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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9774/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 16.11.2022 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Emilio Antonio Nespoli attrice nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1 con l'avv. Silvia Cazzaniga convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in giudizio il signor Parte_1 affinché fosse condannato al pagamento della somma di euro 8.760,00, Controparte_1 oltre interessi, quale saldo del prezzo relativo alla vendita di un armadio e di una scrivania, ancora da consegnare previo pagamento del dovuto;
in via subordinata l'attrice chiedeva, nel caso fosse ritenuto il contratto intercorso tra le parti invalido e/o inesistete e/o inefficace, che il signor fosse condannato al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o per ogni altro emergente titolo per l'importo di euro 3.000,00 o per altro importo da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il signor con comparsa 23.2.2023 chiedendo nel merito che Controparte_1 le domande formulate dall'attrice fossero rigettate;
in via riconvenzionale, previo accertamento e dichiarazione che il contratto intercorso tra le parti si era risolto di diritto per inadempimento della che quest'ultima fosse condannata alla restituzione dell'acconto Parte_1 versato, pari ad euro 1.000,00, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 4.000,00, oltre a quelli derivanti dall'indisponibilità del bene acquistato.
Sottoposto il convenuto all'interrogatorio formale, veniva escusso un teste.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dall'attrice possono essere accolte nei limiti che seguono.
Risulta documentalmente che in data 19.11.2021 il signor ordinava alla Controparte_1 un “armadio PACIFIC materico + scrivania”, coma da disegni allegati, al Parte_1 prezzo di euro 9.760,00, IVA compresa (euro 8.000,00 + IVA 22%, v. doc. 1 fascicolo attrice) e che in data 23.11.2021 il convenuto versava all'attrice un acconto di euro 1.000,00 (v. doc. 2 fascicolo attrice).
La sottoscrizione dell'ordine del 19.11.2021 era stata preceduta da vari contatti tra le parti, rappresentati da scambi di mail, intercorsi in data 12.11.2021 e 16.11.2021, con le quali il signor aveva indicato le misure dell'armadio già presente nella sua Controparte_1 abitazione, unitamente a schizzi dell'armadio, che intendeva acquistare (doc. 15, 16, 17, 17 bis fascicolo attrice).
Risulta sempre documentalmente che in data 3.12.2021 la eseguiva presso Parte_1 l'abitazione del signor un rilievo misure (doc. 3 fascicolo attrice), a cui Controparte_1 seguiva l'inoltro da parte dell'attrice via mail in data 9.12.2021 delle soluzioni dell'armadio, con altezza su misura e con altezza standard, unitamente alla soluzione per la nicchia caldaia, richiesta nel frattempo dal convenuto (v. doc. 4 fascicolo attrice).
Risulta sempre documentalmente che lo stesso giorno 9.12.2021 il signor Controparte_1 ricevuta la mail sopra indicata, chiedeva ulteriori modifiche – nella libreria, al posto di una delle 2 ante, una cassettiera – che venivano formulate anche con la mail del 16.12.2021 – libreria più profonda – e con la mail del 28.1.2022 – ante a specchio in altezza standard e per sopra un pezzo c.d. “cambio stagione” (v. doc. 4bis fascicolo attrice).
Anche nel corso dell'appuntamento del 17.3.2022, fissato sulla base delle disponibilità del convenuto, che, per motivi di salute, a seguito di un intervento, era stato bloccato a letto per un mese, come dallo stesso dichiarato nel corso del suo interrogatorio formale, le parti discutevano di ulteriori modifiche alle soluzioni progettuali presentate da in Parte_1 quella sede e frutto delle varie richieste nel frattempo avanzate dal signor Controparte_1 il quale nulla decideva, facendo anche rilevare che le ante indicate nel progetto avevano una larghezza diversa da quella che desiderava (differenza di 5 cm).
Come ammesso anche dallo stesso convenuto nel corso del suo interrogatorio, il signor
[...] veniva contattato nel mese di aprile 2022 dalla per fissare un CP_1 Parte_1 altro appuntamento al fine di definire tutti i dettagli, ma a tale richiesta decideva di non dare seguito, essendosi già rivolto ad un legale.
E', pertanto, stato appurato che dopo la sottoscrizione dell'ordine del 19.11.2021, il signor ha richiesto di apportare diverse modifiche, che, nonostante i contatti e Controparte_1 l'appuntamento del 17.3.2022, non venivano compiutamente definite e confermate e che non hanno consentito all'attrice di dare esecuzione all'ordine stesso, stante la totale incertezza in merito alle caratteristiche e ai dettagli del mobile.
Il comportamento tenuto dal convenuto non ha, quindi, consentito alla di Parte_1 definire il progetto in tutti i dettagli e caratteristiche, e di conseguenza di realizzarlo, e ha anche impedito di quantificare il prezzo finale aggiornato del bene.
