Versione
4 maggio 1973
4 maggio 1973
Art. 88.
Oggetti diretti ad omonimi
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
Oggetti diretti ad omonimi
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
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Giurisprudenza • 250
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