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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/08/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2571/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CUFFARO GG AN e dell'avv. BRUCCULERI CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA GEN. MACALUSO 72 92020 RACALMUTO (AG) presso il difensore avv. CUFFARO GG
[...]
(C.F. ), con il patrocinio e dell'avv. Parte_2 C.F._2
CUFFARO GG AN e dell'avv. BRUCCULERI CARMELO, elettivamente domiciliata in VIA GEN. MACALUSO 72 92020 RACALMUTO (AG) presso il difensore avv. CUFFARO GG AN
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
LENTINI GIUSEPPE e dell'avv. BRUCCULERI SILVIA VITTORIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMEA NORD 152 RAVENNA presso il difensore avv. LENTINI
GIUSEPPE
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno promosso il presente procedimento nei Parte_1 Parte_2
confronti di , esponendo nell'atto introduttivo quanto segue: CP_1
“IN FATTO In data 21.09.2007, in Ravenna, con atto rogato dal dott. Notaio , le parti Persona_1 in causa, in qualità di acquirenti, hanno stipulato un atto di compravendita (rep. 125280
–racc. 27195) con oggetto la casa di civile abitazione sita in via Romea Nord n. 152 in Ravenna, allibrata al Catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 9 part. N. 40 sub. 1,2 e 3; e il terreno adiacente distinto al catasto al foglio 9 part. 85. In particolare, i coniugi hanno acquistato in ragione del 62% Parte_3
(indiviso) e i coniugi in ragione del 38% (indiviso). Parte_4
Nella stessa data, innanzi lo stesso Notaio dott. , le parti hanno stipulato un Per_1 mandato irrevocabile con oggetto gli immobili della suindicata compravendita (rep. 125280 – racc. 27195) con il quale i sig.ri e conferivano al sig. Parte_1 Pt_2 CP_1 il potere di vendere gli immobili appena acquistati;
in particolare hanno conferito mandato irrevocabile “affinchè in loro nome, vece, conto ed interesse venda a chi vorrà con la specifica autorizzazione a contrarre anche con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. e per il prezzo che riterrà più opportuno tutti i diritti ai medesimi spettanti sul seguente immobile: casa di civile abitazione sita in Ravenna in via Romea Nord n. 152 …. allibrata al catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 9 part. N. 40 sub. 1,2 e 3 e terreno adiacente distinto al catasto al foglio 9 part. 85”. Nel suddetto mandato, le parti hanno anche stabilito che “allo scopo conferiscono al nominato procuratore ogni più ampia ed opportuna facoltà per il migliore espletamento del mandato conferitogli nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa quella di intervenire nello stipulando contratto ivi meglio identificando l'immobile da vendere con più esatti dati di ubicazione, consistenze e di confine, fissare il prezzo e le modalità di pagamento, incassarlo. Rinunciare ad ogni ipoteca legale anche senza il realizzo dei corrispettivi crediti, rilasciandone quietanza, convenire tutti patti di uso o di legge cheriterrà più opportuni senza alcuna limitazione ….”. Ancora si legge “il presente mandato deve intendersi irrevocabile in quanto conferito nell'interesse del mandatario e con obbligo di rendiconto”.
2 Infine, è precisato che il presente mandato dovrà essere utilizzato unicamente al fine di estinguere ogni debito nei confronti di cioè l'istituto che ha Controparte_2 concesso il mutuo ipotecario garantito anche dal mandatario. Prima di stipulare l'atto di compravendita e il mandato irrevocabile, tra le parti si era creato un saldo legame di amicizia (almeno così era apparso in considerazione dell'affabile comportamento del sig. ) tant'è che il sig. , già nel marzo CP_1 Parte_1 del 2007, con le mansioni di autista, era stato assunto a tempo indeterminato dalla soc. coop. Aut. , il cui rappresentante legale era il sig. . Parte_5 CP_1
Cessato il rapporto in data 27.03.2009, successivamente in data 01.03.2010, il sig,
è stato nuovamente assunto a tempo determinato dalla stessa cooperativa di Parte_1 autotrasportatori che in data 01.03.2011 ha deciso di trasformare il rapporto con assunzione a tempo indeterminato. Quindi, in data 22.04.2011, il sig. è stato definitivamente licenziato con la Parte_1 motivazione di mancanza di commesse. Anche la sig.ra che in quel tempo era sposata con il sig. , è stata Pt_2 Parte_1 assunta il 29/01/2007 e successivamente licenziata in data 30/06/2008. La perdita dell'occupazione, unica fonte di reddito, ha messo in seria difficoltà i coniugi
, che di lì a breve non avrebbero più potuto far fronte al pagamento del Parte_4 mutuo tant'è che nell'anno 2012 non è stato più possibile continuare a corrispondere le rate alla Banca. In tale quadro, i coniugi si sono trovati in una condizione di Parte_4 subordinazione psicologica essendo il sig. , allo stesso tempo, datore di lavoro di CP_1 entrambi e comproprietario dell'immobile oggetto del mandato. Con il licenziamento, peraltro, il sig. si è garantito un controllo assoluto CP_1 sull'immobile. Infatti, in seguito all'inadempimento e all'insolvenza di parte attrice nel corrispondere le rate di mutuo, parte convenuta, pure garante del mutuo, ha provveduto in favore della in luogo di parte mutuataria. CP_2
Per il recupero di dette somme, poi, il sig. ha proposto avverso i coniugi CP_1
un ricorso per ingiunzione di pagamento ottenendo dal Tribunale di Parte_4
Ravenna l'emissione del relativo decreto ingiuntivo n. 868/2020. Sono seguite numerose azioni esecutive che hanno rafforzato la condizione di fragilità dei coniugi e la posizione di subordinazione come conseguenza delle Parte_4 condizioni previste nel mandato irrevocabile;
in particolare quella che stabilisce per il mandatario il potere di contrarre anche con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. e per il prezzo ritenuto più opportuno. IN DIRITTO NULLITA' DEL CONTRATTO DI MANDATO IRREVOCABILE. Il contratto di mandato irrevocabile sottoscritto dalle parti non prevede un termine entro il quale il mandatario (sig. ) debba alienare il bene ivi indicato. CP_1
La mancata pattuizione del termine compromette il potere dispositivo degli attori che non potranno direttamente alienare l'immobile per un periodo di tempo illimitato
3 rimanendo, di fatto, soggetti incondizionatamente agli umori del mandatario la cui volontà sarebbe l'unico elemento determinante;
in un quadro fattuale che permetterebbe allo stesso mandatario di acquistare l'immobile anche a titolo gratuito posto che il contratto di mandato irrevocabile riconosce al sig. contrarre con se stesso e al Pt_6 prezzo che riterrà più opportuno. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “un mandato a vendere in rem propriam preclude al mandante la stessa possibilità di alienare direttamente il bene (come si desume dall'art. 1723 c.c., comma 2 e art. 1724 c.c.). Ciò si risolverebbe, allora, in un divieto di alienazione, che, alla luce dell'art. 1379 c.c. rende essenziale, a pena altrimenti di nullità, la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato.” (Cass. n. 30246/2019). Nella stessa sentenza la Corte continua osservando che “L'interpretazione consolidata di questa Corte spiega l'art. 1379 c.c. con riguardo alle sue condizioni di validità - limite temporale di durata e rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte -, come norma espressione di un principio di portata generale, applicabile perciò anche a pattuizioni che, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2, 20/06/2017, n. 15240; Cass. Sez. 2, 17/11/1999, n. 12769; Cass. Sez. 1, 11/04/1990, n. 3082), quale, nella specie, l'attribuzione riservata al venditore del potere di disporre giuridicamente del bene senza limiti di tempo”. Ed ancora la Suprema Corte precisa che “Un vincolo perpetuo di destinazione è nullo per violazione dell'art. 1379 c.c. risultando eccessivamente compromesso il diritto di propietà dell'onerato i cui poteri dispositivi sul bene risultano sostanzialmente sterilizzati sine die”(Cass. n. 15240/2017). Non prevedendo un termine ultimo entro il quale il mandatario dovrà eseguire l'incarico, il contratto di mandato irrevocabile preclude a parte attrice di disporre del bene in perpetuo con conseguente nullità essendo il vincolo giuridico in netto contrasto con il nostro ordinamento giuridico che non permette la compromissione senza limiti del diritto di proprietà. NULLITA' PARZIALE DEL MANDATO. Nel sottoscrivere il mandato irrevocabile, le parti hanno anche previsto la possibilità che il mandatario sig. possa contrarre con se stesso. CP_1
Orbene,tale pattuizione è nulla ex art.1346 ed ex art. 1418 c.c. in considerazione della mancanza di determinatezza con riferimento ad un elemento essenziale del contratto: il prezzo. Infatti, nel prevedere la possibilità che il rappresentante venda l'immobile anche a se stesso non viene determinato né emergono elementi per determinare il prezzo. Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto esprime la necessaria esigenza di concretezza dell'accordo senza la quale non si giustifica la sua forza vincolante.
4 Ne consegue, con tutta evidenza, che i signori sono privi di qualsiasi Parte_4 tutela potendo agire il mandatario anche a danno di parte attrice vendendo a se stesso ad un prezzo irrisorio. ANNULLABILITA' DEL MANDATO NELLA PARTE IN CUI PREVEDE PER IL RAPPRESENTANTE LA POSSIBILITA' DI CONTRARRE CON SE STESSO. L'art. 1395 c.c., che disciplina la figura anomala del contratto con se stesso, contiene una presunzione “juris tantum” di conflitto di interesse che è insito nel particolare meccanismo di formazione della volontà in quanto è possibile scivolare in situazioni in cui il rappresentante sacrifichi l'interesse del rappresentato dando preminenza al proprio. Al fine di tutelare le parti il codice civile sancisce l'annullabilità del contratto qualora manchi una specifica autorizzazione del rappresentato o quando il contenuto del vincolo non sia predeterminato nei suoi aspetti essenziali dallo stesso rappresentato. Nel caso di specie, il mandante, errando, non ha specificato il prezzo in base al quale è possibile che il sig. contragga con terzi o con se stesso rilevando, così in CP_1 definitiva, solo la volontà del mandatario ed esponendo le parti ad un evidente ed attuale conflitto di interesse.
“In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante” (Cassazione civile sez. VI -19/11/2019, n. 29959).
“È annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso se la procura, che pure l'autorizza a un simile contratto, non contiene una determinazione degli elementi negoziali sufficiente a tutelare il rappresentato, e, in particolare, l'indicazione di un prezzo minimo per la vendita dell'immobile avvenuta, secondo una perizia, a valori dimezzati rispetto a quelli di mercato” ((Cassazione civile sez. VI -04/11/2013, n. 24674).
Gli attori hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
- Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare la nullità del mandato irrevocabile stipulato in data 21.09.2007,
- In subordine, ritenere e dichiarare la nullità parziale nella parte in cui il contratto non determina il prezzo del bene nella futura compravendita,
- In ulteriore subordine, annullare il mandato irrevocabile per i motivi già esposti, in particolare per l'attualità del conflitto di interesse tra mandante e mandatario
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
5 si è ritualmente costituito in giudizio, esponendo quanto segue nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta:
“Sulla ricostruzione dei fatti enunciati da parte attrice, ai punti 7), 8) e 9) che precedono giova spendere alcune necessarie puntualizzazioni. Ed invero, come già riferito al punto 6) che precede, in data 21.09.2007, gli attori stipulavano con Controparte_2 contratto di mutuo ipotecario rogato in Notar di Ravenna Rep. n. 125281 e Per_1
Racc. n. 27196 per un importo concesso a mutuo di € 272.500,00 e ciò, al fine dell'acquisto degli immobili sopra meglio descritti. La durata del mutuo: 30 anni con pagamento di rata costante pari a € 1.607,59 mensili fin al 30/09/2037! A garanzia delle somme concesse a mutuo, i mutuatari, unitamente all'odierno convenuto, il quale peraltro aveva provveduto unitamente alla di lui consorte a versare all'atto del rogito la differenza prezzo, concedevano in favore di Controparte_2 ipoteca sugli immobili acquistati in comproprietà. Orbene, a far data dal dicembre 2012, in ragione dell'insolvenza dei debitori principali odierni attori, parte convenuta, al fine di tutelare il proprio patrimonio, provvedeva, in luogo di parte mutuataria, quale terzo datore di ipoteca sugli immobili acquistati in comproprietà, al pagamento dei ratei dei mutuo in questione considerati i continui solleciti dell'istituto di credito a provvedere, stante l'assoluta inadempienza degli obbligati principali odierni attori perpetratasi a partire da detto dato temporale. Per tale ragione, in relazione ai crediti vantati, al fine di recuperare l'importo complessivo di € 157.049,10 corrisposto dal dicembre 2012 al giugno 2020, parte convenuta promuoveva procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Ravenna Sezione civile avente n. di RG 2280/2020. Il Tribunale di Ravenna accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo proposto ingiungendo, con il decreto n. 868/2020 del 7 settembre 2020 di pagare la somma di € 157.049,10 oltre gli interessi dai singoli pagamenti effettuati fino al soddisfo e oltre le spese e i compensi legali della procedura monitoria liquidati in € 2.135,00 per compensi,
€ 406,50 per spese esenti oltre spese g.li 15%, CPA e IVA se dovuta come per legge, per un importo complessivo di € 157.049,10. Il predetto decreto ingiuntivo, notificato al IG. in data 11/14 settembre Parte_1
2020 e non opposto, veniva dichiarato esecutivo in data 03/12/2020 e munito di formula esecutiva in data 14/12/2020 (doc. 4). Si precisa, peraltro, che nonostante le esecuzioni forzate intraprese, la somma recuperata dell'importo complessivamente dovuto risulta pari a circa 15.000,00 euro a fronte del ben superiore importo della somma ingiunta specificando, inoltre, contrariamente a quanto rappresentato da parte avversa, che giammai è stata proposta qualsivoglia azione esecutiva nei confronti della IG.ra . Parte_2
Ad ogni buon conto, ferma restando l'assoluta mancata attinenza con i fatti per cui è causa, non può che contestarsi la speciosa quanto ardita argomentazione di controparte
6 secondo la quale i licenziamenti disposti dall'odierno convenuto (invero, forse, dall'Autotrasporti Raffadali) nel 2008 nei confronti della sig.ra e nel 2011 del Pt_2 sig. , avrebbero cagionato una situazione di disagio economico tale da non Parte_1 consentire loro di proseguire nel pagamento dei ratei del mutuo. Gli attori, infatti, inequivocabilmente, con il loro comportamento, sottraendosi quali mutuatari agli obblighi contratti con l'istituto di credito e pur essendo ovviamente titolari in comproprietà dell'immobile oggetto di acquisto in ragione di 1/3, hanno inteso volontariamente sottrarsi al pagamento di quanto da loro dovuto quali obbligati principali, ponendo ovviamente, il loro garante oggi convenuto, nella situazione di dover necessariamente provvedere al pagamento dei ratei al fine di non patire esecuzioni forzate da parte della banca, ivi compresa l'aggressione degli immobili dati in garanzia di cui gli stessi odierni attori risultano comproprietari. Sul punto, peraltro, non è dato comprendere quale sia stato il vantaggio tratto dall'odierno convenuto, rilevato da controparte nella propria citazione, nell'avere provveduto, in luogo degli obbligati principali, a far data dall'annualità 2012, al pagamento dei ratei del mutuo ipotecario, da questi ultimi acceso per l'acquisto degli immobili descritti in epigrafe. Unico dato certo e incontestabile è, infatti, che dal dicembre 2012, in ragione dell'insolvenza dei mutuatari, l'odierno convenuto al fine di salvaguardare il proprio patrimonio, abbia provveduto in luogo di parte debitrice al pagamento in favore dell'Istituto di credito dei ratei di mutuo non onorati dagli obbligati principali. Scevra di fondamento e peraltro incomprensibile, appare quindi anche l'affermazione attorea, secondo la quale cui le azioni esecutive promosse dall'odierno convenuto per il recupero dei ratei di mutuo corrisposti a avrebbero rafforzato la condizione di CP_2 fragilità economica e di “subordinazione psicologica” (sic!) degli attori. Ed invero, tra la cessazione della corresponsione dei ratei all'Istituto di credito da parte degli attori (2012) e la proposizione della procedura di recupero del credito intrapresa nei loro confronti da parte convenuta (2020), sono decorsi ben 8 anni, senza che medio tempore parte mutuataria si sia mai prodigata a ripianare, seppure minimamente, il debito accumulato nei confronti del garante. Ma non solo. Non ha minimamente da intendersi neanche la dedotta e non provata subordinazione psicologica che affliggerebbe gli attori a causa della cennata comproprietà e per la circostanza di essersi trovati, in un arco della loro vita, assunti dalla ditta Autotrasporti Raffadali. Per precisione, fermo restando che oscura ne è l'incidenza con il caso che ci occupa, è pur vero che il IG. risulta essere uno dei CP_1 titolari della Società Autotrasporti Raffadali, ma si contesta, in quanto non provata, che la IG.ra sia stata alle dipendenze del convenuto o della ditta sopra citata. Anzi Pt_2 non è dato neanche sapere se la stessa abbia mai prestato qualsivoglia attività lavorativa. Corrisponde al vero che presso la Società autotrasporti Raffadali, il IG. ha Parte_1 prestato servizio fino al 2011, come dimostrano gli atti da questi prodotti e che dalla stessa è stato licenziato per mancanza di commesse, ma è altrettanto vero che il IG.
risulta ritualmente assunto dal 14/08/2012 dalla corrente in Parte_1 CP_3
7 Agrigento con la qualifica di responsabile del servizio percependone, ovviamente, il relativo stipendio (doc 5). Non è da intendersi, pertanto, la ragione per la quale sostiene di non aver potuto provvedere a onorare il mutuo contratto con la banca a partire dal 2012. Va contestata, al pari, la circostanza dedotta da parte attrice relativa al fatto che il IG.
si sia, a dire di controparte, garantito un controllo assoluto sull'immobile con il CP_1 disposto licenziamento. Non solo perché tale circostanza non corrisponde al vero, ma in quanto illogico il trade union rappresentato da parte avversa. Ciò premesso, considerata peraltro la pacifica ammissione di parte avversa in relazione al fatto di essersi, parte convenuta, quale garante del mutuo, sobbarcata integralmente i pagamenti a oggi dovuti alla banca dagli attori, con la presente comparsa si costituisce nell'odierno giudizio parte convenuta che propone, invero doverosa domanda riconvenzionale, come di seguito meglio specificata per le seguenti ragioni IN DIRITTO I SULL'EX ADVERSO ECCEPITA NULLITA'/ANNULLABILITA' TOTALE E/O PARZIALE DEL CONTRATTO DI MANDATO IRREVOCABILE Fermo restando che il mandato oggetto del contendere non può che qualificarsi come mandato in rem propriam ex art. 1723 2° comma c.c., in quanto conferito (anche) nell'interesse del mandatario, salvo diversa pattuizione, invero assente nel caso di specie, non si estingue per revoca da parte del mandante. Nè si dica che nel caso di specie possa ritenersi sussistente una giusta causa di revoca considerato che, peraltro, non solo la stessa appare oltremodo insussistente ma, inoltre, mai puntualmente comunicata al mandatario in modo preciso e circostanziato (cfr. Cass. 711/1978). In ogni caso, ove volesse darsi credito al resoconto sulla presunta nullità del mandato rilevata da parte avversa, essa si basa essenzialmente sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 30246/2019. Orbene, in merito, appare sufficiente rappresentare, che il caso che esaminò la Corte di legittimità citato a più riprese da controparte, era ben distante dal caso oggi sottoposto al vaglio del Giudicante. Ed invero, nella questione che ci occupa, non solo il mandato irrevocabile di cui si discute risulta stipulato su un bene esistente e non futuro e incerto divenuto col tempo irrealizzabile (cfr. integralmente Cass. 30246/2019) ma, inoltre, ha un proprio termine, da individuarsi indiscutibilmente nella durata del mutuo trentennale stipulato con l'istituto di credito non potendosi non ritenersi correlato ai medesimi limiti cronologici del contratto di mutuo sottoscritto. A guisa è sufficiente per l'appunto scorgere il contenuto del contratto in questione al fine di rilevare che, detto mandato, avrebbe lo scopo, se eseguito, di estinguere il debito contratto con l'istituto bancario. Ne discende quindi che, l'estinzione naturale del mutuo alla scadenza pattuita, comporterebbe per l'effetto l'estinzione del mandato irrevocabile.
8 Pertanto, non sussiste nessuna compromissione sine die, come tende a far credere parte attorea, che possa determinare la nullità del mandato di cui si discute. II IN VIA RICONVENZIONALE - RICHIESTA AL GIUDICE DI APPOSIZIONE DI TERMINE DI DURATA NEL CONTRATTO DI MANDATO A tutto concedere, ove volesse il mandato sottoscritto, ritenersi sprovvisto di un termine, esso non potrebbe in alcun modo essere dichiarato nullo né parzialmente né nella sua totalità. Ed invero, il giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., su istanza di parte potrà comunque provvedere all'indicazione di un termine finale nel predetto mandato. Termine finale che, si ribadisce, per parte convenuta appare oltremodo scontato e correlato al termine di estinzione previsto in seno al contratto di mutuo e con il pagamento dell'ultima rata di esso prevista per il prossimo 30/09/2037. In ogni caso, si avanza espressa istanza acché il Giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. provveda a indicare il termine finale di durata da apporre in seno al mandato sottoscritto redatto dalle parti illo tempore alla presenza del notaio coincidente con il termine di estinzione del mutuo contratto previo esame delle precedenti circostanze rappresentate e dalle seguenti. E' assolutamente smentita per tabulas la circostanza rappresentata da parte avversa che il IG. potrebbe vendere liberamente l'immobile a se stesso, anche a un prezzo CP_1 irrisorio essendo il prezzo di vendita legato inscindibilmente al mutuo che, come da piano di ammortamento che si produce unitamente al contratto, prevede a oggi un debito, comprensivo di interessi e capitale, di € 191.004,15. Che la vendita anche a se stesso, è una previsione del contratto di mandato stipulato oltremodo legittima che non può essere minimamente intaccata dall'asserita sudditanza psicologica invocata dai debitori principali tanto inesistente quanto non provata. Che, in ogni caso, per espressa previsione nell'atto di acquisto, sussiste un esplicito diritto di prelazione reciproco delle parti che non può non essere preso in considerazione al fine di determinare che tutti gli assunti rappresentati da parte avversa non possono in alcun modo ritenersi condivisibili considerato che, proprio il predetto reciproco diritto di prelazione, preclude qualsivoglia possibile determinazione di un prezzo irrisorio di vendita. III SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE - RICHIESTA DI CONDANNA DEGLI ATTORI AL PAGAMENTO DI QUANTO CORRISPOSTO A A CP_2
TITOLO DI RATEI DI MUTUO DAL GARANTE ODIERNO CONVENUTO NEL PERIODO LUGLIO 2020 - DICEMBRE 2022 In ogni caso, ferma restando la già accennata e prodotta ingiunzione che afferiva alle mensilità corrisposte fino al 30/06/2022, i ratei di mutuo dal luglio 2020 e sino al 30 novembre 2022, in ragione del perdurare dell'insolvenza dei debitori principali, sono stati corrisposti dall'odierno convenuto, quale terzo datore di ipoteca, che ha provveduto, in luogo di parte mutuataria, al pagamento in favore dell'Istituto di Credito
9 dei ratei di mutuo per un importo complessivo di € 46.620,11 (29 mensilità in rata costante pari ciascuna a € 1.607,59). Importo ripartito per ciascuna annualità attraverso prelievi/versamenti effettuati dalla come da estratti conto che si producono (doc. 6, 7, 8 e 9). CP_2 CP_2
Spetta, pertanto, a parte convenuta il pagamento da parte degli attori della ulteriore somma di € 46.620,11 corrisposta a in forza del contratto di Controparte_2 mutuo ipotecario stipulato dagli attori il 21.09.2007 e rogato in Notar di Per_1
Ravenna Rep. n. 125281 e Racc. n. 27196, nel quale lo stesso assume la veste di terzo datore di ipoteca sugli immobili acquistati in comproprietà con parte mutuataria”.
Il convenuto ha pertanto concluso come segue:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI RAVENNA
1) Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) In subordine, in via riconvenzionale, apporre ai sensi dell'art. 1183 c.c. un termine congruo al mandato irrevocabile siglato tra le parti entro il quale il mandante dovrà procedere alla vendita e che si indica alla data del 30/09/2037;
3) In ogni caso, sempre in via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento in favore di parte convenuta, della somma di € 46.620,11 pari a quanto versato in relazione ai ratei di mutuo pagati quale garante dal mese di luglio 2020 al mese di novembre 2022 all' in luogo degli inadempienti obbligati principali odierni attori;
CP_2
4) Vinti i compensi e le spese del giudizio”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che il contratto di mandato irrevocabile a vendere sottoscritto dalle parti in causa in data 21/09/2007 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1379 c.c., in quanto impedisce agli odierni attori, per tutta la durata del mandato, di vendere direttamente gli immobili da loro acquistati pro quota con l'atto notarile di compravendita stipulato anch'esso in data 21/09/2007.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “il mandato a vendere "in rem propriam" preclude al mandante la possibilità di alienare direttamente il bene, come si desume dagli artt. 1723, comma 2, e 1724 c.c.; è, in tale ipotesi, essenziale a pena di nullità, la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato, attesa la disposizione di portata generale prevista nell'art. 1379 c.c., applicabile anche a pattuizioni che comportino comunque limitazioni incisive del diritto di proprietà” (Cass. 20/11/2019 n. 30246).
10 Con la medesima sentenza si è inoltre precisato che “deve … negarsi che le parti di un contratto di mandato siano vincolate all'impegno assunto per un tempo indefinito, spiegandosi lo stesso mandato “a tempo indeterminato”, contemplato dell'art. 1725 c.c., comma 2, non come mandato “senza termine” per il compimento di un dato atto, nella specie negoziale (come il mandato ad alienare), ma come mandato conferito per una serie indeterminata di atti. Ai sensi dell'art. 1722 c.c., n. 1, il mandato che abbia per oggetto il compimento di un determinato atto negoziale o giuridico in senso stretto si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., su istanza della parte che vi ha interesse (cfr. Cass. Sez. 1, 28/07/1995, n. 8243; Cass. Sez. 1, 16/01/1976, n.
145); l'art. 1722, n. 1, c.c. delinea, invero, il termine come modalità di adempimento ed
è coerente con l'intera disciplina codicistica in tema di mandato, incentrata sul potere- dovere del mandatario di agire per conto del mandante”.
Nel caso di specie il mandato ad alienare non contiene alcuna espressa previsione di durata temporale dell'incarico conferito al mandatario, limitandosi a stabilire un obbligo di utilizzo dello stesso mandato al solo fine di estinguere ogni debito nei confronti dell'istituto di credito mutuante;
obbligo dal quale non sembra però potersi desumersi una precisa coincidenza della durata del mandato con quella trentennale del mutuo stipulato con Controparte_2
Ne consegue che il termine finale di efficacia del mandato de quo va fissato giudizialmente in questa sede a norma dell'art. 1183 c.c.
Si ritiene comunque congrua, stante la finalità del mandato in questione,
l'individuazione del relativo termine finale nella data del 30/09/2037 (giorno di scadenza dell'ultima rata del mutuo ipotecario trentennale stipulato dagli attori con in data 21/09/2007 al fine dell'acquisto immobiliare avvenuto in Controparte_2
pari data), come richiesto in via riconvenzionale dal convenuto.
11 La fissazione giudiziale del suddetto termine comporta naturalmente il rigetto della domanda proposta in via principale dagli attori, diretta ad ottenere la dichiarazione di totale nullità del mandato irrevocabile stipulato in data 21/09/2007.
Merita invece accoglimento l'ulteriore domanda attorea, proposta in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del predetto contratto di mandato nella parte in cui riconosce al mandatario il potere di contrarre con se stesso. CP_1
Va ricordato a tale proposito che gli artt. 1394 e 1395 c.c. prevedono rispettivamente: a) che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato se il conflitto era conoscibile dal terzo;
b) che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, in proprio o quale rappresentante di un'altra parte, salvo che non vi sia stata specifica autorizzazione, ovvero che il contenuto del contratto sia stato predeterminato, in modo da escludere il conflitto.
Le due disposizioni costituiscono eccezioni al principio generale della irrilevanza del profilo obbligatorio attinente al rapporto interno rappresentante – rappresentato sull'efficacia della legittimazione attribuita al primo.
In particolare l'art. 1395 c.c., prevede una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che può essere superata esclusivamente – con una indicazione che assume dunque i connotati della tassatività – dalla dimostrazione dell'esistenza, in via alternativa, di due condizioni: una autorizzazione specifica, ovvero la predeterminazione degli elementi negoziali (Cass. 21/11/2008 n. 27783); perché si realizzino queste condizioni è necessario un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella fase prodromica alla conclusione dell'atto (cfr. Cass. 24/03/2004 n. 5906; Cass. 15/05/2009
n. 11321 e Cass. 15/03/2012 n. 4143).
Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha affermato che “in tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi e quindi
l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione
12 degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato;
ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante (Cass.
6398/11; 5906/04; 14982/02)” (Cass. 04/11/2013 n. 24674).
La validità del contratto è dunque legata alla indicazione, nella procura, dei requisiti minimi negoziali, perché altrimenti l'interesse perseguito non sarebbe più quello del rappresentato, ma quello del rappresentante;
ciò che è escluso dalle finalità che la norma persegue.
Non costituisce autorizzazione specifica idonea ad escludere il conflitto di interessi la procura che si limiti a conferire al rappresentante la generica facoltà di contrarre con se stesso, di determinare autonomamente il prezzo di vendita e di vendere al prezzo ritenuto conveniente, in quanto tale formulazione non consente l'individuazione di alcuna preventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbe dovuto contenere. Il requisito della specificità dell'autorizzazione deve essere riferito anche alla specificità dei criteri di determinazione dell'elemento essenziale del prezzo, non essendo sufficiente la mera attribuzione della facoltà di vendere al prezzo ritenuto conveniente per integrare il requisito normativo.
Nel caso di specie il contratto di mandato, nel riconoscere a la facoltà di CP_1
contrarre con se stesso, non indica alcun criterio specifico per la determinazione del prezzo di vendita, limitandosi a nominare il convenuto procuratore speciale degli attori
“affinchè in loro nome, vece, conto ed interesse venda a chi vorrà, con la specifica autorizzazione a contrarre anche con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c., e per il prezzo che riterrà più opportuno, tutti i diritti ai medesimi spettanti sul seguente immobile …”,
e a conferirgli “ogni più ampia ed opportuna facoltà per il miglior espletamento del mandato conferitogli nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa quella di … fissare il prezzo e le modalità di pagamento …”.
13 È evidente, alla luce dei principi sopra richiamati, che l'autorizzazione a contrarre con se stesso rilasciata a non è idonea a superare la presunzione di conflitto di CP_1
interessi prevista dall'art. 1395 c.c., e quindi ad escludere l'annullabilità del contratto di compravendita eventualmente concluso dal rappresentante con se stesso, trattandosi di autorizzazione priva del requisito della specificità.
Merita senz'altro accoglimento, infine, la domanda riconvenzionale di CP_1
diretta ad ottenere la condanna di e al pagamento in Parte_1 Parte_2
proprio favore della somma di € 46.620,11 a titolo di rimborso delle rate di mutuo pagate dal convenuto, quale garante, a dal mese di luglio del 2020 al Controparte_2
mese di novembre del 2022 in luogo degli attori, obbligati principali inadempienti: si tratta infatti di somma non contestata dagli attori, per la quale è già stata emessa in corso di causa ordinanza di pagamento ex art. 186-bis c.p.c.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) fissa la data del 30/09/2037 quale termine finale di efficacia del contratto di mandato irrevocabile a vendere stipulato tra le odierne parti in causa in data 21/09/2007, respingendo conseguentemente la domanda attorea diretta a far dichiarare la totale nullità di tale contratto;
2) dichiara la nullità del predetto contratto di mandato nella parte in cui autorizza il mandatario con rappresentanza a contrarre con se stesso;
CP_1
3) conferma l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa in data 09/07/2024, con la quale è stato ordinato a e , in solido tra loro, di pagare Parte_1 Parte_2
immediatamente a la somma non contestata di € 46.620,11, a titolo di CP_1
rimborso delle rate di mutuo pagate dal convenuto, quale garante, a dal Controparte_2
14 mese di luglio del 2020 al mese di novembre del 2022 in luogo degli attori, obbligati principali inadempienti;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, il giorno 09/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2571/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CUFFARO GG AN e dell'avv. BRUCCULERI CARMELO, elettivamente domiciliato in VIA GEN. MACALUSO 72 92020 RACALMUTO (AG) presso il difensore avv. CUFFARO GG
[...]
(C.F. ), con il patrocinio e dell'avv. Parte_2 C.F._2
CUFFARO GG AN e dell'avv. BRUCCULERI CARMELO, elettivamente domiciliata in VIA GEN. MACALUSO 72 92020 RACALMUTO (AG) presso il difensore avv. CUFFARO GG AN
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
LENTINI GIUSEPPE e dell'avv. BRUCCULERI SILVIA VITTORIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMEA NORD 152 RAVENNA presso il difensore avv. LENTINI
GIUSEPPE
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno promosso il presente procedimento nei Parte_1 Parte_2
confronti di , esponendo nell'atto introduttivo quanto segue: CP_1
“IN FATTO In data 21.09.2007, in Ravenna, con atto rogato dal dott. Notaio , le parti Persona_1 in causa, in qualità di acquirenti, hanno stipulato un atto di compravendita (rep. 125280
–racc. 27195) con oggetto la casa di civile abitazione sita in via Romea Nord n. 152 in Ravenna, allibrata al Catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 9 part. N. 40 sub. 1,2 e 3; e il terreno adiacente distinto al catasto al foglio 9 part. 85. In particolare, i coniugi hanno acquistato in ragione del 62% Parte_3
(indiviso) e i coniugi in ragione del 38% (indiviso). Parte_4
Nella stessa data, innanzi lo stesso Notaio dott. , le parti hanno stipulato un Per_1 mandato irrevocabile con oggetto gli immobili della suindicata compravendita (rep. 125280 – racc. 27195) con il quale i sig.ri e conferivano al sig. Parte_1 Pt_2 CP_1 il potere di vendere gli immobili appena acquistati;
in particolare hanno conferito mandato irrevocabile “affinchè in loro nome, vece, conto ed interesse venda a chi vorrà con la specifica autorizzazione a contrarre anche con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. e per il prezzo che riterrà più opportuno tutti i diritti ai medesimi spettanti sul seguente immobile: casa di civile abitazione sita in Ravenna in via Romea Nord n. 152 …. allibrata al catasto fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 9 part. N. 40 sub. 1,2 e 3 e terreno adiacente distinto al catasto al foglio 9 part. 85”. Nel suddetto mandato, le parti hanno anche stabilito che “allo scopo conferiscono al nominato procuratore ogni più ampia ed opportuna facoltà per il migliore espletamento del mandato conferitogli nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa quella di intervenire nello stipulando contratto ivi meglio identificando l'immobile da vendere con più esatti dati di ubicazione, consistenze e di confine, fissare il prezzo e le modalità di pagamento, incassarlo. Rinunciare ad ogni ipoteca legale anche senza il realizzo dei corrispettivi crediti, rilasciandone quietanza, convenire tutti patti di uso o di legge cheriterrà più opportuni senza alcuna limitazione ….”. Ancora si legge “il presente mandato deve intendersi irrevocabile in quanto conferito nell'interesse del mandatario e con obbligo di rendiconto”.
2 Infine, è precisato che il presente mandato dovrà essere utilizzato unicamente al fine di estinguere ogni debito nei confronti di cioè l'istituto che ha Controparte_2 concesso il mutuo ipotecario garantito anche dal mandatario. Prima di stipulare l'atto di compravendita e il mandato irrevocabile, tra le parti si era creato un saldo legame di amicizia (almeno così era apparso in considerazione dell'affabile comportamento del sig. ) tant'è che il sig. , già nel marzo CP_1 Parte_1 del 2007, con le mansioni di autista, era stato assunto a tempo indeterminato dalla soc. coop. Aut. , il cui rappresentante legale era il sig. . Parte_5 CP_1
Cessato il rapporto in data 27.03.2009, successivamente in data 01.03.2010, il sig,
è stato nuovamente assunto a tempo determinato dalla stessa cooperativa di Parte_1 autotrasportatori che in data 01.03.2011 ha deciso di trasformare il rapporto con assunzione a tempo indeterminato. Quindi, in data 22.04.2011, il sig. è stato definitivamente licenziato con la Parte_1 motivazione di mancanza di commesse. Anche la sig.ra che in quel tempo era sposata con il sig. , è stata Pt_2 Parte_1 assunta il 29/01/2007 e successivamente licenziata in data 30/06/2008. La perdita dell'occupazione, unica fonte di reddito, ha messo in seria difficoltà i coniugi
, che di lì a breve non avrebbero più potuto far fronte al pagamento del Parte_4 mutuo tant'è che nell'anno 2012 non è stato più possibile continuare a corrispondere le rate alla Banca. In tale quadro, i coniugi si sono trovati in una condizione di Parte_4 subordinazione psicologica essendo il sig. , allo stesso tempo, datore di lavoro di CP_1 entrambi e comproprietario dell'immobile oggetto del mandato. Con il licenziamento, peraltro, il sig. si è garantito un controllo assoluto CP_1 sull'immobile. Infatti, in seguito all'inadempimento e all'insolvenza di parte attrice nel corrispondere le rate di mutuo, parte convenuta, pure garante del mutuo, ha provveduto in favore della in luogo di parte mutuataria. CP_2
Per il recupero di dette somme, poi, il sig. ha proposto avverso i coniugi CP_1
un ricorso per ingiunzione di pagamento ottenendo dal Tribunale di Parte_4
Ravenna l'emissione del relativo decreto ingiuntivo n. 868/2020. Sono seguite numerose azioni esecutive che hanno rafforzato la condizione di fragilità dei coniugi e la posizione di subordinazione come conseguenza delle Parte_4 condizioni previste nel mandato irrevocabile;
in particolare quella che stabilisce per il mandatario il potere di contrarre anche con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c. e per il prezzo ritenuto più opportuno. IN DIRITTO NULLITA' DEL CONTRATTO DI MANDATO IRREVOCABILE. Il contratto di mandato irrevocabile sottoscritto dalle parti non prevede un termine entro il quale il mandatario (sig. ) debba alienare il bene ivi indicato. CP_1
La mancata pattuizione del termine compromette il potere dispositivo degli attori che non potranno direttamente alienare l'immobile per un periodo di tempo illimitato
3 rimanendo, di fatto, soggetti incondizionatamente agli umori del mandatario la cui volontà sarebbe l'unico elemento determinante;
in un quadro fattuale che permetterebbe allo stesso mandatario di acquistare l'immobile anche a titolo gratuito posto che il contratto di mandato irrevocabile riconosce al sig. contrarre con se stesso e al Pt_6 prezzo che riterrà più opportuno. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “un mandato a vendere in rem propriam preclude al mandante la stessa possibilità di alienare direttamente il bene (come si desume dall'art. 1723 c.c., comma 2 e art. 1724 c.c.). Ciò si risolverebbe, allora, in un divieto di alienazione, che, alla luce dell'art. 1379 c.c. rende essenziale, a pena altrimenti di nullità, la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato.” (Cass. n. 30246/2019). Nella stessa sentenza la Corte continua osservando che “L'interpretazione consolidata di questa Corte spiega l'art. 1379 c.c. con riguardo alle sue condizioni di validità - limite temporale di durata e rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte -, come norma espressione di un principio di portata generale, applicabile perciò anche a pattuizioni che, se pur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive del diritto di proprietà (Cass. Sez. 2, 20/06/2017, n. 15240; Cass. Sez. 2, 17/11/1999, n. 12769; Cass. Sez. 1, 11/04/1990, n. 3082), quale, nella specie, l'attribuzione riservata al venditore del potere di disporre giuridicamente del bene senza limiti di tempo”. Ed ancora la Suprema Corte precisa che “Un vincolo perpetuo di destinazione è nullo per violazione dell'art. 1379 c.c. risultando eccessivamente compromesso il diritto di propietà dell'onerato i cui poteri dispositivi sul bene risultano sostanzialmente sterilizzati sine die”(Cass. n. 15240/2017). Non prevedendo un termine ultimo entro il quale il mandatario dovrà eseguire l'incarico, il contratto di mandato irrevocabile preclude a parte attrice di disporre del bene in perpetuo con conseguente nullità essendo il vincolo giuridico in netto contrasto con il nostro ordinamento giuridico che non permette la compromissione senza limiti del diritto di proprietà. NULLITA' PARZIALE DEL MANDATO. Nel sottoscrivere il mandato irrevocabile, le parti hanno anche previsto la possibilità che il mandatario sig. possa contrarre con se stesso. CP_1
Orbene,tale pattuizione è nulla ex art.1346 ed ex art. 1418 c.c. in considerazione della mancanza di determinatezza con riferimento ad un elemento essenziale del contratto: il prezzo. Infatti, nel prevedere la possibilità che il rappresentante venda l'immobile anche a se stesso non viene determinato né emergono elementi per determinare il prezzo. Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto esprime la necessaria esigenza di concretezza dell'accordo senza la quale non si giustifica la sua forza vincolante.
4 Ne consegue, con tutta evidenza, che i signori sono privi di qualsiasi Parte_4 tutela potendo agire il mandatario anche a danno di parte attrice vendendo a se stesso ad un prezzo irrisorio. ANNULLABILITA' DEL MANDATO NELLA PARTE IN CUI PREVEDE PER IL RAPPRESENTANTE LA POSSIBILITA' DI CONTRARRE CON SE STESSO. L'art. 1395 c.c., che disciplina la figura anomala del contratto con se stesso, contiene una presunzione “juris tantum” di conflitto di interesse che è insito nel particolare meccanismo di formazione della volontà in quanto è possibile scivolare in situazioni in cui il rappresentante sacrifichi l'interesse del rappresentato dando preminenza al proprio. Al fine di tutelare le parti il codice civile sancisce l'annullabilità del contratto qualora manchi una specifica autorizzazione del rappresentato o quando il contenuto del vincolo non sia predeterminato nei suoi aspetti essenziali dallo stesso rappresentato. Nel caso di specie, il mandante, errando, non ha specificato il prezzo in base al quale è possibile che il sig. contragga con terzi o con se stesso rilevando, così in CP_1 definitiva, solo la volontà del mandatario ed esponendo le parti ad un evidente ed attuale conflitto di interesse.
“In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante” (Cassazione civile sez. VI -19/11/2019, n. 29959).
“È annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso se la procura, che pure l'autorizza a un simile contratto, non contiene una determinazione degli elementi negoziali sufficiente a tutelare il rappresentato, e, in particolare, l'indicazione di un prezzo minimo per la vendita dell'immobile avvenuta, secondo una perizia, a valori dimezzati rispetto a quelli di mercato” ((Cassazione civile sez. VI -04/11/2013, n. 24674).
Gli attori hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
- Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Ritenere e dichiarare la nullità del mandato irrevocabile stipulato in data 21.09.2007,
- In subordine, ritenere e dichiarare la nullità parziale nella parte in cui il contratto non determina il prezzo del bene nella futura compravendita,
- In ulteriore subordine, annullare il mandato irrevocabile per i motivi già esposti, in particolare per l'attualità del conflitto di interesse tra mandante e mandatario
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
5 si è ritualmente costituito in giudizio, esponendo quanto segue nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta:
“Sulla ricostruzione dei fatti enunciati da parte attrice, ai punti 7), 8) e 9) che precedono giova spendere alcune necessarie puntualizzazioni. Ed invero, come già riferito al punto 6) che precede, in data 21.09.2007, gli attori stipulavano con Controparte_2 contratto di mutuo ipotecario rogato in Notar di Ravenna Rep. n. 125281 e Per_1
Racc. n. 27196 per un importo concesso a mutuo di € 272.500,00 e ciò, al fine dell'acquisto degli immobili sopra meglio descritti. La durata del mutuo: 30 anni con pagamento di rata costante pari a € 1.607,59 mensili fin al 30/09/2037! A garanzia delle somme concesse a mutuo, i mutuatari, unitamente all'odierno convenuto, il quale peraltro aveva provveduto unitamente alla di lui consorte a versare all'atto del rogito la differenza prezzo, concedevano in favore di Controparte_2 ipoteca sugli immobili acquistati in comproprietà. Orbene, a far data dal dicembre 2012, in ragione dell'insolvenza dei debitori principali odierni attori, parte convenuta, al fine di tutelare il proprio patrimonio, provvedeva, in luogo di parte mutuataria, quale terzo datore di ipoteca sugli immobili acquistati in comproprietà, al pagamento dei ratei dei mutuo in questione considerati i continui solleciti dell'istituto di credito a provvedere, stante l'assoluta inadempienza degli obbligati principali odierni attori perpetratasi a partire da detto dato temporale. Per tale ragione, in relazione ai crediti vantati, al fine di recuperare l'importo complessivo di € 157.049,10 corrisposto dal dicembre 2012 al giugno 2020, parte convenuta promuoveva procedimento monitorio dinanzi al Tribunale di Ravenna Sezione civile avente n. di RG 2280/2020. Il Tribunale di Ravenna accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo proposto ingiungendo, con il decreto n. 868/2020 del 7 settembre 2020 di pagare la somma di € 157.049,10 oltre gli interessi dai singoli pagamenti effettuati fino al soddisfo e oltre le spese e i compensi legali della procedura monitoria liquidati in € 2.135,00 per compensi,
€ 406,50 per spese esenti oltre spese g.li 15%, CPA e IVA se dovuta come per legge, per un importo complessivo di € 157.049,10. Il predetto decreto ingiuntivo, notificato al IG. in data 11/14 settembre Parte_1
2020 e non opposto, veniva dichiarato esecutivo in data 03/12/2020 e munito di formula esecutiva in data 14/12/2020 (doc. 4). Si precisa, peraltro, che nonostante le esecuzioni forzate intraprese, la somma recuperata dell'importo complessivamente dovuto risulta pari a circa 15.000,00 euro a fronte del ben superiore importo della somma ingiunta specificando, inoltre, contrariamente a quanto rappresentato da parte avversa, che giammai è stata proposta qualsivoglia azione esecutiva nei confronti della IG.ra . Parte_2
Ad ogni buon conto, ferma restando l'assoluta mancata attinenza con i fatti per cui è causa, non può che contestarsi la speciosa quanto ardita argomentazione di controparte
6 secondo la quale i licenziamenti disposti dall'odierno convenuto (invero, forse, dall'Autotrasporti Raffadali) nel 2008 nei confronti della sig.ra e nel 2011 del Pt_2 sig. , avrebbero cagionato una situazione di disagio economico tale da non Parte_1 consentire loro di proseguire nel pagamento dei ratei del mutuo. Gli attori, infatti, inequivocabilmente, con il loro comportamento, sottraendosi quali mutuatari agli obblighi contratti con l'istituto di credito e pur essendo ovviamente titolari in comproprietà dell'immobile oggetto di acquisto in ragione di 1/3, hanno inteso volontariamente sottrarsi al pagamento di quanto da loro dovuto quali obbligati principali, ponendo ovviamente, il loro garante oggi convenuto, nella situazione di dover necessariamente provvedere al pagamento dei ratei al fine di non patire esecuzioni forzate da parte della banca, ivi compresa l'aggressione degli immobili dati in garanzia di cui gli stessi odierni attori risultano comproprietari. Sul punto, peraltro, non è dato comprendere quale sia stato il vantaggio tratto dall'odierno convenuto, rilevato da controparte nella propria citazione, nell'avere provveduto, in luogo degli obbligati principali, a far data dall'annualità 2012, al pagamento dei ratei del mutuo ipotecario, da questi ultimi acceso per l'acquisto degli immobili descritti in epigrafe. Unico dato certo e incontestabile è, infatti, che dal dicembre 2012, in ragione dell'insolvenza dei mutuatari, l'odierno convenuto al fine di salvaguardare il proprio patrimonio, abbia provveduto in luogo di parte debitrice al pagamento in favore dell'Istituto di credito dei ratei di mutuo non onorati dagli obbligati principali. Scevra di fondamento e peraltro incomprensibile, appare quindi anche l'affermazione attorea, secondo la quale cui le azioni esecutive promosse dall'odierno convenuto per il recupero dei ratei di mutuo corrisposti a avrebbero rafforzato la condizione di CP_2 fragilità economica e di “subordinazione psicologica” (sic!) degli attori. Ed invero, tra la cessazione della corresponsione dei ratei all'Istituto di credito da parte degli attori (2012) e la proposizione della procedura di recupero del credito intrapresa nei loro confronti da parte convenuta (2020), sono decorsi ben 8 anni, senza che medio tempore parte mutuataria si sia mai prodigata a ripianare, seppure minimamente, il debito accumulato nei confronti del garante. Ma non solo. Non ha minimamente da intendersi neanche la dedotta e non provata subordinazione psicologica che affliggerebbe gli attori a causa della cennata comproprietà e per la circostanza di essersi trovati, in un arco della loro vita, assunti dalla ditta Autotrasporti Raffadali. Per precisione, fermo restando che oscura ne è l'incidenza con il caso che ci occupa, è pur vero che il IG. risulta essere uno dei CP_1 titolari della Società Autotrasporti Raffadali, ma si contesta, in quanto non provata, che la IG.ra sia stata alle dipendenze del convenuto o della ditta sopra citata. Anzi Pt_2 non è dato neanche sapere se la stessa abbia mai prestato qualsivoglia attività lavorativa. Corrisponde al vero che presso la Società autotrasporti Raffadali, il IG. ha Parte_1 prestato servizio fino al 2011, come dimostrano gli atti da questi prodotti e che dalla stessa è stato licenziato per mancanza di commesse, ma è altrettanto vero che il IG.
risulta ritualmente assunto dal 14/08/2012 dalla corrente in Parte_1 CP_3
7 Agrigento con la qualifica di responsabile del servizio percependone, ovviamente, il relativo stipendio (doc 5). Non è da intendersi, pertanto, la ragione per la quale sostiene di non aver potuto provvedere a onorare il mutuo contratto con la banca a partire dal 2012. Va contestata, al pari, la circostanza dedotta da parte attrice relativa al fatto che il IG.
si sia, a dire di controparte, garantito un controllo assoluto sull'immobile con il CP_1 disposto licenziamento. Non solo perché tale circostanza non corrisponde al vero, ma in quanto illogico il trade union rappresentato da parte avversa. Ciò premesso, considerata peraltro la pacifica ammissione di parte avversa in relazione al fatto di essersi, parte convenuta, quale garante del mutuo, sobbarcata integralmente i pagamenti a oggi dovuti alla banca dagli attori, con la presente comparsa si costituisce nell'odierno giudizio parte convenuta che propone, invero doverosa domanda riconvenzionale, come di seguito meglio specificata per le seguenti ragioni IN DIRITTO I SULL'EX ADVERSO ECCEPITA NULLITA'/ANNULLABILITA' TOTALE E/O PARZIALE DEL CONTRATTO DI MANDATO IRREVOCABILE Fermo restando che il mandato oggetto del contendere non può che qualificarsi come mandato in rem propriam ex art. 1723 2° comma c.c., in quanto conferito (anche) nell'interesse del mandatario, salvo diversa pattuizione, invero assente nel caso di specie, non si estingue per revoca da parte del mandante. Nè si dica che nel caso di specie possa ritenersi sussistente una giusta causa di revoca considerato che, peraltro, non solo la stessa appare oltremodo insussistente ma, inoltre, mai puntualmente comunicata al mandatario in modo preciso e circostanziato (cfr. Cass. 711/1978). In ogni caso, ove volesse darsi credito al resoconto sulla presunta nullità del mandato rilevata da parte avversa, essa si basa essenzialmente sulla pronuncia della Corte di Cassazione n. 30246/2019. Orbene, in merito, appare sufficiente rappresentare, che il caso che esaminò la Corte di legittimità citato a più riprese da controparte, era ben distante dal caso oggi sottoposto al vaglio del Giudicante. Ed invero, nella questione che ci occupa, non solo il mandato irrevocabile di cui si discute risulta stipulato su un bene esistente e non futuro e incerto divenuto col tempo irrealizzabile (cfr. integralmente Cass. 30246/2019) ma, inoltre, ha un proprio termine, da individuarsi indiscutibilmente nella durata del mutuo trentennale stipulato con l'istituto di credito non potendosi non ritenersi correlato ai medesimi limiti cronologici del contratto di mutuo sottoscritto. A guisa è sufficiente per l'appunto scorgere il contenuto del contratto in questione al fine di rilevare che, detto mandato, avrebbe lo scopo, se eseguito, di estinguere il debito contratto con l'istituto bancario. Ne discende quindi che, l'estinzione naturale del mutuo alla scadenza pattuita, comporterebbe per l'effetto l'estinzione del mandato irrevocabile.
8 Pertanto, non sussiste nessuna compromissione sine die, come tende a far credere parte attorea, che possa determinare la nullità del mandato di cui si discute. II IN VIA RICONVENZIONALE - RICHIESTA AL GIUDICE DI APPOSIZIONE DI TERMINE DI DURATA NEL CONTRATTO DI MANDATO A tutto concedere, ove volesse il mandato sottoscritto, ritenersi sprovvisto di un termine, esso non potrebbe in alcun modo essere dichiarato nullo né parzialmente né nella sua totalità. Ed invero, il giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., su istanza di parte potrà comunque provvedere all'indicazione di un termine finale nel predetto mandato. Termine finale che, si ribadisce, per parte convenuta appare oltremodo scontato e correlato al termine di estinzione previsto in seno al contratto di mutuo e con il pagamento dell'ultima rata di esso prevista per il prossimo 30/09/2037. In ogni caso, si avanza espressa istanza acché il Giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. provveda a indicare il termine finale di durata da apporre in seno al mandato sottoscritto redatto dalle parti illo tempore alla presenza del notaio coincidente con il termine di estinzione del mutuo contratto previo esame delle precedenti circostanze rappresentate e dalle seguenti. E' assolutamente smentita per tabulas la circostanza rappresentata da parte avversa che il IG. potrebbe vendere liberamente l'immobile a se stesso, anche a un prezzo CP_1 irrisorio essendo il prezzo di vendita legato inscindibilmente al mutuo che, come da piano di ammortamento che si produce unitamente al contratto, prevede a oggi un debito, comprensivo di interessi e capitale, di € 191.004,15. Che la vendita anche a se stesso, è una previsione del contratto di mandato stipulato oltremodo legittima che non può essere minimamente intaccata dall'asserita sudditanza psicologica invocata dai debitori principali tanto inesistente quanto non provata. Che, in ogni caso, per espressa previsione nell'atto di acquisto, sussiste un esplicito diritto di prelazione reciproco delle parti che non può non essere preso in considerazione al fine di determinare che tutti gli assunti rappresentati da parte avversa non possono in alcun modo ritenersi condivisibili considerato che, proprio il predetto reciproco diritto di prelazione, preclude qualsivoglia possibile determinazione di un prezzo irrisorio di vendita. III SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE - RICHIESTA DI CONDANNA DEGLI ATTORI AL PAGAMENTO DI QUANTO CORRISPOSTO A A CP_2
TITOLO DI RATEI DI MUTUO DAL GARANTE ODIERNO CONVENUTO NEL PERIODO LUGLIO 2020 - DICEMBRE 2022 In ogni caso, ferma restando la già accennata e prodotta ingiunzione che afferiva alle mensilità corrisposte fino al 30/06/2022, i ratei di mutuo dal luglio 2020 e sino al 30 novembre 2022, in ragione del perdurare dell'insolvenza dei debitori principali, sono stati corrisposti dall'odierno convenuto, quale terzo datore di ipoteca, che ha provveduto, in luogo di parte mutuataria, al pagamento in favore dell'Istituto di Credito
9 dei ratei di mutuo per un importo complessivo di € 46.620,11 (29 mensilità in rata costante pari ciascuna a € 1.607,59). Importo ripartito per ciascuna annualità attraverso prelievi/versamenti effettuati dalla come da estratti conto che si producono (doc. 6, 7, 8 e 9). CP_2 CP_2
Spetta, pertanto, a parte convenuta il pagamento da parte degli attori della ulteriore somma di € 46.620,11 corrisposta a in forza del contratto di Controparte_2 mutuo ipotecario stipulato dagli attori il 21.09.2007 e rogato in Notar di Per_1
Ravenna Rep. n. 125281 e Racc. n. 27196, nel quale lo stesso assume la veste di terzo datore di ipoteca sugli immobili acquistati in comproprietà con parte mutuataria”.
Il convenuto ha pertanto concluso come segue:
“VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI RAVENNA
1) Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) In subordine, in via riconvenzionale, apporre ai sensi dell'art. 1183 c.c. un termine congruo al mandato irrevocabile siglato tra le parti entro il quale il mandante dovrà procedere alla vendita e che si indica alla data del 30/09/2037;
3) In ogni caso, sempre in via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento in favore di parte convenuta, della somma di € 46.620,11 pari a quanto versato in relazione ai ratei di mutuo pagati quale garante dal mese di luglio 2020 al mese di novembre 2022 all' in luogo degli inadempienti obbligati principali odierni attori;
CP_2
4) Vinti i compensi e le spese del giudizio”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Deve rilevarsi in primo luogo che il contratto di mandato irrevocabile a vendere sottoscritto dalle parti in causa in data 21/09/2007 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1379 c.c., in quanto impedisce agli odierni attori, per tutta la durata del mandato, di vendere direttamente gli immobili da loro acquistati pro quota con l'atto notarile di compravendita stipulato anch'esso in data 21/09/2007.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “il mandato a vendere "in rem propriam" preclude al mandante la possibilità di alienare direttamente il bene, come si desume dagli artt. 1723, comma 2, e 1724 c.c.; è, in tale ipotesi, essenziale a pena di nullità, la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato, attesa la disposizione di portata generale prevista nell'art. 1379 c.c., applicabile anche a pattuizioni che comportino comunque limitazioni incisive del diritto di proprietà” (Cass. 20/11/2019 n. 30246).
10 Con la medesima sentenza si è inoltre precisato che “deve … negarsi che le parti di un contratto di mandato siano vincolate all'impegno assunto per un tempo indefinito, spiegandosi lo stesso mandato “a tempo indeterminato”, contemplato dell'art. 1725 c.c., comma 2, non come mandato “senza termine” per il compimento di un dato atto, nella specie negoziale (come il mandato ad alienare), ma come mandato conferito per una serie indeterminata di atti. Ai sensi dell'art. 1722 c.c., n. 1, il mandato che abbia per oggetto il compimento di un determinato atto negoziale o giuridico in senso stretto si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c., su istanza della parte che vi ha interesse (cfr. Cass. Sez. 1, 28/07/1995, n. 8243; Cass. Sez. 1, 16/01/1976, n.
145); l'art. 1722, n. 1, c.c. delinea, invero, il termine come modalità di adempimento ed
è coerente con l'intera disciplina codicistica in tema di mandato, incentrata sul potere- dovere del mandatario di agire per conto del mandante”.
Nel caso di specie il mandato ad alienare non contiene alcuna espressa previsione di durata temporale dell'incarico conferito al mandatario, limitandosi a stabilire un obbligo di utilizzo dello stesso mandato al solo fine di estinguere ogni debito nei confronti dell'istituto di credito mutuante;
obbligo dal quale non sembra però potersi desumersi una precisa coincidenza della durata del mandato con quella trentennale del mutuo stipulato con Controparte_2
Ne consegue che il termine finale di efficacia del mandato de quo va fissato giudizialmente in questa sede a norma dell'art. 1183 c.c.
Si ritiene comunque congrua, stante la finalità del mandato in questione,
l'individuazione del relativo termine finale nella data del 30/09/2037 (giorno di scadenza dell'ultima rata del mutuo ipotecario trentennale stipulato dagli attori con in data 21/09/2007 al fine dell'acquisto immobiliare avvenuto in Controparte_2
pari data), come richiesto in via riconvenzionale dal convenuto.
11 La fissazione giudiziale del suddetto termine comporta naturalmente il rigetto della domanda proposta in via principale dagli attori, diretta ad ottenere la dichiarazione di totale nullità del mandato irrevocabile stipulato in data 21/09/2007.
Merita invece accoglimento l'ulteriore domanda attorea, proposta in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del predetto contratto di mandato nella parte in cui riconosce al mandatario il potere di contrarre con se stesso. CP_1
Va ricordato a tale proposito che gli artt. 1394 e 1395 c.c. prevedono rispettivamente: a) che il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato può essere annullato se il conflitto era conoscibile dal terzo;
b) che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, in proprio o quale rappresentante di un'altra parte, salvo che non vi sia stata specifica autorizzazione, ovvero che il contenuto del contratto sia stato predeterminato, in modo da escludere il conflitto.
Le due disposizioni costituiscono eccezioni al principio generale della irrilevanza del profilo obbligatorio attinente al rapporto interno rappresentante – rappresentato sull'efficacia della legittimazione attribuita al primo.
In particolare l'art. 1395 c.c., prevede una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che può essere superata esclusivamente – con una indicazione che assume dunque i connotati della tassatività – dalla dimostrazione dell'esistenza, in via alternativa, di due condizioni: una autorizzazione specifica, ovvero la predeterminazione degli elementi negoziali (Cass. 21/11/2008 n. 27783); perché si realizzino queste condizioni è necessario un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella fase prodromica alla conclusione dell'atto (cfr. Cass. 24/03/2004 n. 5906; Cass. 15/05/2009
n. 11321 e Cass. 15/03/2012 n. 4143).
Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha affermato che “in tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi e quindi
l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione
12 degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato;
ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante (Cass.
6398/11; 5906/04; 14982/02)” (Cass. 04/11/2013 n. 24674).
La validità del contratto è dunque legata alla indicazione, nella procura, dei requisiti minimi negoziali, perché altrimenti l'interesse perseguito non sarebbe più quello del rappresentato, ma quello del rappresentante;
ciò che è escluso dalle finalità che la norma persegue.
Non costituisce autorizzazione specifica idonea ad escludere il conflitto di interessi la procura che si limiti a conferire al rappresentante la generica facoltà di contrarre con se stesso, di determinare autonomamente il prezzo di vendita e di vendere al prezzo ritenuto conveniente, in quanto tale formulazione non consente l'individuazione di alcuna preventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbe dovuto contenere. Il requisito della specificità dell'autorizzazione deve essere riferito anche alla specificità dei criteri di determinazione dell'elemento essenziale del prezzo, non essendo sufficiente la mera attribuzione della facoltà di vendere al prezzo ritenuto conveniente per integrare il requisito normativo.
Nel caso di specie il contratto di mandato, nel riconoscere a la facoltà di CP_1
contrarre con se stesso, non indica alcun criterio specifico per la determinazione del prezzo di vendita, limitandosi a nominare il convenuto procuratore speciale degli attori
“affinchè in loro nome, vece, conto ed interesse venda a chi vorrà, con la specifica autorizzazione a contrarre anche con se stesso ai sensi dell'art. 1395 c.c., e per il prezzo che riterrà più opportuno, tutti i diritti ai medesimi spettanti sul seguente immobile …”,
e a conferirgli “ogni più ampia ed opportuna facoltà per il miglior espletamento del mandato conferitogli nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa quella di … fissare il prezzo e le modalità di pagamento …”.
13 È evidente, alla luce dei principi sopra richiamati, che l'autorizzazione a contrarre con se stesso rilasciata a non è idonea a superare la presunzione di conflitto di CP_1
interessi prevista dall'art. 1395 c.c., e quindi ad escludere l'annullabilità del contratto di compravendita eventualmente concluso dal rappresentante con se stesso, trattandosi di autorizzazione priva del requisito della specificità.
Merita senz'altro accoglimento, infine, la domanda riconvenzionale di CP_1
diretta ad ottenere la condanna di e al pagamento in Parte_1 Parte_2
proprio favore della somma di € 46.620,11 a titolo di rimborso delle rate di mutuo pagate dal convenuto, quale garante, a dal mese di luglio del 2020 al Controparte_2
mese di novembre del 2022 in luogo degli attori, obbligati principali inadempienti: si tratta infatti di somma non contestata dagli attori, per la quale è già stata emessa in corso di causa ordinanza di pagamento ex art. 186-bis c.p.c.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) fissa la data del 30/09/2037 quale termine finale di efficacia del contratto di mandato irrevocabile a vendere stipulato tra le odierne parti in causa in data 21/09/2007, respingendo conseguentemente la domanda attorea diretta a far dichiarare la totale nullità di tale contratto;
2) dichiara la nullità del predetto contratto di mandato nella parte in cui autorizza il mandatario con rappresentanza a contrarre con se stesso;
CP_1
3) conferma l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa in data 09/07/2024, con la quale è stato ordinato a e , in solido tra loro, di pagare Parte_1 Parte_2
immediatamente a la somma non contestata di € 46.620,11, a titolo di CP_1
rimborso delle rate di mutuo pagate dal convenuto, quale garante, a dal Controparte_2
14 mese di luglio del 2020 al mese di novembre del 2022 in luogo degli attori, obbligati principali inadempienti;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, il giorno 09/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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