TRIB
Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giacomo Lucente Presidente
dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice est.
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
nel procedimento iscritto al r.g. n. 3221/2024, pendente tra:
, con il patrocinio degli Avv. Carlo Andrea Gemignani e Beatrice Pieraccini. Parte_1
contro
, , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Federico Ungaretti Dell'Immagine.
OGGETTO: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza Trib. Lucca 28 ottobre 2024.
Il Tribunale,
udite le parti all'udienza del 24 gennaio 2025,
letti gli ulteriori atti ed i documenti prodotti,
rilevato che con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso per sequestro giudiziario della quota, pari al 70% del capitale sociale, della con Controparte_3
sede in Viareggio, via Aurelia Sud 592, intestata alla medesima socia accomandataria, nonché il ricorso ex art. 700 c.p.c. onde sentir revocare dalla carica di amministratrice della società, con Controparte_1
devoluzione dei relativi poteri al custode giudiziario della quota;
1 rilevato che per sentir riformare integralmente l'ordinanza di rigetto e concedere i provvedimenti richiesti ha proposto reclamo;
Parte_1
rilevato che per resistere al reclamo e sentirlo rigettare si sono costituite e Controparte_1 [...]
Controparte_3
OSSERVA
§1. – Anzitutto, corre l'obbligo di sottolineare che l'ordinanza reclamata ha respinto il ricorso ex artt. 670,
n. 1), 700 c.p.c., sul presupposto che, fondata la controversia sull'inadempimento di un negozio fiduciario, stipulato tra e (rispettivamente, padre e figlia), per l'intestazione Parte_1 Controparte_3
della quota controversa, inadempimento tradottosi nell'inosservanza delle istruzioni impartite dal fiduciante, odierno reclamante, nonché dell'obbligo di ritrasferire la proprietà della quota a richiesta del medesimo fiduciante, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente questa controversia – nei termini in cui rileva a mente dell'art. 670, n. 1), c.p.c. – perché, sulla scorta degli atti di causa non era risultata la verosimiglianza di tale patto, atteso che le presunzioni idonee a dimostrarlo non erano risultate né gravi, né precise, né concordanti, in tal guisa escludendo in radice l'esistenza della controversia prospettata come strumentale ad ottenere una pronuncia costitutiva di merito volta al ritrasferimento della quota in adempimento del pactum fiduciae, tramite un'azione a carattere personale ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, cumulata, nel giudizio a cognizione piena, ad un'azione per sentir dichiarare revocata per giusta causa l'amministratrice, a norma del combinato disposto degli artt. 2259, ult. co., 2293, 2315 c.c. In relazione a quest'ultima azione di merito, il ricorso è stato peraltro rigettato per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, siccome sprovvisto della qualità di socio.
§2. – Orbene, di là dai motivi di reclamo – per lo più volti a provocare una rivalutazione del ragionamento probatorio inferenziale argomentato nell'ordinanza impugnata – e per quanto il provvedimento censurato sia meritevole di conferma, occorre emendare la motivazione in taluni passaggi.
§2.1 – A norma dell'art. 670, comma 1°, n. 1), c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.
La finalità eminentemente cautelare del sequestro giudiziario è dunque quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva, mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato ed apposto il vincolo, tale vincolo di strumentalità desumendosi dalle modalità – volte allo spossessamento del destinatario della misura
2 cautelare - con le quali il sequestro giudiziario deve essere eseguito (artt. 677 c.p.c., che rinvia, quanto all'esecuzione, agli artt. 605 ss. c.p.c.).
L'indagine condotta sulla (lata) estensione delle controversie suscettibili di incidere sulla proprietà od il possesso ha radicato nella giurisprudenza della corte regolatrice l'idea che si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso, non soltanto quando siano o saranno esperite azioni di rivendica, manutenzione o reintegrazione ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione del bene, o in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa detenuta (cfr. Cass. sent. n. 4039/94; n. 6038/86; n. 6301/85), giacché è del tutto evidente che quante volte venga in considerazione solo l'accertamento del diritto dominicale o della relazione di fatto che qualifica il possesso senza il complemento della tutela di condanna, la misura del sequestro resta priva della funzione cautelare di assicurare la fruttuosità pratica della decisione di merito che le è connaturata (cfr. Cass. sent. n. 4593/76; n. 2342/69).
