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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2373/2024
Successivamente, davanti al G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano, all'udienza del
13/02/2025 sono presenti sono comparsi l'Avv. Defendi in sostituzione dell'Avv. Tosi, per parte resistente l'Avv. Paolo Biasin.
Il giudice dà atto che le parti hanno depositato gli scritti conclusivi e le invita a procedere alla discussione orale della causa.
Il procuratore di parte ricorrente si richiama integralmente al contenuto delle note conclusive depositato il 24/01/25, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il procuratore di parte resistente si richiama al contenuto della propria comparsa conclusiva dep. 27/01/25, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, dando lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2373/2024
promossa da:
1 (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. TOSI LORIS, presso il cui studio in P.IVA_1
VENEZIA MESTRE, via TORINO n.151/a, ha eletto domicilio;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
PIRON FRANCESCO, presso il cui studio in PIAZZA DEL CARMINE 4
MILANO ha eletto domicilio;
PARTE RESISTENTE
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa
2 ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
(cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n.
9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte
d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso, con il quale
, invocando Parte_1
l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità ed ampiamente condiviso dalla giurisprudenza di merito diretto a riconoscere il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna di cui all'art. 6, comma
2, del D.L. n. 511 del 1988 (convertito nella legge n. 20 del 1989 istitutiva del tributo di cui è causa) in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica, per contrasto con quanto previsto dall'art. 1, par. 2, della Direttiva
2008/118/CE come interpretata dalla CGUE, ha chiesto: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme CP_1
versate a negli anni 2010 e 2011 a titolo di Addizionale Controparte_2 provinciale, pari al complessivo importo di € 17.413,73 (IVA inclusa) e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore Controparte_2
di della Controparte_1 predetta somma di €17.413,73, ovvero di quella diversa, anche maggiore, che venisse accertata in esito al presente giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo;
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta di
[...]
con la quale la convenuta ha chiesto il rigetto della CP_2
3 domanda restitutoria attorea per infondatezza, deducendo: i) che la sentenza C-316/22 della CGUE ha confermato l'esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE, sicchè la natura asseritamente indebita del pagamento scaturente dall'incompatibilità tra le Addizionali e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE non può essere validamente addotta in un giudizio civile fra fornitore e consumatore dato che l'efficacia delle direttive self-executing è limitata ai rapporti tra il cittadino e lo Stato membro di appartenenza (c.d. efficacia solo verticale delle direttive e non anche orizzontale); ii) che, alla luce dei prospettati rinvii alla CGUE ed alla Corte
Costituzionale, appare evidente la necessità di una sospensione/interruzione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., quantomeno per evitare pronunce che si possano porre in contrasto con i principi che potranno sul punto essere sanciti dalla CGUE e dalla Corte Costituzionale all'esito dei rispettivi giudizi di rinvio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (ex multis, cfr. Trib. Ascoli Piceno R.G. 1330/2021, ord. del 25.11.2021 e Trib. Trento
R.G. 3172/2020, ord. del 26.4.2022); iii) che diversamente da quanto assume la ricorrente, l'addizionale provinciale non costituisce una altra imposta indiretta che, ai sensi dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE,
i singoli Stati Membri potrebbero introdurre in relazione ai prodotti energetici ed alla elettricità solo per finalità specifiche, atteso che l'accisa addizionale altro non rappresenta se non un inasprimento, o una “quota parte” del tributo base;
iv) che è infondata la richiesta attorea di disapplicazione della disciplina domestica istitutiva delle addizionali provinciali per la pretesa contrarietà ai principi di diritto unionale, espressi dalla CGUE nelle Sentenze della CGUE 5 marzo 2015 (causa C-553/13) e 25 luglio 2018 (causa C-
103/17) richiamate dalla Corte di Cassazione, poiché la giurisprudenza di merito ha confermato come le richiamate sentenze della CGUE costituiscano precedenti non attinenti e risultino quindi del tutto non idonee a determinare la disapplicazione della disciplina domestica;
v) che, a ben
4 vedere, la convenuta si è limitata ad applicare le norme cogenti, in vigore all'epoca dei fatti in contestazione, in tema di accisa addizionale e tale rilievo esclude in radice qualsiasi ipotesi di scorretta condotta da parte della convenuta che, anzi, risulta il vero soggetto leso dal discutibile meccanismo dell'art. 14 TUA;
vi) in via subordinata, ha eccepito la parziale prescrizione e l'erronea quantificazione della pretesa creditoria del cliente finale;
vii) sempre in via subordinata, che la domanda avversaria risulta comunque radicalmente infondata anche nella parte in cui viene chiesta la restituzione dell'IVA sugli importi pagati a titolo di addizionale provinciale, poiché la medesima ricorrente ha già integralmente portato in detrazione gli importi versati;
viii) in via ulteriormente subordinata, che la pretesa avversaria è almeno parzialmente infondata con riferimento agli importi relativo alle mensilità di fornitura antecedenti al 1 aprile 2010, poiché trattasi di mensilità in cui la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario;
ix) che, in ogni caso, gli interessi legali ai sensi del comma 1° dell'art. 1284 cod.civ. potranno essere al più riconosciuti esclusivamente a decorrere dalla domanda giudiziale avversaria;
così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;
ritenuto che il ricorso sia infondato e non possa trovare accoglimento;
osservato che la presente decisione viene assunta dando applicazione al cd. principio della ragione più liquida, che impone di dare priorità al motivo più evidente a prescindere se si tratti di rito o merito, sicchè la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall' art. 276 c.p.c. (cfr. ex plurimis, Trib. Milano sez. V
03/12/2014 n. 14383; Trib. Milano Sez. spec. Impresa 02/03/2018 n. 2499);
osservato che, nella direzione invocata da parte ricorrente, la Corte di
5 Cassazione ha osservato che "Secondo il diritto eurounitario una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di
Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel e Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, LaMesser
France SAS, punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27febbraio 2014, C82/12,
Transportes Jordi Besora, punto 22). Punto decisivo ai fini della sopravvivenza, secondo il diritto dell'Unione Europea (al fine della applicazione della disciplina di diritto interno), delle imposte addizionali è, pertanto, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (…) Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato <<…al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta
e la finalità dell'imposizione in questione>>. Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno
Stato, come di un Ente Locale, <<…poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese>>” (cfr. Cass. n. 15198 del 04/06/2019, in motivazione);
6 osservato che la Corte ha affermato che le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 D.L. 28 novembre 2011, n.
511 (conv. con legge 27 gennaio 1989, n. 20), dagli artt. 52, 56 e 60 D.Lgs.
504/1995 come modificati dall'art. 1 D.Lgs 02/02/07 n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, avendo invece come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, sicché – ha proseguito la Corte – “…l'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa
(Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., Sez. V, 10 agosto 2016, n.
16923)” (così Cass. 15198/19, cit.);
rilevato che, nel contesto nel quale è maturato il sopra riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è recentemente intervenuta - come prontamente evidenziato da parte resistente - la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/04/24, resa nella causa
C-316/22 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Como e vertente sull'interpretazione dell'art. 288, terzo comma, TFUE e sul principio di effettività, dopo avere ampiamente ricostruito il quadro normativo unionale e dell'ordinamento italiano in materia di imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica (e chiarito che le parti ricorrenti nei procedimenti principali hanno convenuto i loro fornitori dinanzi al Tribunale di Como, giudice del rinvio, al fine di ottenere, nell'ambito di due azioni civili riunite da tale giudice, il rimborso delle somme pagate a titolo di detta imposta addizionale [nel periodo compreso tra la scadenza del termine concesso agli Stati membri per conformarsi alla direttiva 2008/118 e l'abrogazione, da
7 parte del legislatore italiano, dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità] in quanto le disposizioni nazionali istitutive di tale imposta erano incompatibili con il diritto dell'Unione)1 ha affrontato le due questioni sollevate dal giudice rimettente 2, affermando che [sottolineature e grassetto 1 Con la detta sentenza dell'11/04/24, la CGUE non ha mancato di evidenziare che, nella materia de qua, i giudici di merito italiani hanno adottato due orientamenti differenti:
-secondo un primo orientamento giurisprudenziale - che, se fosse seguito, comporterebbe il rigetto delle domande di rimborso di detta imposta - in una controversia tra privati, il giudice non può disapplicare una disposizione nazionale incompatibile con una direttiva dell'Unione, pena il riconoscimento a quest'ultima di un «effetto diretto orizzontale» negato dalla Corte;
-in base al secondo orientamento giurisprudenziale - che, se fosse condiviso, comporterebbe l'accoglimento di dette domande – si fa leva sull'obbligo di interpretare il diritto interno, a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva di cui trattasi, alla luce del testo e della finalità di quest'ultima, al fine di raggiungere i risultati perseguiti dalla direttiva medesima. Secondo tale orientamento, detto obbligo condurrebbe a ritenere che il principio dell'effetto diretto soltanto verticale delle direttive non osta a constatare il carattere indebito di un pagamento in un rapporto orizzontale «di rivalsa», in virtù del collegamento di tale rapporto con il rapporto tributario, in cui il divieto posto dal diritto dell'Unione opera direttamente. 2 Il Tribunale di Como ha sottoposto alla CGUE le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea e, nello specifico,
l'articolo 288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma,
[del decreto legislativo] n. 504/1995), il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo Stato i diritti attribuitigli da tale direttiva. 2) Se il principio di effettività osti a una normativa nazionale (articolo 14, quarto comma,
[del decreto legislativo] n. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione
d'illegittimità dell'imposta - ossia la contrarietà a una direttiva [dell'Unione] - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il soggetto obbligato al pagamento e
l'Amministrazione Finanziaria, ma non in quello tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto, l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata».
Nel successivo punto 36 della pronuncia, la CGUE ha precisato che: “…ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità
l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico
8 aggiunti: NDR]:
- “22…ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ne consegue, secondo costante giurisprudenza, che una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”;
ritenuto che con l'affermazione che precede - meglio chiarita al successivo punto 36 - la CGUE abbia espressamente ribadito che una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, sicché, con riferimento alla normativa nazionale italiana, ha osservato che “…tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro” (cfr. sentenza CGUE 11/04/24, punto 37);
ritenuto che tale limite all'efficacia delle Direttive costituisca uno dei principi cardine del diritto dell'Unione Europea, trattandosi di principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE 26 febbraio 1986
Marshall, C-152/84, EU:C:1986:84, punto 48; CGUE 14 luglio 1994 Per_1
C-91/92, EU:C:1994:292, punto 24; CGUE 10 ottobre 2017 C-
[...] Pt_2
supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana” (cfr. punto 36 della sentenza 11/04/24 della CGUE).
9 413/15, EU:C:2017:745, punto 31; CGUE 7 agosto 2018 Smith C-122/17,
EU:C:2018:631, punti 41-45 e 49; CGUE 24 giugno 2019 C- Per_2
573/17, EU:C:2019:530, punti 52-68);
osservato, poi, quanto ai meccanismi di trasposizione nelle normative nazionali interne delle direttive unionali, che la CGUE non ha mancato di osservare che:
- “23…il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro eserciti la propria competenza riguardo alla forma e ai mezzi per raggiungere i risultati stabiliti dalla direttiva in questione prevedendo, nella propria normativa nazionale, che, scaduto il termine di trasposizione, le disposizioni chiare, precise e incondizionate di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta entrino a far parte del suo ordinamento giuridico interno e che, di conseguenza, tali disposizioni possano essere fatte valere da un singolo nei confronti di un altro singolo. Infatti, in tale situazione, l'obbligo così imposto ai singoli non deriva dal diritto dell'Unione, bensì dal diritto nazionale, e non costituisce, pertanto, un obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti da tale diritto”;
- “24…di conseguenza, se, sulla base del diritto dell'Unione, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico di un singolo e dunque essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro può tuttavia conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto”;
- “25 … malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale (…)
10 qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”;
osservato, quindi, che la CGUE, alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra riportate, ha risposto alla prima questione dichiarando che “…l'articolo
288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta
a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato
o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”;
ritenuto, quindi, che, quanto all'efficacia delle direttive europee, la CGUE ha chiarito che il giudice nazionale, nell'ambito di una controversia tra privati, non può automaticamente disapplicare la normativa nazionale che risulti in contrasto con la direttiva europea (proprio ed esattamente in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive stesse, chiaramente ribadita dalla Corte in termini di limite degli effetti interni delle norme europee), spettando solo allo Stato membro di conferire ai giudici nazionali il potere di disapplicare, sulla base del suo diritto interno, la disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell'Unione priva di effetto diretto;
rilevato che è proprio nella prospettiva indicata che la corte ha proseguito affermando che “33. “…spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno
Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (…), restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi
11 di equivalenza e di effettività;
ritenuto, a tale riguardo, che la CGUE non faccia riferimento ad una generica norma di diritto interno finalizzata all'esercizio di un generico diritto di ripetizione, ma alla specifica possibilità da conferirsi al consumatore finale di richiedere in restituzione l'accisa addizionale elettrica contraria a una norma unionale non trasposta ma che, sotto il vigore della legge nazionale istitutiva del tributo, è stata percepita dal fornitore non indebitamente ma in applicazione di quella norma di legge e la cui natura indebita deriva (non già dalla mancanza di titolo dell'attribuzione, ma) soltanto dalla mancata trasposizione da parte dello Stato nel diritto interno della norma unionale che dichiarava illegittimo il tributo addizionale;
ritenuto che manchi, nell'ordinamento italiano interno, una norma di legge direttamente finalizzata a consentire al consumatore finale di richiedere in restituzione l'accisa addizionale elettrica contraria a una norma unionale non trasposta ma ottenuta in pagamento dal fornitore col meccanismo della rivalsa espressamente previsto dalla legge prima della sua abrogazione, tale non potendo ritenersi, per la mancanza della natura indebita del pagamento in rivalsa, la norma di cui all'art. 2033 cod.civ.;
ritenuto, pertanto, che, in forza di quanto sopra, possa essere affermato che,
a fronte del diritto di rivalsa sui consumatori finali previsto dall'art. 56, comma 1, ult. periodo, T.U.A. all'epoca vigente, era la legge a prevedere tale rivalsa nei termini dell'inserimento in contratto di una componente di prezzo corrispondente a quanto il fornitore era tenuto a versare all'Erario, sicchè la resistente si è limitata ad applicare la normativa CP_2 all'epoca vigente, versando le addizionali provinciali all'Erario, esercitando il diritto alla rivalsa (nei termini previsti dalla legge) nei confronti dei propri clienti finali e addebitando loro somme non certo sine titulo, sicché manca il carattere indebito del pagamento a fondamento della domanda ex art. 2033
12 c.c., richiedendo, come noto, l'azione di ripetizione dell'indebito, che il pagamento sia avvenuto sine causa;
osservato che la natura non indebita del percepimento del tributo aggiuntivo da parte del fornitore è chiaramente indicata dalla stessa CGUE quando: i) nel punto 35, afferma che “Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all'articolo 53 del decreto legislativo
n. 504/1995, l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità doveva essere corrisposta dai fornitori di elettricità, ma che quest'ultimi l'hanno in seguito ripercossa sui consumatori finali, conformemente alla facoltà riconosciuta loro dall'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504/1995”; ii) nel punto 37 della pronuncia, essa osserva espressamente che, sulla questione dell'accisa integrativa italiana, la ripercussione da parte del fornitore dell'onere aggiuntivo in base al meccanismo della rivalsa era
“…operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale” (cfr. sentenza CGUE 11/04/24, sub pgf. 37);
ritenuto che quanto sopra sia già sufficiente a ritenere infondata la pretesa restitutoria della società attrice;
osservato, peraltro, che nella stessa direzione qui seguita sembra esprimersi anche - a ben vedere - la stessa CGUE nella sentenza in esame, laddove, rispondendo alla seconda questione pregiudiziale sottopostale dal giudice rimettente3), ha affermato:
- che, in forza della inefficacia orizzontale della direttiva unionale, “…in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana” (cfr. sentenza CGUE 11/04/24, punto 36);
- che “…tale normativa [si legga, nazionale: ndr] viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro” (CGUE cit., punto 37);
- che , quindi, “…il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati” (cfr. sentenza CGUE 11/04/24, punto 38);
osservato, infatti, che la CGUE sottolinea ancora una volta che, nel caso in esame, il carattere indebito del versamento deriva solo dalla mancata trasposizione della direttiva da parte dello Stato (e non dall'assenza di titolo
14 del prelievo da parte del fornitore con la rivalsa di legge all'epoca vigente), evidenziando l'impossibilità di far valere nella causa di ripetizione detta ragione di legittimità in forza della inefficacia orizzontale delle direttive, sopra meglio chiarita, in difetto di chiara e specifica norma interna di recepimento/attuazione delle direttive stesse;
ritenuto che, in forza di tutti i principi espressi dalla sentenza della CGUE come sopra riportati, debba essere qui disatteso l'orientamento in precedenza espresso dalla Corte di Cassazione e da una rilevante parte della giurisprudenza di merito (anche del Tribunale di Verona) di cui parte attrice ha riportato varie pronunce - dovendo ritenersi che il giudice nazionale non possa automaticamente disapplicare la norma nazionale interna in contrasto con la disposizione pur chiara, precisa e incondizionata di una direttiva che non sia stata trasposta (o non sia stata correttamente trasposta) dallo Stato membro, ciò dovendo escludersi proprio sulla base della previsione di cui all'art. 288, terzo comma, TFUE (cfr. in tal senso da ultimo, Tribunale Asti, 11/07/2024 n. 514; nello stesso senso, ante pronuncia della CGUE del 11/04/24 nella causa C-316/22, vedi anche Trib. Torino ordin. 20/4/2021; Trib. Roma ordin.17/07/21; Trib. Firenze sent. 15/9/2021;
Trib. Monza sent. 4593 del 11/12/21; Trib. Siena sent. 14/02/22 n. 144 e ordinanza 17/08/22);
osservato, infatti, che, diversamente opinando, la disapplicazione della normativa nazionale, come espressamente richiesta da parte attrice a presupposto della domanda di ripetizione, avrebbe come effetto il riconoscimento di un obbligo aggiuntivo in capo a un privato, ovvero l'obbligo in capo a di restituzione delle somme oggetto Controparte_2
di causa, che, sulla base della legge nazionale, non troverebbe alcuna giustificazione (essendo state a suo tempo percepite da CP_2
in forza di legge vigente);
[...]
