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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n.2317/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. PINTO MICHELE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 18/03/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla erogazione dell'assegno ordinario CP_1
1 d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni espresse da pag.4 a pag.8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «I risultati degli accertamenti espletati consentono di rispondere con motivato parere ai quesiti posti.
Le patologie da cui è affetto il periziato si concretizzano in
“Esiti di intervento chirurgico per pectus excavatum. Deficit respiratorio restrittivo di grado medio. Multiple discopatie lombari con antero-listesi L5-S1. Ipertensione arteriosa” (ICD9-
CM: 516-2 30%; 724.8-2 25%; 402-3 30%) (D.M. Sanità 5.2.1992 6004
30% per analogia;
7010 30% per analogia;
6441 25%) che non determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della sua normale capacità lavorativa.
Tale quadro clinico era già raggiunto alla data della domanda amministrativa.
Si sottolinea però, che per quanto attiene alla valutazione del requisito sanitario si tratta comunque di una valutazione approssimativa in quanto per l'Inabilità Ordinaria al lavoro non
3 si può fare pedissequo rimando alle tabelle di legge e purtroppo non c'è alcuna tabella specifica di riferimento.
A differenza dell'invalidità civile, che presuppone una valutazione della capacità lavorativa generica (cioè uguale per tutti) e per tale motivo vede ogni patologia tabellata con un grado di invalidità fisso, per la IO la valutazione deve essere fatta in concreto [capacità lavorativa specifica] tenendo conto non solo degli stati patologici, ma anche dei fattori extrapatologici, quali età, grado di istruzione, attitudini psicofisiche, ambiente socioeconomico, ecc.
Infatti, per “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini” si intende l'idoneità psicofisica dell'individuo in occupazioni confacenti il suo “patrimonio bioattitudinale e professionale”: età, sesso, ambiente familiare, livello d'istruzione, esperienza professionale, predisposizione per particolari attività, ecc.
Il petto escavato è la più frequente malformazione della gabbia toracica in età pediatrica. Il difetto consiste in un infossamento al centro del torace, a livello della porzione inferiore dello sterno: per questo motivo è noto anche come “torace a imbuto”.
Il petto escavato è quasi sempre congenito e riconoscibile fin dalla nascita. Interessa soprattutto i bambini di sesso maschile;
l'incidenza è di circa 1 caso ogni 1000 nuovi nati. In rari casi il petto escavato è associato ad altre patologie, come la sindrome di FA o di S-, anomalie diaframmatiche, la scoliosi o il rachitismo. È facilmente riconoscibile a livello visivo.
Nei casi più severi, il petto escavato può determinare la compressione di cuore e polmoni, con conseguenze sulla funzione cardio-respiratoria; pertanto, una valutazione chirurgica approfondita permette di stabilire il livello di compressione. La
TAC torace è un esame necessario. Un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma permetteranno poi di verificare eventuali difetti cardiaci, aritmie e segni di compressione del cuore. Vanno studiate la capacità polmonare e la resistenza allo sforzo fisico.
4 Sintomi da non trascurare sono: senso di fatica, affanno, tosse, una ridotta tolleranza all'esercizio fisico e agli sforzi, accelerazione del battito cardiaco e soffi cardiaci, dolore toracico, infezioni respiratorie ricorrenti o l'asma.
Si tratta di una malformazione che tende a peggiorare durante l'adolescenza e dunque non va neppure sottovalutato il disagio psicologico che può derivare da questa condizione nella delicata fase dello sviluppo.
In questi casi, lo specialista chirurgo pediatra valuterà la necessità di un intervento correttivo. Si tratta di una tecnica mininvasiva chiamata MIRPE (Minimal Invasive Repair of Pectus
Excavatum), conosciuta anche come procedura di Nuss. Consiste nell'esecuzione di due piccole incisioni ai lati del torace e posizionamento di una barra metallica correttiva, opportunamente modellata sull'anatomia del paziente. La barra viene posizionata dietro lo sterno ed esercita una pressione che consente la correzione completa del difetto.
Un test di funzionalità polmonare deve essere comunque effettuato per evidenziare eventuali controindicazioni e appurare non siano presenti problemi funzionali.
Tutta l'operazione viene eseguita con l'aiuto della toracoscopia, una tecnica di intervento minimamente invasiva che garantisce la massima sicurezza e precisione di intervento. Nei mesi successivi, il paziente può riprendere una vita normale e anche l'attività fisica, con l'unica raccomandazione di evitare gli sport di contatto, fino alla rimozione della barra che avverrà dopo 3 anni.
Il disco intervertebrale è quel cuscinetto interposto fra due vertebre, che funge da legante e da ammortizzatore fra queste, ed
è formato da un involucro esterno molto resistente, fibroso, chiamato anulus, e da un contenuto interno più molle ed elastico, chiamato nucleo polposo.
Quando un disco intervertebrale viene sottoposto a traumi intensi o ripetuti, può andare incontro ad un'usura precoce;
ciò può determinarne la deformazione o la rottura, parziale o a tutto spessore.
5 In relazione quindi alla gravità della lesione discale si parla di: Bulging ovvero lieve deformazione del disco, senza rotture;
Protrusione ovvero deformazione del disco con variabile debordanza e parziale rottura delle fibre interne dell'anulus; Ernia discale ovvero rottura a tutto spessore dell'anulus con fuoriuscita di parte del nucleo polposo.
L'ernia del disco è una affezione della colonna vertebrale in cui a causa della degenerazione dell'anulus fibroso del disco vertebrale, si può verificare una piccola rottura, lacerazione, dell'anulus fibroso, o un suo sfiancamento, con conseguente dislocazione del nucleo polposo. Quest'ultimo può quindi andare ad irritare o comprimere l'emergenza delle strutture nervose adiacenti con sintomi vari che possono andare dalle parestesie
(formicolio, sensazione di una ragnatela, intorpidimento, riduzione della sensibilità cutanea, dolore, bruciore, sensazione di caldo o freddo) all'impotenza funzionale dell'arto (es. non riuscire a tirare su il piede).
Il cedimento dell'anulus avviene di solito nell'ambito di un processo lento degenerativo a carico di tutto il complesso osteo- articolare tra una vertebra e l'altra e quindi dovrebbe coinvolgere fasce di età medio-avanzata.
Invece la vita sedentaria, il sovrappeso e il ripetersi di ripetuti micro- o macrotraumi sulla colonna vertebrale può provocare una precoce degradazione di tali strutture anatomiche e quindi portare alle manifestazioni cliniche in età anche giovanile.
La degenerazione e quindi l'ernia del disco sono spesso legati a fattori congeniti genetico-familiari, attivati o rivelati poi da varie cause come stress e traumi vertebrali, protratte posture viziate, movimentazione di carichi.
La responsabilità di fattori genetici spiega i moltissimi casi di degenerazioni discali nell'adolescenza. Il fumo, l'uso eccessivo dell'automobile ed il sovrappeso sono noti fattori favorenti l'usura del disco e quindi la formazione di un'ernia.
6 Le ernie più frequenti sono soprattutto quelle lombari, seguite poi da quelle cervicali e infine da quelle dorsali.
Sono però frequenti i casi di ernie multiple.
Per quanto riguarda la sintomatologia dell'ernia del disco, a seconda della localizzazione si può avere, a livello cervicale, cervicalgia;
cervico-brachialgia (ovvero dolore irradiato all'arto superiore), disturbi di sensibilità, motilità, trofismo e riflessi agli arti superiori;
disturbi di sensibilità, motilità e riflessi agli arti inferiori;
a livello dorsale, dolore intercostale;
a livello lombare inizia in genere con il cosiddetto “colpo della strega” (lombalgia acuta con sciatalgia). Può presentarsi lombo- cruralgia (quando il dolore interessa il nervo crurale posto davanti la coscia); disturbi di sensibilità, motilità, trofismo e riflessi agli arti inferiori;
difficoltà a stare fermi a lungo in piedi;
disturbi sessuali;
disturbi sfinterici.
Oltre alla contrattura della muscolatura paravertebrale ed alla limitazione della motilità della colonna specie in flesso- estensione ed in rotazione, si ha dunque una sintomatologia che interessa alcune zone a seconda della radice nervosa interessata.
Spesso in queste zone, corrispondenti a determinate radici nervose, sono presenti parestesie.
Il trattamento, soprattutto all'inizio, è quasi sempre conservativo e si ricorre all'intervento chirurgico solo nei casi di deficit neurologici (perdita di forza o di sensibilità). Il vero problema dell'ernia del disco non è tanto il singolo episodio, che può guarire, bensì la tendenza alle recidive successive. Le recidive dopo un intervento chirurgico raggiungono anche il 70% entro i 5 anni, ecco perché si tende a non operare e ad avere un approccio più conservativo con la fisioterapia.
L'intervento chirurgico dovrebbe rappresentare “l'ultima spiaggia” per il paziente affetto da ernia discale.
Il trattamento di queste patologie a carico del tratto cervicale e lombare prevede dunque, l'uso delle terapie fisiche per togliere l'infiammazione e di una specifica ginnastica posturale che mira ad allungare, rendere più elastica e flessibile la muscolatura e
7 la colonna stessa per ottenere, anche mediante dei “pompage”, una decompressione della radice nervosa interessata. L'integrazione di altre metodiche fisioterapiche rappresenta spesso l'optimum terapeutico.
Il trattamento medico è invece abbastanza standardizzato: antidolorifici, FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei), miorilassanti, vitamine B1, B6 e B12. In rari casi, per quelli più dolorosi e complessi, si potrà utilizzare anche il cortisone.
La protrusione discale è invece una discopatia, ossia un'alterazione del disco intervertebrale. Consiste nello schiacciamento da parte del nucleo delle fibre dell'anello.
Tuttavia, ciò non comporta una rottura delle fibre dell'anello stesso, come succede nell'ernia, ma il suo schiacciamento, soprattutto a livello del legamento longitudinale posteriore.
Essa si verifica quando il disco perde la sua consistenza originaria e le sue capacità di ammortizzare i carichi delle vertebre: deformandosi, protrude, cioè deborda e invade spazi non dovuti, per esempio toccando le radici nervose. Una protrusione importante può essere definita come l'anticamera dell'ernia del disco. Nei casi gravi, il disco arriva a comprimere radici nervose e dura madre (ovvero la guaina che riveste il midollo spinale).
La protrusione discale può essere asintomatica, ma spesso provoca dolori localizzati, a volte anche forti, o diffusi lungo il nervo che va a disturbare (sciatica).
In età giovanile le ragioni più frequenti di protrusioni sono sforzi eccessivi (anche da sport violenti), traumi o movimenti sbagliati ripetuti quotidianamente. Con l'età, la predisposizione genetica può sommarsi a posture sbagliate e sedentarietà.
Il 90% delle problematiche dovute a protrusioni si risolve con l'uso di farmaci antidolorifici e antinfiammatori abbinati a fisioterapia.
Per la diagnostica di una discopatia e anche di una conseguente ernia viene eseguito un test semplice che comporta il sollevamento delle gambe tese;
il paziente è sdraiato supino e il medico solleva lentamente le gambe dalle caviglie, la comparsa di un
8 dolore nella parte posteriore delle gambe suggerisce la presenza di una discopatia. Per stabilire ed identificare l'entità della gravità, si deve ricorrere, però, a indagini strumentali quali:
TAC, RMN, EMG;
quest'ultimo viene eseguito per valutare il danno neurologico causato dalla compressione di una radice di un nervo periferico causata dall'ernia del disco.
L'ipertensione è un fattore di rischio determinato dall'alterazione dei meccanismi complessi che regolano la pressione e nel 95% dei casi non si riconosce una causa precisa, identificabile e curabile.
La storia naturale dell'ipertensione inizia quando, in conseguenza di alterazioni dell'omeostasi cardiovascolare, si stabilisce uno stato di preipertensione, non sufficiente a determinare alti valori pressori, ma in grado di avviare la cascata di eventi che, nell'arco di molti anni, porta ad un'ipertensione stabilizzata che, se non adeguatamente trattata può causare una serie di complicanze (danno d'organo).
