Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa
Ida Ponticelli, all'udienza del 18.3.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14047/2024 R.G. lavoro vertente
T R A
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso ricorrente
in persona del Presidente p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto resistente
Avente ad oggetto: tfr Fondo garanzia
Sulle seguenti conclusioni: come in atti e in note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo che il Fondo di Garanzia istituito presso l' venisse condannato al pagamento CP_1
in suo favore della somma di euro €.7.164,48 a titolo di tfr.
Esponeva che egli aveva lavorato alle dipendenze della dal 02.02.2004 al Controparte_2
09.12.2010 in qualità di operaio suolatore (Liv. II C.C.N.L. e che, alla CP_3
cessazione del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il TFR.
Rappresentava altresì che con sentenza n. 12016 del 16.12.2014, il Tribunale di Napoli -
Sezione Lavoro- condannava la al pagamento in Controparte_4
favore dell'istante della somma di €. 44.806,13 di cui € 7.164,48 a titolo di TFR, oltre
Deduceva altresì che la veniva dichiarata fallita Controparte_4
dal Tribunale di Napoli - Sezione Fallimentare, con sentenza n. 276/13, sicché l'istante depositava istanza di ammissione al passivo fallimentare ma nelle more del procedimento di verifica dello stato passivo la procedura concorsuale veniva chiusa per mancanza di attivo.
Allegava che come risultante da visura catastale, la Controparte_4
non risulta intestataria di beni immobili e in data 18.10.2021 veniva cancellata
[...]
dal registro delle imprese.
Deduceva pertanto di aver avanzato domanda nei confronti dell' ma che quest'ultimo CP_1
non aveva provveduto al pagamento dell'importo spettante a titolo di TFR.
Si costituiva l' e resisteva deducendo che l'istanza di accesso al fondo veniva CP_1
qualificata come scaturente da azione esecutiva individuale, lì dove chiaramente emergeva una procedura concorsuale, e che nonostante sia stato allegato il decreto che disponeva la chiusura del fallimento, non era stata data la prova del mancato accertamento dello stato passivo.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127 ter cpc, la causa viene oggi decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
La domanda è fondata.
Secondo il più recente orientamento del Giudice di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. lav. n. 8529 del 29.5.2012 ma anche n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009,
n. 7466 del 2007) la legislazione nazionale in tema di garanzia dei crediti retribuitivi per il caso di insolvenza del datore di lavoro deve essere interpretata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980.
Ne deriva che la azione nei confronti del Fondo di garanzia è consentita anche quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo”. Tale interpretazione deve estendersi anche alla ipotesi in cui la procedura fallimentare vi sia stata e si sia conclusa, e solo successivamente siano emerse esposizioni debitorie che erano pregresse all'apertura della procedura concorsuale, e che per tale ragione non consentono la dichiarazione di un nuovo fallimento.
Deve, cioè, affermarsi che, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle condizioni previste dalla L. CP_1
n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione.
La direttiva comunitaria, del resto, consente ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.
Si osserva, dall'altro lato, che la medesima interpretazione esclude quella situazione di non copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è stato assoggettato a fallimento, ma non sia stato possibile accertare il credito in sede fallimentare.
L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali.
Nel caso di specie, peraltro, il creditore si è munito di titolo, la sentenza n. 12016 del
16.12.2014 emessa dal Tribunale di Napoli (cfr. copia in atti ) e, dalla lettura congiunta di detto titolo e del ricorso introduttivo, emerge che lo stesso è stato concesso proprio per il pagamento del TFR.
Analogamente, considerato il tenore del precetto intimato alla società datrice di lavoro - e visto il pignoramento risultato infruttuoso – può ritenersi accertato esperita infruttuosamente l'azione esecutiva, nonché in virtù della sentenza di condanna in atti accertato il credito al
TFR nella misura innanzi indicata (cfr. produzione parte ricorrente). In altri termini, il credito azionato può ritenersi ampiamento comprovato. Né può trovare ingresso l'eccezione sollevata dall' secondo cui la domanda doveva CP_1
essere inviata come credito relativo ad una procedura concorsuale, atteso che pacificamente il fallimento veniva chiuso per mancanza di attivo e la domanda veniva di conseguenza correttamente inviata come esecuzione individuale, allegando come prova del credito sentenza, precetto e verbale di pignoramento negativo.
La domanda proposta dal ricorrente deve pertanto essere accolta.
L' , pertanto, deve essere condannato al pagamento della somma di € 7.164,48 a titolo CP_1
di tfr oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite sono a carico del soccombente con attribuzione.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1
del ricorrente della somma di euro € 7.164,48 a titolo di tfr oltre rivalutazione ed interessi come precisato in motivazione;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 19.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)