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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/08/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 6621/2023 R.G., promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Marco Quagliato
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Giancarlo Ruccia
CONVENUTA
e
c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Stefano Repossi
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
conclusioni delle parti
per parte attrice Nel merito, in via principale, per le ragioni di cui in atti, accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/ o annullare e, comunque, accertare e dichiarare inidonea a fondare qualsiasi procedura esecutiva nei confronti della GN la Parte_1
cartella di pagamento n. 07720230007406787000, emessa da
[...]
, Agente della riscossione per la Provincia di Padova, su Controparte_1
incarico di “ ; e, Controparte_2
comunque, l'inesistenza del diritto di Controparte_2
di far valere in tutto o in parte il credito di cui alla predetta
[...]
cartella di pagamento.
Nel merito, in via subordinata, per le ragioni di cui in atti, accertare e dichiarare l'estinzione del credito di Controparte_2
, a seguito del pagamento da parte della GN a “
[...] Parte_1 Controparte_3
della somma di euro 110.000,00.
[...]
In ogni caso, con rimborso delle spese e del compenso professionale, con distrazione a favore del sottoscritto, che dichiara di avere assistito la parte senza aver riscosso il compenso e anticipando le spese del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93,
primo comma, c.p.c.
per parte convenuta Controparte_1
in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_4
con riferimento alle eccezioni di esclusiva competenza dell'ente creditore;
nel merito:
accertare e dichiarare la regolarità dell'attività svolta dall'Agente della Riscossione e,
per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda proposta in suo danno.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore già dichiaratosi antistatario.
Per parte convenuta Controparte_2 In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della cartella impugnata;
in via principale, nel merito, Voglia l'Onorevole Tribunale adito rigettare l'opposizione alla cartella di pagamento poiché infondata e non provata, per i motivi di cui in narrazione.
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di qualsivoglia connessa condanna di Controparte_2
dichiari e responsabili
[...] Controparte_5 Controparte_3
rispetto al rapporto di cessione del credito di cui in narrativa, condannando queste alla ripetizione della perdita di € 153.798,28, ovvero nella misura ritenuta di giustizia,
Contr anche in solido tra loro, in favore di oltre accessori e spese, con rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese nei confronti delle terze chiamate.
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di qualsivoglia connessa condanna di
[...]
dichiari responsabile rispetto alla Controparte_2 Controparte_3
transazione tra questa e l'opponente di cui in narrativa, condannando la
[...]
alla ripetizione della perdita di € 153.798,28, ovvero nella misura ritenuta di CP_3
Contr giustizia, in favore di oltre accessori e spese, con rivalutazione ed interessi. Con
vittoria di spese nei confronti della terza chiamata.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Motivi della decisione
La sig.ra ha spiegato opposizione alla cartella di pagamento notificata in Parte_1
data 19.9.2023, emessa dalla in forza del ruolo n. Controparte_1
Contr 2023/000606 (Pos. nn. 330348, 33049 e 330352) e del ruolo n. 2023/000733 (Pos.
Contr n. 330345), emessi da Controparte_2
[...] [
., assumendone la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'annullabilità e,
[...]
comunque, l'inidoneità a fondare qualsiasi procedura esecutiva, in ragione del fatto che la causa dei crediti azionati discendeva da rapporti di natura privatistica, in particolare nella prestazione da parte del Fondo di una garanzia a detti crediti, assistita dal diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c., per il quale il concessionario della Gestione
del Fondo era subentrato nella medesima posizione della Banca finanziatrice,
acquisendone il medesimo diritto (credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo). Pertanto, ad avviso di parte attrice, i crediti in questione avrebbero necessitato di un accertamento giudiziale della pretesa, ovvero di un titolo esecutivo da porre a fondamento dell'iscrizione a ruolo, nel caso di specie del tutto mancante.
Il patrocinio attoreo ha dedotto poi che, in riferimento ai crediti per i quali vi era la garanzia del fondo, la creditrice aveva raggiunto con la GN Controparte_3
(quale fideiussore della società “Departures s.r.l.” in liquidazione) un Parte_1
accordo transattivo relativamente all'intera posizione di debito/credito “DEPARTURES
IN LIQUIDAZIONE SRL Ndg: 3504229” derivante dai rapporti di mutuo RAP. 071526213,
RAP. 071569713 e RAP. 07250413 e di conto corrente RAP. 000035893 e RAP.
000036405 (doc. n. 2), già cristallizzata nel decreto ingiuntivo n. 1439/2015 Tribunale
di Padova dell'8 aprile 2015, di euro 241.083,35, accordo in forza del quale
[...]
aveva accettato a saldo e stralcio della posizione debitoria il versamento, da CP_3
parte della GN , della somma di euro 110.000,00 (contro un debito Parte_1
complessivo di euro 241.083,35, oltre interessi). Sempre secondo la prospettazione di parte attrice, trattandosi di un pagamento liberatorio, in quanto effettuato in buona fede a favore del creditore principale, legittimato a riceverlo sulla base di circostanze univoche, doveva ritenersi che la sig.ra era stata liberata dall'intero debito, Pt_1
sicché la pretesa del doveva ritenersi infondata. Controparte_2 Si è costituita l' eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, risultando l del tutto estranea alle vicende inerenti al merito del CP_1
credito e alle pregresse attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Si è costituita il , il quale, nel confutare Controparte_7
gli argomenti di parte attrice, ha specificato come in conseguenza della richiesta di escussione formulata da parte della banca che ha erogato il prestito, l'obbligazione di
Contr di provvedere al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti sarebbe risultata del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore. Ha
precisato il patrocinio di parte convenuta che, a fronte dell'inadempimento della
Departures S.r.l., la Banca finanziatrice aveva provveduto ad escutere la garanzia del
Contr Fondo e aveva erogato direttamente a MPS a seguito della insolvenza di Eurofidi,
per conto del Fondo stesso, l'importo comunicato alle imprese e ai fideiussori con l'avviso di surroga, acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.6.2005, per conto del Fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Pertanto, in mancanza di pagamento da parte
Contr dell'obbligato, aveva provveduto, in forza dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 e già ai sensi dell'art. 67, comma 2, del DPR n. 43/1988, ora art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999,
ad avviare la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del Fondo.
In ordine alla pretesa estinzione dell'obbligazione per effetto della transazione intervenuta con creditrice il ha ribadito Controparte_3 Controparte_2
l'estraneità della propria posizione all'accordo transattivo, attesa, peraltro,
l'indipendenza delle rispettive posizioni in ragione della natura dei propri crediti:
secondo il patrocinio di parte convenuta, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento all'istituto finanziatore da parte del , si Parte_2
sarebbe realizzata la surroga ex lege che avrebbe consentito a quest'ultimo di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende privatistiche del rapporto potessero incidere sulla procedura esattoriale.
*****
Preliminarmente, in ordine alla possibilità per attraverso la c.d. Controparte_2
esecuzione esattoriale diretta nei confronti delle imprese e dei suoi fideiussori (art. 17
D.Lgs 46/1999) si deve far riferimento alla recente pronuncia della Corte di Cassazione
- ordinanza 9678 del 13 aprile 2025 – a mente della quale «In tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta
escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Controparte_2
surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto
di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato
dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della
riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 46 del 1999». Siffatta pronuncia si inserisce nel solco interpretativo consolidatosi attraverso una lunga serie di precedenti, tra i quali, Cass. 1005/2023, 9657/2024, 32148/2024 e 5786/2025, che ammette l'applicazione dell'articolo 9, comma 5, D.Lgs 123/1998 che prevede espressamente la procedura esattoriale diretta, di cui all'articolo 67 DPR 43/1988 (oggi articolo 17 D.Lgs 46/1999, richiamato dall'articolo 8 bis DL 33/2015, convertito in L.
33/2015). Si deve, pertanto, concludere per la legittimità della pretesa esattoriale posta in essere dal e dall . Controparte_2 Controparte_1
In ordine al secondo profilo di opposizione – pretesa estinzione del debito per effetto dell'accordo transattivo intervenuto con l'originaria creditrice finanziatrice – va ritenuta l'autonomia della posizione giuridica del rispetto al rapporto tra CP_2
la banca ed il debitore, e ciò in ragione del fatto che per effetto del pagamento da Contr parte di si verifica un'ipotesi di surrogazione legale nei diritti spettanti alla banca,
Contr con in più il riconoscimento ex lege del privilegio generale al privilegio che trova la sua ratio nell'esigenza di riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo di garanzia, per poterle nuovamente destinare alla finalità di sostegno alla produzione
Contr nazionale;
il credito restitutorio rivendicato da pur avendo il suo presupposto nell'originario credito della banca finanziatrice, riveste natura pubblicistica in quanto discende direttamente dalla legge che accorda il privilegio in considerazione della particolare causa che lo giustifica, e per questo risulta indifferente alle vicende che possono intercorrere tra la banca e il debitore. Ne deriva che la transazione intercorsa tra la sig.ra e non è opponibile al nei termini Pt_1 CP_3 Controparte_2
pretesi da parte attrice.
La domanda, pertanto, va rigettata, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. RIGETTA la domanda proposta da . Parte_1
2. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € , Parte_1
oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Padova, il 20.08.2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni