria per cui "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (Cass. 27101/2019). Invero, la contrarietà al diritto unionale dell'addizionale sull'energia elettrica istituita ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.L. n. 511 del 1988 è stata accertata dalla stessa Commissione Europea per assenza del requisito di "finalità specifica" richiesto dall'art. 1 p. 2 della direttiva 2008/118/CE. La Commissione, infatti, ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, che ha portato alla successiva abrogazione di tale addizionale con D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
pagina 2 di 6 Per quanto concerne, tuttavia, le addizionali provinciali pagate negli anni in cui la disciplina nazionale era ancora in vigore, in virtù dei principi che regolano i rapporti tra le fonti del diritto comunitarie e quelle nazionali, queste non erano legittime e non erano di conseguenza dovute. Ciò in quanto il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, istitutivo della addizionale provinciale, così come modificato nella sua ultima versione scaturente dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, certamente illegittimo perché in contrasto con la normativa europea, come sopra dedotto e come confermato anche dalla sua abrogazione a partire dall'anno 2012, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (in tal senso ex multis Cass. S U. 17/02/2010 n 3674; Cass. 10/08/2016 n. 16923; Cass. 31/10/2018 n. 27822). E merita rammentare come, se è vero che l'istituto della disapplicazione o non applicazione della norma interna incompatibile presuppone che la norma UE sia dotata di efficacia diretta e che, nel caso delle direttive dettagliate o self-executing, lo stesso viene in considerazione solo nei cd. rapporti "verticali", è anche vero e pacifico che le pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE costituiscono esse stesse fonti di diritto comunitario, efficaci oltre il singolo caso concreto deciso e, al pari delle altre fonti comunitarie direttamente applicabili, sono immediatamente operanti negli ordinamenti interni e vincolanti per il giudice nazionale nel senso di condizionare e determinare, con effetto ex tunc e dunque anche per i rapporti giuridici anteriormente sorti, il significato e gli effetti della norma UE e i limiti entro i quali le norme interne conservano efficacia. Sotto tale profilo l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati (inapplicabilità delle direttive dell'UE in senso cd. "orizzontale") è mal posta e priva di concreta incidenza. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE è, infatti, di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione. Le argomentazioni sin qui spese non si pongono del resto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria, non tempestivamente recepita, e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato. Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c. le argomentazioni di recente espresse dalla Corte di Appello di Milano ( sent. n. 2491 del 20.09.2024), in quanto pienamente condivise da questo Giudice e di seguito riportate:
pagina 3 di 6 "È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che "l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati ". Come detto, tuttavia, il fondamento della disapplicazione non va ravvisato nella direttiva in sé, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite "in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio", ha quindi affermato che "il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati". Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - "tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare ". Ebbene, ha proseguito la Corte europea, "in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico (...), restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività (...). In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile
o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato" (cfr. parr. 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
pagina 4 di 6 Con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: "Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme". Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario. In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020). In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente -soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione". Con riferimento specifico alla tutela degli utenti finali su cui il fornitore di energia elettrica ha traslato il peso economico dell'addizionale con relativo addebito in bolletta, la Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15), che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'Unione europea in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C- 35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37). Sul punto è successivamente intervenuta anche la Suprema Corte affermando che: "nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando, l'azione esperibile nei confronti del fornitore sia oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)" (in tal senso Cass. n. 27099/2019, Cass. n. 24799/2020 e Cass. n. 27649/2020). Ne deriva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pagamento da parte dell'utente finale dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, effettuato negli anni precedenti all'abrogazione della stessa con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, costituisce un indebito oggettivo che la società fornitrice è tenuta a restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c..
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si impone l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna della al pagamento, in favore della , E_ Pt_3 della somma di Euro 14.617,50, oltre interessi legali a decorrere dal 13.08.2020 (data della richiesta stragiudiziale di pagamento), atteso che l'espressione dalla "domanda" contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti di natura stragiudiziale aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. 11/4/2024, n. 9757). A decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sono, invece, dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c.. Quanto alle spese di lite, va accolta la richiesta della convenuta di disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni trattate anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia innanzi richiamata, nonché della copiosa giurisprudenza di merito di segno contrario richiamata anche dalla nei propri scritti difensivi. E_
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così provvede: Parte_1 a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al E_ pagamento, in favore della della somma di Euro 14.617,50, oltre interessi legali al Parte_1 tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dal 13,08.2020 e sino alla notificazione della domanda e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4.c.c. per il periodo successivo e sino al saldo;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Bari, 5 settembre 2025. dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 6 di 6
, (c.f. e p.iva , in persona del Presidente del consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rappresentante pro tempore (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti. Elena Fraternali (c.f. ) e Luca Piemontese CodiceFiscale_2 (c.f. ) del Foro di Genova, in virtù di procura in atti, ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati in Genova, Via Bartolomeo Bosco, n. 57/lb;
- attrice– contro
, (già (C.F. e P.IVA , E_ CP_2 P.IVA_2 in persona del Presidente e legale rappresentante dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dagli avv.ti prof. Maurizio Logozzo (c.f. ) del foro di Milano, prof. Antonio CodiceFiscale_4 Briguglio (c.f. ) e Alessandra Siracusano (c.f. ) ed CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Roma, Via Michele Mercati n. 51, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta - Conclusioni: le parti hanno concluso come segue. Per :“1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accertare e dichiarare il Controparte_4 diritto della ricorrente (c.f. e p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., a veder rimborsata la somma indebitamente pagata a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica con riferimento al periodo compreso tra luglio 2010 e dicembre 2011, per i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto, condannare (già E_
), c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., a restituire alla CP_5 P.IVA_2 ricorrente detto importo, fin da ora quantificato in € 14.617,50 o in quello meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
2. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A”
Per : E_
“- in via preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza per ragione di territorio e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente da individuarsi ex art. 19 c.p.c. presso il Tribunale di Roma e, solo in subordine ex art. 20 c.p.c., presso il Tribunale di Trani ovvero di Brindisi. Nel merito: - rigettare la domanda proposta dalla Società nei confronti della Società Parte_1 CP_1 [...] Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con ogni riserva istruttoria.” E_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha adito l'intestato Parte_1 Ufficio chiedendo la ripetizione e quindi la condanna della in CP_1 E_ qualità di fornitore di energia elettrica, al pagamento di tutte le somme pagate nel biennio 2010-2011 a titolo di addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 511/1988, disapplicabile per contrasto con l'art. 1, della Direttiva 2008/118/CE.
pagina 1 di 6 Si è costituita in giudizio l' la quale, in via preliminare, ha eccepito E_ l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per l'insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione di indebito deducendo: 1) l'inidoneità della prova fornita dell'effettivo pagamento delle fatture da parte della 2) che il pagamento sarebbe dovuto in forza del contratto e Controparte_6 della normativa fiscale vigente ratione temporis, 3) che sarebbe irrilevante la questione circa la compatibilità della normativa nazionale con la Direttiva 2008/118/CE stante l'inefficacia orizzontale delle direttive europee. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni;
quindi, la causa è pervenuta in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni indicate in epigrafe, previo deposito di note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta per le ragioni già esplicitate con ordinanza del 23.07.2021 che all'uopo di richiama. Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Conformemente a quanto dedotto da parte attrice, questo Tribunale ritiene provato il pagamento della somma chiesta in ripetizione sulla base delle stesse fatture elencate nell'atto di citazione e con esso prodotte. Infatti, il versamento delle somme in favore della società fornitrice a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica è comprovato sia dall'annotazione, sulle fatture prodotte, della regolarità dei precedenti pagamenti sia dall'ininterrotta fornitura di energia elettrica che, nel caso di morosità da parte della società cliente, non sarebbe stata ulteriormente somministrata. Ciò posto, va evidenziato che la somma versata dall'attrice a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in forza del contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con la società convenuta, rappresenta un indebito oggettivo, in quanto non più dovuto alla luce di un orientamento consolidato della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria per cui "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 (Cass. 27101/2019). Invero, la contrarietà al diritto unionale dell'addizionale sull'energia elettrica istituita ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.L. n. 511 del 1988 è stata accertata dalla stessa Commissione Europea per assenza del requisito di "finalità specifica" richiesto dall'art. 1 p. 2 della direttiva 2008/118/CE. La Commissione, infatti, ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, che ha portato alla successiva abrogazione di tale addizionale con D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
pagina 2 di 6 Per quanto concerne, tuttavia, le addizionali provinciali pagate negli anni in cui la disciplina nazionale era ancora in vigore, in virtù dei principi che regolano i rapporti tra le fonti del diritto comunitarie e quelle nazionali, queste non erano legittime e non erano di conseguenza dovute. Ciò in quanto il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, istitutivo della addizionale provinciale, così come modificato nella sua ultima versione scaturente dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, certamente illegittimo perché in contrasto con la normativa europea, come sopra dedotto e come confermato anche dalla sua abrogazione a partire dall'anno 2012, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (in tal senso ex multis Cass. S U. 17/02/2010 n 3674; Cass. 10/08/2016 n. 16923; Cass. 31/10/2018 n. 27822). E merita rammentare come, se è vero che l'istituto della disapplicazione o non applicazione della norma interna incompatibile presuppone che la norma UE sia dotata di efficacia diretta e che, nel caso delle direttive dettagliate o self-executing, lo stesso viene in considerazione solo nei cd. rapporti "verticali", è anche vero e pacifico che le pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE costituiscono esse stesse fonti di diritto comunitario, efficaci oltre il singolo caso concreto deciso e, al pari delle altre fonti comunitarie direttamente applicabili, sono immediatamente operanti negli ordinamenti interni e vincolanti per il giudice nazionale nel senso di condizionare e determinare, con effetto ex tunc e dunque anche per i rapporti giuridici anteriormente sorti, il significato e gli effetti della norma UE e i limiti entro i quali le norme interne conservano efficacia. Sotto tale profilo l'eccezione sollevata dalla convenuta in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga soltanto soggetti privati (inapplicabilità delle direttive dell'UE in senso cd. "orizzontale") è mal posta e priva di concreta incidenza. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE è, infatti, di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'art. 6, comma 2, DL 551/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con il diritto dell'Unione. Le argomentazioni sin qui spese non si pongono del resto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria, non tempestivamente recepita, e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato. Sul punto, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp att. c.p.c. le argomentazioni di recente espresse dalla Corte di Appello di Milano ( sent. n. 2491 del 20.09.2024), in quanto pienamente condivise da questo Giudice e di seguito riportate:
pagina 3 di 6 "È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che "l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati ". Come detto, tuttavia, il fondamento della disapplicazione non va ravvisato nella direttiva in sé, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta. La Corte, alla luce delle informazioni alla stessa fornite "in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio", ha quindi affermato che "il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati". Dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione. In una situazione quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare - "tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare ". Ebbene, ha proseguito la Corte europea, "in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico (...), restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività (...). In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile
o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato" (cfr. parr. 33 e 34 sent. CGUE 11.4.2024). Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato, tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale, dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, per neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, in assenza di una tempestiva e corretta trasposizione della direttiva europea che ne sanciva l'illegittimità.
pagina 4 di 6 Con il meccanismo innescato dalla presente azione si riescono a rispettare i principi di equivalenza ed effettività, sulla base del disposto dell'art. 14 co. 4 TUA: "Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme". Alla luce di tale disposizione, che riconosce implicitamente la possibilità per il consumatore di rivalersi sul fornitore neutralizzando l'onere economico che ha dovuto sopportare, ove il fornitore, soggetto passivo dell'imposta, sia destinatario di un provvedimento giudiziario di condanna a restituire le somme traslate sull'utente finale al medesimo, lo stesso è rimesso in termini per proporre l'azione di recupero verso l'Erario. In altre parole, alla stregua del disposto dell'art. 14 co. 2 e 4 TUA, l'azione di recupero da parte del fornitore verso l'Erario non può che essere un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dall'utente inciso dal peso economico dell'imposta. Infatti, il diritto al rimborso nei confronti dell'Erario spetta unicamente al fornitore (soggetto passivo dell'imposta), che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria: a) nel caso in cui non abbia traslato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui abbia traslato l'imposta sul consumatore finale, ove quest'ultimo abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 22345/2020). In sostanza, mentre il rigetto della domanda attorea determinerebbe il definitivo consolidamento della pretesa impositiva fondata su una disposizione interna contrastante con il diritto unionale e l'impossibilità per il soggetto passivo dell'imposta di ripeterla giudizialmente -soluzione che è inaccettabile alla luce del principio di effettività dei diritti e dei rimedi ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'UE - di contro l'accoglimento della domanda consente di neutralizzare gli effetti della norma interna contrastante con il diritto dell'Unione". Con riferimento specifico alla tutela degli utenti finali su cui il fornitore di energia elettrica ha traslato il peso economico dell'addizionale con relativo addebito in bolletta, la Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15), che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'Unione europea in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C- 35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37). Sul punto è successivamente intervenuta anche la Suprema Corte affermando che: "nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando, l'azione esperibile nei confronti del fornitore sia oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)" (in tal senso Cass. n. 27099/2019, Cass. n. 24799/2020 e Cass. n. 27649/2020). Ne deriva che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pagamento da parte dell'utente finale dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, effettuato negli anni precedenti all'abrogazione della stessa con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, costituisce un indebito oggettivo che la società fornitrice è tenuta a restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c..
pagina 5 di 6 Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, si impone l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna della al pagamento, in favore della , E_ Pt_3 della somma di Euro 14.617,50, oltre interessi legali a decorrere dal 13.08.2020 (data della richiesta stragiudiziale di pagamento), atteso che l'espressione dalla "domanda" contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti di natura stragiudiziale aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. 11/4/2024, n. 9757). A decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale sono, invece, dovuti gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c.. Quanto alle spese di lite, va accolta la richiesta della convenuta di disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni trattate anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia innanzi richiamata, nonché della copiosa giurisprudenza di merito di segno contrario richiamata anche dalla nei propri scritti difensivi. E_
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così provvede: Parte_1 a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al E_ pagamento, in favore della della somma di Euro 14.617,50, oltre interessi legali al Parte_1 tasso di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dal 13,08.2020 e sino alla notificazione della domanda e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4.c.c. per il periodo successivo e sino al saldo;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Bari, 5 settembre 2025. dr.ssa Rosalba Campanaro
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