Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900 , recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"Resta ferma la disposizione dell' articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973 ".
E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900 , recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"Resta ferma la disposizione dell' articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973 ".