Art. 11.
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1960-61, annesso alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 55 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
La presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio finanziario 1960-61, annesso alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1960-61, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo inscritto al capitolo n. 55 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
La presente, legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA