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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2298/24 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 2298/24 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. indicato: ), quale erede del sig. , e
[...] C.F._2 Persona_1
nato a [...] il [...], (C.F. indicato: Parte_3
), tutti rapp.ti e difesi, giusta mandato allegato all'atto di C.F._3
citazione, dall'Avv. Raffaela Arduo (C.F. ), presso il cui studio C.F._4
elettivamente domiciliano in Qualiano (NA) alla Via antica Consolare Campana n. 24
(domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTI–
E
(C.F. indicato: ), cessionaria dei crediti dalla Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, e per essa, nella sua qualità di procuratrice, Controparte_2 CP_3
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oggi C.F. indicato: ) CP_2 Controparte_4 P.IVA_2
società con unico socio, a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022
a rogito del notaio di Milano, rep. n. 75095, racc. n. 15653, in persona Persona_2
del procuratore speciale p.t., a tanto abilitata ed all'uopo dotata degli opportuni poteri giusta procura a rogito del notaio di Milano del 21 Ottobre Persona_3
2022, rep. n. 5488, racc. n. 4129, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferrara
(C.F.: ) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e C.F._5
risposta, con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate mediante trattazione scritta per l'udienza del 24.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato l'11.03.24
, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la cessionaria al fine di Controparte_2 Controparte_1
veder revocare il decreto ingiuntivo n. 3806/2017 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 14.07.2017, con il quale è stato loro ingiunto di pagare l'importo di €
698.610,11, oltre interessi e spese.
In forza di detto decreto ingiuntivo aveva intrapreso i pignoramenti Controparte_1
immobiliari iscritti ai nn. 146/2018 e 23/2019 RGE, successivamente riuniti.
Con ordinanza del 9.02.24 il GE, rilevata l'assenza di motivazione in ordine al profilo dell'abusività delle clausole contrattuali, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza Cass. S.U. n. 9479/2023, assegnava termine di 40 giorni dal deposito dell'ordinanza per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
I signori , (quale erede del signor ) Parte_1 Parte_2 Persona_1
e , hanno introdotto la presente opposizione, lamentando: 1) il Parte_3
mancato deposito della fideiussione del 30.03.2000; 2) il superamento del limite di
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finanziabilità; 3) la nullità delle fideiussioni in relazione al provvedimento n. 55/2005
della Banca d'Italia; 4) l'erronea quantificazione del credito a causa dell'illegittimità
delle clausole contrattuali del mutuo e dei contratti di conto corrente.
Si è costituita quale cessionaria del credito di Controparte_1 Controparte_2
a mezzo della procuratrice chiedendo il rigetto
[...] CP_5
dell'opposizione.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione.
2. L'opposizione è tempestiva.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023, hanno stabilito che,
ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole del contratto che è fonte del credito ingiunto, il debitore può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione.
E di tale facoltà si sono avvalsi gli opponenti, proponendo l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nel termine di quaranta giorni dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
3. Gli opponenti lamentano che nel fascicolo monitorio non è stata versata la fideiussione del 30.03.2000 indicata nel ricorso monitorio.
In effetti, l'allegato 12 al ricorso monitorio non contiene alcuna fideiussione del 2000.
In sede di costituzione nel presente giudizio, però, la ha depositato anche la CP_1
fideiussione mancante (cfr. all. 8 alla comparsa di costituzione e risposta).
Benchè la data indicata in corsivo sia quella del 24.03.2000 ed il timbro postale non sia leggibile, non vi è dubbio che si tratti proprio della fideiussione di cui si fa
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menzione nel ricorso per decreto ingiuntivo, data la corrispondenza degli importi
(Lire 300.000.000 = Euro 154.937,07).
Vi era, dunque, la possibilità di contestare specificamente anche le clausole di detto contratto di fideiussione nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.. D'altra parte, le clausole del contratto di fideiussione del 2000 sono dello stesso tenore di quelle già depositate in sede monitoria.
4. L'opposizione è inammissibile.
Come sopra chiarito, le contestazioni che possono essere sollevate avverso un decreto ingiuntivo non opposto sono solo quelle che riguardano la vessatorietà delle clausole del contratto stipulato tra le parti in forza del quale è stato concesso il decreto ingiuntivo.
Ciò significa che, poiché tra i signori e la Per_1 Controparte_2
sono stati stipulati i soli contratti di fideiussione, mentre la parte mutuataria nel contratto di mutuo nonché il soggetto a cui sono intestati i conti correnti è la Sandestè
Park Hotel srl, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte dei signori
(qualora essi rivestissero la qualità di consumatori) è ammissibile solo per Per_1
far valere l'eventuale vessatorietà delle clausole dei contratti di fideiussione.
Non sono, pertanto, ammissibili nella presente sede le doglianze relativa al contratto di mutuo ed ai contratti di conto corrente.
Certamente, poi, è da escludere la legittimazione di a proporre Parte_3
opposizione tardiva a decreto ingiuntivo in quanto lo stesso, come risulta dal contratto di mutuo, era il legale rappresentante della società mutuataria e, quindi,
rivestiva la qualifica di imprenditore.
L'unica doglianza relativa alle clausole delle fideiussioni è quella relativa alla conformità delle stesse allo schema contrattuale di cui al prot. ABI n.1131 del
27/02/2003, di cui la Banca d'Italia, in qualità di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, preso atto del parere del 20/04/2005 dell' ha ravvisato, CP_6
giusto provvedimento numero 55 del 2 maggio 2005, la contrarietà all'art. 2, comma
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2, lett. a) della legge n. 287/1990, specificamente sull'applicazione uniforme degli artt.
2, 6 e 8.
Tuttavia, relativamente a tale doglianza, non può trovare applicazione analogica il principio di diritto affermato dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia con la sentenza del 17 maggio 2022 e recepito dalle Sezioni Unite della cassazione con la citata sentenza n. 9479/2023.
In primo luogo, la disciplina consumeristica non è sovrapponibile a quella posta a tutela della concorrenza, non solo in base al criterio ermeneutico letterale fondato sulla separatezza e diversità dei dati normativi recanti le rispettive materie, ma anche in base al criterio teleologico, secondo cui i soggetti tutelati, nella prima, sono solo i consumatori, nella seconda, sono anche gli imprenditori, in qualità di utenti del mercato (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 2207 del 4 febbraio 2005).
Inoltre, la peculiarità delle discipline previste rispettivamente dal D. Lgs. 206 del
2005 e dalla L. n. 287 del 1990 conduce a non ritenere nemmeno percorribile la strada dell'applicazione analogica ex art. 14 delle preleggi del su esposto principio di diritto
- anche laddove si intenda aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui le sentenze della Corte di Giustizia sono equiparabili a delle fonti del diritto (cfr. Consiglio di Stato, A. P. n. 11 del 2016) - in quanto trattasi di microcosmi, da cui non è possibile ricavare regole generali tali da coprire,
mediante l'interpretazione, le lacune normative.
Infatti, l'istituto del giudicato è posto a tutela dei principi generali dell'ordinamento giuridico di stabilità delle situazioni giuridiche soggettive e di certezza del diritto,
quali corollari del principio di rango costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost.
Ciò comporta che, una volta intervenuto il giudicato, come avviene nel caso del decreto ingiuntivo non opposto, non è più possibile invocare la disciplina a tutela della concorrenza.
4. L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento delle spese di lite in favore di come Controparte_1
rappresentataq, liquidate in complessivi € 15.659,00, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
il Giudice
dott. Antonio Cirma
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