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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/08/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Giacoma Fanizza ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7230/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: lesione personale e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Belluna Savino e De Meo Massimo
ATTORE deceduto in corso di causa con
(C.F. , (C.F.: CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F.: ) - nella C.F._3 Parte_2 C.F._4
qualità di eredi del de cuius (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv.De Meo Massimo
INTERVENTORI VOLONTARI contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Ceglio Stefania.
CONVENUTO nonché contro
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
(C.F. CP_5 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni,
1 riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 22.10.2019, evocava in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, e , rispettivamente proprietario e Controparte_4 CP_5
conducente del veicolo Fiat Stilo tg. CJ140WR, nonché la compagnia Controparte_3 in qualità di impresa assicuratrice per la responsabilità civile dell'autovettura, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 10 luglio 2017, all'incrocio tra Viale Di Vittorio e Via Salento in
Cerignola.
Secondo l'attore, il sinistro si verificava a causa della esclusiva condotta colposa del CP_5
il quale, “…proveniente da detta via Salento si immetteva su viale Di Vittorio senza
[...]
arrestarsi al segnale di STOP ivi posto, in tal modo facendo rovinare a terra il signor unitamente alla bicicletta…”. Parte_1
Nella contumacia di tutti i convenuti, venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
A seguito del decesso dell'attore intervenivano volontariamente in Parte_1
giudizio i suoi eredi, (coniuge), e (figli), CP_1 Controparte_2 Parte_2
i quali proseguivano l'azione risarcitoria.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni indicati da parte attrice e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata alla Dott.ssa Per_1
[...]
Nel corso del giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2022, si costituiva la contestando integralmente il fondamento delle pretese attoree, sia Controparte_3
sotto il profilo del nesso causale, sia in relazione alla quantificazione del danno.
2 Con ordinanza dell'11.04.2024, veniva formulata proposta ex art. 185-bis c.p.c., (“…P R O
P O N E di definire la causa - prima dell'espletamento della ulteriore fase decisionale - essendo la controversia di pronta soluzione, a tacitazione di ogni richiesta attorea, con il versamento da parte della Compagnia in favore degli attori eredi Controparte_3 intervenuti di della somma di euro 35.000,00 (trentacinquemilaeuro) Parte_1
omnicomprensiva di spese e competenze di lite in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari, quale ristoro dei danni reclamati...”).
In seguito alla mancata accettazione della proposta conciliativa da parte della Compagnia convenuta, alla udienza del 28.11.2024, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti quegli elementi costitutivi del diritto.
Il Giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, la dinamica del sinistro come ricostruita nel libello introduttivo risulta supportata da dichiarazioni testimoniali univoche, dettagliate e tra loro perfettamente coerenti, idonee a fondare un convincimento positivo in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo Fiat Stilo, tg. CJ140WR, - . CP_5
In particolare, il teste ha fornito una testimonianza articolata e precisa, Testimone_1
confermando i capitoli di prova contenuti nella memoria istruttoria attorea, e riferendo di aver assistito in prima persona alla dinamica del sinistro, avendo seguito la bicicletta condotta dall'attore a breve distanza. Il teste ha riferito che l'urto è avvenuto sul lato destro della bicicletta e che, subito dopo l'impatto, si è offerto di accompagnare l'attore al pronto soccorso (“…è vero il capitolo di prova B1 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice;
confermo anche il seguente capitolo n. 2; non conoscevo l'attore; l'ho conosciuto proprio in occasione del sinistro;
confermo anche il capitolo n. 3 precisando che la vettura di cui mi
3 si chiede è quella menzionata nella circostanza di prova;
non conoscevo il e neppure CP_5 so dire chi fosse l'assicuratore del mezzo;
è vero il capitolo n. 4; io seguivo la bicicletta a
20/30 metri e non c'era nessuno tra di noi;
l'attore fu urtato dall'auto dal lato destro;
i danni alla bici sono quelli di cui alle foto allegate al fascicolo di parte attrice;
dopo l'urto mi offrii di accompagnare l' in Ospedale;
durante il tragitto in auto, lui chiamò dei Pt_1
parenti all'arrivo dei quali lasciai le mie generalità…”).
Tale testimonianza è stata corroborata da quella della testimone Testimone_2
(trasportata a bordo dell'autovettura condotta dal medesimo ) la quale ha confermato, Tes_1 con analoga precisione, i fatti oggetto di prova (“… è vero il capitolo di prova n. B1 della memoria istruttoria di parte attrice;
io mi trovavo in macchina come trasportata e tra noi e la bicicletta non c'era nessuno;
conobbi l'attore in quella occasione e, in ordine al capitolo
n. 4, posso dire che l'auto che lo impattò era una Fiat Stilo;
confermo il capitolo n. 4 e ricordo che l'attore cadde sul suo lato sinistro;
la bicicletta si presentava, dopo l'incidente, come da fotografie in atti;
abbiamo prestato soccorso all' portandolo in auto in Pt_1
ospedale; durante il tragitto, l'attore chiamò dei parenti ai quali lasciammo le nostre generalità; io viaggiavo con il teste che è stato sentito prima;
non conosco le generalità del conducente dell'auto il quale si fermò dopo l'impatto con la bici…”).
Tali dichiarazioni risultano pienamente convergenti sia nella localizzazione del sinistro sia nella dinamica dei fatti.
Ne scaturisce un quadro probatorio solido e coerente, reso ancor più significativo dal comportamento processuale del convenuto , rimasto contumace, il quale ha CP_5
omesso di sottoporsi all'interrogatorio formale a lui deferito (Cass. civ. n. 22407/2006: In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, «valutato ogni altro elemento di prova» - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116
c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario).
4 In detto contesto, la tesi difensiva avanzata dalla secondo cui il Controparte_3 tracciamento della cosiddetta “scatola nera” sarebbe incompatibile con il luogo del sinistro, non può essere condivisa (“… dal report della scatola nera installata sul veicolo del sig.
e dal quale è risultato inequivocabilmente che il giorno dell'asserito sinistro non è CP_5 stato registrato alcun evento crash, giusta documentazione in atti. Anzi, da quel medesimo report si evince non solo che il giorno dell'asserito sinistro de quo il veicolo del non CP_5 ha mai percorso la via indicata ex adverso come luogo dell'evento, ma anche che all'orario indicato dal sig. quella medesima Fiat Stilo del sig. stava piuttosto Pt_1 CP_5 percorrendo la S.P. 141, nei pressi del Comune di Margherita di Savoia e, quindi, in località del tutto differente da quella riportata dall'attore !!...”). Sul punto, mette conto precisare che le risultanze delle scatole nere sono al massimo un indizio, non una prova legale vincolante per i giudici (in tal senso, si è recentemente espressa la Corte di
Cassazione con la ordinanza n.13725/2024 pubblicata il 16.05.2024, chiarendo che: “...non
è possibile attribuire valore legale a un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri…”).
Ciò posto, venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia in diritto che ai sensi dell'art. 2054, co. l, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, “…se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…”.
Nel caso di specie, nessuna prova liberatoria è stata fornita dalla Compagnia convenuta e, per contro, non sono emersi elementi idonei a far ritenere la sussistenza di una condotta colposa in capo all'attore.
Ne consegue che, sulla base del quadro probatorio e dei principi di diritto richiamati, deve essere ritenuto unico responsabile dell'incidente il conducente del veicolo Fiat Stilo, tg.
CJ140WR, - . CP_5
Così delineato il profilo della responsabilità, giungendo al merito della richiesta di risarcimento, la stessa va accolta, secondo la quantificazione riportata nell'elaborato di
C.T.U., a firma della Dott.ssa . Persona_1
Le valutazioni del nominato consulente, in effetti, appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che
5 ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
Nello specifico, la Dott.ssa , ha evidenziato la compatibilità delle lesioni con la Per_1
dinamica dell'incidente, ritenendo “…che le lesioni riportate dal periziando sig. Pt_1
“policontuso della strada” siano in nesso causale con l'evento descritto
[...]
nell'atto di citazione…”.
Ha dunque accertato che, a seguito del sinistro, l'attore aveva riportato: un'inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% per un periodo di 40 giorni;
un'(ITP) al 50% per ulteriori
30 giorni;
un'(ITP) al 25% per ulteriori 30 giorni, oltre a postumi permanenti quantificati nella misura del 12%.
La consulente ha, inoltre, ritenuto congrue e pertinenti le spese mediche documentate e allegate al fascicolo di parte attrice.
Quanto alle tipologie di danni subiti, va rilevato che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, risulta corretto l'operato del Giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. sent. n. 24864/2010).
In particolare, il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.
Orbene, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico - tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento (71 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso è pari ad € 22.245,00
6 mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 6.037,50, per un importo complessivo di € 28.282,50.
La somma de qua non va aumentata/personalizzata, non emergendo elementi idonei per ritenere che sussistano profili di danno non risarciti con il predetto importo.
Pertanto, al credito risarcitorio, come sopra determinato, già liquidato all'attualità, va aggiunto l'importo di €482,00 per le spese mediche sostenute e documentate, per un totale di € 28.764,50.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (10.07.2017) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Per quanto riguarda il danno subito alla bicicletta condotta dall' si Parte_1
osserva che parte attrice ha prodotto in atti la stima peritale della dalla Controparte_3 quale emerge un importo pari ad €114,00 (oltre iva), quale danno materiale riportato dal mezzo a seguito del sinistro. A fronte di tale valutazione, risulta concordato tra la compagnia assicuratrice e il legale dell'attore, un importo di €120,00. In assenza di contestazioni specifiche sul punto, e considerata la valutazione tecnica prodotta dalla stessa compagnia convenuta, la somma di €120,00 può ritenersi congrua e va pertanto riconosciuta a titolo di danno emergente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico della convenuta Controparte_3
Tale condanna si impone anche alla luce della condotta processuale tenuta dalla Compagnia assicuratrice, che – pur ritualmente citata – ha omesso di costituirsi tempestivamente. Con tale comportamento, la convenuta ha negato ogni contraddittorio alla parte attrice durante lo
7 svolgimento delle attività probatorie, salvo poi cercare di vanificarne gli esiti tramite mere deduzioni difensive tardive, fondate su argomenti generici e documentalmente inconsistenti.
A ciò si aggiunga la condotta ancora più censurabile, costituita dal rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che parte attrice aveva invece integralmente accettato.
La proposta, peraltro, coincide con l'importo liquidato in sentenza. Ne consegue che il rifiuto della Compagnia non solo ha aggravato il processo, ma è apparso animato da mera volontà dilatoria, in assenza di qualunque concreta e fondata possibilità di accoglimento delle proprie tesi difensive.
Le spese di entrambe le c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate ai c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F. , CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ) e (C.F.: ) - C.F._3 Parte_2 C.F._4
nella qualità di eredi del de cuius (C.F. ), Parte_1 C.F._1 contro (C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 P.IVA_1
nonché contro (C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. , reietta ogni contraria istanza, così decide: C.F._6
− ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli attori eredi intervenuti di della somma di €120,00 a titolo di risarcimento dei Parte_1
danni materiali, oltre al pagamento della complessiva di € 28.764,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA la in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in Controparte_3
favore dei procuratori costituiti di parte attrice, dichiaratisi antistatari, delle spese
8 processuali liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di entrambe le c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della CP_6
convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate ai c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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