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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura ROMEO
in esito all'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1049/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea Caramelli, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione d'indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2025 esponeva che l' con lettera del Parte_1 CP_1
30.9.2024, notificata il 14.10.2024, aveva comunicato che la pensione n.044-480007151950 cat.
INV/CIV del ricorrente era stata ricalcolata dall'1.1.2021 sulla base della dichiarazione dei redditi presentata per il 2021. Il ricalcolo comprendeva la revoca della maggiorazione sociale e della
1 maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge n. 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), con accertamento di un indebito pari ad euro 2.785,98.
Spiegava di avere inoltrato ricorso amministrativo in data 9.12.2024, che tuttavia era stato respinto dal Comitato Provinciale dell' con delibera n. 2525272 del 29.1.2025. CP_1
Contestava la pretesa dell' evidenziando che non potesse procedersi al recupero delle somme CP_1 corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Escludeva la configurabilità del dolo del ricorrente, stante la piena conoscibilità da parte dell' dei dati reddituali d'interesse, con conseguente CP_1 irripetibilità delle somme oggetto di causa, in quanto pagate in epoca antecedente all'adozione del provvedimento.
Chiedeva di annullare il provvedimento di indebito opposto e condannare controparte al pagamento di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
L'udienza del 1.7.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
2. Si rileva preliminarmente che l' benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, CP_1 sicché deve dichiararsene la contumacia.
3. L con il provvedimento impugnato, aveva comunicato al ricorrente la rideterminazione CP_1 della pensione di inabilità civile INVCIV n. 044-480007151950 con decorrenza 1.1.2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021. In particolare, il ricalcolo comprendeva “- revoca della maggiorazione sociale;
- revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della Legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)”. Era stato inoltre accertato che, per il periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2022, era stato corrisposto indebitamente in favore del ricorrente l'importo di euro 2.785,98, di cui richiedeva la restituzione.
Giova premettere sul piano generale che, "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ., n. 1446/2008).
2 Sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dettata dall'art.13 della legge n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_1 per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970;
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava
l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”.
Ne deriva che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale
3 incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”
(Cass. civ, sez. lav., 15.10.2019, n. 26036; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 30.06.2020, n. 13223; Cass. civ., sez. lav., 23.02.2023, n. 5606).
Tali considerazioni sono state ribadite anche con specifico riferimento all'indebita erogazione della maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile (Cass. civ., sez. lav., 27.09.2022, n.28092).
4. Sulla scorta dei superiori principi, il venir meno dei requisiti reddituali legittimerebbe la restituzione delle maggiorazioni sociali indebitamente corrisposte soltanto a decorrere dalla notifica del provvedimento di accertamento dell'indebito datato 30.9.2024, ovvero dal 14.10.2024, e non per il periodo precedente, come invece richiesto nel provvedimento impugnato.
Occorre inoltre escludere la sussistenza del dolo del ricorrente, non provata dall' rimasto CP_1 contumace. In particolare, dall'esame del ricorso amministrativo e del provvedimento di diniego del
Comitato Provinciale emerge che il ricorrente aveva regolarmente presentato dichiarazione CP_1 dei redditi per l'anno 2021 e che l' aveva d'ufficio accertato il superamento dei limiti CP_1 reddituali coniugali per il medesimo anno. Nessuna documentazione in atti è stata tuttavia prodotta a sostegno dell'assunto. Per quanto concerne l'anno 2022, invece, il superamento del limite reddituale coniugale sarebbe dipeso dal computo, a tal fine, della stessa pensione di invalidità civile percepita dal ricorrente: trattandosi dunque di dati reddituali che l' già conosceva o aveva l'onere di CP_1 conoscere, non può ravvisarsi una condotta dolosa da parte del ricorrente che legittimi la ripetizione dell'indebito accertato.
5. In accoglimento del ricorso, deve dunque dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito impugnata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv.
Andrea Caramelli, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
4 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato Parte_1 in data 27.2.2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- in accoglimento delle domande, dichiara illegittima ed annulla la richiesta di ripetizione d'indebito del 30.9.2024, relativa alla pensione INVCIV n. 044-480007151950, dell'importo di euro 2.785,98;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € CP_1
1.310,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Andrea CARAMELLI.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 2 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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