Quanto più elevata è la pressione e quanto più a lungo resta elevata, tanto maggiori sono morbilità e mortalità.
L'ipertensione arteriosa si giova di un corretto stile di vita, che può tenere sotto controllo i valori.
Quando siamo di fronte ad uno stato ipertensivo il muscolo cardiaco viene messo “sotto sforzo” ossia è costretto a pompare una quantità maggiore di sangue verso le vie periferiche perché la pressione all'interno dei vasi sanguigni è maggiore, necessitando di conseguenza di più ossigeno. La pressione alta provoca un ispessimento delle pareti e quindi un aggravamento dei rischi connessi all'aterosclerosi, ossia il deposito di grasso sulle pareti dei vasi sanguigni.
Spesso la cardiopatia ipertensiva non presenta sintomi ma a lungo andare può provocare danni cardiaci con conseguente insorgenza di dispnea, tachicardia, dolore toracico.
La cardiopatia ipertensiva può dipendere da un regime alimentare scorretto (assunzione di alcol, droghe, alimentazione ricca di
9 grassi e con eccesso di sale), situazioni ambientali e fattori genetici.
I pazienti cardiopatici frequentemente sono del tutto asintomatici/paucisintomatici o lamentano, come unici sintomi, palpitazioni, dispnea e ridotta tolleranza all'esercizio fisico, con conseguente limitazione della capacità funzionale. Ed è proprio questa “limitazione funzionale”, intesa come ridotta tolleranza all'esercizio fisico, che è alla base dell'inquadramento del paziente in una delle 4 classi funzionali
NYHA (New York Heart Association).
Nella I classe NYHA rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell'attività fisica e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od eccessivo affaticamento. Trattasi essenzialmente di una fascia che raccoglie i pazienti in grado di effettuare sforzi parafisiologici e rientrano nel gruppo dei cardiopatici più per alterazioni morfo- strutturali e/o funzionali cardiache che per una reale limitazione all'esercizio fisico. Nella II classe sono inseriti i soggetti che accusano una lieve limitazione dell'attività fisica. Stanno bene a riposo, ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie.
Alla III classe afferiscono i soggetti che presentano una marcata limitazione dell'attività fisica. Continuano a star bene a riposo ma le attività fisiche inferiori all'ordinario causano sintomi.
Nella IV classe sono infine raccolti tutti quei soggetti i quali si trovano nella incapacità di eseguire qualsiasi attività fisica, anche minima, senza sintomi o li presentano addirittura a riposo.
Dunque, nel caso di specie, analizzando la mansione svolta dal ricorrente, ovvero parrucchiere, sostanzialmente per tutta la vita occupazionale, si ritiene che la capacità lavorativa sia solo moderatamente inficiata, dalla patologia osteoarticolare a carico del rachide lombo-sacrale, che è quella che può avere rilevanza nell'espletamento della mansione, e che non è ritenuta meritevole di trattamento chirurgico, poiché compensata dalla terapia e attualmente stabilizzata.
10 Di fatto, le manifestazioni dolorose interessano prettamente il rachide lombo-sacrale senza menzione di danno neurogeno o instabilità vertebrale e possono essere gestite dal ricorrente con terapia medica orale e cicli di FKT.
La patologia polmonare, invece, non riconosce genesi né interazione con l'attività lavorativa, così come l'ipertensione arteriosa.
Pertanto, la capacità lavorativa del ricorrente non è inficiata, poiché può espletarsi senza importanti limitazioni nel suo ambito di lavoro dove peraltro ha svolto gran parte della sua storia lavorativa.
Quindi, per quanto fin qui esposto, non si può riconoscere al sig.
la riduzione della capacità lavorativa. Parte_1
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che:
- la capacità di lavoro specifica del periziato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (legge 222/1984), non è permanentemente ridotta a meno di un terzo della sua normale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a causa delle patologie da cui è affetto;
- tale quadro clinico era raggiunto alla data della domanda amministrativa».
