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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc viene emessa la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1258 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
Sig. , nato a [...] il [...], cod.fisc: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Franco GRILLARI del CodiceFiscale_1
Foro di Palmi giusta procura in atti
(ATTORE ) contro
1 , n.ad Acquaro il 21/04/1952, res.a San Pietro di Controparte_1
Caridà, via G. Puccini;
2) , n.a San Pietro di Caridà il 01/11/1947, res.a Dinami, via Parte_2
V. Emanuele III°; n°22 (in proprio e quale erede di , Controparte_2 [...]
; c.1897); Per_1 Parte_2
3) , n.a San Pietro di Caridà il 21/11/1949, ivi res.te, via Parte_3
Melìa, n°5 (quale erede di , ; Controparte_2 Persona_1 Parte_2
c.1897);
1
4) , n.a San Pietro di Caridà il 17/10/1954, ivi res.te, via Parte_4
Due Province n°64 (quale erede di , ; Controparte_2 Persona_1 [...]
c.1897); Pt_2
5) , n.a San Pietro di Caridà il 25/09/1956, ivi res.te, Parte_5
via Due Provincen°64 (quale erede di , ; Controparte_2 Persona_1 [...]
c.1897); Pt_2
6) , n.ad Acquaro il 25/03/1957, res. in Muehleliweg 1, 8856 Parte_6
Tuggen, Zurigo, Svizzera (quale erede di ); Persona_2
7) , n.ad Acquaro il 26/02/1960, res. a Tolfa, Piazza del Forno Parte_7
n°18 (quale erede di ); Persona_2
8) , n.ad Acquaro il 13/07/1954, res.a San Benedetto Parte_8
Po, Stradello Gorgo, n°22/A (quale erede di ); Persona_2
9) , res. a Dinami, via V. Emanuele III°, 22 (quale erede di Parte_9
, cl.1897; e ); Parte_2 CP_3 CP_4
10) , res. a Racconigi, via Dei Salici, 27 (quale Parte_10
erede di , cl.1897; e ); Parte_2 CP_3 CP_4
11) , n.a Dinami il 24/09/1940, ivi res. c.so V.Emanuele III°, Parte_11
n°89 (in proprio e quale erede di cl.1897); Parte_2
12) , n.a Dinami il 06/11/1949, dom.to in c.so V.Emanuele Parte_2
III° n°89, Dinami (quale erede di e Persona_3 Parte_2
cl.1897);
13) , n.a Dinami il 21/10/1952, dom.to in c.so V.Emanuele Parte_4
III° n°89, Dinami (quale erede di e Persona_3 Parte_2
cl.1897);
14) , res.te a Laureana di Borrello, via Roma, 52 Parte_12
(in proprio e quale erede di ); Persona_4
2
15) ; dom.ta in via San Pietro di Caridà, Due Controparte_5
Province (quale erede di ); Persona_4
16) , dom.to in Nicotera, via Borgo,64 (quale erede Controparte_6
di ); Persona_4
17) , dom.to in Dinami, c.da (quale erede di Controparte_7 CP_8
); Persona_4
18) , dom.ta in Arezzo, via Crispi, 23/16(quale erede di Controparte_9
); Persona_4
19) , dom.to in Bùcine (AR), loc. il Prato, 1(quale Controparte_10
erede di ); Persona_4
20) , n.a Dinami il 01.12.1938, ivi residente, c.so Parte_13
Vittorio Emanuele III, fraz. Monsoreto n°42 (quale erede di Persona_5
);
[...]
21) , n.a Dinami il 09.06.1941, dom.ta in 12 Hayley St, Parte_14
Hoppers Crossing 3029 Victoria Melbourne, Australia (quale erede di Persona_5
);
[...]
22) , n.a Dinami il 25.01.1947, dom.to in 4013 Parte_15
Wangaratta, Whitfield Road, King Valley, Victoria 3678, Australia (quale erede di
); Persona_5
23) , n.a Dinami il 23.07.1950, dom.ta in 945 Aviation Road, Parte_16
Werribbe Sout, 3030 Victoria Melbourne, Australia (quale erede di Persona_5
);
[...]
24) , n.a Dinami il 28.09.1953, dom.to in 21 Parte_17
Riverwalke Drive, Sanctuary Lake 3030 Victoria Melbourne, Australia (quale erede di ); Persona_5
3
25) , cl.1939, dom.to in San Pietro di Caridà, via Due Persona_6
Province, 254 (in proprio e quale cessionario delle quote di Controparte_11
e ; CP_12 CP_13
26) , cl.1946, dom.ta in San Pietro di Caridà, via Due Parte_18
Province, 254 (in proprio e quale cessionaria delle quote di Controparte_11
e ; CP_12 CP_13
27) dom.to in Dinami, Corso Vittorio Emanuele III;
(quale CP_14
cessionario delle quote di e;
Controparte_11 CP_12 CP_13
28) , dom.ta in Dinami, Corso Vittorio Emanuele III;
Controparte_15
(quale cessionario delle quote di e;
Controparte_11 CP_12 CP_13
29) , dom.ta in San Pietro di Caridà, via Melìa, 12 (quale Parte_19
erede di;
Persona_7
30) dom.to in Kirchstrasse 72, EN (Svizzera) (quale Parte_20
erede di;
Persona_7
31) , dom.ta in San Pietro di Caridà, via Quattromani Parte_21
(quale erede di;
Persona_7
32) , n.a Dinami il 27/11/1959, dom.ta in San Pietro Parte_22
di Caridà, via Due Province n°236 (quale erede di cl.1934); Persona_6
33) , n.a Dinami il 30/09/1964, dom.ta in Parte_23
Baldichieri, via Nazionale n°108 (quale erede di cl.1934); Persona_6
34) , n.a Dinami il 03/09/1966, dom.to in Baldichieri, via Parte_24
Nazionale n°108 (quale erede di cl.1934); Persona_6
35) , n.a Soriano Calabro il 04/10/1989, dom.to in Parte_25
Buelhofastrasse n°5, 8905 WI (Svizzera) (quale erede di Persona_6
cl.1934);
36) , n.a Soriano Calabro il 21/11/1991, dom.to in San Pietro Parte_26
di Caridà, via Due Province n°236 (quale erede di cl.1934); Persona_6
4
37) , n.a Soriano Calabro il 17/06/1994, dom.to in Buelhofastrasse Parte_27
n°5, 8905 WI (Svizzera) (quale erede di cl.1934); Persona_6
38) , n.a Laureana di Borrello il 23.07.1947, dom.to in Frascati, Parte_28
via Guglielmo Massaia n°12 (quale erede di ); Persona_8
39) , n.a Laureana di Borrello il 21.03.1946, ivi Parte_29
dom.ta, via Garibaldi, 111 (quale erede di ); Persona_8
40) , n.a Laureana di Borrello il 02.01.1951, dom.ta in villa S. Parte_30
Giovanni, P.zza S. Francesco, 5 (quale erede di ); Persona_8
41) , n.a Roma il 29.09.1943, ivi dom.to, via C. E. Gadda, 81, Parte_28
sc.A, p.2 (qual eerede di ); Persona_8
42) , n.a Messina il 12.11.1946, dom.to in Vibo Valentia, L.go Parte_31
Antico Collegio, 1 (quale erede di ); Persona_8
43) , n.a Messina il 13.04.1948, dom.to in San Mauro Torinese, Parte_32
via Alba, 8 (quale erede di ); Persona_8
44) , dom.ta in Pizzo, c.da S. Antonio (quale erede di Parte_33
); Persona_8
45) , n.a Vibo Valentia il 15.10.1977, ivi dom.to, via Cavour Parte_34
(quale erede di ); Persona_8
46) , n.a Vibo Valentia il 09.05.1980, dom.to in Pizzo, Parte_35 CP_16
(quale erede di );
[...] Persona_8
47) , n.a Vibo Valentia il 04.02.1986, dom.ta in Pizzo, Parte_36 CP_16
(quale erede di );
[...] Persona_8
48) n.a Messina il 29.03.1952, dom.to in Vibo Valentia, via Parte_37
V. Cortese, 17 (quale erede di ); Persona_8
49) n.a Messina il 09.07.1955, dom.ta in Vibo Valentia, via Parte_38
Veipuna, 7 (quale erede di ); Persona_8
50) , dom.ta in San Pietro di Caridà, via Due Province 260; Parte_39
5
CP_1 51) , dom.ta in San Pietro di Caridà, Manuli;
Parte_40
52) , dom.ta in Dinami, via Vittorio Emanuele III°, 118; Parte_41
53) , dom.ta in Dinami, via Vittorio Emanuele III°, Parte_42
118;
54) , n.a Casacalenda il 28.10.1950, dom.to in San Pietro di CP_17
Caridà, c.da Manuli;
(CONVENUTI CONTUMACI) avente ad oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: udienza del 24.7.25 come da note di trattazione scritta ex art
127 ter cpc depositate dalle parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione regolarmente notificata l'odierna parte attrice conveniva in giudizio il sig. + altri per vedere accertare il diritto della stessa Parte_43
all'acquisto per usucapione dei seguenti immobili ubicati in San Pietro di Caridà, via G.Puccini e precisamente:
- Fabbricato censito in catasto al foglio 14, particella 149, categoria A/3, cl.2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq.127, Rendita €.215,88;
- Fabbricato censito in catasto al foglio 14, particella 850, categoria C/2, cl.1, consistenza mq.61, superficie catastale mq.67, Rendita €.59,86 precisava l'attrice con l'atto introduttivo di avere posseduto e di possedere il detto immobile pubblicamente e pacificamente da tempo immemorabile e ultratrentennale e provvedendo alla sua pulizia e manutenzione.
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I convenuti seppure regolarmente citati non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in calce al verbale del 30.1.25.
La causa veniva istruita con la prova orale ed all'esito, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.7.25 tenutasi ex art 127 ter cpc.
^^^^^
Il Tribunale ritiene che la domanda sia fondata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di
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merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili, direttamente nel merito.
Infatti, a seguito dell'approfondimento istruttorio è stato accertato in giudizio che l'immobile per cui è causa è stato sempre nella disponibilità dell'attore da oltre venti anni.
Rispetto a tali dati obiettivi nessuna prova contraria sufficiente è stata fornita dalle controparti.
Nel merito come detto, le risultanze istruttorie e documentali consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo e soprattutto anche in ordine al possesso esclusivo e con esclusione quanto a tutti gli altri proprietari.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato anche attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che l'attore abbia posseduto per più di venti anni il bene su indicato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata riferita dai testi escussi all'udienza del 10.5.25 ( teste: Testimone_1
). Testimone_2
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sulla
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convenuta l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass.
5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore dell'istante in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali, il termine a quo in cui l'attore ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si ribadisce, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti convenute – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, l'attore deve essere dichiarato proprietario del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Tanto basta a questo Tribunale per l'accoglimento della domanda
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di + ALTRI così provvede: Pt_1 Controparte_1
-Dichiara, ad ogni effetto di legge, che per come in atti Parte_1
generalizzato hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà dei seguenti beni immobili ubicati in San Pietro di Caridà, via G.Puccin e precisamente:
- Fabbricato censito in catasto al foglio 14, particella 149, categoria A/3, cl.2, consistenza 5,5 vani, superficie catastale mq.127, Rendita €.215,88;
- Fabbricato censito in catasto al foglio 14, particella 850, categoria C/2, cl.1, consistenza mq.61, superficie catastale mq.67, Rendita €.59,86
-dispone la trascrizione della sentenza e l'aggiornamento catastale ad opera dei competenti uffici;
-spese compensate
-Motivazione contestuale.
Così deciso in Palmi lì 24.7.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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