Articolo 61 del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 60Articolo 60
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
14 settembre 2016
>
Versione
27 gennaio 2018
Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici 1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice, secondo le ((Linee guida)) , nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile . In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente