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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Procedura N. 3625/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione Quarta civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento di opposizione allo stato passivo n. 3625/2024
tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANZARI ANTONIO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MANZARI ANTONIO
e
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MODARELLI ANGELICA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MODARELLI ANGELICA
* * *
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con domanda di ammissione al passivo del 15/12/2023 l' Parte_1
chiedeva di essere ammessa alla massa della liquidazione giudiziale indicata per la complessiva somma di € 129.933,33 di cui € 105.074,09 in privilegio ed € 24.859,24 in chirografo.
Il Curatore in data 22/02/2024 comunicava di aver depositato in pari data il progetto di stato passivo, nel quale proponeva di ammettere la minore somma di € 67.619,18, avendo ammesso completamente la somma richiesta in via chirografaria, ma avendo ridotto quella richiesta in privilegio in quanto non ammetteva gli interessi in misura di € 27.271,18, poiché non era stato prodotto “conteggio intellegibile degli stessi”, né ammetteva gli aggi per € 9.426,38 e spese esecutive e diritti di notifica per € 692,69 + 64,68.
Il GD dichiarava esecutivo lo stato passivo in conformità con il progetto.
L'opponente in epigrafe proponeva dunque ricorso in opposizione, avverso il decreto del G.D. con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo.
Si costituiva la Curatela, chiedendo il rigetto della opposizione.
In punto di diritto, si deve premettere che già prima dell'entrata in vigore del CCII l'art. 87, comma
2, d.P.R. n. 602/1973 prevedeva che < iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell Parte_1
l'ammissione al passivo della procedura>>. L'art. 88, commi 1 e 2, d.P.R. cit. prevedeva, dal canto suo, che <<
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'art. 101 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nella procedura liquidatoria, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto>>.
Dal combinato disposto di tali norme emergeva che, ai fini della ammissione del credito tributario iscritto a ruolo nel passivo fallimentare, era sufficiente il solo ruolo, senza la necessità della preventiva notifica della cartella esattoriale con la quale il ruolo viene normalmente portata a conoscenza del contribuente in bonis (in questo senso, v. già le risalenti Cass. 17 marzo 2014, n.
6126; Cass. 15 marzo 2013, n. 6646; Cass. 14 marzo 2013, n. 6520). D'altra parte, a prescindere dalla considerazione che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 45, era stato sostituito dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, gli artt. 87 e 88 del medesimo D.P.R. inducevano a ritenere che il curatore può sollevare le contestazioni contro il ruolo, senza alcuna necessità della notifica della cartella di
Pagina 2 pagamento, a tutela della par condicio creditorum. Inoltre, l'ammissione al passivo sulla base del semplice ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella, è stata ritenuta fondata anche sulla possibilità di diretta impugnazione del ruolo, anche in difetto di successiva notifica della cartella (Cass., sez. un., 19704/2015; Cass., 23110/2016; Cass. n. 26296/2017; Cass., sez. 1, 29 dicembre 2017, n. 31190; Cass., sez. 1, 26296/2017; Cass., sez. 6-1, 30 gennaio 2019, n. 2732).
Senonché il legislatore è intervenuto sull'art. 12, D.P.R. n. 602 del 1973, rubricato "Formazione dei ruoli" aggiungendo con D.L. n. 146 del 2021 un apposito comma, il 4-bis: "L'estratto di ruolo non è impugnabile;
il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Dunque ora se la notifica della cartella è il primo atto impositivo, solo la notificazione al curatore e al debitore consente la sua impugnazione, non essendo più consentito impugnare il ruolo o l'estratto di ruolo che menzioni l'atto (come statuito da S.U. n. 13831/22) alla luce dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). Le Sezioni Unite hanno considerato la modifica applicabile ai . processi in corso, pure non tributari, statuendo che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, l'art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Né è applicabile alla specie la successiva modifica introdotta dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ha rivisitato le cause tassative di pregiudizio ai soli fini dell'impugnazione diretta di ruolo e cartella invalidamente notificati, inserendo anche quello subito nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Quanto invece ad aggi ed altri oneri di riscossione, secondo la S.C. occorre tenere ben distinta l'esistenza del credito tributario, che sorge in relazione ai diversi anni d'imposta quando si realizza il relativo presupposto impositivo, (nella specie credito certamente preesistente alla dichiarazione di fallimento), e l'attività di esazione di detto credito a seguito del mancato pagamento. In caso di
Pagina 3 mancato pagamento, l'esattore procede alla esecuzione in via coattiva espressamente disciplinata dalla normativa tributaria e, in particolare, dal D.P.R. n. 602 del 1973, che detta norme per la riscossione delle imposte sul reddito la cui applicazione è stata estesa dal D.Lgs. n. 46 del 1999 anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo.
E' solo in virtù dello svolgimento della predetta attività di riscossione e di eventuale esecuzione che all'esattore compete l'aggio sulle somme riscosse. Se tale attività viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore competa l'aggio di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17. Nel caso, invece, in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di liquidazione, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, che comporta che i diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, trattandosi di crediti non ancora sorti, sono estranei alla procedura concorsuale ed ad essa inopponibili (v Cass. 3216/12; Cass. 8765/11; Cass.
11953/03; Cass. 6646/2013). La più recente giurisprudenza, ancora prima dell'abolizione della impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo avvenuta nel 2021, ha affermato che l'ammissione al passivo dell'aggio rimane ancorata alla prova della notifica della cartella di pagamento
(anteriormente alla declaratoria di fallimento) la cui mancanza – trattandosi di eccezione in senso lato – può essere rilevata anche dal Giudice dell'opposizione allo stato passivo (Cassazione civile sez. I, 18/06/2020, n.11883).
Si deve ancora premettere in diritto, quanto al riconoscimento (in particolare in privilegio nei limiti di cui all'art. 2749 c.c.) degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973, che è necessario che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta in data anteriore all'apertura della procedura liquidatoria: non decorrono, invece, se la cartella è stata notificata successivamente e ciò perché: a) gli interessi di mora successivi non rivestono carattere concorsuale;
b) il Curatore non può essere ritenuto responsabile dell'inadempimento, dovendo il credito essere soddisfatto nei limiti della normativa concorsuale. Inoltre è necessario che alla data di dichiarazione di liquidazione sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Ciò detto, con l'opposizione si lamenta con precipuo riferimento ad interessi, credito a titolo di aggi di riscossione, diritti di notifica e spese tabellari, che il G.D., nella domanda di ammissione, ha ritenuto erroneamente la mancanza di un conteggio comprensibile degli interessi.
Nella specie la questione si collega alla necessità ed alla modalità di motivazione per gli interessi richiesti con la cartella esattoriale e con la domanda di ammissione: sostiene parte opponente che, in ossequio a Cass, SS.UU., n. 22281 del 14 luglio 2022, che gli atti impositivi sottesi alla domanda di
Pagina 4 insinuazione, oltre che regolarmente notificati al debitore, risultano sufficientemente motivati, specie in ordine alla richiesta degli interessi poiché l'estratto di ruolo allegato, in ordine alle voci contestate, non si limita a riportare una cifra globale bensì scompone il totale del debito scaduto, portato da ogni singola cartella, in tutte le sue singole componenti dettagliatamente quantificate, prevendendo, altresì, l'aggiunta di ulteriori interessi moratori in caso di tardivo pagamento unitamente ai compensi di riscossione.
D'altra parte si sostiene dalla curatela che non vi è stata impugnazione dell'estratto innanzi al giudice tributario né ammissione con riserva laddove invece la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte del concessionario determinerebbe, dal momento del deposito del progetto di stato passivo, effetti equipollenti alla notificazione della cartella di pagamento (posto che, da tali momenti, il curatore viene formalmente a conoscenza dell'estratto di ruolo, e della relativa pretesa tributaria), ragion per cui è da tale momento che inizierebbe a decorrere il termine per la proposizione di una eventuale contestazione della pretesa tributaria dinanzi al giudice tributario. In presenza di rituale contestazione (o di riserva di contestazione in sede di verificazione dello stato passivo), dunque, il credito dovrà essere ammesso ai sensi dell'art. 88, comma 1, d.P.R.
n. 602/1973, (riserva da sciogliere con le modalità previste, poi, dal comma 2 dello stesso art. 88
d.P.R. n. 602/1973), mentre nel caso di mancata contestazione o di mancata riserva di contestazione il credito dovrà essere ammesso puramente e semplicemente, sulla base dell'estratto di ruolo prodotto in giudizio.
Ebbene, nel caso specifico l'agenzia fiscale ha ritenuto di comprovare la sua complessiva domanda di ammissione con i soli estratti di ruolo, la cui efficacia probatoria la curatela non ha mai contestato, nello specifico, ai fini dell'ammissione stessa.
Ne consegue che non rileva in questa sede la questione dell'autonoma impugnabilità degli estratti né della possibile ammissione con riserva ma solo, più specificamente, l'ammissione del credito per interessi di mora.
Come ha ricordato l'agenzia opponente e come hanno sancito le SS.UU. nella su richiamata sentenza (22218/2022), allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che
Pagina 5 può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Nella specie tale standard minimo è stato rispettato: infatti effettivamente l'estratto di ruolo allegato
(anche tempestivamente in questo giudizio di opposizione), in ordine alle voci contestate, non si limita a riportare una cifra globale bensì scompone il totale del debito scaduto, portato da ogni singola cartella, in tutte le sue singole componenti dettagliatamente quantificate, prevendendo, altresì, l'aggiunta di ulteriori interessi moratori in caso di tardivo pagamento unitamente ai compensi di riscossione. Si deve aggiungere che, essendo motivati a sufficienza gli atti di ruolo, la domanda di ammissione soddisfa i requisiti di cui all'art. 201 CCII in quanto formulata con esplicito rinvio agli estratti di ruolo allegati.
Quanto all'aggio ed oneri, la percentuale fissata dal D.L. 95 del 2012, art. 5, comma 1, conv. in L.
135 del 2012, non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore. Quindi, si assume che il Curatore Fallimentare, se proprio avesse necessitato di svolgere una contestazione sul credito azionato dall'Agente della Riscossione, avrebbe dovuto farlo avanzando istanza di sua ammissione con riserva ex art. 88 D.P.R. 602/1973 e non proponendone l'esclusione dal passivo fallimentare;
avrebbe, pertanto, dovuto adire il Giudice Tributario
(competente) sollevando la questione inerente al mancato rispetto dei termini ex art. 25 D.P.R.
602/1973.
In realtà per questo specifico aspetto è dirimente il difetto di prova della notifica anteriore della cartella esattoriale, sicché gli aggi e gli altri oneri non sono dovuti, e comunque lo sarebbero a tutto voler concede solo in via chirografaria (da ultima Cass. 6760 del 2024).
Pertanto l'opposizione va accolta in parte e va ammesso al passivo il credito a suo tempo richiesto con ricorso al GD con la sola esclusione di aggi ed altri oneri di riscossione.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza ma vanno compensate per metà stante il solo parziale accoglimento dell'opposizione.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Pagina 6 Compenso tabellare € 4.358,00
P. Q. M.
Il Tribunale:
- in accoglimento parziale dell'opposizione ammette Parte_1
nello stato passivo per la somma ulteriore di euro 27.271,18 in privilegio per
[...]
interessi di mora.
- ordina al curatore di procedere alla relativa annotazione nello stato passivo ai sensi dell'art. 207 comma 16-bis CCII;
- condanna la Curatela alla rifusione delle metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in €
4.358,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP, oltre alla metà del contributo unificato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 31/03/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Rana
Pagina 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione Quarta civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Michele De Palma Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento di opposizione allo stato passivo n. 3625/2024
tra
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANZARI ANTONIO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
MANZARI ANTONIO
e
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MODARELLI ANGELICA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MODARELLI ANGELICA
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Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con domanda di ammissione al passivo del 15/12/2023 l' Parte_1
chiedeva di essere ammessa alla massa della liquidazione giudiziale indicata per la complessiva somma di € 129.933,33 di cui € 105.074,09 in privilegio ed € 24.859,24 in chirografo.
Il Curatore in data 22/02/2024 comunicava di aver depositato in pari data il progetto di stato passivo, nel quale proponeva di ammettere la minore somma di € 67.619,18, avendo ammesso completamente la somma richiesta in via chirografaria, ma avendo ridotto quella richiesta in privilegio in quanto non ammetteva gli interessi in misura di € 27.271,18, poiché non era stato prodotto “conteggio intellegibile degli stessi”, né ammetteva gli aggi per € 9.426,38 e spese esecutive e diritti di notifica per € 692,69 + 64,68.
Il GD dichiarava esecutivo lo stato passivo in conformità con il progetto.
L'opponente in epigrafe proponeva dunque ricorso in opposizione, avverso il decreto del G.D. con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo.
Si costituiva la Curatela, chiedendo il rigetto della opposizione.
In punto di diritto, si deve premettere che già prima dell'entrata in vigore del CCII l'art. 87, comma
2, d.P.R. n. 602/1973 prevedeva che < iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell Parte_1
l'ammissione al passivo della procedura>>. L'art. 88, commi 1 e 2, d.P.R. cit. prevedeva, dal canto suo, che <<
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'art. 101 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nella procedura liquidatoria, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto>>.
Dal combinato disposto di tali norme emergeva che, ai fini della ammissione del credito tributario iscritto a ruolo nel passivo fallimentare, era sufficiente il solo ruolo, senza la necessità della preventiva notifica della cartella esattoriale con la quale il ruolo viene normalmente portata a conoscenza del contribuente in bonis (in questo senso, v. già le risalenti Cass. 17 marzo 2014, n.
6126; Cass. 15 marzo 2013, n. 6646; Cass. 14 marzo 2013, n. 6520). D'altra parte, a prescindere dalla considerazione che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 45, era stato sostituito dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, gli artt. 87 e 88 del medesimo D.P.R. inducevano a ritenere che il curatore può sollevare le contestazioni contro il ruolo, senza alcuna necessità della notifica della cartella di
Pagina 2 pagamento, a tutela della par condicio creditorum. Inoltre, l'ammissione al passivo sulla base del semplice ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella, è stata ritenuta fondata anche sulla possibilità di diretta impugnazione del ruolo, anche in difetto di successiva notifica della cartella (Cass., sez. un., 19704/2015; Cass., 23110/2016; Cass. n. 26296/2017; Cass., sez. 1, 29 dicembre 2017, n. 31190; Cass., sez. 1, 26296/2017; Cass., sez. 6-1, 30 gennaio 2019, n. 2732).
Senonché il legislatore è intervenuto sull'art. 12, D.P.R. n. 602 del 1973, rubricato "Formazione dei ruoli" aggiungendo con D.L. n. 146 del 2021 un apposito comma, il 4-bis: "L'estratto di ruolo non è impugnabile;
il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Dunque ora se la notifica della cartella è il primo atto impositivo, solo la notificazione al curatore e al debitore consente la sua impugnazione, non essendo più consentito impugnare il ruolo o l'estratto di ruolo che menzioni l'atto (come statuito da S.U. n. 13831/22) alla luce dello ius superveniens costituito dall'art.
3-bis del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215 (non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). Le Sezioni Unite hanno considerato la modifica applicabile ai . processi in corso, pure non tributari, statuendo che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, l'art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. SS. UU. n. 26283/2022). Né è applicabile alla specie la successiva modifica introdotta dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ha rivisitato le cause tassative di pregiudizio ai soli fini dell'impugnazione diretta di ruolo e cartella invalidamente notificati, inserendo anche quello subito nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Quanto invece ad aggi ed altri oneri di riscossione, secondo la S.C. occorre tenere ben distinta l'esistenza del credito tributario, che sorge in relazione ai diversi anni d'imposta quando si realizza il relativo presupposto impositivo, (nella specie credito certamente preesistente alla dichiarazione di fallimento), e l'attività di esazione di detto credito a seguito del mancato pagamento. In caso di
Pagina 3 mancato pagamento, l'esattore procede alla esecuzione in via coattiva espressamente disciplinata dalla normativa tributaria e, in particolare, dal D.P.R. n. 602 del 1973, che detta norme per la riscossione delle imposte sul reddito la cui applicazione è stata estesa dal D.Lgs. n. 46 del 1999 anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo.
E' solo in virtù dello svolgimento della predetta attività di riscossione e di eventuale esecuzione che all'esattore compete l'aggio sulle somme riscosse. Se tale attività viene iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, sia pure con la sola notifica della cartella di pagamento, non è dubbio che all'esattore competa l'aggio di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17. Nel caso, invece, in cui l'attività di esazione abbia avuto inizio dopo la dichiarazione di liquidazione, l'aggio che compete per lo svolgimento di detta attività non riveste natura concorsuale in virtù del principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, che comporta che i diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, trattandosi di crediti non ancora sorti, sono estranei alla procedura concorsuale ed ad essa inopponibili (v Cass. 3216/12; Cass. 8765/11; Cass.
11953/03; Cass. 6646/2013). La più recente giurisprudenza, ancora prima dell'abolizione della impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo avvenuta nel 2021, ha affermato che l'ammissione al passivo dell'aggio rimane ancorata alla prova della notifica della cartella di pagamento
(anteriormente alla declaratoria di fallimento) la cui mancanza – trattandosi di eccezione in senso lato – può essere rilevata anche dal Giudice dell'opposizione allo stato passivo (Cassazione civile sez. I, 18/06/2020, n.11883).
Si deve ancora premettere in diritto, quanto al riconoscimento (in particolare in privilegio nei limiti di cui all'art. 2749 c.c.) degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973, che è necessario che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta in data anteriore all'apertura della procedura liquidatoria: non decorrono, invece, se la cartella è stata notificata successivamente e ciò perché: a) gli interessi di mora successivi non rivestono carattere concorsuale;
b) il Curatore non può essere ritenuto responsabile dell'inadempimento, dovendo il credito essere soddisfatto nei limiti della normativa concorsuale. Inoltre è necessario che alla data di dichiarazione di liquidazione sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Ciò detto, con l'opposizione si lamenta con precipuo riferimento ad interessi, credito a titolo di aggi di riscossione, diritti di notifica e spese tabellari, che il G.D., nella domanda di ammissione, ha ritenuto erroneamente la mancanza di un conteggio comprensibile degli interessi.
Nella specie la questione si collega alla necessità ed alla modalità di motivazione per gli interessi richiesti con la cartella esattoriale e con la domanda di ammissione: sostiene parte opponente che, in ossequio a Cass, SS.UU., n. 22281 del 14 luglio 2022, che gli atti impositivi sottesi alla domanda di
Pagina 4 insinuazione, oltre che regolarmente notificati al debitore, risultano sufficientemente motivati, specie in ordine alla richiesta degli interessi poiché l'estratto di ruolo allegato, in ordine alle voci contestate, non si limita a riportare una cifra globale bensì scompone il totale del debito scaduto, portato da ogni singola cartella, in tutte le sue singole componenti dettagliatamente quantificate, prevendendo, altresì, l'aggiunta di ulteriori interessi moratori in caso di tardivo pagamento unitamente ai compensi di riscossione.
D'altra parte si sostiene dalla curatela che non vi è stata impugnazione dell'estratto innanzi al giudice tributario né ammissione con riserva laddove invece la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte del concessionario determinerebbe, dal momento del deposito del progetto di stato passivo, effetti equipollenti alla notificazione della cartella di pagamento (posto che, da tali momenti, il curatore viene formalmente a conoscenza dell'estratto di ruolo, e della relativa pretesa tributaria), ragion per cui è da tale momento che inizierebbe a decorrere il termine per la proposizione di una eventuale contestazione della pretesa tributaria dinanzi al giudice tributario. In presenza di rituale contestazione (o di riserva di contestazione in sede di verificazione dello stato passivo), dunque, il credito dovrà essere ammesso ai sensi dell'art. 88, comma 1, d.P.R.
n. 602/1973, (riserva da sciogliere con le modalità previste, poi, dal comma 2 dello stesso art. 88
d.P.R. n. 602/1973), mentre nel caso di mancata contestazione o di mancata riserva di contestazione il credito dovrà essere ammesso puramente e semplicemente, sulla base dell'estratto di ruolo prodotto in giudizio.
Ebbene, nel caso specifico l'agenzia fiscale ha ritenuto di comprovare la sua complessiva domanda di ammissione con i soli estratti di ruolo, la cui efficacia probatoria la curatela non ha mai contestato, nello specifico, ai fini dell'ammissione stessa.
Ne consegue che non rileva in questa sede la questione dell'autonoma impugnabilità degli estratti né della possibile ammissione con riserva ma solo, più specificamente, l'ammissione del credito per interessi di mora.
Come ha ricordato l'agenzia opponente e come hanno sancito le SS.UU. nella su richiamata sentenza (22218/2022), allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che
Pagina 5 può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Nella specie tale standard minimo è stato rispettato: infatti effettivamente l'estratto di ruolo allegato
(anche tempestivamente in questo giudizio di opposizione), in ordine alle voci contestate, non si limita a riportare una cifra globale bensì scompone il totale del debito scaduto, portato da ogni singola cartella, in tutte le sue singole componenti dettagliatamente quantificate, prevendendo, altresì, l'aggiunta di ulteriori interessi moratori in caso di tardivo pagamento unitamente ai compensi di riscossione. Si deve aggiungere che, essendo motivati a sufficienza gli atti di ruolo, la domanda di ammissione soddisfa i requisiti di cui all'art. 201 CCII in quanto formulata con esplicito rinvio agli estratti di ruolo allegati.
Quanto all'aggio ed oneri, la percentuale fissata dal D.L. 95 del 2012, art. 5, comma 1, conv. in L.
135 del 2012, non costituisce un limite quantitativo massimo, non avendo l'aggio natura di compenso modulabile proporzionalmente all'entità dell'attività di volta in volta espletata dall'esattore. Quindi, si assume che il Curatore Fallimentare, se proprio avesse necessitato di svolgere una contestazione sul credito azionato dall'Agente della Riscossione, avrebbe dovuto farlo avanzando istanza di sua ammissione con riserva ex art. 88 D.P.R. 602/1973 e non proponendone l'esclusione dal passivo fallimentare;
avrebbe, pertanto, dovuto adire il Giudice Tributario
(competente) sollevando la questione inerente al mancato rispetto dei termini ex art. 25 D.P.R.
602/1973.
In realtà per questo specifico aspetto è dirimente il difetto di prova della notifica anteriore della cartella esattoriale, sicché gli aggi e gli altri oneri non sono dovuti, e comunque lo sarebbero a tutto voler concede solo in via chirografaria (da ultima Cass. 6760 del 2024).
Pertanto l'opposizione va accolta in parte e va ammesso al passivo il credito a suo tempo richiesto con ricorso al GD con la sola esclusione di aggi ed altri oneri di riscossione.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza ma vanno compensate per metà stante il solo parziale accoglimento dell'opposizione.
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Pagina 6 Compenso tabellare € 4.358,00
P. Q. M.
Il Tribunale:
- in accoglimento parziale dell'opposizione ammette Parte_1
nello stato passivo per la somma ulteriore di euro 27.271,18 in privilegio per
[...]
interessi di mora.
- ordina al curatore di procedere alla relativa annotazione nello stato passivo ai sensi dell'art. 207 comma 16-bis CCII;
- condanna la Curatela alla rifusione delle metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in €
4.358,00 per compensi, oltre RSG 15%, IVA e CAP, oltre alla metà del contributo unificato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 31/03/2025 .
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Rana
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