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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza discussione dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1368/2024 R.G. e vertente TRA
, nato a San Felice a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dagli avv.ti Gabriele Porto e Francesca Ferrara;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Itala De CP_1
Benedictis e Luca Cuzzupoli;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole dell'indennità di accompagnamento, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 CP_1 pagamento dei ratei di assegno ordinario d'invalidità non percepiti, ma che l' non CP_2 aveva provveduto al pagamento né al rigetto della domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, con la decorrenza indicata nel decreto di omologa, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/2 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. in considerazione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto prima della celebrazione CP_1 dell'udienza di discussione. Sul punto, giova rilevare, che, dalla documentazione versata in atti dall' Ente Previdenziale, si evince che la prima rata utile è stata liquidata in data 01.03.2024 (dunque, pochi giorni dopo il deposito del ricorso), mentre gli arretrati sono stati liquidati unitamente alla rata di giugno 2024. Alla luce di tanto, i citati pagamenti, seppur successivi al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, sono avvenuti ampiamente prima dell'udienza (celebratasi l'11.06.25). A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti si evince l'avvenuto invio del modello ap15 in data 27.09.23, sicchè il pagamento, sebbene in ritardo rispetto al termine di 120 giorni, è avvenuto pochi giorni dopo la scadenza dello stesso. In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere. 2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.050,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.06.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato a San Felice a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dagli avv.ti Gabriele Porto e Francesca Ferrara;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Itala De CP_1
Benedictis e Luca Cuzzupoli;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole dell'indennità di accompagnamento, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 CP_1 pagamento dei ratei di assegno ordinario d'invalidità non percepiti, ma che l' non CP_2 aveva provveduto al pagamento né al rigetto della domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei maturati e non riscossi relativi al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, con la decorrenza indicata nel decreto di omologa, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 1/2 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. in considerazione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto prima della celebrazione CP_1 dell'udienza di discussione. Sul punto, giova rilevare, che, dalla documentazione versata in atti dall' Ente Previdenziale, si evince che la prima rata utile è stata liquidata in data 01.03.2024 (dunque, pochi giorni dopo il deposito del ricorso), mentre gli arretrati sono stati liquidati unitamente alla rata di giugno 2024. Alla luce di tanto, i citati pagamenti, seppur successivi al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, sono avvenuti ampiamente prima dell'udienza (celebratasi l'11.06.25). A ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti si evince l'avvenuto invio del modello ap15 in data 27.09.23, sicchè il pagamento, sebbene in ritardo rispetto al termine di 120 giorni, è avvenuto pochi giorni dopo la scadenza dello stesso. In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/2, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, della celebrazione di una sola udienza e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere. 2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.050,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.06.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli