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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4529/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via C.F._1
Bellinvia n. 113, presso lo studio dell'Avv. PINO MARIA GRAZIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. SOTGIA STEFANIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22/12/2022 parte ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 08.06.2022, provvedimento con cui l' gli comunicava che, CP_1
per il periodo dal 01.06.2020 al 30.06.2022, era stato erogato in suo favore un pagamento non dovuto, sulla pensione n. 07702310 cat. INVCIV, con la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, chiedendo la restituzione della predetta somma;
di aver presentato, in data 06.09.2022 ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento, che veniva respinto, con la seguente motivazione: “su nuova domanda di invalidità civile del 29/05/2020, la sig.ra veniva convocata a visita in data Pt_1
26/10/2020 e il CML la riconosceva invalida solo parzialmente, senza quindi più diritto alla pensione di inabilità, ma unicamente all'assegno mensile d'assistenza
Contr dal 06/2020; com'è noto, la legge stabilisce l'incompatibilità tra l' l'assegno mensile INVCIV.”
Eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento opposto, nonché
l'irripetibilità delle somme pretese, percepite in buona fede;
concludeva CP_ chiedendo, previo annullamento della delibera del Comitato Provinciale che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 28.05.2024 eccependo che CP_1
l'indebito derivava dalla revisione del requisito sanitario (“Con sentenza del
05/12/2016, il Tribunale di Patti dichiarava il diritto della ricorrente al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità, dal 30/09/2011; - su nuova domanda di invalidità civile del 29/05/2020, la sig.ra veniva convocata a Pt_1
visita in data 26/10/2020 e il CML la riconosceva invalida solo parzialmente, senza quindi più diritto alla pensione di inabilità, ma unicamente all'assegno mensile d'assistenza dal 06/2020; - com'è noto, la legge stabilisce
Contr l'incompatibilità tra l' e l'assegno mensile INVCIV;
- il debito contestato è, pertanto, dovuto, e non può trovare applicazione, al caso di specie l'irripetibilità ex art. 52 l. n. 88/89)”
2 Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Preliminarmente, con riferimento alla domanda di annullamento della delibera del
Comitato Provinciale , si rileva che la delibera amministrativa non è CP_1
direttamente impugnabile in sede giudiziaria, essendo atto interno e strumentale al procedimento amministrativo. Il sindacato del giudice ordinario è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento finale adottato dall' , che nel caso CP_1 di specie si sostanzia nella richiesta di restituzione dell'indebito. Non risulta, pertanto, ammissibile una domanda di annullamento autonoma e diretta della delibera amministrativa in quanto estranea all'oggetto del presente giudizio.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla richiesta attorea di annullamento del provvedimento di pagamento dell'indebito deve essere accolta.
In materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, e della L. n. 88 del 1989, art. 52, che si riferiscono invece all'indebito previdenziale. Deve, tuttavia, darsi atto della giurisprudenza formatasi sull'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033
c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella materia in oggetto, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
3 A tale proposito occorre richiamare quanto previsto dall'art.
3- ter del D.L. 850/76 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (“Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e dall'art. 3 comma 10 del D.L. 173/1988 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (“Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e predisporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”).
Si tratta di norme speciali rispetto l'art 2033 c.c. che, dunque, cede loro il passo.
E' bene, da ultimo, richiamare recente pronuncia della Suprema Corte, in virtù della quale è stato chiarito che: l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24180).
Nel caso oggetto del presente giudizio non vi è assolutamente prova che sia mai stato notificato al ricorrente alcuna comunicazione di revisione del requisito sanitario.
Né, infatti, l' ha offerto di provare alcunché sul punto. CP_1
Pertanto, la richiesta di indebito è assolutamente illegittima.
Deve, di conseguenza, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto richiesto con l'atto opposto.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 22/12/2022 nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale appresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione delle some richieste dall' a titolo di indebito con l'atto opposto;
CP_1
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del CP_1
giudizio, che liquida complessivamente in euro 1865,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 11 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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