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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/07/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3146/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3146/2019 R.G. affari contenziosi civili, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(p.iva ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Salerno, alla via L. Guercio n. 197, presso lo studio dell'avv. Pasquale Della Rocca dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
- OPPONENTE -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Salerno, alla Via Marino Paglia n. 26, presso lo studio dell'avv. Antonio Elefante, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- OPPOSTO –
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 294/2019, reso dal Tribunale di Salerno il 28.1.2019 e notificato il 4.2.2019.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 16.1.2019, chiedeva Controparte_1
al Tribunale di Salerno di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti della
[...]
in persona dell'amministratore p.t., per la somma di € 41.770,70, oltre Parte_1
Cassa di Previdenza (4%) ed Iva (22%) sulla quota imponibile, interessi maturati e maturandi e competenze e spese legali, dovuta in virtù delle prestazioni rese dal 2013 al
2016 in favore della società odierna opponente, in qualità di ragioniere, commercialista ed esperto contabile. A sostegno della pretesa venivano allegati al fascicolo monitorio la lettera di incarico professionale del 30.1.2010, le dichiarazioni dei costi di competenza con il preavviso di parcella per gli anni dal 2013 al 2016, il verbale di consegna del
21.12.2018, recante il riconoscimento di debito da parte della società ingiunta.
In data 28.1.2019, il Tribunale di Salerno emetteva il decreto ingiuntivo n. 294/2019 nei confronti della società debitrice e, in data 4.2.2019, lo stesso veniva munito della formula esecutiva e notificato all'odierna opponente la quale, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.3.2019, proponeva opposizione basandola, sostanzialmente, sul disconoscimento di tutta la documentazione posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, in quanto redatta unilateralmente dall'opposto; in particolare la disconosceva espressamente il foglio n. 2 del verbale di Parte_1
consegna documenti, poiché privo di sottoscrizione del legale rappresentante p.t. della opponente a differenza dei fogli nn. 1 e 3 del medesimo documento, con espressa riserva di proposizione di querela di falso. L'opponente, inoltre, contestava il quantum della pretesa monitoria, non essendo comprensibili i criteri di calcolo e di quantificazione
2 somme operati dall'opposto per l'attività professionale espletata, e chiedeva concedersi la sospensione del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., anche in considerazione delle responsabilità professionali imputabili all' il quale, nello svolgimento della CP_1
sua attività professionale, avrebbe ritardato il deposito del bilancio, esponendo l'istante a seri pregiudizi.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opponente concludeva chiedendo: “a. previo
accertamento delle falsità del documento posto alla base del procedimento monitorio verbale di consegna del 21.12.2018, annullare, revocare e\o dichiarare inefficace\nulla la odierna opposta ingiunzione Tribunale Salerno 294/2019 n.R.G. 507/2019; b. Previo accertamento della tenuta
delle scritture contabili in capo a soggetti interni alla stessa società opponente, annullare, revocare
e\o dichiarare inefficace\nulla la odierna opposta ingiunzione Tribunale Salerno 294/2019
n.R.G. 507/2019; c. in accoglimento delle contestazioni concernenti il quantum debeatur,
annullare, revocare e\o dichiarare inefficace\nulla la odierna opposta ingiunzione Tribunale
Salerno 294/2019 n.R.G. 507/2019; d. Emettere ogni consequenziale provvedimento, ancorché di nullità\revoca\inefficacia del decreto ingiunto opposto, sulla base di quanto lamentato in premessa dall'odierno opponente;
e. Per l'effetto e in ogni caso revocare\annullare il decreto
ingiuntivo opposto;
f. Con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Con comparsa depositata telematicamente in data 30.5.2019, si costituiva in giudizio il quale, impugnando le argomentazioni proposte dall'opponente Controparte_1
nell'atto di citazione in opposizione, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di opposizione e del mandato ad litem per mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante della società opponente;
l'assoluta inammissibilità ed infondatezza del disconoscimento operato dall'opponente, il quale si sarebbe limitato a disconoscere una copia telematica senza contestare gli ulteriori documenti posti a fondamento del credito azionato;
la genericità delle contestazioni mosse dalla riguardo alle Parte_1
modalità di determinazione del compenso dovuto e alle presunte responsabilità
3 professionali in cui sarebbe incorso l'opposto, sintomatiche della pretestuosità dell'opposizione spiegata.
chiedeva, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione, in quanto Controparte_1
infondata sia in fatto che in diritto, con reiezione della spiegata istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., con conferma del monitorio opposto in ogni sua parte e condanna dell'opponente alla refusione di spese e competenze di causa e al risarcimento dei danni per lite temerario, da liquidarsi in via equitativa.
Con ordinanza del 2 luglio 2019, veniva rigettata l'istanza ex 649 c.p.c., “atteso che la società opponente si è limitata a disconoscere il contenuto della pag. 2 della scrittura prodotta da
controparte, ma, deducendo l'abusività di aggiunta di contenuti alla scrittura privata, e dunque un falso materiale, avrebbe dovuto proporre querela di falso, da ritenersi indispensabile in tal caso
(Cass. n. 10231/13)” e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Acquisita documentazione varia, con ordinanza del 21.5.2020, veniva nuovamente rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. reiterata dalla società opponente e la prova orale articolata da quest'ultima, in quanto irrilevante ai fini del decidere, e, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' veniva ordinato alla CP_1 [...]
di depositare in giudizio l'ulteriore originale della scrittura privata Parte_1
intitolata “verbale di consegna”, la quale ometteva di provvedervi.
All'udienza del 9.2.2021 la causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della
4 procura conferita al difensore costituito per mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante della società opponente.
Sul punto occorre anzitutto osservare come la mancanza o l'insufficienza dell'indicazione, nel corpo dell'atto di citazione in opposizione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della medesima persona giuridica.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 17401 del 30.5.2022, ha precisato che
“La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua
denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda
identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come la
Corte, in ragione della natura processuale del vizio lamentato, ha direttamente riscontrato), è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ai sensi dell'articolo
157, comma 2, del Cpc, onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede”.
Nel caso di specie, la firma del legale rappresentante p.t. della Parte_1
apposta al mandato conferito all'avv. Della Rocca appare perfettamente leggibile
( e lo stesso risulta amm.ne unico della società opponente sin dal Persona_1
24.1.2019, come da visura allegata agli atti di causa.
Passando al merto della vertenza, l'opposizione a è infondata e va, pertanto, Pt_2
rigettata per i seguenti motivi.
5 In via preliminare, appare opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò premesso, non può accogliersi il primo motivo di opposizione, fondato sull'assenza di prova scritta del concesso D.I.
La prova scritta (ex art. 634 c.p.c.), quale condizione di ammissibilità del procedimento monitorio per ingiunzione, viene intesa in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria. Infatti, accanto alle prove scritte espressamente indicate dall'articolo 634 c.p.c. (quali le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi), vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento in oggetto.
Inoltre, l'articolo 633 c.p.c. grava il ricorrente dell'onere di fornire la prova scritta del diritto fatto valere con il procedimento monitorio. Ciò risulta coerente con la funzione
6 del decreto ingiuntivo, che può diventare titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 648
c.p.c., talora fin dalla sua emissione ex art. 642 c.p.c.
Pertanto, ben può affermarsi che la nozione di “prova scritta” è stata codificata dal legislatore in senso atecnico, in modo ampio, tale da ricomprendere qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità e idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, benché privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700
e 2701 del Codice Civile.
Dunque, ben può costituire prova scritta, ai fini del procedimento monitorio, una scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche quando non sia stata autenticata né
riconosciuta o giudizialmente verificata, benché non disconosciuta. Infatti, quanto all'emesso decreto ingiuntivo n. 294/2019, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., lo stesso era, all'evidenza, fondato su prova scritta, in specie sulla lettera di incarico professionale del 30.12.2010, sulle dichiarazioni dei costi di competenza relativi agli esercizi 2013-2014-2015, sul preavviso di parcella per l'annualità 2016 e, soprattutto, sulla scrittura ricognitiva di debito del 21.12.2018, sottoscritta dall'allora legale rapp.te p.t. della società opponente.
Quanto al disconoscimento della predetta scrittura privata, innanzitutto si richiamano, si riportano e si confermano integralmente le motivazioni espresse nell'ordinanza del
2.7.2019.
