Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00261/2026REG.PROV.COLL.
N. 00773/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paceco, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. RI NI AL LA e udito il difensore degli appellanti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno realizzato nel terreno di loro proprietà sito in zona E del P.R.G. e senza preventivo assenso amministrativo una vasca interrata, asseritamente destinata alla raccolta delle acque meteoriche, e una strada in calcestruzzo di collegamento all’interno della proprietà dei tre punti di accesso al lotto.
Con l’ordinanza n. 18 del 23/08/2010 il Comune di Paceco ha ordinato la demolizione delle predette opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
I ricorrenti domandavano, allora, l’accertamento di conformità delle predette opere ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985 e dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Ma il Comune, con il provvedimento assunto al prot. gen. n. 24301 del 9 dicembre 2010, rigettava l’istanza perché: “ 1) l’intervento secondo il P.R.G. ricade in zona “E” (verde agricolo); 2) gli interventi, rappresentati dalle strade in cls oggetto di sanatoria nonché i muri di sostegno in cls, alterano la natura dei luoghi e non possono essere considerati di servizio al fondo, che considerata la dimensione del fondo e le colture presenti e/o proposte la “vasca interrata” presenta dimensioni e tipologia costruttiva tale da non configurarsi come vasca di raccolta delle acque per l’irrigazione, che le opere realizzate non si configurano come opere necessarie alla coltivazione del fondo e pertanto secondo il P.R.G non sono realizzabili in zona “E” (come previsto dall’art. 42 delle N.T.A.) ”.
I ricorrenti impugnavano il predetto provvedimento, domandandone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 11 bis L.R. 30 aprile 1991 n. 10 – per omessa comunicazione del preavviso di diniego;
2) violazione dell’art. 13 L. n. 47/1985 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti – poiché il Comune avrebbe espresso un giudizio estetico sulle opere abusivamente realizzate esulante dall’ambito delle sue competenze, non essendo la zona sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico. Inoltre, anche il giudizio di compatibilità delle predette opere con la destinazione agricola del fondo non rientrerebbe tra le competenze del Comune, dovendo soltanto accertarsi la compatibilità dei lavori eseguiti con gli strumenti urbanistici vigenti al tempo della loro esecuzione ed al momento della presentazione della domanda. Considerazioni analoghe varrebbero anche per la vasca interrata, tenuto conto, peraltro, che le vasche di raccolta di acqua per irrigazione non hanno caratteristiche costruttive o tipologiche standard, dovendo soltanto essere adeguate alle diverse caratteristiche dei terreni in cui sono realizzate ed alle esigenze funzionali proprie di ciascun sistema di coltivazione. Il Comune non avrebbe poi adeguatamente valutato la natura pertinenziale delle opere in questione e la loro attitudine ad essere ricondotte nel novero degli interventi assoggettati a mera autorizzazione e non al rilascio di un permesso di costruire;
3) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per carenza di motivazione – non avendo il Comune esplicitato le ragioni del contrasto delle opere abusivamente realizzate con gli strumenti urbanistici in auge.
Il Comune di Paceco si opponeva all’accoglimento del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il primo febbraio 2022 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Con l’appello notificato il 22 luglio 2022 e depositato il 19 agosto 2022 i ricorrenti domandavano la riforma della predetta decisione, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi dedotti in primo grado che venivano integralmente riproposti ai sensi dell’art. 104 c.p.a..
Il Comune di Paceco non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell’appello.
All’udienza del 17 luglio 2024 la causa veniva rinviata a data da destinarsi su richiesta degli appellanti.
Il 14 novembre 2025 i medesimi depositavano una memoria conclusiva.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito il difensore degli appellanti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro connessione.
Il Collegio, anzitutto, osserva che le opere edili realizzate dagli appellanti sul terreno di loro proprietà, ed ossia la vasca di raccolta delle acque meteoriche, le strade interne ed i muri di sostegno, non sembrano in contrasto con le potenzialità edificatorie del fondo previste dagli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della loro realizzazione e della presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Con riguardo alla prima opera, infatti, occorre sottolineare che l’art. 42 delle N.T.A., nella versione vigente all’epoca della costruzione e della presentazione della domanda, ammetteva e continua tuttora ad ammettere la realizzazione di “ costruzioni al servizio dell’agricoltura e della zootecnia, quali locali per il ricovero di animali, silos, fienili e depositi di cereali, serbatoi e vasche fuori ed entro terra, magazzini per attrezzi e macchine agricole e simili, che rispondano a documentate necessità di conduzione del fondo ” ed al co. 4. prevede la possibilità di “ nuove costruzioni ed impianti destinati ad attività agrituristiche nell’ambito di aziende agricole, secondo le disposizioni contenute nella l.r. 25/1994 ”.
