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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 443/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AVV. (C.F. ), in giudizio Pt_1 Parte_2 C.F._1 personalmente appellante
e
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 contumace appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: A) In via preliminare ed in rito, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di merito introdotto dall' per difetto di jus postulandi in capo CP_3 all'avvocato costituito in giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.c.; per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., l'estinzione del processo esecutivo sospeso;
disporre lo svincolo delle somme pignorate;
condannare l' Controparte_4
– esecutante – e il – Terzo
[...] Controparte_2 pignorato – alla restituzione in favore dell'avvocato , esecutato, delle Controparte_5 somme illegittimamente pignorate e versate dal Terzo all'Agente di Riscossione, ad oggi pari ad € 19.250,91 nonché le ulteriori somme che, alla conclusione del giudizio, risulteranno essere state pignorate e/o versate, ognuno secondo le rispettive competenze, oltre interessi dal maturato al soddisfo, nonché il maggior danno ex art. 1224 c.c..
B) In subordine, nel merito, ritenere ammissibile e fondata e, quindi, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per violazione degli artt. 48 bis e 72 bis DPR
602/1973 e l'improcedibilità e/o improseguibilità ed illegittimità dell'azione esecutiva esattoriale per difetto di titolo esecutivo e/o annullamento ex lege dei titoli azionati a norma dell'art. 4 D.L. 119/2018;
C) Ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di pignoramento di crediti presso terzi opposto per inesistenza, inefficacia, inidoneità, nullità dei titoli esecutivi azionati e/o inesistenza ed inesigibilità del credito per intervenuto pagamento e/o intervenuta prescrizione;
D) Per l'effetto, condannare l' – esecutante – e il Controparte_4
– Terzo pignorato – alla restituzione in favore Controparte_2 dell'avvocato , esecutato, delle somme illegittimamente pignorate e Controparte_5 versate dal Terzo all'Agente di Riscossione, ad oggi pari ad € 19.250,91 nonché le ulteriori somme che, alla conclusione del giudizio, risulteranno essere state pignorate e/o versate, ognuno secondo le rispettive competenze, oltre interessi dal maturato al soddisfo, nonché il maggior danno ex art. 1224 c.c.;
E) Accertare e dichiarare che l'azione esecutiva intrapresa dall' Controparte_4
ha i caratteri della lite temeraria e, quindi, condannare l'esecutante al
[...] risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 1, 2 e
3 c.p.c.;
F) Condannare il convenuto al risarcimento Controparte_2 dei danni arrecati all'opponente per effetto della illegittima segnalazione di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973 e a seguito dell'esecuzione dell'ordine di versamento, pur nella pag. 2/5 conosciuta pendenza della opposizione all'esecuzione, danni da quantificarsi in via equitativa e/o ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..
G) Con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.09.2020, l'avv. Controparte_5 impugnava la sentenza n. 1708/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta dall'attuale appellante, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento totale dell'opposizione per i seguenti motivi:
1. Illegittimità per violazione dell'art. 1, comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 in relazione all'art. 43, quarto comma, del T.U. di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 –
Motivazione carente ed insufficiente: l'appellante lamentava l'obbligatorietà del patrocinio dell'avvocatura dello Stato e la nullità della procura rilasciata al difensore del libero foro, non regolarizzata nel termine concesso dal Tribunale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ed estinzione della procedura esecutiva.
2. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2018 –
Motivazione apparente: l'appellante contestava la necessità di produzione dell'estratto di ruolo ai fini della verifica dell'annullamento automatico.
3. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. - Difetto assoluto di motivazione: la decisione di primo grado sarebbe errata nella parte in cui esclude l'intervenuta prescrizione di cartelle notificate prima del decennio anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento, nonostante la natura dei tributi e l'anno di riferimento del debito fosse enunciato nella stessa intimazione.
4. Illegittimità per difetto assoluto di motivazione – Motivazione apparente: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso le cartelle nn. 32-35 e n. 44, nonostante la chiara riferibilità delle sentenze emesse nell'ambito del contenzioso tributari pendente tra le parti, che aveva condotto all'annullamento dell'accertamento per l'anno 2006 in appello ed all'annullamento in primo grado per gli anni 2004 (parziale), 2005 e 2007. pag. 3/5 5. Illegittimità per omessa decisione sulle cartelle n.ri 42 e 40, 41, 43, 46, 47 dell'atto di pignoramento – Omessa motivazione: l'appellante denunciava l'omessa decisione sull'eccezione di intervenuto pagamento degli importi portati dalle cartelle nn. 42, 40,
41, 43, 46 e 47.
Gli appellati restavano contumaci.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che il non Controparte_2 ha partecipato al giudizio di primo grado, ed è stato citato solo nel presente grado di giudizio a cura dell'appellante-opponente.
La mancata partecipazione del terzo pignorato determina una violazione dell'integrità del contraddittorio, che deve essere rilevato d'ufficio anche in questo grado, poiché la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nel giudizio di primo grado o non è stata rilevata dal giudice di prime cure, deve essere rilevata e impone la dichiarazione di nullità della sentenza e la rimessione degli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
È noto che, infatti, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, la Cassazione ha affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, “sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo;
tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU;
infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di pag. 4/5 opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria” (Cass. n. 26562/2024).
Nel caso di specie, poi, l'opponente aveva espressamente proposto domande nei confronti del terzo pignorato, cui ha notificato l'atto di appello. La mancata partecipazione del terzo al giudizio di primo grado non può essere tuttavia superata dalla corretta notifica del gravame, in difetto di costituzione del
[...]
. Controparte_2
3. Le spese di lite sono irripetibili, tenuto conto del rilevo d'ufficio e del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla necessità di partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_3
1708/2019, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio con il
; Controparte_2
2. rimette il procedimento dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed assegna termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del;
Controparte_2
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 443/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AVV. (C.F. ), in giudizio Pt_1 Parte_2 C.F._1 personalmente appellante
e
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 contumace appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: A) In via preliminare ed in rito, dichiarare l'improcedibilità del giudizio di merito introdotto dall' per difetto di jus postulandi in capo CP_3 all'avvocato costituito in giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.c.; per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c., l'estinzione del processo esecutivo sospeso;
disporre lo svincolo delle somme pignorate;
condannare l' Controparte_4
– esecutante – e il – Terzo
[...] Controparte_2 pignorato – alla restituzione in favore dell'avvocato , esecutato, delle Controparte_5 somme illegittimamente pignorate e versate dal Terzo all'Agente di Riscossione, ad oggi pari ad € 19.250,91 nonché le ulteriori somme che, alla conclusione del giudizio, risulteranno essere state pignorate e/o versate, ognuno secondo le rispettive competenze, oltre interessi dal maturato al soddisfo, nonché il maggior danno ex art. 1224 c.c..
B) In subordine, nel merito, ritenere ammissibile e fondata e, quindi, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per violazione degli artt. 48 bis e 72 bis DPR
602/1973 e l'improcedibilità e/o improseguibilità ed illegittimità dell'azione esecutiva esattoriale per difetto di titolo esecutivo e/o annullamento ex lege dei titoli azionati a norma dell'art. 4 D.L. 119/2018;
C) Ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di pignoramento di crediti presso terzi opposto per inesistenza, inefficacia, inidoneità, nullità dei titoli esecutivi azionati e/o inesistenza ed inesigibilità del credito per intervenuto pagamento e/o intervenuta prescrizione;
D) Per l'effetto, condannare l' – esecutante – e il Controparte_4
– Terzo pignorato – alla restituzione in favore Controparte_2 dell'avvocato , esecutato, delle somme illegittimamente pignorate e Controparte_5 versate dal Terzo all'Agente di Riscossione, ad oggi pari ad € 19.250,91 nonché le ulteriori somme che, alla conclusione del giudizio, risulteranno essere state pignorate e/o versate, ognuno secondo le rispettive competenze, oltre interessi dal maturato al soddisfo, nonché il maggior danno ex art. 1224 c.c.;
E) Accertare e dichiarare che l'azione esecutiva intrapresa dall' Controparte_4
ha i caratteri della lite temeraria e, quindi, condannare l'esecutante al
[...] risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 1, 2 e
3 c.p.c.;
F) Condannare il convenuto al risarcimento Controparte_2 dei danni arrecati all'opponente per effetto della illegittima segnalazione di cui all'art. 48 bis DPR 602/1973 e a seguito dell'esecuzione dell'ordine di versamento, pur nella pag. 2/5 conosciuta pendenza della opposizione all'esecuzione, danni da quantificarsi in via equitativa e/o ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..