15 osservato, poi, che non si rinviene nell'ordinamento giuridico italiano una previsione (che infatti parte attrice non ha neanche allegato, essendosi limitata a riportare passaggi di pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito) che legittimi espressamente tale disapplicazione;
rilevato, inoltre, che nemmeno ricorre nel caso di specie l'ulteriore ipotesi prevista dalla CGUE nella richiamata pronuncia 11/04/24 quale presupposto legittimante il potere di disapplicazione (l'essere l'ente nei cui confronti viene fatta valere la contrarietà dell'imposta al diritto comunitario soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o il disporre di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati), tenuto conto che, dagli elementi acquisiti in atti, non risulta (né parte ricorrente lo ha allegato e provato) che sia soggetta all'autorità o Controparte_2
al controllo dello Stato né che la stessa disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli che caratterizzano i rapporti di fornitura tra soggetti privati;
rilevato, a tale riguardo, che la stessa parte ricorrente, pur affermando, suggestivamente, che “…il fornitore Global Power, agendo di fatto quale ausiliario della funzione accertativa e riscossiva erariale, non può dirsi non dotato proprio di quei «poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati» cui fa riferimento la Corte di Giustizia nella sentenza dell'11 aprile 2024
e che devono indurre alla disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto unionale anche in una controversia tra privati” (cfr. note conclusive, pag 11), non specifica quali sono i poteri esorbitanti di rispetto a Controparte_2 quelli che caratterizzano i rapporti di fornitura tra soggetti privati, così come tali poteri esorbitanti non risultano specificati nemmeno nel provvedimento, citato da parte ricorrente, in cui viene affermato che il rapporto tra l'acquirente finale ed il fornitore di energia elettrica sarebbe identificabile quale rapporto “para-verticale” e che sulla base di tale rilievo “…può procedersi alla disapplicazione dell'art. 6 comma 1, lett. C del D.L. n. 511/88” (Trib. Verona n. 7767 del 06/06/24);
ritenuto, inoltre, che, all'esito della ricostruzione qui condotta, non
16 convincano nemmeno gli ulteriori assunti difensivi di parte attrice, anche ribaditi nelle note conclusive, tenuto conto che:
1) non appare dirimente il richiamo fatto dalla ricorrente, richiamando le parole di Cass. n. 27101/19 (cfr. memoria conclusiva, pag. 4), ai precedenti della CGUE di cui alle sentenze CGUE 05/03/2015 in causa C-553/2013 e
25/07/2018 in causa C-103/27), tenuto conto che:
a) esaminando la sentenza CGUE del 05/03/15 resa nella causa C-553/13, emerge che: i) trattasi di decisione assunta su un rinvio pregiudiziale effettuato dal giudice nazionale estone in una controversia tra il somministrante Stato, il CP_3
e l , relativamente al rimborso delle
[...] Controparte_4 accise, cioè di decisione che non è stata resa nel contesto di una controversia tra privati, risultando almeno una delle parti avere il carattere di ente pubblico;
ii) la portata della decisione (ricavabile dal principio di diritto espresso dalla CGUE) è limitata dal fatto che essa, resa su un rinvio pregiudiziale effettuato di un giudizio instaurato nei confronti di un ente impositore e non già tra privati, ha ad oggetto la conformità della norma estone censurata alla di cui 1.2 della Direttiva 2008/118/CE
e delle specifiche circostanze in cui tale norma avrebbe dovuto essere inquadrata
(la norma estone oggetto del rinvio pregiudiziale era diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto unico locale da parte di ente pubblico che era tenuto, in ogni caso, anche in assenza di tale fonte di introiti, a finanziarlo), sicché, anche volendo prescindere dalla diversità di ambito soggettivo di applicazione, la rilevanza e la vincolatività di tale decisione non può che ritenersi limitata a fattispecie assimilabili a quelle oggetto della decisione, indiscutibilmente diverse oggetto della presente causa, sicché non può ritenersi vincolante, per diversità della fattispecie esaminata, il principio di diritto ivi espresso dalla Corte di Giustizia;
b) esaminando la sentenza CGUE del 25/07/18 nella causa C-103/17, emerge che trattasi di una decisione assunta sul rinvio pregiudiziale effettuato dal giudice nazionale francese in una controversia tra un privato e l , Controparte_5 due Ministeri e la Commissione per l'Energia francesi, diretta ad ottenere in favore della parte ricorrente la restituzione di somme versate all'Erario francese in virtù di
17 una norma asseritamente contraria alla normativa unionale per pretesa contrarietà dell'imposta indiretta alla Direttiva 92/12 (antesignana di quella 2008/118/CE) poiché non perseguiva alcuna finalità specifica, sicché anche in questo caso la controversia pendente innanzi al giudice nazionale francese contrapponeva un privato ad organi statali e inoltre, poiché la rilevanza e la vincolatività della decisione sul rinvio pregiudiziale della CGUE deve essere limitata a fattispecie assimilabili a quelle oggetto di decisione, anche in questo caso il principio di diritto ivi espresso non può ritenersi estensibile in via interpretativa e, perciò, vincolante nella presente sede;
2) è pur vero che le sentenze della Corte di Cassazione richiamate da parte attrice hanno effettivamente ventilato la possibilità per il giudice di merito di procedere a disapplicazione c.d. virtuale della normativa nazionale distonica nell'ipotesi di controversie tra privati relative alla ripetizione di somme corrisposte a titolo di rivalsa di imposte (cfr., per esempio, Cass. n.
27101/19; vedi anche ex multis anche Cass. n. 22345 del 15/10/20), ma trattasi pacificamente di pronunce intervenute in seno a contenzioso tributario (in essere cioè tra il privato e il soggetto pubblico), in cui la
Cassazione non ha affermato che il giudice nazionale sia obbligato a procedere alla disapplicazione virtuale della normativa nazionale, ma si è limitata (senza esaminare funditus la conformità di tale presupposta disapplicazione al diritto dell'Unione) ad ipotizzare la possibilità che il consumatore finale dell'energia, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, agisca nei confronti di quest'ultimo con azione ripetitoria, principalmente al fine di qualificare come straordinaria la legittimazione passiva dell'amministrazione finanziaria nell'ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà dell'azione contro il fornitore con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore medesimo
(per esempio, nel caso di suo fallimento);
3) non persuade neanche l'ulteriore assunto attoreo (che si ritrova nelle
18 pronunce di Tribunale Milano n. 9077/21 e C.App. Milano n. 277 del
1/2/2022) secondo il quale l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 andrebbe disapplicato “…non per il contrasto con la direttiva”, ma per il contrasto con il
“…diritto comunitario per come interpretato dalla Corte di Giustizia”
(concetto espressamente richiamato da parte ricorrente a pagg.
2-5 delle note conclusive ), così come non convince l'affermazione di C. App. Milano
n. 2245/2023 pronunciata in data 7 luglio 2023, secondo la quale: 1) “…la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 D.L. n. 511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di
Giustizia UE e non costituisce quindi effetto dell'immediata esecutività della
Direttiva comunitaria 2008/112/CE”; 2) le sentenze della Corte di Giustizia avrebbero “…efficacia latu sensu normativa”, imponendo al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto;
invero, in senso critico verso le affermazioni che precedono, non può non rilevarsi che:
i) sin dal ricorso introduttivo, parte ricorrente ha lamentato il contrasto del
D.L. n. 511/1988 proprio con l'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, che è norma che vieta l'istituzione di tributi ulteriori rispetto all'accisa privi di finalità specifica, sicché assumere (cfr. note conclusive attoree, pagg. 2-5, cit.) che non rileva il contrasto con la direttiva ma solo il contrasto con il diritto comunitario come interpretato dalla CGUE, appare chiaramente un artifizio puramente retorico, finalizzato a eludere il limite dell'inefficacia orizzontale delle direttive dell'unione, da ultimo ribadita anche dalla stessa
CGUE con la sentenza nell'aprile 2024 qui esaminata;
ii) l'affermazione della Corte App. Milano secondo cui le sentenze della
Corte di Giustizia varrebbero come ulteriore fonte del diritto comunitario
(“…efficacia latu sensu normativa”, dice la Corte) appare fragile laddove,
19 quanto agli effetti, parifica la Direttiva, che è una fonte normativa depotenziata, al Regolamento, che è la sola fonte normativa di immediata cogenza negli ordinamenti interni, sicchè quando la CGUE nelle proprie pronunce si riferisce a Direttive, non può attribuirsi ad esse, sol perchè richiamate dalla CGUE, una forza diversa da quella che è propria delle
Direttive stesse nell'ordinamento dell'Unione;
iii) a tale riguardo, la stessa CGUE ha in altre occasioni chiarito che:
-“…il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra determinati limiti. Infatti, l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del proprio diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto, e non può servire da fondamento per un'interpretazione contra legem del diritto nazionale” (cfr. CGUE 18/01/22 causa C-261/20);
- in detta pronuncia del 18/01/22, la CGUE, nel richiamare la natura e gli effetti delle direttive dell'unione, quali fonti normative depotenziate rispetto al regolamento dell'unione, ha chiarito, sostanzialmente negli stessi termini della sentenza CGUE del 11/04/24 qui in esame, che “…una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un soggetto di diritto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocarla, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta», e
l'Unione ha il potere di sancire, in modo generale e astratto, con effetto immediato, obblighi a carico dei cittadini solo ove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Pertanto, anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto
20 (sentenza del 24 giugno 2019, C 573/17, EU:C:2019:530, punti Per_2 da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr. CGUE, 18/01/22, cit., pgf. 28 e ss.);
- sempre con la stessa pronuncia, la CGUE ha precisato che “…le sentenze pronunciate a norma degli articoli da 258 a 260 TFUE hanno anzitutto lo scopo di definire i doveri degli Stati membri in caso di inosservanza dei loro obblighi e non di conferire diritti ai soggetti dell'ordinamento, fermo restando che tali diritti non scaturiscono da dette sentenze, ma dalle stesse norme del diritto dell'Unione”, sicchè “…i giudici e le autorità amministrative nazionali competenti non sono tenuti, sulla sola base di tali sentenze, a disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, una normativa nazionale contraria ad una disposizione di una direttiva” (cfr. CGUE 18/01/22 causa C-261/20);
4) come già ampiamente sottolineato sopra, gli assunti di parte ricorrente non tengono adeguatamente in considerazione né il principio del primato del diritto comunitario sui diritti nazionali né quello della natura vincolante del principio interpretativo affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 11/04/24 nella causa C 316/22, in quanto attinente a questione - imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica - del tutto analoga a quella qui in esame (a differenza di altri principi affermati dalla
CGUE nelle pronunce richiamate dalla ricorrente, su rinvii pregiudiziali in materie diverse);
5) i rapporti intercorrenti tra il consumatore finale e il fornitore dell'energia elettrica, da una parte, e tra il fornitore e l'ente pubblico, dall'altra, sono pacificamente distinti ed autonomi e per ciò solo non assimilabili, tenuto conto: i) che il consumatore è estraneo al rapporto tributario (mancando l'elemento tipico della c.d. sostituzione di imposta); ii) che del rapporto tra il fornitore e l'ente pubblico il consumatore semplicemente subisce in via riflessa gli effetti economici sfavorevoli collegati all'onere supplementare su
21 esso riversato dal fornitore in base al meccanismo della rivalsa;
6) se i due detti rapporti sono distinti, autonomi e tra loro non assimilabili, appare difficile ipotizzarne la reciproca 'permeabilità' invocando il potere del giudice “…di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo” (cfr. Cass. SS.UU., 28 gennaio 2011, n.
2064; SS.UU., 01 febbraio 2016, nn. 1837 e 1838) e quindi ipotizzando, quale conseguenza necessaria, il collegamento tra i detti rapporti nel senso, recentemente indicato da Corte di Appello Torino n. 798 del 23/09/24 e da
Corte di Appello Milano n. 3003 del 09/11/24, secondo cui: i) sarebbe necessario risalire al rapporto tributario (tra fornitore e Stato/ente pubblico) per valutare la debenza della somma versata anche nel rapporto civilistico
(tra consumatore finale e fornitore), secondo l'equazione per cui in tanto è dovuta la somma di cui al rapporto civilistico di rivalsa in quanto è dovuta l'imposta; ii) conseguirebbe a quanto sopra che solo nel rapporto tributario
'collegato' (cioè tra fornitore e Stato/ente pubblico) si avrebbe l'applicazione verticale del diritto comunitario, mentre ciò non si avrebbe nel rapporto civilistico, nel quale sarebbe consentita la valutazione solo incidenter tantum della non debenza delle addizionali nel rapporto tributario per trarne, con efficacia - per così dire – 'retroattiva', che anche l'addizionale pagata dal consumatore finale in conseguenza della rivalsa del fornitore in base a legge all'epoca vigente, sarebbe non dovuta (cfr. nel senso qui criticato anche ord.
Trib. Verona n. 15805 del 7/12/2024);
7) permane il dubbio, ancora una volta, che l'utilizzo della categoria del collegamento tra rapporti pacificamente distinti ed autonomi (quello civilistico tra consumatore e fornitore e quello tributario tra fornitore e Stato) e dello strumento della valutazione incidentale della norma interna (dell'art. 6 del
D.L. n. 511/1988, in particolare) sia in realtà diretto ad aggirare il 'paletto' dell'inefficacia orizzontale delle direttive, in quanto fonti normative
22 pacificamente depotenziate (a differenza del regolamento UE, immediatamente cogente negli ordinamenti interni), come chiaramente ribadita non solo, da ultimo, dalla sentenza della CGUE del 11/04/24 sopra analizzata ma anche in precedenza da altre pronunce della CGUE, in cui è stato affermato con chiarezza che “…anche se chiara, precisa e incondizionata, una disposizione di una direttiva non consente al giudice nazionale di disapplicare una disposizione del suo diritto interno ad essa contraria se, in tal modo, venisse imposto un obbligo aggiuntivo a un soggetto di diritto (sentenza del 24 giugno 2019, C 573/17, Per_2
EU:C:2019:530, punti da 65 a 67 e giurisprudenza ivi citata)” (CGUE, causa
C-261/20, sentenza 18/01/22, pf. 28 e ss.);
8) in tale prospettiva, inoltre, l'accertamento incidenter tantum di questione pregiudiziale rimessa alla cognizione di giudice diverso (che, nel senso qui richiamato, è strumento processuale operante all'interno dell'ordinamento nazionale diretto a risolvere la questione pregiudiziale in seno ad un processo senza efficacia di giudicato esterno) nemmeno risolve il problema sostanziale della non configurabilità, nel caso di specie (addizionale all'accisa sull'energia elettrica), della natura non indebita del pagamento effettuato al fornitore in base al meccanismo della rivalsa all'epoca previsto dalla legge, tenuto conto che detta natura non indebita, come si è visto, discende non già dal contenuto della norma interna in sé considerata, ma solo ed esclusivamente dal mancato o non corretto recepimento/adeguamento da parte dello Stato membro del principio affermante l'illegittimità della norma nazionale recato dalla direttiva unionale, sicché appare vieppiù dubbia l'utilità del richiamo allo strumento dell'accertamento meramente incidentale;
9) a ben vedere, la soluzione qui accolta da questo giudice, in linea con il crescente orientamento di merito più sopra richiamato, non preclude
23 qualsiasi forma di tutela al consumatore finale, tenuto conto che la Corte di
Giustizia, in varie pronunce, non ha mancato di osservare che “…la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991,
e a. (C 6/90 e C 9/90, EU:C:1991:428), per ottenere, se del Per_3
caso, il risarcimento del danno subito (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C 176/12, EU:C:2014:2, punto 50 e giurisprudenza ivi citata) (cfr. pf. 38 e ss.)” (cfr. CGUE 18/01/22 causa C-261/20, cit.), vertendosi, in tale caso, in materia di danno, inquadrabile nella responsabilità ex lege dello Stato derivante dalla mancata o tardiva attuazione di una Direttiva e patito dal consumatore finale per quanto (non in)debitamente pagato a in base alla Controparte_2 legge, sotto forma di risarcimento e/o indennizzo da parte dell'unico soggetto responsabile dell'intera vicenda, – lo Stato italiano (e non
[...] che ha applicato in buona fede la legge sull'assunto CP_2
insindacabile della legittima cogenza di essa);
ritenuto, conclusivamente, che, per tutte le ragioni sopra esaminate, la domanda di parte ricorrente debba essere respinta in quanto non fondata;
osservato, quanto alle spese di lite, che sia la relativa novità della questione, come infine ricostruita dalla richiamata sentenza della CGUE del 11/04/24 nella causa C-316/22, sia la perdurante duplicità degli orientamenti giurisprudenziali sul tema (come emerge, da ultimo, dalla recentissima ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n.
32088 del 12/12/24, che ha rinviato alla pubblica udienza la questione dei rapporti tra diritto Ue e norme interne con riguardo alle disposizioni della direttiva unionale qui in esame, nel caso di rapporti tra privati, proprio rispetto al tema del rimborso dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica da parte dello stesso fornitore), autorizzano l'integrale
24 compensazione tra tutte le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, disattesa e respinta:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Così deciso in Verona, 13/02/25
Il Giudice Dr. E. Tommasi di Vignano
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Vedi la seconda questione pregiudiziale ante, nella presente motivazione, sub nota 2
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