Pertanto, era possibile realizzare una vasca di raccolta delle acque piovane, come quella in questione ed in relazione alla quale il Comune di Paceco ha espresso qualche generica perplessità sulla coincidenza della sua effettiva destinazione d’uso con quella dichiarata dagli appellanti, ritenendo smentita l’affermazione di questi ultimi in quanto le dimensioni dell’opera realizzata sarebbero incompatibili con la funzione di raccolta delle acque. Il Comune, invero, dubita che si tratti di una vasca di raccolta al punto da indurre il T.A.R. a ritenere che si tratti in realtà di una piscina.
Il Collegio ritiene che il profilo critico rilevato dal Comune meriti un adeguato approfondimento istruttorio in sede procedimentale poiché le dimensioni della vasca non sembrano assumere una portata rilevante ai fini della destinazione d’uso dell’opera e della sua compatibilità con gli strumenti urbanistici, tanto più considerato che il dichiarato utilizzo per la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per l’irrigazione è comprovata dalla relazione tecnica allegata all’istanza di sanatoria. Il tecnico incaricato dagli appellanti ha, infatti, chiarito che: “ La già citata vasca interrata sarà munita di tutte le opere idrauliche necessarie, al fine di renderla funzionale alle specifiche esigenze, scaturite dalla necessità di irrigare il fondo rustico.
Infatti, è prevista la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle zone impermeabili del fondo, (tetti dei fabbricati, zone pavimentate esistenti, e strada). La raccolta avverrà tramite la realizzazione di pozzetti e caditoie munite di opportune griglie, che tramite apposita tubazione in polietilene ad alta densità convoglieranno le acque raccolte nella già citata vasca.
Nel piano inclinato di raccordo tra le due quote, saranno realizzate delle griglie per la raccolta delle foglie e del materiale di risulta che potrebbe ostruire il sistema idraulico in uscita. Inoltre, perimetralmente al serbatoio e per evitare eventuali cadute dall’alto, sarà predisposta una ringhiera in metallo; mentre sul canale di compensazione, sarà realizzata una griglia in acciaio anti caduta.
Il sistema idraulico in uscita, sarà composto da tutti i presidi necessari di pompaggio, alloggiati in apposito manufatto completamente interrato e servirà per l’irrigazione a goccia delle colture già esistenti e da mettere a dimora ”.
A fronte, dunque, di una così dettagliata descrizione tecnica dell’opera appare insufficiente la critica del Comune fondata esclusivamente sull’aspetto dimensionale che, peraltro, non sembra rilevante secondo l’art. 42 delle N.T.A., non potendosi desumere da siffatto profilo la non attitudine della vasca alla raccolta delle acque meteoriche e, quindi, l’incompatibilità della destinazione d’uso dichiarata dagli appellanti.
Occorreva, pertanto, un’adeguata motivazione che nel provvedimento impugnato non si coglie ed un approfondimento istruttorio che dai documenti offerti in comunicazione non si evince.
Quand’anche, peraltro, si ritenesse la predetta vasca una piscina, come sostenuto dal T.A.R. (ma la circostanza andrebbe adeguatamente chiarita in sede procedimentale e nel contraddittorio con gli interessati), non sembra possa addivenirsi ad una conclusione differente poiché l’art. 42 delle N.T.A. ammette la possibilità per i terreni siti in zona E, come quello degli appellanti, di eseguire “ l’intervento di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività di turismo rurale, secondo le disposizioni contenute nel D. Ass. Turismo del 31.07.97 pubblicato sulla GURS n. 55/97 ”, precisando, poi, che “ Gli interventi ammissibili al contributo di cui al D.A. 31.07.97 consistono in “recupero e adeguamento funzionale di vecchi edifici rurali, bagli, masserie e casali per destinazione strutture extra-alberghiere compresa la realizzazione di aree per lo sport e il tempo libero sulle aree di pertinenza” “.
Considerato, dunque, che la piscina non è incompatibile con la destinazione ad attività di turismo rurale, non sembra si possa ritenere di per sé inibita la sua realizzazione nei terreni con destinazione agricola rientranti in zona E come quello in questione.
In tal senso, peraltro, depone anche la modifica dell’art. 42 N.T.A. disposta dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria degli appellanti, nella parte in cui espressamente si prevede al co. 3 la possibilità di “ realizzare nuove costruzioni destinate alla residenza con relative pertinenze quali piscine, pergolati, ecc… ”. Sebbene, infatti, l’espressa inclusione delle piscine sia stata disposta soltanto successivamente alla presentazione della predetta istanza e non possa quindi ritenersi decisiva nella circostanza, essa costituisce, comunque, un indice significativo della compatibilità di siffatte opere con la destinazione urbanistica dell’area, essendo la locuzione “ con relative pertinenze quali piscine, pergolati, ecc… ” chiaramente indicativa di un’elencazione esemplificativa e non esaustiva o tassativa, al punto da costituire una specificazione delle attività edili compatibili con la possibile destinazione residenziale del terreno, sebbene pur sempre con il limite della non alterazione in modo significativo dell’assetto del territorio e del rispetto “ di un rapporto adeguato rispetto all’uso normale del soggetto che risiede nell’edificio principale ”.
La realizzazione di una piscina, quindi, non è preclusa in senso assoluto, essendo possibile se qualificabile come pertinenza di nuove costruzioni destinate alla residenza.
Il provvedimento è, pertanto, illegittimo in quanto non contraddistinto da una completa motivazione e non preceduto da un’adeguata istruttoria che, visti i profili tecnici da approfondire, necessitava di un confronto procedimentale con gli interessati, al punto da dover indurre il Comune di Paceco a comunicare agli appellanti il preavviso di diniego nella circostanza omesso.
Anche con riguardo, poi, alle strade interne ed ai muri di sostegno deve pervenirsi alle medesime conclusioni.
L’art. 42 delle N.T.A. consente, infatti, di “ modificare, per documentate necessità di tecnica viabilistica e nell’impossibilità di prevedere tracciati alternativi, i tracciati e l’ampiezza delle regie trazzere esistenti purché ciò non pregiudichi la riconoscibilità dei tracciati storicamente documentati. Le regie trazzere ancorché modificate devono essere tabellate con il numero e le indicazioni toponomastiche originarie ” (co. 6) e di procedere per documentate esigenze di tecnica della viabilità alla “ trasformazione delle strade vicinali esistenti in rotabili o ampliarne la sede. Il progetto esecutivo di tali interventi potrà prevedere piccole variazioni planimetriche dei tracciati storici documentati nelle planimetrie catastali e nella cartografia aerofotogrammetrica ” (co. 7).
Considerata la possibilità di modificare le regie trazzere e di trasformare ed ampliare le strade vicinali esistenti, deve ritenersi ammissibile, per il principio di continenza, la realizzazione di strade interne al proprio fondo per un migliore sfruttamento dello stesso.
Del pari, anche la recinzione del terreno rientra tra le attività possibili in quanto opera a salvaguardia della proprietà espressamente prevista dall’art. 841 c.c. e, peraltro, non vietata dall’art. 42 delle N.T.A..
Né indicazioni utili possono desumersi dalla memoria difensiva del Comune di Paceco depositata nel giudizio di primo grado, poiché nella parte in cui spiega le ragioni del diniego integra il provvedimento impugnato con un’inammissibile motivazione postuma, non possibile neanche da parte del giudice amministrativo.
Al riguardo, come noto, nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela, oltre che del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 c.p.a.) i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.
Tuttavia, il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione: è il caso degli atti di natura vincolata di cui all’art. 21 octies l. n. 241/990, nei quali l’Amministrazione può dare anche successivamente l’effettiva dimostrazione in giudizio dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, oppure quello concernente la possibilità di una successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel provvedimento, quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e dovuto essere conosciuta da un operatore professionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257).
Infatti, sebbene il divieto di motivazione postuma, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, meriti di essere confermato, rappresentando l’obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l’Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4610 e sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376).
In particolare, la facoltà dell’Amministrazione di dare l’effettiva dimostrazione dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell’atto, nel caso di atti vincolati, esclude in sede processuale che l’argomentazione difensiva dell’Amministrazione, tesa ad assolvere all’onere della prova, possa essere qualificata come illegittima integrazione postuma della motivazione sostanziale, cioè come un’indebita integrazione in sede giustiziale della motivazione stessa.
Allorché, invece, non si tratti di attività vincolata occorre verificare, ai fini della convalida dell’atto viziato da insufficiente motivazione: a) se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), non potendo il difetto degli elementi giustificativi del potere giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione, con conseguente doveroso annullamento, in questi casi, dell’atto impugnato; b) se, invece, la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza delle argomentazioni sul piano giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione adottata, ricorrendo, in questi casi, un vizio formale dell’atto e non della funzione al punto da non sussistere ragioni per non riconoscersi all’Amministrazione la possibilità di esplicitare meglio le risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflettente la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2021, n. 3385).
Nella fattispecie, non può ritenersi il potere esercitato dall’Amministrazione interamente vincolato, implicando la valutazione di taluni profili tecnico-discrezionali da adeguatamente ponderare in sede procedimentale, dapprima, e motivazionale del provvedimento, poi, come l’attitudine delle opere in questione a non alterare in modo significativo l’assetto del territorio ed a rispettare “ un rapporto adeguato rispetto all’uso normale del soggetto che risiede nell’edifico principale ”.
Il che implica la classificazione del difetto di motivazione del provvedimento impugnato quale vizio sostanziale della funzione e non quale mera insufficienza giustificativo-formale della decisione, non essendo state indicate dal Comune le ragioni concrete del decidere.
Donde, la non emendabilità in sede processuale del vizio motivazionale lamentato dall’appellante, tanto più con apposite memorie difensive.
Secondo quanto, infatti, affermato dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 3666/2021), nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile, nei limiti in cui lo sia, soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990). È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce, infatti, il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5984). In particolare, « la motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti (si veda Cons. St., Sez. III, 7.4.2014, n. 1629), non potendo perciò il suo difetto o la sua inadeguatezza essere in alcun modo assimilati alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma. La motivazione del provvedimento costituisce infatti “l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata” (Consiglio di Stato, sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247), e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall’Amministrazione resistente nel corso del giudizio » (Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5291).
Il giudice, infatti, qualora escluda l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nell’impianto motivazionale dell’atto amministrativo, incorre nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a..
Sotto il primo profilo, il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c. - espressione del potere dispositivo delle parti, completamento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in base alla regula juris di cui all’art. 112 c.p.c. e pacificamente applicabile anche al processo amministrativo - comporta che sussiste il vizio di ultrapetizione, quando l’accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum ed una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all’esame del giudice.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato emerge, altresì, qualora, ammettendo una integrazione postuma della motivazione sottesa al provvedimento, il giudice statuisca su una fattispecie oggettivamente diversa da quella prospettata nel provvedimento gravato, con evidente lesione dei diritti di difesa della controparte (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 28).
Sotto il secondo profilo, attinente alla violazione del principio di separazione dei poteri, il giudice, qualora abbia formulato argomentazioni a sostegno del provvedimento impugnato che ne alterano l’impianto motivazionale, emette una pronuncia su poteri non ancora esercitati, in violazione del disposto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., venendo esaminata la legittimità di nuove questioni a sostegno della decisione censurata, non previamente decise dal competente organo amministrativo.
Le predette argomentazioni valgono anche qualora con le difese processuali venga integrata la motivazione del provvedimento impugnato.
Pertanto, l’appello è fondato e va accolto e, per l’effetto, la sentenza appellata deve essere riformata ed il provvedimento impugnato deve essere annullato per difetto di istruttoria, di motivazione e violazione del contraddittorio, con conseguente obbligo di riesame dell’istanza degli appellanti per il Comune di Paceco, salve le ulteriori determinazioni di quest’ultimo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ed avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 prima e dal D.M. 147/2022 poi, nonché all’attività difensiva svolta dalle parti, devono liquidarsi a carico dell’Amministrazione comunale appellata ed in favore degli appellanti in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Spetta, inoltre, il rimborso delle somme dovute a titolo di contributo unificato, se versate, nel doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza appellata ed, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni della Pubblica Amministrazione.
Condanna il Comune di Paceco alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellanti nel doppio grado di giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge, ed oltre l’importo del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti e tutte le persone fisiche menzionate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
RI NI AL LA, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NI AL LA | RT NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.