§2.2 – Ognuno vede come sia nel caso di specie macroscopica la strumentalità del sequestro rispetto al paradigma dell'azione a carattere personale che il ricorrente/reclamante ha preannunciato di voler esercitare nel giudizio di merito.
L'esistenza della controversia che risponde al dettato dell'art. 670, 1° comma, c.p.c. – e la disputa che ne consegue sull'esistenza di un negozio fiduciario che si assume inadempiuto dalla fiduciaria – è di per sé sufficiente a configurare il fumus boni iuris, essendo viceversa il giudizio sul perfezionamento della fattispecie astratta, seppur elaborato in base alla cognizione superficiale proprio della tutela sommaria cautelare, avulso dai presupposti per la concessione del sequestro.
§3. – È però vero che il periculum in mora del sequestro giudiziario di cui all'art. 670, 1° comma, c.p.c., si polarizza sull'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dell'oggetto materiale della contesa che, con riguardo ad una quota di società di persone, ben può discendere dall'infedele esercizio di poteri amministrativi collegati alla qualità di socio accomandatario, al punto tale da provocare una rovinosa gestione sociale.
Dagli atti, una tale eventualità però non risulta.
La sola circostanza che l'accomandataria, riappropriatasi della gestione, abbia compiuto scelte operative – la cui condivisione dell'intera compagine societaria non è stata neppure contestata – in discontinuità con l'attività gestoria dell'amministratore di fatto, odierno reclamante, non implica che, per ciò solo, venga arrecato un potenziale pregiudizio per la società amministrata. La rivendita dei prodotti ittici a soggetti diversi dalla società di cui è titolare il reclamante, l'uscita dal Consorzio e le azioni promosse dalla CP_4
per mala gestio nei confronti dell'amministratore di fatto non evidenziano alcuna intrinseca CP_3
3 attitudine ad impoverire la società, ma, se mai – con riguardo alle azioni promosse contro Parte_1
– ad arricchirla con il recupero di elementi attivi depauperati a motivo della precedente gestione.
A tutto concedere, un elemento di censura nella condotta dell'accomandataria si annida certamente nell'aver consapevolmente abdicato ai propri compiti gestori in favore dell'amministratore di fatto, ma sotto il profilo dell'attualità del periculum, tale elemento risulta essere ormai venuto meno.
Neppure l'alienazione di un furgone aziendale realizza un atto potenzialmente pregiudizievole, non risultando dagli atti di causa evidenza dei contributi comunitari andati perduti con l'alienazione.
In definitiva, l'odierno reclamante non si è fatto carico di suffragare, sia pur soltanto in termini di verosimiglianza, le circostanze addotte a sostegno dell'opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea della quota.
§4. – Da ultimo, è appena il caso di precisare che il reclamo in ordine al rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto la revoca – rectius, l'inibitoria – dall'amministrazione della socia accomandataria per giusta causa, a norma dell'art. 2259, ult. co., c.c., è macroscopicamente infondato, difettando in capo al reclamante la legittimazione attiva all'instaurazione della tutela giurisdizionale richiesta, espressamente approntata dalla legge ad esclusivo beneficio dei soci della società di persone, tale pacificamente non essendo l'odierno reclamante.
A tale riguardo, corre l'obbligo di osservare che il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito (per questa definizione, in motivazione,
Cass. sez. un. sent. n. 6459 del 2020).
L'interposizione reale che il fenomeno fiduciario determina, con la correlativa alterità soggettiva tra fiduciante e fiduciario, fa sì che in materia di intestazione fiduciaria di quote societarie, solo il fiduciario assuma i diritti e gli obblighi connessi alla qualità di socio, sia pur con il vincolo di esercitarli secondo le direttive ed istruzioni impartite dal fiduciante. Pertanto, quand'anche teorizzabile, il patto fiduciario non legittimerebbe comunque il reclamante all'esercizio dell'azione giudiziale di revoca dell'amministratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2259, 3° comma, c.c.
4 §5. – In conclusione, il reclamo è rigettato.
Le spese del grado si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo.
Dal momento che il reclamo è stato integralmente respinto, occorre dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata.
- Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giampaolo Fabbrizzi Dott. Giacomo Lucente
5
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giacomo Lucente Presidente
dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice est.
dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice
nel procedimento iscritto al r.g. n. 3221/2024, pendente tra:
, con il patrocinio degli Avv. Carlo Andrea Gemignani e Beatrice Pieraccini. Parte_1
contro
, , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Federico Ungaretti Dell'Immagine.
OGGETTO: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso ordinanza Trib. Lucca 28 ottobre 2024.
Il Tribunale,
udite le parti all'udienza del 24 gennaio 2025,
letti gli ulteriori atti ed i documenti prodotti,
rilevato che con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso per sequestro giudiziario della quota, pari al 70% del capitale sociale, della con Controparte_3
sede in Viareggio, via Aurelia Sud 592, intestata alla medesima socia accomandataria, nonché il ricorso ex art. 700 c.p.c. onde sentir revocare dalla carica di amministratrice della società, con Controparte_1
devoluzione dei relativi poteri al custode giudiziario della quota;
1 rilevato che per sentir riformare integralmente l'ordinanza di rigetto e concedere i provvedimenti richiesti ha proposto reclamo;
Parte_1
rilevato che per resistere al reclamo e sentirlo rigettare si sono costituite e Controparte_1 [...]
Controparte_3
OSSERVA
§1. – Anzitutto, corre l'obbligo di sottolineare che l'ordinanza reclamata ha respinto il ricorso ex artt. 670,
n. 1), 700 c.p.c., sul presupposto che, fondata la controversia sull'inadempimento di un negozio fiduciario, stipulato tra e (rispettivamente, padre e figlia), per l'intestazione Parte_1 Controparte_3
della quota controversa, inadempimento tradottosi nell'inosservanza delle istruzioni impartite dal fiduciante, odierno reclamante, nonché dell'obbligo di ritrasferire la proprietà della quota a richiesta del medesimo fiduciante, il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente questa controversia – nei termini in cui rileva a mente dell'art. 670, n. 1), c.p.c. – perché, sulla scorta degli atti di causa non era risultata la verosimiglianza di tale patto, atteso che le presunzioni idonee a dimostrarlo non erano risultate né gravi, né precise, né concordanti, in tal guisa escludendo in radice l'esistenza della controversia prospettata come strumentale ad ottenere una pronuncia costitutiva di merito volta al ritrasferimento della quota in adempimento del pactum fiduciae, tramite un'azione a carattere personale ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, cumulata, nel giudizio a cognizione piena, ad un'azione per sentir dichiarare revocata per giusta causa l'amministratrice, a norma del combinato disposto degli artt. 2259, ult. co., 2293, 2315 c.c. In relazione a quest'ultima azione di merito, il ricorso è stato peraltro rigettato per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, siccome sprovvisto della qualità di socio.
§2. – Orbene, di là dai motivi di reclamo – per lo più volti a provocare una rivalutazione del ragionamento probatorio inferenziale argomentato nell'ordinanza impugnata – e per quanto il provvedimento censurato sia meritevole di conferma, occorre emendare la motivazione in taluni passaggi.
§2.1 – A norma dell'art. 670, comma 1°, n. 1), c.p.c., il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea.
La finalità eminentemente cautelare del sequestro giudiziario è dunque quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva, mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato ed apposto il vincolo, tale vincolo di strumentalità desumendosi dalle modalità – volte allo spossessamento del destinatario della misura
2 cautelare - con le quali il sequestro giudiziario deve essere eseguito (artt. 677 c.p.c., che rinvia, quanto all'esecuzione, agli artt. 605 ss. c.p.c.).
L'indagine condotta sulla (lata) estensione delle controversie suscettibili di incidere sulla proprietà od il possesso ha radicato nella giurisprudenza della corte regolatrice l'idea che si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso, non soltanto quando siano o saranno esperite azioni di rivendica, manutenzione o reintegrazione ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione del bene, o in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa detenuta (cfr. Cass. sent. n. 4039/94; n. 6038/86; n. 6301/85), giacché è del tutto evidente che quante volte venga in considerazione solo l'accertamento del diritto dominicale o della relazione di fatto che qualifica il possesso senza il complemento della tutela di condanna, la misura del sequestro resta priva della funzione cautelare di assicurare la fruttuosità pratica della decisione di merito che le è connaturata (cfr. Cass. sent. n. 4593/76; n. 2342/69).
§2.2 – Ognuno vede come sia nel caso di specie macroscopica la strumentalità del sequestro rispetto al paradigma dell'azione a carattere personale che il ricorrente/reclamante ha preannunciato di voler esercitare nel giudizio di merito.
L'esistenza della controversia che risponde al dettato dell'art. 670, 1° comma, c.p.c. – e la disputa che ne consegue sull'esistenza di un negozio fiduciario che si assume inadempiuto dalla fiduciaria – è di per sé sufficiente a configurare il fumus boni iuris, essendo viceversa il giudizio sul perfezionamento della fattispecie astratta, seppur elaborato in base alla cognizione superficiale proprio della tutela sommaria cautelare, avulso dai presupposti per la concessione del sequestro.
§3. – È però vero che il periculum in mora del sequestro giudiziario di cui all'art. 670, 1° comma, c.p.c., si polarizza sull'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea dell'oggetto materiale della contesa che, con riguardo ad una quota di società di persone, ben può discendere dall'infedele esercizio di poteri amministrativi collegati alla qualità di socio accomandatario, al punto tale da provocare una rovinosa gestione sociale.
Dagli atti, una tale eventualità però non risulta.
La sola circostanza che l'accomandataria, riappropriatasi della gestione, abbia compiuto scelte operative – la cui condivisione dell'intera compagine societaria non è stata neppure contestata – in discontinuità con l'attività gestoria dell'amministratore di fatto, odierno reclamante, non implica che, per ciò solo, venga arrecato un potenziale pregiudizio per la società amministrata. La rivendita dei prodotti ittici a soggetti diversi dalla società di cui è titolare il reclamante, l'uscita dal Consorzio e le azioni promosse dalla CP_4
per mala gestio nei confronti dell'amministratore di fatto non evidenziano alcuna intrinseca CP_3
3 attitudine ad impoverire la società, ma, se mai – con riguardo alle azioni promosse contro Parte_1
– ad arricchirla con il recupero di elementi attivi depauperati a motivo della precedente gestione.
A tutto concedere, un elemento di censura nella condotta dell'accomandataria si annida certamente nell'aver consapevolmente abdicato ai propri compiti gestori in favore dell'amministratore di fatto, ma sotto il profilo dell'attualità del periculum, tale elemento risulta essere ormai venuto meno.
Neppure l'alienazione di un furgone aziendale realizza un atto potenzialmente pregiudizievole, non risultando dagli atti di causa evidenza dei contributi comunitari andati perduti con l'alienazione.
In definitiva, l'odierno reclamante non si è fatto carico di suffragare, sia pur soltanto in termini di verosimiglianza, le circostanze addotte a sostegno dell'opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea della quota.
§4. – Da ultimo, è appena il caso di precisare che il reclamo in ordine al rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto la revoca – rectius, l'inibitoria – dall'amministrazione della socia accomandataria per giusta causa, a norma dell'art. 2259, ult. co., c.c., è macroscopicamente infondato, difettando in capo al reclamante la legittimazione attiva all'instaurazione della tutela giurisdizionale richiesta, espressamente approntata dalla legge ad esclusivo beneficio dei soci della società di persone, tale pacificamente non essendo l'odierno reclamante.
A tale riguardo, corre l'obbligo di osservare che il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito (per questa definizione, in motivazione,
Cass. sez. un. sent. n. 6459 del 2020).
L'interposizione reale che il fenomeno fiduciario determina, con la correlativa alterità soggettiva tra fiduciante e fiduciario, fa sì che in materia di intestazione fiduciaria di quote societarie, solo il fiduciario assuma i diritti e gli obblighi connessi alla qualità di socio, sia pur con il vincolo di esercitarli secondo le direttive ed istruzioni impartite dal fiduciante. Pertanto, quand'anche teorizzabile, il patto fiduciario non legittimerebbe comunque il reclamante all'esercizio dell'azione giudiziale di revoca dell'amministratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2259, 3° comma, c.c.
4 §5. – In conclusione, il reclamo è rigettato.
Le spese del grado si liquidano secondo soccombenza, come da dispositivo.
Dal momento che il reclamo è stato integralmente respinto, occorre dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata.
- Condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
- Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giampaolo Fabbrizzi Dott. Giacomo Lucente
5