Articolo 88 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 87Articolo 89
Versione
4 maggio 1973
Art. 88.
Oggetti diretti ad omonimi

Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente