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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/11/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE ex art. 473-bis.47 ss. c.p.c.”, iscritto al n. r.g. 330/2024, promosso, in via consensuale, da:
C.F.: ), nata ad [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Oschiri (SS), Via Logudoro nr. 9, domiciliata in Telti (SS), Via Austinacciu nr. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Decandia (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del difensore, in Olbia, Via Lazio nr. 42/A;
pagina 1 di 6 (C.F.: , nato il [...] in [...], residente Parte_2 C.F._3
in Oschiri (SS), Via Logudoro nr. 9, domiciliato in Telti, Via Austinacciu nr. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisella Maria Ada Cambiaggi (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore, in Olbia (SS), Corso Umberto I, nr. 187;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti, e note scritte depositate in corso di causa;
Per il P.M. in sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio in Olbia il 20/10/2018, secondo il rito civile, come da Estratto per
Riassunto dell'Atto di Matrimonio, dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Nr. 97 parte I - anno 2018;
- che, dalla predetta unione, nascevano due figlie, , nata ad [...] il Persona_1
19/12/2018, ed nata ad [...] il [...]; Parte_3
- di avere fissato la dimora coniugale in Telti, Via Austinacciu nr. 15, ove risultavano domiciliati con la prole minore, che frequentava regolarmente la scuola primaria dell'infanzia ad Olbia, per cui instauravano la presente controversia presso l'intestato Tribunale;
- che, nel breve tempo, la , unitamente alle due figlie minori, si sarebbe trasferita ad Olbia, Parte_1
in una nuova abitazione, già oggetto di regolare contratto di locazione, presso la quale avrebbe eletto residenza;
pagina 2 di 6 - che le incomprensioni maturate nel corso del tempo determinavano il venire meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, con conseguente compromissione della comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui chiedevano all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 6 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso presentato in via consensuale;
il Giudice Relatore, pertanto, assegnava la causa a sentenza, e la riferiva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato, in maniera incontrovertibile, il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale, ed al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa, e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura consensuale del presente procedimento.
Tutto ciò premesso,
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
vista la mancata opposizione del Pubblico Ministero alle conclusioni rassegnate in via congiunta dalle parti;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr. 74, in relazione agli artt. 711 e segg. c.p.c.;
letto l'art. 473-bis 51 c.p.c.;
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale di:
pagina 3 di 6 , nato il [...] in [...], (C.F. ; Parte_2 C.F._3
E
nata il [...] in [...], (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
in relazione al matrimonio contratto in data 20.10.2018 in Olbia, come risulta dal Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 97, Parte I – Anno 2018, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Affidare congiuntamente le figlie minori ad entrambi i genitori, mantenendo la collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione ubicata in Comune di Telti alla Via Austinacciu, 15 in attesa di fissare stabile dimora e residenza - previo il consenso del padre, già prestato - in Olbia nell'immobile concesso in locazione alla stessa, quale costituirà indirizzo di riferimento per il prelievo e/o riconsegna delle medesime da parte dell'altro genitore;
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriali separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni delle figlie;
4. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione delle minori con il padre, questi potrà averle e tenerle con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e in tendenziale pari misura a questa e, in caso di disaccordo, il diritto di visita verrà disciplinato nel seguente modo: il padre potrà prendere le figlie ogni martedì e il venerdì dall'uscita di scuola durante il periodo invernale fino alle 20.00, mentre durante il pagina 4 di 6 periodo estivo con prelievo dal domicilio materno entro le 11,00, salvo riaccompagnarle entro le 21.30.
Ad anni alterni le bambine trascorreranno vigilia e giorno di Natale con un genitore e vigilia e capodanno con l'altro, nel resto delle giornate festive del periodo natalizio, anche in base al desiderio delle bambine, la permanenza delle minori sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori. Ad anni alterni le bambine trascorreranno la giornata di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore, nel resto delle giornate festive del periodo pasquale, anche in base al desiderio delle bambine, la permanenza delle minori sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori. Le minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori cosi come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno delle minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza delle bambine con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. Durante le vacanze estive il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà avere con se' le minori per 15 giorni anche non consecutivi, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con sé le figlie in modo esclusivo per 15 giorni anche non consecutivi;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza delle bambine presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra , salvo miglior accordo tra i genitori.
