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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106/2018 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA C.F._1
GRECA n. 301/C, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MARINELLA CACCAMO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. P_
titolare della omonima ditta individuale corrente C.F._3 in Pachino alla via Taranto s.n.c.; elettivamente domiciliata in CORSO
NUNZIO COSTA n. 196, PACHINO, presso lo studio dell'avv. MARIA
IACONO (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in C.F._4 atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha esposto: di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 21 settembre 2010 al 19 luglio P_
2017 con mansioni di acconciatore;
di essere stata regolarizzata dal 21 settembre 2010 al 20 marzo 2011 con contratto di tirocinio c.d. “progetto formativo e di orientamento”, di aver lavorato dal 21 marzo 2011 fino al 15 novembre 2011 senza un regolare contratto di lavoro e di essere stata definitivamente regolarizzata a decorrere dal 16.11.2011; di aver inizialmente lavorato per 2 ore giornaliere dal martedì al venerdì in quanto affetta dal linfoma di Hodgkin;
di aver esteso l'orario di lavoro a decorrere dal dicembre 2014 in quanto guarita dalla malattia, svolgendo 26 ore lavorative settimanali dal 1 gennaio 2015 fino al 19 luglio 2017; che il datore di lavoro ha formalizzato il nuovo orario in maniera parziale, aggiungendo una sola ora rispetto al precedente orario e solamente nel novembre del 2015; di non essere stata pagata per le ore effettivamente lavorate;
di aver subito in data 19 luglio 2017 un'aggressione verbale innanzi alle proprie colleghe da parte della alla fine del proprio P_ turno di lavoro, per avere la ricorrente rifiutato di sottoscrivere la propria busta paga del mese di giugno 2017 in quanto la retribuzione era inferiore rispetto a quanto risultava dalla busta paga, al termine della quale la P_ le ha riferito di non volerla più vedere e che, nelle more della predisposizione della lettera di licenziamento, si poteva considerare in ferie;
di non essersi recata al lavoro a far data dal 20 luglio 2017 credendo di trovarsi in ferie forzate;
di aver ricevuto in data 26 luglio 2017 una lettera contenente un'infondata contestazione disciplinare con illegittima sospensione cautelativa dal lavoro e di aver inviato il 31 luglio 2017 una lettera di discolpe;
che il 21 agosto 2017 ha inviato alla P_ ricorrente una lettera datata 9 agosto 2017 di licenziamento per giusta causa con effetto immediato;
di aver spedito in data 15 settembre 2017 lettera di impugnativa di licenziamento datata 8 settembre 2017; che, dopo vari incontri tra i legali delle parti, la corrispondeva alla la P_ Pt_1 somma di € 2.258,24 a titolo di competenze di fine rapporto e tale somma
2 veniva accettata dalla ricorrente in acconto delle maggiori somme dovute con riserva di raggiungere un accordo transattivo.
La ricorrente ha chiesto: che sia accertato il Parte_1 rapporto di lavoro indicato in ricorso;
che sia dichiarato che Parte_1
ha percepito la retribuzione mensile di € 380,00 dal gennaio 2015 al
[...] dicembre 2016 e di € 430,00 dal gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017; che sia condannata al pagamento della somma complessiva di € P_
13.048,84 a titolo di differenze retributive per ore di lavoro ordinario, per differenza 13° non corrisposte, per differenze di emolumenti di fine rapporto (ROL, ferie non godute e differenze T.F.R. sulla diversa retribuzione); che sia dichiarata l'illegittimità del licenziamento del 9 agosto 2017 ricevuto il 21 agosto 2017; che sia condannata al P_ pagamento della retribuzione del mese di luglio ed agosto 2017 ed al risarcimento dei danni da illegittimo licenziamento nella misura di 6 mensilità, parametrate alle ore effettivamente lavorate di settore per il II livello funzionale di categoria.
Si è costituita in giudizio , contestando le domande P_ attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, la resistente ha eccepito: che non sussistono P_ discrepanze tra le risultanze in busta paga afferenti le ore di lavoro e le ore effettivamente lavorate, né errori sui permessi usufruiti né sugli altri emolumenti percepiti;
che la ricorrente ha proposto di lavorare in nero al fine di non vedersi pregiudicato il diritto alla pensione di invalidità che frattanto percepiva, andando incontro al rifiuto della datrice di lavoro;
che nel novembre 2011, venendo la incontro alle esigenze della P_ ricorrente, si addiveniva alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time per 10 ore complessive settimanali, aumentate a 15 ore settimanali a far data dal novembre 2015 mediante modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale;
che sono erronei i calcoli effettuati dalla ricorrente;
che è legittimo il licenziamento per giusta causa comminato alla che la ricorrente si mostrava in diverse occasioni Pt_1 incerta e svogliata, arrivava in ritardo al lavoro e, nel periodo immediatamente precedente al 19 luglio 2017, svolgeva abusivamente l'attività di parrucchiera a domicilio, mostrandosi sul luogo di lavoro scontrosa ed insinuando dubbi sulla correttezza delle buste paga davanti alle proprie colleghe;
che la resistente ha provveduto al pagamento di tutte le somme dovute a seguito dell' intervenuto legittimo licenziamento.
3 Si osserva che, secondo la giurisprudenza, l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cass. sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata
(Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto.
In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto ed ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa (Trib. Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183); il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso
(Cass., sent. n. 4076 del 2018).
In relazione alle ferie non godute si rileva che, in materia di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad
4 incorrere, così, nella “mora del creditore” (Trib. Fermo sez. lav., 15/09/2020, n.85).
Ciò premesso, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale di , , CP_2 Testimone_1 Testimone_2 per parte ricorrente e di , Testimone_3 Controparte_3 [...]
, e per parte resistente. CP_4 Tes_4 Testimone_5
, sentito all' udienza dell'1 luglio 2021, ha dichiarato: di CP_2 essere il marito della ricorrente;
che ha lavorato alle Parte_1 dipendenze della resistente dal gennaio 2015 al 19 luglio 2017 con le mansioni e l'orario di lavoro indicati in ricorso;
di essere a conoscenza dei fatti in quanto la moglie non si trovava in casa negli orari di lavoro;
di non ricordare l' indirizzo esatto del negozio che si trovava nella zona dei Tre Colli;
di aver a volte visto la moglie passando davanti al negozio;
di essere entrato all' interno del negozio circa 10/15 volte per conferire con la ricorrente nel periodo in cui vi ha lavorato;
di aver prelevato in alcune occasioni da casa degli attrezzi di lavoro perché necessari;
che la ricorrente ha ricevuto da una retribuzione mensile di € 380,00 dal 1 P_ gennaio 2015 al dicembre 2017 e di € 430,00 dal gennaio 2017 giugno 2017, di aver appreso tale circostanza dalla moglie e Parte_1 di non credere che gli mentisse sul punto;
che in data 19 luglio 2017 la ricorrente è stata aggredita verbalmente da in presenza delle P_ altre colleghe e che tale circostanza gli è poi stata riferita dalla ricorrente.
sentito all'udienza del 5 maggio 2022, ha Testimone_1 dichiarato: che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 resistente dal gennaio 2015 al 19 luglio 2017 con le mansioni e l'orario di lavoro indicati in ricorso;
di essere a conoscenza dei fatti in quanto passava diverse volte al giorno davanti al negozio di acconciature presso cui lavorava la ricorrente, dato che a circa 50 metri dal negozio si trovava un grande supermercato presso il quale si recava quasi Testimone_1 giornalmente intorno alle ore 8:15 per approvvigionarsi degli alimenti necessari all'attività di ristorazione per la quale da 13 anni lavorava, il ristorante “Liccamuciula”; di non ricordare la via esatta in cui si trovavano il negozio dove lavorava la ricorrente ma che si trovava nella zona detta
“Tre Colli”; di non ricordare la via dove si trovava il supermercato suddetto;
di abitare vicino alla zona “Tre Colli”; di non essere mai entrato dentro il negozio presso cui lavorava la ricorrente ma il negozio aveva un'ampia vetrata da cui era possibile vedere la intenta a lavorare;
di Pt_1 aver incontrato alcune volte la ricorrente davanti al negozio quando Tes_1
5 finiva di lavorare presto, intrattenendosi per uno scambio di Tes_1 saluti;
di aver posteggiato alcune volte davanti al negozio;
che la ricorrente percepiva una retribuzione variabile tra € 380,00 ed € 430,00; di non aver mai assistito alla consegna del denaro poiché avveniva all' interno del negozio ma di aver a volte incontrato la ricorrente alcune volte davanti al negozio intorno alle ore 12:15 mentre era intenta a contare i soldi.
sentita all'udienza del 5 maggio 2022, ha Testimone_2 dichiarato: di essere una vicina di casa della ricorrente;
che Parte_1
ha lavorato alle dipendenze della resistente dal gennaio 2015 al 19
[...] luglio 2017 con le mansioni e l'orario di lavoro indicati in ricorso;
di essere a conoscenza dei fatti in quanto il luogo di lavoro di Testimone_2 che si occupa di pulizie, si trovava vicino al negozio dove lavorava la ricorrente nei pressi del supermercato Conad;
di non ricordare di preciso dove era ubicato il negozio di acconciature pur passandoci tutti i giorni;
di non essere mai entrata nel negozio di acconciature e che la ricorrente raccontava spesso a le cose del suo lavoro e di quello Testimone_2 che era accaduto;
che la ricorrente raccontava alla teste che Tes_2 percepiva le somme indicate in ricorso ed una volta Parte_1 ha contato i soldi in sua presenza.
sentita in data 27 ottobre 2022, ha dichiarato: che Testimone_3 ha lavorato alle dipendenze della resistente dal Parte_1 gennaio 2015 al 19 luglio 2017 con le mansioni e l'orario di lavoro indicati in ricorso;
di essere a conoscenza dei fatti in quanto amica della di Pt_1 aver accompagnato di tanto in tanto la a lavoro, per una settimana Pt_1 anche consecutivamente all'entrata ed all'uscita in quanto la aveva Pt_1 la macchina guasta;
che la frequentazione di con la Testimone_3 ricorrente era quasi quotidiana per cui era perfettamente a conoscenza dei suoi orari di lavoro;
di non essere in grado di confermare con puntualità il periodo di lavoro indicato in ricorso;
che la inizialmente trovava in Pt_1 una busta la somma in contanti di € 350,00, altre volte € 370,00, altre volte di più in base a quante ore faceva e in base al periodo Natalizio o Pasquale;
che l'ultima paga è stata di € 430,00 tanto che con la ricorrente scherzavano sul fatto che sarebbero andate a mangiare al ristorante;
di non essere cliente del salone ma di essere solita andare dall'estetista che ha il negozio di fronte al salone della approfittando dell'occasione per P_ andare a salutare la ricorrente, entrando a salutarla anche se in modo di fugace per evitare di creare fastidio ai clienti;
di aver quasi sempre assistito all'apertura della busta contenente il denaro ricavato dall'attività lavorativa
6 della ricorrente in quanto, quando andava a prenderla a lavoro, la Pt_1 era solita aprire la busta con lo stipendio davanti a anche Testimone_3 al fine di sentire il suo parere sulla congruità o meno dello stipendio ricevuto e ciò accadeva a casa della in quanto in quel periodo la Pt_1 teste effettuava ripetizioni di compiti con il figlio della Tes_3 Pt_1 studente di scuola media.
Di sentita in data 27 ottobre 2022, ha Controparte_3 dichiarato: di essere la nipote di;
che la ricorrente ha lavorato P_ alle dipendenze di dal novembre 2011 all' ottobre 2015 con P_ orario di lavoro dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 10:30 e dal novembre
2015 al luglio 2017 con orario dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30; di essere a conoscenza dei fatti in quanto di frequente, pur non lavorando lì in quel periodo, si recava da sua zia per studiare e intrattenere P_ rapporti di amicizia con gli altri dipendenti del locale;
di poter confermare le circostanze relative al periodo dal 2015 al 2017 perché proprio nel 2015 ebbe a laurearsi e quindi aveva molto tempo libero dopo la laurea;
di essere stata presente quando, nel luglio 2017, la ebbe ad avvertire la P_ di essere venuta a conoscenza del fatto che la ricorrente svolgesse Pt_1 attività a domicilio anche presso clienti della sala, cui forniva contatti durante le ore di lavoro;
di aver iniziato a lavorare nel salone da giugno
2017 e che la accusò la di aver sottratto alcune confezioni di P_ Pt_1 schiuma volumizzante.
, sentita in data 30 marzo 2023, ha dichiarato: che la Tes_4 ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal novembre 2011 P_ all' ottobre 2015 con orario di lavoro dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 10:30 e dal novembre 2015 al luglio 2017 con orario dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30; di essere a conoscenza dei fatti dal dicembre 2004; che la ricorrente inizialmente lavorava due ore al giorno perché usufruiva di una pensione mentre nel periodo successivo il suo orario di lavoro aumentò dalle 8.30 alle 11.30; che nel corso del suo ultimo giorno di lavoro la ebbe una lite con la titolare poiché veniva accusata di svolgere il Pt_1 servizio di parrucchiera a domicilio in favore di alcuni clienti della sala a cui aveva fornito il proprio contatto durante l'orario di lavoro;
di non ricordare se la ebbe a difendersi dalle accuse;
di essersi trovata in Pt_1 quella occasione alla propria postazione di ricevimento che si trova all'ingresso della sala d'attesa, alle spalle c'era un muro che divideva la sala dalle postazioni di lavoro e dietro ancora c'era un magazzino dove
7 avvenne la lite;
che gli orari di lavoro erano gli stessi anche durante le festività.
, sentita in data 30 marzo 2023, ha dichiarato: che Testimone_5 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal novembre P_
2011 all' ottobre 2015 con orario di lavoro dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 10:30 e dal novembre 2015 al luglio 2017 con orario dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30; di essere da 20 anni una cliente assidua della resistente;
di essere titolare di un centro estetico e di lavorare con orario dalle 9 alle 13 o dalle 15.30 alle 19; di avere una dipendente ed in più alcune tirocinanti;
che il sabato il centro estetico è chiuso per cui Tes_5
si recava dalla in sala parrucchiera ogni tanto di settimana
[...] P_ ma abitualmente ogni sabato;
di esservisi solitamente recata in compagnia della madre, della figlia e della nipote per cui tendenzialmente stava lì tutta la mattina ed alcune volte anche il pomeriggio;
che la sala si trova a
Pachino di fronte a ed in particolare, sulla Parte_2 circonvallazione che è la strada principale che va da Pachino centro a
Marzamemi, c'è un Conad e da lì c'è una traversa da cui si entra nella zona residenziale Tre Colli che è a senso unico, dove a destra si trova il parrucchiere Cuccia, a sinistra un'estetista, più avanti c'è la parrucchiera e di fronte di consigliare di frequente alle proprie P_ Parte_2 clienti e alle turiste la resistente P_
, sentita in data 25 maggio 2023, ha dichiarato: che Controparte_4 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal novembre P_
2011 all' ottobre 2015 con orario di lavoro dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 10:30 e dal novembre 2015 al luglio 2017 con orario dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30; di essere a conoscenza dei fatti in quanto dipendente della resistente dal 2007 ad ora;
che la ricorrente lavorava solo per due ore al giorno mentre le altre dipendenti lavorano full time;
di aver assistito personalmente in data 19 luglio 2017 al colloquio animato tra la e la che quel giorno stava smontando i Pt_1 P_ Controparte_4 pannelli di copertura dei vetri sia a tutela della privacy del salone che a fini pubblicitari e la e la si trovavano all'interno del magazzino;
Pt_1 P_ che e le colleghe e sentendo vociare si sono Controparte_4 Tes_4 Per_1 avvicinate e la stava comunicando alla che, avendo sentito P_ Pt_1 che faceva i capelli in giro a clienti della sala, aveva perso la fiducia in lei proprio constatando l'assenza dalla sala di alcune clienti;
che nessuno ha sostituito a lavoro la dopo che è andata via;
che il 19 luglio 2017 fu Pt_1
l'ultimo giorno di lavoro della ricorrente;
di non essere in grado di indicare
8 i nomi delle clienti che non si recavano più al salone in quanto venivano acconciate in casa dalla ricorrente;
che il locale del salone è composto da un unico ambiente.
Si rileva che il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti,
l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 1547 del 27/01/2015).
Riguardo l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente e le differenze retributive rivendicate, le generiche allegazioni contenute in ricorso non appaiono in alcun modo colmate a seguito dell'istruttoria orale non essendo seguito, alle originarie allegazioni, alcun puntuale riscontro nelle testimonianze assunte in corso di giudizio, a fronte della necessità, invece, di una prova inequivoca;
le dichiarazioni dei testimoni , CP_2 [...]
, e risultano infatti generiche Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 non essendo emerso che alcuno dei testi suddetti abbia personalmente assistito ad un intero turno di lavoro della ricorrente, mai comunque collocato con certezza in determinati giorni o concretamente quantificato né hanno mai assistito alla consegna dello stipendio alla lavoratrice da parte della datrice di lavoro;
i testi sentiti sulle predette circostanze non hanno peraltro mai svolto alcun ruolo all'interno dell'attività commerciale della società resistente.
, e hanno affermato CP_2 Testimone_1 Testimone_2 di aver assistito alla prestazione lavorativa della ricorrente svolta all'interno del salone soltanto nelle occasioni in cui si trovavano a transitare nei pressi del salone tramite dei vetri posti nel perimetro del salone cui erano apposti dei cartelloni pubblicitari e dunque tali, considerata la distanza dalla strada, da rendere oltremodo difficoltosa l'osservazione di quanto avveniva all'interno del salone per chi si trovasse a passare dalla strada. ha dichiarato di essere a conoscenza degli orari di Testimone_3 lavoro della ricorrente e di averla accompagnata al lavoro per una settimana consecutiva quando la aveva la macchina guasta ma non ha Pt_1 specificato a quale settimana, mese o anno si faccia riferimento ed ha affermato di essere entrata solo occasionalmente all' interno del salone per
9 salutare in modo fugace la ricorrente al fine di evitare di creare fastidio ai clienti.
Per queste ragioni, le dichiarazioni rese dai testi suddetti non appaiono in alcun modo idonee a rappresentare se ed in che misura
[...] svolgesse le ore lavorative svolte né a provare le circostanze Parte_1 dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio relative alla retribuzione percepita dalla ricorrente.
Al contrario, i testi di parte resistente Controparte_3
e , da reputarsi maggiormente attendibili in Controparte_4 Tes_4 quanto trattasi di colleghe di lavoro della ricorrente, hanno confermato la circostanza per cui la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di P_ dal novembre 2011 all' ottobre 2015 con orario di lavoro dal martedì
[...] al sabato dalle 8:30 alle 10:30 e dal novembre 2015 al luglio 2017 con orario dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30; e Controparte_4 Tes_4 hanno precisato entrambe che, a differenza loro che lavoravano full
[...] time, la ricorrente lavorava con orario ridotto per due ore al giorno;
Tes_4 ha precisato che successivamente l'orario di lavoro della ricorrente
[...] era dalle 8.30 alle 11.30.
La lavoratrice non ha dunque fornito sufficiente prova, della quale era onerata, dello svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori all'orario di lavoro indicato nel contratto individuale e di quanto ulteriormente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro.
In relazione al licenziamento si osserva che, in base all'art. 2119 c.c., il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto unilateralmente e senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto;
la giurisprudenza ha ravvisato la giusta causa di licenziamento, tradizionalmente ricondotta alla tipologia della clausole generali, in tutti quei comportamenti che, valutati con riferimento agli aspetti concreti della vicenda sotto il profilo oggettivo e soggettivo (natura e qualità del singolo rapporto, grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, motivi, intensità del dolo e della colpa), si concretano in una negazione degli elementi del rapporto di lavoro di gravità tale da far venir meno la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav. sent. n. 3865/08; Cass. civ., sez. lavoro sent. n. 22798/12); si è, in particolare, affermato che "in tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore deve essere
10 valutata nel suo contenuto obbiettivo, con specifico riferimento alla natura e alla qualità del rapporto, al particolare vincolo di fiducia che esso implica per la posizione rivestita nel suo ambito dal prestatore di lavoro, al grado di affidamento richiesto per le mansioni ricoperte, nonché nella sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che l'hanno determinato e alla intensità dell'elemento volitivo, che deve essere riferito anche all'ambito della relazione lavorativa e non solo ai profili meramente interiori" (Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 8641 del 12/04/2010); il licenziamento va motivato, e si verifica una violazione del requisito della motivazione non solo quando la motivazione sia assente, ma anche nelle ipotesi in cui sia generica, imprecisa, insufficiente così da non consentire al lavoratore di poter apprezzare l'infrazione disciplinare che viene contestata
(Cass., Sezione L civile, 10.8.2016, n. 16896).
Nel caso in esame, la ricorrente è stata licenziata a seguito di un provvedimento disciplinare in cui le veniva contestato di aver assunto “un comportamento gravissimo avendo proferito frasi ed atteggiamenti provocatori alla presenza delle proprie colleghe, offendendo l'onorabilità, il decoro e la professionalità dell' azienda e rifiutandosi di firmare le buste paga”: la maggior parte dei fatti contestati non appare circostanziata a livello fattuale in quanto non è possibile comprendere in cosa esattamente consisterebbero i modi e toni inurbani, offensivi e provocatori usati nei confronti dell'onorabilità dell' azienda alla presenza di non precisate colleghe di lavoro e non ha inoltre ricevuto alcuna conferma probatoria a seguito dell' istruttoria svolta. La resistente nelle proprie memorie difensive ha inoltre sostenuto che la causa del licenziamento era da ricercarsi anche nell'insufficiente rendimento e nella scarsa abnegazione della nella sottrazione dal Pt_1 salone di schiuma per capelli e nell'esercizio abusivo dell'attività di parrucchiera a domicilio con sviamento della clientela a proprio vantaggio da parte della ricorrente.
In proposito, si osserva che il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza ed appaiano ragionevolmente sussistenti, ragion per cui, alla stregua del principio dell'immediatezza, non può consentirsi al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione stessa in modo da rendere impossibile
11 o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore, con la conseguenza che, qualora la contestazione medesima intervenga tardivamente, il recesso datoriale deve qualificarsi come illegittimo" (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 13621 del 13/06/2006).
Nella fattispecie, tali fatti non risultano essere mai stati contestati alla ricorrente prima della comparsa di costituzione per cui la non ha Pt_1 potuto ad essi replicare attraverso il procedimento disciplinare;
dunque, la tardività e la genericità di gran parte delle contestazioni mosse alla ricorrente appaiono idonee ad inficiare la validità del disposto licenziamento.
Nella determinazione dell'indennità risarcitoria dovuta alla lavoratrice occorre tenere conto di tutti gli elementi che nel caso concreto possono ritenersi idonei a privare di giustificazione il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede nella esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attuazione di un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto;
nella fattispecie in oggetto, in considerazione della genericità e della mancata prova del fatto contestato, della violazione del principio dell' immediatezza della contestazione e della violazione del diritto di difesa della ricorrente, il risarcimento del danno in favore di per l'illegittimo Parte_1 licenziamento subito può essere quantificato nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale spettante per le mansioni espletate, riconducibili al livello in cui la lavoratrice risultava contrattualmente inquadrata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per le ragioni esposte, il ricorso può trovare parziale accoglimento.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate nella misura della metà, stante la solo parziale fondatezza della domanda di parte ricorrente;
la rimanente metà segue la soccombenza, ed è liquidata come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
12 Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1106/2018 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento irrogato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore di di una P_ Parte_1 indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
compensa le spese di lite per metà e condanna al P_ rimborso in favore della ricorrente della residua metà delle spese di lite, residua metà liquidata nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Siracusa, 23/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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