In aggiunta, la scrivente richiama l'orientamento giurisprudenziale già riportato nella predetta ordinanza, a mente del quale “Poiché in caso di allegazione dell'abusività di aggiunti di contenuti di una scrittura privata di cui non si disconosce la sottoscrizione (come nella specie,
in cui si era addotto che le scritte relative alle imputazioni dei pagamento erano state apposte successivamente alla redazione delle ricevute dei pagamenti), viene a configurarsi la contestazione del collegamento tra scrittura e autore, la parte eccipente non può limitarsi al mero disconoscimento dell'autenticità della scrittura, ma è onerata - in funzione dell'ottenimento della
eventuale caducazione della efficacia probatoria del documento - a proporre querela di falso in 7 sede civile (rimanendo, ovviamente, irrilevante, a tale fine, ogni riferimento alla eventuale querela formulata in ambito penale), dal momento che, in tale caso, si viene a versare in una ipotesi assimilabile a quella di un falso materiale.” (Cassazione civile sez. II, n. 10231/2013).
Da ciò consegue che, nella controversia in esame, la società opponente, nel contestare la parziale alterazione materiale del predetto verbale di consegna documenti e ricognizione di debito, al fine di superare l'efficacia probatoria del documento stesso,
non si sarebbe dovuta limitare al mero suo disconoscimento (deducendo l'abusività di aggiunta di contenuti alla scrittura privata e, in particolare, della pag. n. 2 contenente la ricognizione di debito), ma avrebbe dovuto proporre querela di falso, da ritenersi indispensabile alla luce della richiamata giurisprudenza.
D'altra parte, la società opposta ha fornito una prova documentale particolarmente incisiva del credito azionato, depositando, già in sede monitoria e unitamente al verbale del 21.12.2018, le dichiarazioni dei costi di competenza con il preavviso di parcella per gli anni che vanno dal 2013 al 2016, tutte parimenti sottoscritte dall'amministratore p.t. della società opponente e solo genericamente disconosciute dalla Parte_1
con l'atto di opposizione a D.I.
[...]
In definitiva, parte opposta convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, ha provato pienamente il proprio credito ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c. sin dalla fase monitoria.
Parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non ha invece fornito prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato, essendosi limitata al predetto inammissibile disconoscimento oltre ad una generica contestazione del “quantum debeatur”, deducendo, in maniera altrettanto generica, asserite responsabilità professionali in cui sarebbe incorso il rag. ell'espletamento del suo mandato. CP_1
8 Alla luce di tali considerazioni, il giudice precedentemente assegnatario del procedimento, ha condivisibilmente ritenuto di non ammettere la CTU chiesta dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Difatti, l'eccessiva genericità delle allegazioni difensive dell'atto di citazione in opposizione, pur non risolvendosi in una nullità attinente all'editio actionis, ha inciso, invece, sul diverso profilo di fondatezza e idoneità probatoria delle eccezioni proposte da parte opponente, determinandone la reiezione nel merito.
Tali lacune non possono, ad avviso anche di questo giudice, essere colmate mediante l'ammissione dell'invocata consulenza tecnica, tenuto conto che la consulenza non può
essere funzionale alla soddisfazione di finalità meramente esplorative poiché ciò implicherebbe l'elusione dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti costitutivi delle pretese azionate e delle eccezioni sollevate.
Difatti, La Suprema Corte ha, sul punto, affermato che “Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati…” (Cass. Civ., sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex multis, Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Da tutto quanto detto, deriva che l'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 294/2019 deve essere confermato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014, come successivamente aggiornato e modificato, seguono il principio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di parte opponente.
Deve essere, di contro, respinta la domanda di parte opposta di condanna della società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui la abbia Parte_1
9 agito o resistito in giudizio, non vi è prova che parte opposta abbia subito un danno dalla vicenda oggetto di giudizio, laddove - per giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis, cfr. Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007 n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 294/2019, già dichiarato esecutivo in data 4.2.2019;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio a favore di controparte che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3146/2019 R.G. affari contenziosi civili, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(p.iva ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Salerno, alla via L. Guercio n. 197, presso lo studio dell'avv. Pasquale Della Rocca dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti
- OPPONENTE -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Salerno, alla Via Marino Paglia n. 26, presso lo studio dell'avv. Antonio Elefante, dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
- OPPOSTO –
1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 294/2019, reso dal Tribunale di Salerno il 28.1.2019 e notificato il 4.2.2019.