G) Con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.09.2020, l'avv. Controparte_5 impugnava la sentenza n. 1708/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta dall'attuale appellante, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento totale dell'opposizione per i seguenti motivi:
1. Illegittimità per violazione dell'art. 1, comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 in relazione all'art. 43, quarto comma, del T.U. di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 –
Motivazione carente ed insufficiente: l'appellante lamentava l'obbligatorietà del patrocinio dell'avvocatura dello Stato e la nullità della procura rilasciata al difensore del libero foro, non regolarizzata nel termine concesso dal Tribunale, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione ed estinzione della procedura esecutiva.
2. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2018 –
Motivazione apparente: l'appellante contestava la necessità di produzione dell'estratto di ruolo ai fini della verifica dell'annullamento automatico.
3. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. - Difetto assoluto di motivazione: la decisione di primo grado sarebbe errata nella parte in cui esclude l'intervenuta prescrizione di cartelle notificate prima del decennio anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento, nonostante la natura dei tributi e l'anno di riferimento del debito fosse enunciato nella stessa intimazione.
4. Illegittimità per difetto assoluto di motivazione – Motivazione apparente: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso le cartelle nn. 32-35 e n. 44, nonostante la chiara riferibilità delle sentenze emesse nell'ambito del contenzioso tributari pendente tra le parti, che aveva condotto all'annullamento dell'accertamento per l'anno 2006 in appello ed all'annullamento in primo grado per gli anni 2004 (parziale), 2005 e 2007. pag. 3/5 5. Illegittimità per omessa decisione sulle cartelle n.ri 42 e 40, 41, 43, 46, 47 dell'atto di pignoramento – Omessa motivazione: l'appellante denunciava l'omessa decisione sull'eccezione di intervenuto pagamento degli importi portati dalle cartelle nn. 42, 40,
41, 43, 46 e 47.
Gli appellati restavano contumaci.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Preliminarmente, occorre rilevare che il non Controparte_2 ha partecipato al giudizio di primo grado, ed è stato citato solo nel presente grado di giudizio a cura dell'appellante-opponente.
La mancata partecipazione del terzo pignorato determina una violazione dell'integrità del contraddittorio, che deve essere rilevato d'ufficio anche in questo grado, poiché la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nel giudizio di primo grado o non è stata rilevata dal giudice di prime cure, deve essere rilevata e impone la dichiarazione di nullità della sentenza e la rimessione degli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
È noto che, infatti, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, la Cassazione ha affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, “sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo;
tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU;
infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di pag. 4/5 opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria” (Cass. n. 26562/2024).
Nel caso di specie, poi, l'opponente aveva espressamente proposto domande nei confronti del terzo pignorato, cui ha notificato l'atto di appello. La mancata partecipazione del terzo al giudizio di primo grado non può essere tuttavia superata dalla corretta notifica del gravame, in difetto di costituzione del
[...]
. Controparte_2
3. Le spese di lite sono irripetibili, tenuto conto del rilevo d'ufficio e del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla necessità di partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_3
1708/2019, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio con il
; Controparte_2
2. rimette il procedimento dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed assegna termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del;
Controparte_2
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5