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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1232/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CAVA PE, EL
COZZOLINO PE AN, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3284/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0789772023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0789772023 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di C&C S.r.l. e del Comune di Paola, l'avviso di accertamento n. 078/977/2023 del 18.12.2023, con il quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 15.803,00 a titolo di IMU 2018-2019, deducendone l'illegittimità per erronea attribuzione della categoria catastale (D2 in luogo di quella C1) all'immobile identificato al Dati_Catastali_1 (nel quale veniva esercitata l'attività di bar – ristorante e non quella di albergo/opificio), per come emergente dalla documentazione allegata, nonché per assenza di sottoscrizione e mancata individuazione del responsabile del tributo da parte dell'ente impositore.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio C&C S.r.l., evidenziando che la categoria D2 era stata attribuita dall'Agenzia del
Territorio fin dal 2005 mentre soltanto il 29/3/2024 il contribuente aveva presentato istanza di modifica della classificazione del sub 9 (come da documentazione prodotta); deduceva l'infondatezza delle ulteriori censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Paola, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso (atteso che il calcolo dell'imposta era stato effettuato sulla scorta delle risultanze catastali).
Con memoria dell'11/2/2026, nel ribadire le proprie argomentazioni, il Comune di Paola richiamava a sostegno la sentenza n. 116/2026 emessa da questa Corte a definizione del ricorso iscritto al n. 3593/24 R.G.R.
Con memoria del 25 febbraio 2026 il ricorrente rappresentava che, nelle more del giudizio, l'ente impositore aveva modificato importi e categoria degli immobili (riducendo la somma originariamente richiesta) e che,
a seguito della rimodulazione della pretesa, era stato effettuato un pagamento in acconto, in attesa della definizione della rateizzazione della somma residua;
chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere alla luce dell'adesione del contribuente alla rimodulazione della pretesa tributaria operata dall'ente impositore, come da apposita richiesta avanzata dal ricorrente con la memoria del 25 febbraio 2026.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
Nominativo_2
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CAVA PE, EL
COZZOLINO PE AN, Giudice
in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3284/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola - Ufficio Tributi 87027 Paola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0789772023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0789772023 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: cessazione della materia del contendere
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di C&C S.r.l. e del Comune di Paola, l'avviso di accertamento n. 078/977/2023 del 18.12.2023, con il quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di
€ 15.803,00 a titolo di IMU 2018-2019, deducendone l'illegittimità per erronea attribuzione della categoria catastale (D2 in luogo di quella C1) all'immobile identificato al Dati_Catastali_1 (nel quale veniva esercitata l'attività di bar – ristorante e non quella di albergo/opificio), per come emergente dalla documentazione allegata, nonché per assenza di sottoscrizione e mancata individuazione del responsabile del tributo da parte dell'ente impositore.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio C&C S.r.l., evidenziando che la categoria D2 era stata attribuita dall'Agenzia del
Territorio fin dal 2005 mentre soltanto il 29/3/2024 il contribuente aveva presentato istanza di modifica della classificazione del sub 9 (come da documentazione prodotta); deduceva l'infondatezza delle ulteriori censure, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Paola, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso (atteso che il calcolo dell'imposta era stato effettuato sulla scorta delle risultanze catastali).
Con memoria dell'11/2/2026, nel ribadire le proprie argomentazioni, il Comune di Paola richiamava a sostegno la sentenza n. 116/2026 emessa da questa Corte a definizione del ricorso iscritto al n. 3593/24 R.G.R.
Con memoria del 25 febbraio 2026 il ricorrente rappresentava che, nelle more del giudizio, l'ente impositore aveva modificato importi e categoria degli immobili (riducendo la somma originariamente richiesta) e che,
a seguito della rimodulazione della pretesa, era stato effettuato un pagamento in acconto, in attesa della definizione della rateizzazione della somma residua;
chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere alla luce dell'adesione del contribuente alla rimodulazione della pretesa tributaria operata dall'ente impositore, come da apposita richiesta avanzata dal ricorrente con la memoria del 25 febbraio 2026.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
Nominativo_2