TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 7655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7655 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 15302 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso avente ad oggetto la modifica di condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 (art. 9 l.898/1970)
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Ferrara, Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giliberti, giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.7.2024, il sign. – premesso che dal matrimonio con la Parte_1 Per_ sign.ra sono nati (29.7.1998), (28.7.2000) e (28.10.2004) – CP_1 Per_1 Per_2 deduceva che con sentenza n. 2730/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio sugli accordi di essi coniugi che prevedevano l'affido condiviso di ad entrambi i CP_ genitori e l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 700,00 mensili quale contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto – avendo appreso che sia che lavorano – la revoca del mantenimento per gli Per_1 Per_2Per_ stessi, confermano il mantenimento per . Ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla per i figli dall'avvenuta Parte_2 assunzione lavorativa dei due figli.
Si è costituita la resistente ed ha dedotto che il ricorrente nulla può sapere sulla vita dei figli, avendo da anni interrotto ogni rapporto con loro. In ogni caso, ha confermato che i primi due figli lavorano, ma con contratti precari e con una retribuzione pari ad € 1.000,00 mensili che non consente di potersi mantenere da soli. Ha formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'assegno divorzile, deducendo di non aver redditi propri. Ha chiesto, infine, il rigetto del ricorso e l'aumento ad € 800,00 a carico dell' quale contributo al Pt_1 loro mantenimento.
All'udienza del 23.1.2025 le parti presenti hanno dichiarato: Per_ il ricorrente: non intendo sostenere più alcun mantenimento per nessuno dei figli, compreso che lavora anch'egli. Potrei, però essere disposto a donare la mia quota di proprietà della casa coniugale CP_ nella quale vive la sign.ra con i figli se lei fosse d'accordo.
La resistente: ho sempre sostenuto i figli e il padre non mi ha mai corrisposto nulla per le spese straordinarie. Oggi lavorano tutti e tre presso un ristorante ma vivono con me perché i contratti no sono a tempo a tempo indeterminato. Sulla proposta della cessione della sua quota della casa coniugale ai figli sarei contenta di accettare.
All'udienza del 10.6.2025 in Ts le parti hanno depositato note congiunte con i seguenti accordi – sottoscritti dalle stesse e dai procuratori - rinunciando alla presenza:
1 2
1) Il SI. con atto pubblico per Notaio dott. con studio in Parte_1 Per_4 Persona_5 Napoli, alla via Toledo n. 156 ha trasferito in data 14.04.2025, la propria quota (50%) della proprietà della casa coniugale sita in Napoli alla Via Comunale Ottaviano n. 82 p 2 int. 16; (S. Giovanni a Teduccio) ai tre figli:
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
- nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_4 C.F._3 tutti residenti in [...] p 2 int. 16; (S. Giovanni a Teduccio).
2) La SI.ra , prende atto di detto trasferimento di quota. CP_1
3) La SI.ra , a fronte di tale trasferimento di quota, fa espressa istanza al Giudice, dott.ssa CP_1 Cozzolino di revocarsi l'assegno di mantenimento per i tre figli maggiorenni in quanto oggi economicamente autosufficienti. CP_
4) La SI.ra , inoltre, rinuncia espressamente alla domanda ed all'azione proposta con Comparsa di Risposta e Riconvenzionale rinunciando, pertanto, ad ogni pretesa di assegno divorzile per sé.
5) Il SI. , nel contesto del presente accordo avente valore transattivo, rinuncia Parte_1 espressamente alla chiesta ripetizione delle somme versate dal SI. a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli incassate dalla SI.ra fino al mese di Marzo 2025. CP_1
6) Per tutto quanto non previsto, si applicheranno le norme vigenti in materia. B) di non aver più nulla a pretendere reciprocamente avendo già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale ed a regolamentare ogni reciproca pendenza economica C) di voler rinunziare – come in effetti rinunziano – a comparire personalmente all'udienza fissata per il giorno 10 giugno 2025.
Il GI ha riservato al Collegio senza termini.
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, in parziale modifica della sentenza n. 2730/2021 (passata in giudicato) li recepisce integralmente in quanto non contrari a norme imperative.
Spese compensate.
P.Q.M.
Orbene, il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Recepisce gli accordi raggiunti sopra richiamati in parziale modifica della sentenza n. 2730/2021;
- Conferma nel resto la sentenza.