6. I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per le minori, anche se data la tenerissima età delle medesime, si conviene sin da ora che ogni spostamento all'estero delle stesse col padre avvenga previa specifica autorizzazione della madre. In particolare, a salvaguardia esclusivo dell'interesse delle bambine, si stabilisce sin d'ora che eventuali spostamenti in Nigeria avvengano preferibilmente con la presenza della madre e, in caso contrario, quest'ultima dovrà prestare il proprio consenso al rilascio del visto a condizione che il padre si rechi in
Questura e presso il , di volta in volta, rendendo una dichiarazione in presenza di terzi (ad Parte_4 esempio un notaio, un avvocato, l'autorità consolare ) ed esibendo i biglietti di andata e ritorno, quindi dichiarando i giorni complessivi di permanenza all'estero e la data certa del rientro in Italia.
7. Il sig. al momento non ha una stabile occupazione lavorativa, pertanto dovrà versare Parte_2
alla sig.ra euro 200,00 per ciascuna figlia, per un totale di euro 400,00 mensili, quale Parte_1
contributo di mantenimento ordinario a mezzo bonifico sulle credenziali bancarie che gli verranno indicate, oltre al versamento del 50% sulle spese straordinarie a favore delle stesse.
pagina 5 di 6 8. Le spese straordinarie, ad ogni buon conto, dovranno essere preventivamente concordate a mezzo e- mail, quando siano prevedibili, mentre quelle impreviste ed urgenti (quali ad esempio inerenti alla salute e non coperte dal SSN) dovranno essere anticipate da un genitore e rimborsate dall'altro previa esibizione di fatture e scontrini, nella misura della metà come convenuto. Posto inoltre che il Tribunale di Tempio
P. non ha adottato un protocollo in materia di spese straordinarie, verrà adottato quello attualmente adottato e in vigore del CNF;
9. L'Assegno Unico Universale (di cui alla Legge Delega 46/2021) erogato dall' per le figlie minori CP_1
verrà percepito al 100% dalla madre IG.ra ; Parte_1
10. I coniugi, dichiarano di rinunciare all'impugnazione del provvedimento di cui ne chiedono l'immediato passaggio in giudicato.
NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d), D.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024;
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE ex art. 473-bis.47 ss. c.p.c.”, iscritto al n. r.g. 330/2024, promosso, in via consensuale, da:
C.F.: ), nata ad [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1
in Oschiri (SS), Via Logudoro nr. 9, domiciliata in Telti (SS), Via Austinacciu nr. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Decandia (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
studio del difensore, in Olbia, Via Lazio nr. 42/A;
pagina 1 di 6 (C.F.: , nato il [...] in [...], residente Parte_2 C.F._3
in Oschiri (SS), Via Logudoro nr. 9, domiciliato in Telti, Via Austinacciu nr. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisella Maria Ada Cambiaggi (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore, in Olbia (SS), Corso Umberto I, nr. 187;
ricorrenti in via congiunta
Con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti, e note scritte depositate in corso di causa;
Per il P.M. in sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti rilevavano:
- di avere contratto matrimonio in Olbia il 20/10/2018, secondo il rito civile, come da Estratto per
Riassunto dell'Atto di Matrimonio, dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Nr. 97 parte I - anno 2018;
- che, dalla predetta unione, nascevano due figlie, , nata ad [...] il Persona_1
19/12/2018, ed nata ad [...] il [...]; Parte_3
- di avere fissato la dimora coniugale in Telti, Via Austinacciu nr. 15, ove risultavano domiciliati con la prole minore, che frequentava regolarmente la scuola primaria dell'infanzia ad Olbia, per cui instauravano la presente controversia presso l'intestato Tribunale;
- che, nel breve tempo, la , unitamente alle due figlie minori, si sarebbe trasferita ad Olbia, Parte_1
in una nuova abitazione, già oggetto di regolare contratto di locazione, presso la quale avrebbe eletto residenza;
pagina 2 di 6 - che le incomprensioni maturate nel corso del tempo determinavano il venire meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, con conseguente compromissione della comunione di intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, per cui chiedevano all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 6 novembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso presentato in via consensuale;
il Giudice Relatore, pertanto, assegnava la causa a sentenza, e la riferiva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato, in maniera incontrovertibile, il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale, ed al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa, e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura consensuale del presente procedimento.
Tutto ciò premesso,
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
vista la mancata opposizione del Pubblico Ministero alle conclusioni rassegnate in via congiunta dalle parti;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr. 74, in relazione agli artt. 711 e segg. c.p.c.;
letto l'art. 473-bis 51 c.p.c.;
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale di:
pagina 3 di 6 , nato il [...] in [...], (C.F. ; Parte_2 C.F._3
E
nata il [...] in [...], (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
in relazione al matrimonio contratto in data 20.10.2018 in Olbia, come risulta dal Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 97, Parte I – Anno 2018, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Affidare congiuntamente le figlie minori ad entrambi i genitori, mantenendo la collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione ubicata in Comune di Telti alla Via Austinacciu, 15 in attesa di fissare stabile dimora e residenza - previo il consenso del padre, già prestato - in Olbia nell'immobile concesso in locazione alla stessa, quale costituirà indirizzo di riferimento per il prelievo e/o riconsegna delle medesime da parte dell'altro genitore;
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriali separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni delle figlie;
4. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione delle minori con il padre, questi potrà averle e tenerle con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e in tendenziale pari misura a questa e, in caso di disaccordo, il diritto di visita verrà disciplinato nel seguente modo: il padre potrà prendere le figlie ogni martedì e il venerdì dall'uscita di scuola durante il periodo invernale fino alle 20.00, mentre durante il pagina 4 di 6 periodo estivo con prelievo dal domicilio materno entro le 11,00, salvo riaccompagnarle entro le 21.30.
Ad anni alterni le bambine trascorreranno vigilia e giorno di Natale con un genitore e vigilia e capodanno con l'altro, nel resto delle giornate festive del periodo natalizio, anche in base al desiderio delle bambine, la permanenza delle minori sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori. Ad anni alterni le bambine trascorreranno la giornata di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore, nel resto delle giornate festive del periodo pasquale, anche in base al desiderio delle bambine, la permanenza delle minori sarà suddivisa in parti uguali tra i genitori. Le minori trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori cosi come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno di compleanno delle minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza delle bambine con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. Durante le vacanze estive il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà avere con se' le minori per 15 giorni anche non consecutivi, i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con sé le figlie in modo esclusivo per 15 giorni anche non consecutivi;
per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della scuola, si manterrà una alternanza di presenza delle bambine presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra , salvo miglior accordo tra i genitori.
6. I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per le minori, anche se data la tenerissima età delle medesime, si conviene sin da ora che ogni spostamento all'estero delle stesse col padre avvenga previa specifica autorizzazione della madre. In particolare, a salvaguardia esclusivo dell'interesse delle bambine, si stabilisce sin d'ora che eventuali spostamenti in Nigeria avvengano preferibilmente con la presenza della madre e, in caso contrario, quest'ultima dovrà prestare il proprio consenso al rilascio del visto a condizione che il padre si rechi in
Questura e presso il , di volta in volta, rendendo una dichiarazione in presenza di terzi (ad Parte_4 esempio un notaio, un avvocato, l'autorità consolare ) ed esibendo i biglietti di andata e ritorno, quindi dichiarando i giorni complessivi di permanenza all'estero e la data certa del rientro in Italia.
7. Il sig. al momento non ha una stabile occupazione lavorativa, pertanto dovrà versare Parte_2
alla sig.ra euro 200,00 per ciascuna figlia, per un totale di euro 400,00 mensili, quale Parte_1
contributo di mantenimento ordinario a mezzo bonifico sulle credenziali bancarie che gli verranno indicate, oltre al versamento del 50% sulle spese straordinarie a favore delle stesse.
pagina 5 di 6 8. Le spese straordinarie, ad ogni buon conto, dovranno essere preventivamente concordate a mezzo e- mail, quando siano prevedibili, mentre quelle impreviste ed urgenti (quali ad esempio inerenti alla salute e non coperte dal SSN) dovranno essere anticipate da un genitore e rimborsate dall'altro previa esibizione di fatture e scontrini, nella misura della metà come convenuto. Posto inoltre che il Tribunale di Tempio
P. non ha adottato un protocollo in materia di spese straordinarie, verrà adottato quello attualmente adottato e in vigore del CNF;
9. L'Assegno Unico Universale (di cui alla Legge Delega 46/2021) erogato dall' per le figlie minori CP_1
verrà percepito al 100% dalla madre IG.ra ; Parte_1
10. I coniugi, dichiarano di rinunciare all'impugnazione del provvedimento di cui ne chiedono l'immediato passaggio in giudicato.
NULLA per le spese;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d), D.P.R.
3.11.2000 nr. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024;
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi;
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6