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 3.2.2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 16.1.2019, chiedeva Controparte_1
al Tribunale di Salerno di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti della
[...]
in persona dell'amministratore p.t., per la somma di € 41.770,70, oltre Parte_1
Cassa di Previdenza (4%) ed Iva (22%) sulla quota imponibile, interessi maturati e maturandi e competenze e spese legali, dovuta in virtù delle prestazioni rese dal 2013 al
2016 in favore della società odierna opponente, in qualità di ragioniere, commercialista ed esperto contabile. A sostegno della pretesa venivano allegati al fascicolo monitorio la lettera di incarico professionale del 30.1.2010, le dichiarazioni dei costi di competenza con il preavviso di parcella per gli anni dal 2013 al 2016, il verbale di consegna del
21.12.2018, recante il riconoscimento di debito da parte della società ingiunta.
In data 28.1.2019, il Tribunale di Salerno emetteva il decreto ingiuntivo n. 294/2019 nei confronti della società debitrice e, in data 4.2.2019, lo stesso veniva munito della formula esecutiva e notificato all'odierna opponente la quale, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.3.2019, proponeva opposizione basandola, sostanzialmente, sul disconoscimento di tutta la documentazione posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, in quanto redatta unilateralmente dall'opposto; in particolare la disconosceva espressamente il foglio n. 2 del verbale di Parte_1
consegna documenti, poiché privo di sottoscrizione del legale rappresentante p.t. della opponente a differenza dei fogli nn. 1 e 3 del medesimo documento, con espressa riserva di proposizione di querela di falso. L'opponente, inoltre, contestava il quantum della pretesa monitoria, non essendo comprensibili i criteri di calcolo e di quantificazione
2 somme operati dall'opposto per l'attività professionale espletata, e chiedeva concedersi la sospensione del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., anche in considerazione delle responsabilità professionali imputabili all' il quale, nello svolgimento della CP_1
sua attività professionale, avrebbe ritardato il deposito del bilancio, esponendo l'istante a seri pregiudizi.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opponente concludeva chiedendo: “a. previo
accertamento delle falsità del documento posto alla base del procedimento monitorio verbale di consegna del 21.12.2018, annullare, revocare e\o dichiarare inefficace\nulla la odierna opposta ingiunzione Tribunale Salerno 294/2019 n.R.G. 507/2019; b. Previo accertamento della tenuta
delle scritture contabili in capo a soggetti interni alla stessa società opponente, annullare, revocare
e\o dichiarare inefficace\nulla la odierna opposta ingiunzione Tribunale Salerno 294/2019
n.R.G. 507/2019; c. in accoglimento delle contestazioni concernenti il quantum debeatur,
annullare, revocare e\o dichiarare inefficace\nulla la odierna opposta ingiunzione Tribunale
Salerno 294/2019 n.R.G. 507/2019; d. Emettere ogni consequenziale provvedimento, ancorché di nullità\revoca\inefficacia del decreto ingiunto opposto, sulla base di quanto lamentato in premessa dall'odierno opponente;
e. Per l'effetto e in ogni caso revocare\annullare il decreto
ingiuntivo opposto;
f. Con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge, in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Con comparsa depositata telematicamente in data 30.5.2019, si costituiva in giudizio il quale, impugnando le argomentazioni proposte dall'opponente Controparte_1
nell'atto di citazione in opposizione, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di opposizione e del mandato ad litem per mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante della società opponente;
l'assoluta inammissibilità ed infondatezza del disconoscimento operato dall'opponente, il quale si sarebbe limitato a disconoscere una copia telematica senza contestare gli ulteriori documenti posti a fondamento del credito azionato;
la genericità delle contestazioni mosse dalla riguardo alle Parte_1
modalità di determinazione del compenso dovuto e alle presunte responsabilità
3 professionali in cui sarebbe incorso l'opposto, sintomatiche della pretestuosità dell'opposizione spiegata.
chiedeva, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione, in quanto Controparte_1
infondata sia in fatto che in diritto, con reiezione della spiegata istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., con conferma del monitorio opposto in ogni sua parte e condanna dell'opponente alla refusione di spese e competenze di causa e al risarcimento dei danni per lite temerario, da liquidarsi in via equitativa.
Con ordinanza del 2 luglio 2019, veniva rigettata l'istanza ex 649 c.p.c., “atteso che la società opponente si è limitata a disconoscere il contenuto della pag. 2 della scrittura prodotta da
controparte, ma, deducendo l'abusività di aggiunta di contenuti alla scrittura privata, e dunque un falso materiale, avrebbe dovuto proporre querela di falso, da ritenersi indispensabile in tal caso
(Cass. n. 10231/13)” e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Acquisita documentazione varia, con ordinanza del 21.5.2020, veniva nuovamente rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. reiterata dalla società opponente e la prova orale articolata da quest'ultima, in quanto irrilevante ai fini del decidere, e, in accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' veniva ordinato alla CP_1 [...]
di depositare in giudizio l'ulteriore originale della scrittura privata Parte_1
intitolata “verbale di consegna”, la quale ometteva di provvedervi.
All'udienza del 9.2.2021 la causa veniva, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della
4 procura conferita al difensore costituito per mancata indicazione delle generalità del legale rappresentante della società opponente.
Sul punto occorre anzitutto osservare come la mancanza o l'insufficienza dell'indicazione, nel corpo dell'atto di citazione in opposizione, dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullità della citazione soltanto se e quando tale mancanza si risolva in un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione della medesima persona giuridica.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 17401 del 30.5.2022, ha precisato che
“La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua
denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda
identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese (come la
Corte, in ragione della natura processuale del vizio lamentato, ha direttamente riscontrato), è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ai sensi dell'articolo
157, comma 2, del Cpc, onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede”.
Nel caso di specie, la firma del legale rappresentante p.t. della Parte_1
apposta al mandato conferito all'avv. Della Rocca appare perfettamente leggibile
( e lo stesso risulta amm.ne unico della società opponente sin dal Persona_1
24.1.2019, come da visura allegata agli atti di causa.
Passando al merto della vertenza, l'opposizione a è infondata e va, pertanto, Pt_2
rigettata per i seguenti motivi.
5 In via preliminare, appare opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò premesso, non può accogliersi il primo motivo di opposizione, fondato sull'assenza di prova scritta del concesso D.I.
La prova scritta (ex art. 634 c.p.c.), quale condizione di ammissibilità del procedimento monitorio per ingiunzione, viene intesa in qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria. Infatti, accanto alle prove scritte espressamente indicate dall'articolo 634 c.p.c. (quali le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi), vi sono anche delle prove scritte atipiche, idonee ad essere utilizzate per promuovere il procedimento in oggetto.
Inoltre, l'articolo 633 c.p.c. grava il ricorrente dell'onere di fornire la prova scritta del diritto fatto valere con il procedimento monitorio. Ciò risulta coerente con la funzione
6 del decreto ingiuntivo, che può diventare titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 648
c.p.c., talora fin dalla sua emissione ex art. 642 c.p.c.
Pertanto, ben può affermarsi che la nozione di “prova scritta” è stata codificata dal legislatore in senso atecnico, in modo ampio, tale da ricomprendere qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità e idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, benché privo dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700
e 2701 del Codice Civile.
Dunque, ben può costituire prova scritta, ai fini del procedimento monitorio, una scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche quando non sia stata autenticata né
riconosciuta o giudizialmente verificata, benché non disconosciuta. Infatti, quanto all'emesso decreto ingiuntivo n. 294/2019, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., lo stesso era, all'evidenza, fondato su prova scritta, in specie sulla lettera di incarico professionale del 30.12.2010, sulle dichiarazioni dei costi di competenza relativi agli esercizi 2013-2014-2015, sul preavviso di parcella per l'annualità 2016 e, soprattutto, sulla scrittura ricognitiva di debito del 21.12.2018, sottoscritta dall'allora legale rapp.te p.t. della società opponente.
Quanto al disconoscimento della predetta scrittura privata, innanzitutto si richiamano, si riportano e si confermano integralmente le motivazioni espresse nell'ordinanza del
2.7.2019.
In aggiunta, la scrivente richiama l'orientamento giurisprudenziale già riportato nella predetta ordinanza, a mente del quale “Poiché in caso di allegazione dell'abusività di aggiunti di contenuti di una scrittura privata di cui non si disconosce la sottoscrizione (come nella specie,
in cui si era addotto che le scritte relative alle imputazioni dei pagamento erano state apposte successivamente alla redazione delle ricevute dei pagamenti), viene a configurarsi la contestazione del collegamento tra scrittura e autore, la parte eccipente non può limitarsi al mero disconoscimento dell'autenticità della scrittura, ma è onerata - in funzione dell'ottenimento della
eventuale caducazione della efficacia probatoria del documento - a proporre querela di falso in 7 sede civile (rimanendo, ovviamente, irrilevante, a tale fine, ogni riferimento alla eventuale querela formulata in ambito penale), dal momento che, in tale caso, si viene a versare in una ipotesi assimilabile a quella di un falso materiale.” (Cassazione civile sez. II, n. 10231/2013).
Da ciò consegue che, nella controversia in esame, la società opponente, nel contestare la parziale alterazione materiale del predetto verbale di consegna documenti e ricognizione di debito, al fine di superare l'efficacia probatoria del documento stesso,
non si sarebbe dovuta limitare al mero suo disconoscimento (deducendo l'abusività di aggiunta di contenuti alla scrittura privata e, in particolare, della pag. n. 2 contenente la ricognizione di debito), ma avrebbe dovuto proporre querela di falso, da ritenersi indispensabile alla luce della richiamata giurisprudenza.
D'altra parte, la società opposta ha fornito una prova documentale particolarmente incisiva del credito azionato, depositando, già in sede monitoria e unitamente al verbale del 21.12.2018, le dichiarazioni dei costi di competenza con il preavviso di parcella per gli anni che vanno dal 2013 al 2016, tutte parimenti sottoscritte dall'amministratore p.t. della società opponente e solo genericamente disconosciute dalla Parte_1
con l'atto di opposizione a D.I.
[...]
In definitiva, parte opposta convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, ha provato pienamente il proprio credito ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c. sin dalla fase monitoria.
Parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non ha invece fornito prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito azionato, essendosi limitata al predetto inammissibile disconoscimento oltre ad una generica contestazione del “quantum debeatur”, deducendo, in maniera altrettanto generica, asserite responsabilità professionali in cui sarebbe incorso il rag. ell'espletamento del suo mandato. CP_1
8 Alla luce di tali considerazioni, il giudice precedentemente assegnatario del procedimento, ha condivisibilmente ritenuto di non ammettere la CTU chiesta dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Difatti, l'eccessiva genericità delle allegazioni difensive dell'atto di citazione in opposizione, pur non risolvendosi in una nullità attinente all'editio actionis, ha inciso, invece, sul diverso profilo di fondatezza e idoneità probatoria delle eccezioni proposte da parte opponente, determinandone la reiezione nel merito.
Tali lacune non possono, ad avviso anche di questo giudice, essere colmate mediante l'ammissione dell'invocata consulenza tecnica, tenuto conto che la consulenza non può
essere funzionale alla soddisfazione di finalità meramente esplorative poiché ciò implicherebbe l'elusione dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti costitutivi delle pretese azionate e delle eccezioni sollevate.
Difatti, La Suprema Corte ha, sul punto, affermato che “Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati…” (Cass. Civ., sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex multis, Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 3130 del 08/02/2011).
Da tutto quanto detto, deriva che l'opposizione è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 294/2019 deve essere confermato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al DM
55/2014, come successivamente aggiornato e modificato, seguono il principio generale della soccombenza e sono poste quindi a carico di parte opponente.
Deve essere, di contro, respinta la domanda di parte opposta di condanna della società opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave con cui la abbia Parte_1
9 agito o resistito in giudizio, non vi è prova che parte opposta abbia subito un danno dalla vicenda oggetto di giudizio, laddove - per giurisprudenza consolidata - la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (ex multis, cfr. Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. Civ., sez. 3, 08.06.2007 n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 294/2019, già dichiarato esecutivo in data 4.2.2019;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio a favore di controparte che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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