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
2
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 15302 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto ricorso avente ad oggetto la modifica di condizioni di divorzio ex art. 473 bis n. 29 (art. 9 l.898/1970)
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Ferrara, Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giliberti, giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9.7.2024, il sign. – premesso che dal matrimonio con la Parte_1 Per_ sign.ra sono nati (29.7.1998), (28.7.2000) e (28.10.2004) – CP_1 Per_1 Per_2 deduceva che con sentenza n. 2730/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del Per_ matrimonio sugli accordi di essi coniugi che prevedevano l'affido condiviso di ad entrambi i CP_ genitori e l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 700,00 mensili quale contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto – avendo appreso che sia che lavorano – la revoca del mantenimento per gli Per_1 Per_2Per_ stessi, confermano il mantenimento per . Ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla per i figli dall'avvenuta Parte_2 assunzione lavorativa dei due figli.
Si è costituita la resistente ed ha dedotto che il ricorrente nulla può sapere sulla vita dei figli, avendo da anni interrotto ogni rapporto con loro. In ogni caso, ha confermato che i primi due figli lavorano, ma con contratti precari e con una retribuzione pari ad € 1.000,00 mensili che non consente di potersi mantenere da soli. Ha formulato domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'assegno divorzile, deducendo di non aver redditi propri. Ha chiesto, infine, il rigetto del ricorso e l'aumento ad € 800,00 a carico dell' quale contributo al Pt_1 loro mantenimento.
All'udienza del 23.1.2025 le parti presenti hanno dichiarato: Per_ il ricorrente: non intendo sostenere più alcun mantenimento per nessuno dei figli, compreso che lavora anch'egli. Potrei, però essere disposto a donare la mia quota di proprietà della casa coniugale CP_ nella quale vive la sign.ra con i figli se lei fosse d'accordo.
La resistente: ho sempre sostenuto i figli e il padre non mi ha mai corrisposto nulla per le spese straordinarie. Oggi lavorano tutti e tre presso un ristorante ma vivono con me perché i contratti no sono a tempo a tempo indeterminato. Sulla proposta della cessione della sua quota della casa coniugale ai figli sarei contenta di accettare.
All'udienza del 10.6.2025 in Ts le parti hanno depositato note congiunte con i seguenti accordi – sottoscritti dalle stesse e dai procuratori - rinunciando alla presenza:
1 2
1) Il SI. con atto pubblico per Notaio dott. con studio in Parte_1 Per_4 Persona_5 Napoli, alla via Toledo n. 156 ha trasferito in data 14.04.2025, la propria quota (50%) della proprietà della casa coniugale sita in Napoli alla Via Comunale Ottaviano n. 82 p 2 int. 16; (S. Giovanni a Teduccio) ai tre figli:
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
- nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_4 C.F._3 tutti residenti in [...] p 2 int. 16; (S. Giovanni a Teduccio).
2) La SI.ra , prende atto di detto trasferimento di quota. CP_1
3) La SI.ra , a fronte di tale trasferimento di quota, fa espressa istanza al Giudice, dott.ssa CP_1 Cozzolino di revocarsi l'assegno di mantenimento per i tre figli maggiorenni in quanto oggi economicamente autosufficienti. CP_
4) La SI.ra , inoltre, rinuncia espressamente alla domanda ed all'azione proposta con Comparsa di Risposta e Riconvenzionale rinunciando, pertanto, ad ogni pretesa di assegno divorzile per sé.
5) Il SI. , nel contesto del presente accordo avente valore transattivo, rinuncia Parte_1 espressamente alla chiesta ripetizione delle somme versate dal SI. a titolo di Parte_1 mantenimento dei figli incassate dalla SI.ra fino al mese di Marzo 2025. CP_1
6) Per tutto quanto non previsto, si applicheranno le norme vigenti in materia. B) di non aver più nulla a pretendere reciprocamente avendo già provveduto a regolare ogni rapporto patrimoniale ed a regolamentare ogni reciproca pendenza economica C) di voler rinunziare – come in effetti rinunziano – a comparire personalmente all'udienza fissata per il giorno 10 giugno 2025.
Il GI ha riservato al Collegio senza termini.
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, in parziale modifica della sentenza n. 2730/2021 (passata in giudicato) li recepisce integralmente in quanto non contrari a norme imperative.
Spese compensate.
P.Q.M.
Orbene, il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Recepisce gli accordi raggiunti sopra richiamati in parziale modifica della sentenza n. 2730/2021;
- Conferma nel resto la sentenza.
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio del 13.6.2025
Il g. rel. Il Presidente Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
2