La mancata definitiva progettazione del mobile, per causa imputabile al convenuto, non ha consentito la sua realizzazione e produzione con la conseguenza che la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un mobile non completamente progettato, non realizzato, non consegnato, privo del prezzo finale aggiornato, non può essere accolta per difetto di precisa individuazione e determinazione dell'oggetto del contratto, che pertanto deve considerarsi nullo.
Da rigettare è anche la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto di condanna della alla restituzione della somma di euro 1.000,00, oltre al risarcimento dei danni, Parte_1 non essendo stato accertato alcun inadempimento contrattuale a carico dell'attrice. La diffida ad adempiere inoltrata dal convenuto difetta dell'asserito inadempimento dell'attrice, che non avrebbe potuto consegnare “disegni e progetti esecutivi”, in quanto non approvati dal convenuto, e neppure provvedere alla consegna della merce nel termine di 15 giorni, quando i tempi tecnici di produzione degli armadi da parte del produttore, CP_2 Parte_2
erano all'epoca dei fatti di almeno 8/9 settimane, come riferito dal teste escusso
[...]
. Testimone_1
Da accogliere è, invece, la domanda subordinata formulata da di condanna Parte_1 del convenuto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
L'art. 1337 c.c. impone alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto di comportarsi secondo buona fede. La responsabilità precontrattuale tutela l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili e quindi laddove vi sia una rottura ingiustificata delle trattative con conseguente mancata conclusione del contratto. Le trattative, consistite in mail, incontri di persona, telefonate, accesso in loco, vari disegni progettuali, sono state interrotte dal convenuto e senza giustificato motivo.
I danni subiti dall'attrice, tenuto conto dell'attività svolta dall'arredatore, della corrispondenza intercorsa tra le parti, degli incontri, dell'accesso in loco per il rilievo misure, dei progetti e disegni elaborati, possono essere quantificati nella misura di euro 1.000,00, corrispondente all'acconto versato dal convenuto, che deve essere trattenuto dalla Parte_1
Considerato l'esito della lite e la reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dispone che la somma di euro 1.000,00 versata dal signor sia Controparte_1 trattenuta da a titolo di risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 precontrattuale;
2) Rigetta tutte le altre domande formulate dalle parti;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso il 16 aprile 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 16.11.2022 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Emilio Antonio Nespoli attrice nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1 con l'avv. Silvia Cazzaniga convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in giudizio il signor Parte_1 affinché fosse condannato al pagamento della somma di euro 8.760,00, Controparte_1 oltre interessi, quale saldo del prezzo relativo alla vendita di un armadio e di una scrivania, ancora da consegnare previo pagamento del dovuto;
in via subordinata l'attrice chiedeva, nel caso fosse ritenuto il contratto intercorso tra le parti invalido e/o inesistete e/o inefficace, che il signor fosse condannato al risarcimento dei danni per responsabilità Controparte_1 precontrattuale ex art. 1337 c.c. e/o per ogni altro emergente titolo per l'importo di euro 3.000,00 o per altro importo da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il signor con comparsa 23.2.2023 chiedendo nel merito che Controparte_1 le domande formulate dall'attrice fossero rigettate;
in via riconvenzionale, previo accertamento e dichiarazione che il contratto intercorso tra le parti si era risolto di diritto per inadempimento della che quest'ultima fosse condannata alla restituzione dell'acconto Parte_1 versato, pari ad euro 1.000,00, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 4.000,00, oltre a quelli derivanti dall'indisponibilità del bene acquistato.
Sottoposto il convenuto all'interrogatorio formale, veniva escusso un teste.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dall'attrice possono essere accolte nei limiti che seguono.
Risulta documentalmente che in data 19.11.2021 il signor ordinava alla Controparte_1 un “armadio PACIFIC materico + scrivania”, coma da disegni allegati, al Parte_1 prezzo di euro 9.760,00, IVA compresa (euro 8.000,00 + IVA 22%, v. doc. 1 fascicolo attrice) e che in data 23.11.2021 il convenuto versava all'attrice un acconto di euro 1.000,00 (v. doc. 2 fascicolo attrice).
La sottoscrizione dell'ordine del 19.11.2021 era stata preceduta da vari contatti tra le parti, rappresentati da scambi di mail, intercorsi in data 12.11.2021 e 16.11.2021, con le quali il signor aveva indicato le misure dell'armadio già presente nella sua Controparte_1 abitazione, unitamente a schizzi dell'armadio, che intendeva acquistare (doc. 15, 16, 17, 17 bis fascicolo attrice).
Risulta sempre documentalmente che in data 3.12.2021 la eseguiva presso Parte_1 l'abitazione del signor un rilievo misure (doc. 3 fascicolo attrice), a cui Controparte_1 seguiva l'inoltro da parte dell'attrice via mail in data 9.12.2021 delle soluzioni dell'armadio, con altezza su misura e con altezza standard, unitamente alla soluzione per la nicchia caldaia, richiesta nel frattempo dal convenuto (v. doc. 4 fascicolo attrice).
Risulta sempre documentalmente che lo stesso giorno 9.12.2021 il signor Controparte_1 ricevuta la mail sopra indicata, chiedeva ulteriori modifiche – nella libreria, al posto di una delle 2 ante, una cassettiera – che venivano formulate anche con la mail del 16.12.2021 – libreria più profonda – e con la mail del 28.1.2022 – ante a specchio in altezza standard e per sopra un pezzo c.d. “cambio stagione” (v. doc. 4bis fascicolo attrice).
Anche nel corso dell'appuntamento del 17.3.2022, fissato sulla base delle disponibilità del convenuto, che, per motivi di salute, a seguito di un intervento, era stato bloccato a letto per un mese, come dallo stesso dichiarato nel corso del suo interrogatorio formale, le parti discutevano di ulteriori modifiche alle soluzioni progettuali presentate da in Parte_1 quella sede e frutto delle varie richieste nel frattempo avanzate dal signor Controparte_1 il quale nulla decideva, facendo anche rilevare che le ante indicate nel progetto avevano una larghezza diversa da quella che desiderava (differenza di 5 cm).
Come ammesso anche dallo stesso convenuto nel corso del suo interrogatorio, il signor
[...] veniva contattato nel mese di aprile 2022 dalla per fissare un CP_1 Parte_1 altro appuntamento al fine di definire tutti i dettagli, ma a tale richiesta decideva di non dare seguito, essendosi già rivolto ad un legale.
E', pertanto, stato appurato che dopo la sottoscrizione dell'ordine del 19.11.2021, il signor ha richiesto di apportare diverse modifiche, che, nonostante i contatti e Controparte_1 l'appuntamento del 17.3.2022, non venivano compiutamente definite e confermate e che non hanno consentito all'attrice di dare esecuzione all'ordine stesso, stante la totale incertezza in merito alle caratteristiche e ai dettagli del mobile.
Il comportamento tenuto dal convenuto non ha, quindi, consentito alla di Parte_1 definire il progetto in tutti i dettagli e caratteristiche, e di conseguenza di realizzarlo, e ha anche impedito di quantificare il prezzo finale aggiornato del bene.
La mancata definitiva progettazione del mobile, per causa imputabile al convenuto, non ha consentito la sua realizzazione e produzione con la conseguenza che la domanda di condanna del convenuto al pagamento di un mobile non completamente progettato, non realizzato, non consegnato, privo del prezzo finale aggiornato, non può essere accolta per difetto di precisa individuazione e determinazione dell'oggetto del contratto, che pertanto deve considerarsi nullo.
Da rigettare è anche la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto di condanna della alla restituzione della somma di euro 1.000,00, oltre al risarcimento dei danni, Parte_1 non essendo stato accertato alcun inadempimento contrattuale a carico dell'attrice. La diffida ad adempiere inoltrata dal convenuto difetta dell'asserito inadempimento dell'attrice, che non avrebbe potuto consegnare “disegni e progetti esecutivi”, in quanto non approvati dal convenuto, e neppure provvedere alla consegna della merce nel termine di 15 giorni, quando i tempi tecnici di produzione degli armadi da parte del produttore, CP_2 Parte_2
erano all'epoca dei fatti di almeno 8/9 settimane, come riferito dal teste escusso
[...]
. Testimone_1
Da accogliere è, invece, la domanda subordinata formulata da di condanna Parte_1 del convenuto al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
L'art. 1337 c.c. impone alle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto di comportarsi secondo buona fede. La responsabilità precontrattuale tutela l'interesse della parte a non essere coinvolta in trattative inutili e quindi laddove vi sia una rottura ingiustificata delle trattative con conseguente mancata conclusione del contratto. Le trattative, consistite in mail, incontri di persona, telefonate, accesso in loco, vari disegni progettuali, sono state interrotte dal convenuto e senza giustificato motivo.
I danni subiti dall'attrice, tenuto conto dell'attività svolta dall'arredatore, della corrispondenza intercorsa tra le parti, degli incontri, dell'accesso in loco per il rilievo misure, dei progetti e disegni elaborati, possono essere quantificati nella misura di euro 1.000,00, corrispondente all'acconto versato dal convenuto, che deve essere trattenuto dalla Parte_1
Considerato l'esito della lite e la reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Dispone che la somma di euro 1.000,00 versata dal signor sia Controparte_1 trattenuta da a titolo di risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 precontrattuale;
2) Rigetta tutte le altre domande formulate dalle parti;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso il 16 aprile 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia