Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 2736/2023
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
APERTO ORE 12:45
Il giorno 24/06/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Serena Avenia in sostituzione dell'avv. Olindo Di Francesco per i ricorrenti, il SPV Gianluca Russo per la Capitaneria di Porto di Porto
Empedocle.
Entrambi discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi nei quali insistono e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza allegandola al presente verbale. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba
Pipitone, ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art 429 cpc
L. 689/1981 nella causa di primo grado iscritta al n° 2736 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2023 promossa
DA
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Olindo Di Francesco C.F._2 in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Agrigento nella via Mazzini n 44 bis ricorrenti
CONTRO
Ufficio Capitaneria di porto- Guardia Costiera Porto Empedocle, rappresentato in giudizio dal Luogotenente Roberto LUPRANO ex art. 6, comma 9, del D. lgs. n. 150/2011, giusta delega in calce alla memoria di costituzione, domiciliato presso l'Ufficio
Opposta
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione di pagamento n. 21503 del
05.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso ritualmente notificato n.q. di comandante Parte_1 Con del e in qualità di armatrice del C.F._3 Parte_2
hanno proposto opposizione all'Ordinanza- Parte_3 ingiunzione prot. n. 21503 del 5.10.2023 emessa dalla Capitaneria di
Porto di Porto Empedocle per la violazione dell'art. 9 del “Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto di Porto
Empedocle”, come riportato nell'Ordinanza n. 32/2013 dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle per non aver comunicato preventivamente alla sala operativa, mediante VHF sul canale 14/16 l'uscita e l'ingresso dal porto di Porto Empedocle”, violazione punita ai sensi dell'art. 1174 co. 1 codice della Navigazione.
Con la superiore ordinanza ingiunzione veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.064,00;
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento notificata a mezzo pec;
in particolare si dolevano della modalità di notifica dell'ordinanza ingiunzione effettuata a mezzo pec col solo allegato file pdf e senza attestazione di conformità, nonché privo dell'estensione. p7m;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 legge n.
241/1990 e del D.M. del MINISTERO INFRASTUTTURE e CP_2
N° 124 del 18 APRILE 2003. Decadenza e CP_3 prescrizione. Illegittimità dell'atto opposto;
3) Illegittimità dell'ordinanza per errata indicazione della data della presunta infrazione;
4) Errata interpretazione dell'art. 1174 Codice Navigazione e dell'art. 14 Ordinanza n. 32/2013 della Capitaneria di porto di Porto
Empedocle. Insussistenza delle violazioni contestate.
5) Errata applicazione della sanzione amministrativa irrogata.
Hanno altresì evidenziato l'insussistenza di alcun elemento soggettivo e la buona fede degli opponenti, nonché la ricorrenza degli estremi per una riduzione della sanzione applicata.
3 Chiedevano al Tribunale adito di “ Accogliere l'opposizione e annullare
l'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali per i motivi sopraspiegati. Con ogni conseguente statuizione di legge. 2) In subordine, senza recesso e senza inversione dell'onere della prova, ridurre le sanzioni al minimo edittale poichè dal comportamento tenuto dai ricorrenti non emerge nè dolo, nè colpa, bensì buona fede. 3) Con vittoria di spese e compensi;
con distrazione in favore dell'istante Avvocato antistatario”
Si costituiva in giudizio la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto
Empedocle in persona del l.r. con deposito di memoria di costituzione, contestava i motivi di opposizione, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ In via principale, rigettare la richiesta di pronuncia di nullità dell'Ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. 21503 del
05.10.2023, emessa dal Capo del Compartimento marittimo di Porto
Empedocle, e, per l'effetto, dichiararne e confermarne la validità, la fondatezza e la legittimità; • confermare, nell'an e nel quantum, la sanzione pecuniaria comminata con l'Ordinanza ingiunzione di pagamento impugnata, al fine di riconoscere, l'obbligo in capo al trasgressore del pagamento della somma di € 2.064,00
(duemilasessantaquattro/00); • in via ulteriormente subordinata, ma senza recesso alcuno dalle superiori richieste, rigettare, perché priva di ogni fondamento logico e giuridico, ogni altra eventuale eccezione o domanda di parte attorea, volta ad ipotizzare qualsivoglia pregiudizio a proprio danno, per violazione di legge o eccesso di potere, ad opera dell'Amministrazione resistente”
Ritenuta la causa di natura documentale, non si è dato luogo ad istruttoria e all'udienza odierna discussa la causa, il Giudice ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)
4
Nella generale premessa che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza ingiunzione considerata in sé (quale atto di cui devesi scrutinare la legittimità), bensì (ed anche) il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica Amministrazione.
Esso (qualificabile, secondo questo Giudicante, come di “impugnazione- merito”) è pertanto finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, per cui, in caso di insufficiente prova della responsabilità del ricorrente, la domanda in opposizione dovrà essere accolta, in applicazione del principio “actore non probante, reus absolvitur.
Così succintamente delineato l'oggetto del contendere, si osserva che l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno a rappresentare.
Infondato è il primo motivo del ricorso in opposizione sol che si consideri che la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessario che il file trasmesso abbia estensione .p7m in quanto la stessa non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, né è necessario che la copia dell'originale cartaceo sia sottoscritta in forma digitale (Cass., ordinanza, n. 19216 del 15 giugno 2022).
Peraltro si ritiene di dover condividere l'orientamento per cui “in tema di notifiche telematiche di cartelle esattoriali, le firme digitali di tipo "CAdES"
e "PAdES" sono entrambe ammesse ed entrambe equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", per cui non si può invocare l'inesistenza e/o nullità della notifica via PEC di una cartella di pagamento se espressa in un file di tipo .pdf trasmesso in mera copia informatica
(digitale) dell'atto senza attestazione di conformità” (da ultimo, Tribunale
Termini Imerese sez. I, 23/09/2021, n.916, conf. Comm. trib. reg. , OM , sez. VI , 13/07/2020 , n. 2138, Comm. trib. reg., Brescia, sez. XXIII ,
09/07/2020 , n. 1548), la stessa peraltro anche diversamente opinando sarebbe al più nulla e non inesistente con relativo raggiungimento dello
5 scopo ex art. 156 c.p.c. (Tribunale , OM , sez. lav. , 30/10/2019 , n.
9441).
Va parimenti rigettata va rigettata l'eccezione di tardività sollevata dall'opponente in quanto, la norma invocata ovvero il D.M. n.124/2003, è stata superato perché novellata dal D.P.C.M. 72/2011 che ha stabilito che il termine entro il quale l'Amministrazione procedente deve adottare il provvedimento conclusivo è di 120 giorni dalla presentazione degli scritti difensivi, e non più di 90. L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ha più volte affermato l'inapplicabilità dell'art. 2 della
Legge 241/90, richiamata dalla parte ricorrente, per ciò che concerne i termini di emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 18 della legge 689/81.
La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17526 del 28/07/2009 ha ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, in caso di mancata previsione del termine di cui alla legge n.689/1981, non può applicarsi quello previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dell'art. 2 della l. 241/90 (originariamente di 30 giorni, poi elevati a 90), in quanto la legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Pertanto, si ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della Legge n. 689 del 1981.
Nella specie, l'Amministrazione procedente ha provveduto alla contestazione del PV di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n 290/2018 del 19.10.2018, in seguito al quale il ricorrente presentava scritti difensivi assunti a prot. n. 24240 in data Parte_1
19.11.2018 ed in ordine alla quale ha emesso l'ordinanza-ingiunzione n.
21503 in data 5/03/2023, dunque entro il termine di cinque anni di cui all'art 28 l.689/1981.
L'errata indicazione della data della commessa infrazione di cui all'Ordinanza ingiunzione è un mero errore materiale che non comporta
6 l'illegittimità dell'atto impugnato evincendosi chiaramente nel PV di accertamento e contestazione dell'illecito la data dell'infrazione.
Alcuna violazione del diritto di difesa dei ricorrenti può ritenersi violato avendo presentato questi ultimi scritti difensivi e puntuali difese nell'odierno giudizio.
Anche i motivi di opposizione in ordine alla insussistenza della violazioni contestate non possono trovare accoglimento alla luce della documentazione offerta dall'amministrazione resistente, in particolare il rapporto di servizio n. 205/2018 ( all n. 5 Capitaneria di porto) che ha tracciato il percorso del MP Calliope tramite moderni sistemi di geolocalizzazione riscontrandolo fermo ad una distanza di 1,61 miglia nautiche dalla costa di Giallonardo nel Comune di Realmonte, omettendo la comunicazione di uscita in mare tramite apparecchiatura VHF con ciò violando l'art. 9 del Regolamento adottato dal Porto di Porto Empedocle con Ordinanza n. 32/2013 che testualmente dispone: “Tutte le unità da pesca, munite di apparecchiatura VHF, hanno l'obbligo di comunicare via radio VHF (Ch. 16 o 14) alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di
Porto Empedocle: l'orario di ingresso/uscita dal porto di Porto Empedocle;
il numero delle persone presenti a bordo e nel caso di uscita dal porto, la zona di pesca dove intendono dirigere”.
Sul punto pare doveroso evidenziare come nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (da ultimo Cass. 7 novembre 2014
n. 23800).
Pertinente è il richiamo all'art. 1174 del Codice della Navigazione operato dall'Amministrazione resistente che così dispone “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o
7 degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 euro a 6.197 euro.
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 euro a 309 euro”. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
Quanto infine all'importo della sanzione irrogata la presenza di un'obbligazione solidale, dove più soggetti sono responsabili per il pagamento della sanzione, non giustifica automaticamente l'applicazione di una somma superiore al minimo edittale previsto per la violazione.
La giurisprudenza, infatti, stabilisce che il principio di proporzionalità della sanzione deve essere sempre rispettato, e l'ammontare della sanzione deve essere commisurato alla gravità della violazione, a prescindere dalla presenza di altri obbligati in solido.
Vanno infatti richiamati i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981, norma primaria nazionale: alla stregua dei succitati principi, si deve aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle condizioni economiche.
Con riferimento a ciò, l'Autorità Amministrativa nulla ha specificamente argomentato, per cui, in assenza di indici contrari e dell'assenza di prova in ordine alla sussistenza di precedenti specifici attribuibili ai singoli opponenti, si ritiene di ridurre la sanzione al minimo edittale di euro
1032,00
Al riguardo, giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma
8 indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, precisandosi come, peraltro, il giudice non
è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (cfr. Cass. n.
5877/2004 e Cass. n. 9255/2013)” (cfr. Cass. 23 febbraio 2021, 4844).
In conclusione, rigettati gli altri motivi di opposizione, ne discende che, a modifica dell'ordinanza ingiunzione, la misura della sanzione amministrativa irrogata ai ricorrenti deve determinarsi in euro 1032,00.
Le spese di lite, stante il limitato accoglimento del ricorso, esclusivamente nella parte di esso concernente l'entità della sanzione vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.2736/2023:
Modifica, per le ragioni espresse in parte motiva, l'importo della sanzione amministrativa irrogata ai ricorrenti con l'ordinanza ingiunzione n. 21503 del 05.10.2023 che ridetermina in misura pari ad € 1032,00 ( milletrentadue/00).
Rigetta nel resto l'opposizione.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 24.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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