Si ritiene, quindi, che la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
11 Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. PINTO MICHELE -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 18/03/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' alla erogazione dell'assegno ordinario CP_1
1 d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni espresse da pag.4 a pag.8 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «I risultati degli accertamenti espletati consentono di rispondere con motivato parere ai quesiti posti.
Le patologie da cui è affetto il periziato si concretizzano in
“Esiti di intervento chirurgico per pectus excavatum. Deficit respiratorio restrittivo di grado medio. Multiple discopatie lombari con antero-listesi L5-S1. Ipertensione arteriosa” (ICD9-
CM: 516-2 30%; 724.8-2 25%; 402-3 30%) (D.M. Sanità 5.2.1992 6004
30% per analogia;
7010 30% per analogia;
6441 25%) che non determinano una riduzione permanente a meno di un terzo della sua normale capacità lavorativa.
Tale quadro clinico era già raggiunto alla data della domanda amministrativa.
Si sottolinea però, che per quanto attiene alla valutazione del requisito sanitario si tratta comunque di una valutazione approssimativa in quanto per l'Inabilità Ordinaria al lavoro non
3 si può fare pedissequo rimando alle tabelle di legge e purtroppo non c'è alcuna tabella specifica di riferimento.
A differenza dell'invalidità civile, che presuppone una valutazione della capacità lavorativa generica (cioè uguale per tutti) e per tale motivo vede ogni patologia tabellata con un grado di invalidità fisso, per la IO la valutazione deve essere fatta in concreto [capacità lavorativa specifica] tenendo conto non solo degli stati patologici, ma anche dei fattori extrapatologici, quali età, grado di istruzione, attitudini psicofisiche, ambiente socioeconomico, ecc.
Infatti, per “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini” si intende l'idoneità psicofisica dell'individuo in occupazioni confacenti il suo “patrimonio bioattitudinale e professionale”: età, sesso, ambiente familiare, livello d'istruzione, esperienza professionale, predisposizione per particolari attività, ecc.
Il petto escavato è la più frequente malformazione della gabbia toracica in età pediatrica. Il difetto consiste in un infossamento al centro del torace, a livello della porzione inferiore dello sterno: per questo motivo è noto anche come “torace a imbuto”.
Il petto escavato è quasi sempre congenito e riconoscibile fin dalla nascita. Interessa soprattutto i bambini di sesso maschile;
l'incidenza è di circa 1 caso ogni 1000 nuovi nati. In rari casi il petto escavato è associato ad altre patologie, come la sindrome di FA o di S-, anomalie diaframmatiche, la scoliosi o il rachitismo. È facilmente riconoscibile a livello visivo.
Nei casi più severi, il petto escavato può determinare la compressione di cuore e polmoni, con conseguenze sulla funzione cardio-respiratoria; pertanto, una valutazione chirurgica approfondita permette di stabilire il livello di compressione. La
TAC torace è un esame necessario. Un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma permetteranno poi di verificare eventuali difetti cardiaci, aritmie e segni di compressione del cuore. Vanno studiate la capacità polmonare e la resistenza allo sforzo fisico.
4 Sintomi da non trascurare sono: senso di fatica, affanno, tosse, una ridotta tolleranza all'esercizio fisico e agli sforzi, accelerazione del battito cardiaco e soffi cardiaci, dolore toracico, infezioni respiratorie ricorrenti o l'asma.
Si tratta di una malformazione che tende a peggiorare durante l'adolescenza e dunque non va neppure sottovalutato il disagio psicologico che può derivare da questa condizione nella delicata fase dello sviluppo.
In questi casi, lo specialista chirurgo pediatra valuterà la necessità di un intervento correttivo. Si tratta di una tecnica mininvasiva chiamata MIRPE (Minimal Invasive Repair of Pectus
Excavatum), conosciuta anche come procedura di Nuss. Consiste nell'esecuzione di due piccole incisioni ai lati del torace e posizionamento di una barra metallica correttiva, opportunamente modellata sull'anatomia del paziente. La barra viene posizionata dietro lo sterno ed esercita una pressione che consente la correzione completa del difetto.
Un test di funzionalità polmonare deve essere comunque effettuato per evidenziare eventuali controindicazioni e appurare non siano presenti problemi funzionali.
Tutta l'operazione viene eseguita con l'aiuto della toracoscopia, una tecnica di intervento minimamente invasiva che garantisce la massima sicurezza e precisione di intervento. Nei mesi successivi, il paziente può riprendere una vita normale e anche l'attività fisica, con l'unica raccomandazione di evitare gli sport di contatto, fino alla rimozione della barra che avverrà dopo 3 anni.
Il disco intervertebrale è quel cuscinetto interposto fra due vertebre, che funge da legante e da ammortizzatore fra queste, ed
è formato da un involucro esterno molto resistente, fibroso, chiamato anulus, e da un contenuto interno più molle ed elastico, chiamato nucleo polposo.
Quando un disco intervertebrale viene sottoposto a traumi intensi o ripetuti, può andare incontro ad un'usura precoce;
ciò può determinarne la deformazione o la rottura, parziale o a tutto spessore.
5 In relazione quindi alla gravità della lesione discale si parla di: Bulging ovvero lieve deformazione del disco, senza rotture;
Protrusione ovvero deformazione del disco con variabile debordanza e parziale rottura delle fibre interne dell'anulus; Ernia discale ovvero rottura a tutto spessore dell'anulus con fuoriuscita di parte del nucleo polposo.
L'ernia del disco è una affezione della colonna vertebrale in cui a causa della degenerazione dell'anulus fibroso del disco vertebrale, si può verificare una piccola rottura, lacerazione, dell'anulus fibroso, o un suo sfiancamento, con conseguente dislocazione del nucleo polposo. Quest'ultimo può quindi andare ad irritare o comprimere l'emergenza delle strutture nervose adiacenti con sintomi vari che possono andare dalle parestesie
(formicolio, sensazione di una ragnatela, intorpidimento, riduzione della sensibilità cutanea, dolore, bruciore, sensazione di caldo o freddo) all'impotenza funzionale dell'arto (es. non riuscire a tirare su il piede).
Il cedimento dell'anulus avviene di solito nell'ambito di un processo lento degenerativo a carico di tutto il complesso osteo- articolare tra una vertebra e l'altra e quindi dovrebbe coinvolgere fasce di età medio-avanzata.
Invece la vita sedentaria, il sovrappeso e il ripetersi di ripetuti micro- o macrotraumi sulla colonna vertebrale può provocare una precoce degradazione di tali strutture anatomiche e quindi portare alle manifestazioni cliniche in età anche giovanile.
La degenerazione e quindi l'ernia del disco sono spesso legati a fattori congeniti genetico-familiari, attivati o rivelati poi da varie cause come stress e traumi vertebrali, protratte posture viziate, movimentazione di carichi.
La responsabilità di fattori genetici spiega i moltissimi casi di degenerazioni discali nell'adolescenza. Il fumo, l'uso eccessivo dell'automobile ed il sovrappeso sono noti fattori favorenti l'usura del disco e quindi la formazione di un'ernia.
6 Le ernie più frequenti sono soprattutto quelle lombari, seguite poi da quelle cervicali e infine da quelle dorsali.
Sono però frequenti i casi di ernie multiple.
Per quanto riguarda la sintomatologia dell'ernia del disco, a seconda della localizzazione si può avere, a livello cervicale, cervicalgia;
cervico-brachialgia (ovvero dolore irradiato all'arto superiore), disturbi di sensibilità, motilità, trofismo e riflessi agli arti superiori;
disturbi di sensibilità, motilità e riflessi agli arti inferiori;
a livello dorsale, dolore intercostale;
a livello lombare inizia in genere con il cosiddetto “colpo della strega” (lombalgia acuta con sciatalgia). Può presentarsi lombo- cruralgia (quando il dolore interessa il nervo crurale posto davanti la coscia); disturbi di sensibilità, motilità, trofismo e riflessi agli arti inferiori;
difficoltà a stare fermi a lungo in piedi;
disturbi sessuali;
disturbi sfinterici.
Oltre alla contrattura della muscolatura paravertebrale ed alla limitazione della motilità della colonna specie in flesso- estensione ed in rotazione, si ha dunque una sintomatologia che interessa alcune zone a seconda della radice nervosa interessata.
Spesso in queste zone, corrispondenti a determinate radici nervose, sono presenti parestesie.
Il trattamento, soprattutto all'inizio, è quasi sempre conservativo e si ricorre all'intervento chirurgico solo nei casi di deficit neurologici (perdita di forza o di sensibilità). Il vero problema dell'ernia del disco non è tanto il singolo episodio, che può guarire, bensì la tendenza alle recidive successive. Le recidive dopo un intervento chirurgico raggiungono anche il 70% entro i 5 anni, ecco perché si tende a non operare e ad avere un approccio più conservativo con la fisioterapia.
L'intervento chirurgico dovrebbe rappresentare “l'ultima spiaggia” per il paziente affetto da ernia discale.
Il trattamento di queste patologie a carico del tratto cervicale e lombare prevede dunque, l'uso delle terapie fisiche per togliere l'infiammazione e di una specifica ginnastica posturale che mira ad allungare, rendere più elastica e flessibile la muscolatura e
7 la colonna stessa per ottenere, anche mediante dei “pompage”, una decompressione della radice nervosa interessata. L'integrazione di altre metodiche fisioterapiche rappresenta spesso l'optimum terapeutico.
Il trattamento medico è invece abbastanza standardizzato: antidolorifici, FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei), miorilassanti, vitamine B1, B6 e B12. In rari casi, per quelli più dolorosi e complessi, si potrà utilizzare anche il cortisone.
La protrusione discale è invece una discopatia, ossia un'alterazione del disco intervertebrale. Consiste nello schiacciamento da parte del nucleo delle fibre dell'anello.
Tuttavia, ciò non comporta una rottura delle fibre dell'anello stesso, come succede nell'ernia, ma il suo schiacciamento, soprattutto a livello del legamento longitudinale posteriore.
Essa si verifica quando il disco perde la sua consistenza originaria e le sue capacità di ammortizzare i carichi delle vertebre: deformandosi, protrude, cioè deborda e invade spazi non dovuti, per esempio toccando le radici nervose. Una protrusione importante può essere definita come l'anticamera dell'ernia del disco. Nei casi gravi, il disco arriva a comprimere radici nervose e dura madre (ovvero la guaina che riveste il midollo spinale).
La protrusione discale può essere asintomatica, ma spesso provoca dolori localizzati, a volte anche forti, o diffusi lungo il nervo che va a disturbare (sciatica).
In età giovanile le ragioni più frequenti di protrusioni sono sforzi eccessivi (anche da sport violenti), traumi o movimenti sbagliati ripetuti quotidianamente. Con l'età, la predisposizione genetica può sommarsi a posture sbagliate e sedentarietà.
Il 90% delle problematiche dovute a protrusioni si risolve con l'uso di farmaci antidolorifici e antinfiammatori abbinati a fisioterapia.
Per la diagnostica di una discopatia e anche di una conseguente ernia viene eseguito un test semplice che comporta il sollevamento delle gambe tese;
il paziente è sdraiato supino e il medico solleva lentamente le gambe dalle caviglie, la comparsa di un
8 dolore nella parte posteriore delle gambe suggerisce la presenza di una discopatia. Per stabilire ed identificare l'entità della gravità, si deve ricorrere, però, a indagini strumentali quali:
TAC, RMN, EMG;
quest'ultimo viene eseguito per valutare il danno neurologico causato dalla compressione di una radice di un nervo periferico causata dall'ernia del disco.
L'ipertensione è un fattore di rischio determinato dall'alterazione dei meccanismi complessi che regolano la pressione e nel 95% dei casi non si riconosce una causa precisa, identificabile e curabile.
La storia naturale dell'ipertensione inizia quando, in conseguenza di alterazioni dell'omeostasi cardiovascolare, si stabilisce uno stato di preipertensione, non sufficiente a determinare alti valori pressori, ma in grado di avviare la cascata di eventi che, nell'arco di molti anni, porta ad un'ipertensione stabilizzata che, se non adeguatamente trattata può causare una serie di complicanze (danno d'organo).
Quanto più elevata è la pressione e quanto più a lungo resta elevata, tanto maggiori sono morbilità e mortalità.
L'ipertensione arteriosa si giova di un corretto stile di vita, che può tenere sotto controllo i valori.
Quando siamo di fronte ad uno stato ipertensivo il muscolo cardiaco viene messo “sotto sforzo” ossia è costretto a pompare una quantità maggiore di sangue verso le vie periferiche perché la pressione all'interno dei vasi sanguigni è maggiore, necessitando di conseguenza di più ossigeno. La pressione alta provoca un ispessimento delle pareti e quindi un aggravamento dei rischi connessi all'aterosclerosi, ossia il deposito di grasso sulle pareti dei vasi sanguigni.
Spesso la cardiopatia ipertensiva non presenta sintomi ma a lungo andare può provocare danni cardiaci con conseguente insorgenza di dispnea, tachicardia, dolore toracico.
La cardiopatia ipertensiva può dipendere da un regime alimentare scorretto (assunzione di alcol, droghe, alimentazione ricca di
9 grassi e con eccesso di sale), situazioni ambientali e fattori genetici.
I pazienti cardiopatici frequentemente sono del tutto asintomatici/paucisintomatici o lamentano, come unici sintomi, palpitazioni, dispnea e ridotta tolleranza all'esercizio fisico, con conseguente limitazione della capacità funzionale. Ed è proprio questa “limitazione funzionale”, intesa come ridotta tolleranza all'esercizio fisico, che è alla base dell'inquadramento del paziente in una delle 4 classi funzionali
NYHA (New York Heart Association).
Nella I classe NYHA rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell'attività fisica e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od eccessivo affaticamento. Trattasi essenzialmente di una fascia che raccoglie i pazienti in grado di effettuare sforzi parafisiologici e rientrano nel gruppo dei cardiopatici più per alterazioni morfo- strutturali e/o funzionali cardiache che per una reale limitazione all'esercizio fisico. Nella II classe sono inseriti i soggetti che accusano una lieve limitazione dell'attività fisica. Stanno bene a riposo, ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie.
Alla III classe afferiscono i soggetti che presentano una marcata limitazione dell'attività fisica. Continuano a star bene a riposo ma le attività fisiche inferiori all'ordinario causano sintomi.
Nella IV classe sono infine raccolti tutti quei soggetti i quali si trovano nella incapacità di eseguire qualsiasi attività fisica, anche minima, senza sintomi o li presentano addirittura a riposo.
Dunque, nel caso di specie, analizzando la mansione svolta dal ricorrente, ovvero parrucchiere, sostanzialmente per tutta la vita occupazionale, si ritiene che la capacità lavorativa sia solo moderatamente inficiata, dalla patologia osteoarticolare a carico del rachide lombo-sacrale, che è quella che può avere rilevanza nell'espletamento della mansione, e che non è ritenuta meritevole di trattamento chirurgico, poiché compensata dalla terapia e attualmente stabilizzata.
10 Di fatto, le manifestazioni dolorose interessano prettamente il rachide lombo-sacrale senza menzione di danno neurogeno o instabilità vertebrale e possono essere gestite dal ricorrente con terapia medica orale e cicli di FKT.
La patologia polmonare, invece, non riconosce genesi né interazione con l'attività lavorativa, così come l'ipertensione arteriosa.
Pertanto, la capacità lavorativa del ricorrente non è inficiata, poiché può espletarsi senza importanti limitazioni nel suo ambito di lavoro dove peraltro ha svolto gran parte della sua storia lavorativa.
Quindi, per quanto fin qui esposto, non si può riconoscere al sig.
la riduzione della capacità lavorativa. Parte_1
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che:
- la capacità di lavoro specifica del periziato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (legge 222/1984), non è permanentemente ridotta a meno di un terzo della sua normale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a causa delle patologie da cui è affetto;
- tale quadro clinico era raggiunto alla data della domanda amministrativa».
Si ritiene, quindi, che la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
11 Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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