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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. NC Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1793/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 10649/2019 del 28 novembre 2019
t r a
(nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il 1° marzo 1961, C.F. Parte_2
e (nato a [...] il 16 febbraio C.F._2 Parte_3
1964, ), rappresentati e difesi dagli avvocati Mariangela C.F._3 1
Mauriello ( – PEC: , Rita C.F._4 Email_1
Mauriello ( – PEC: C.F._5
e Giacomo Mauriello Email_2
( – PEC: ), C.F._6 Email_3
con studio in Mugnano di Napoli alla Via Mugnano – Melito, 80
e
LU TR (nato a [...] il [...]; ), C.F._7
rappresentato e difeso dagli avvocati NC Pisa ( – C.F._8
PEC: e Gianfranco Pisa Email_4
( – PEC: , con C.F._9 Email_5
studio in Napoli al Viale Augusto, 105
e
NC AN (nato a [...] il [...]; ), C.F._10
(nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._11 [...]
), (nato a [...] l'[...];
[...] Controparte_2
), (nato a [...] il [...]; C.F._12 Controparte_3
e (nata Napoli il 10 giugno 1948; C.F._13 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro C.F._14
Minopoli ( – PEC: , con C.F._15 Email_6
studio in Napoli alla Via Paolo Della Valle, 4
Conclusioni
Per , e gli avvocati Giacomo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mauriello, Rita Mauriello e Mariangela Mauriello si riportavano alle conclusioni dell'atto di appello e impugnavano il contenuto delle comparse di risposta di LU TR e dei chiamati in causa AN. Deducevano,
inoltre, l'integrità del contraddittorio, per l'avvenuta notificazione dell'atto di appello anche a Insistevano, poi, per l'ammissione delle CP_4
prove articolate con la comparsa di risposta in primo grado, a pagina 9, capi a), b), c) e d), confortate da principio di prova scritta rappresentata anche da 2 accertamenti della consulenza tecnica sulla preesistenza del manufatto già
prima del trasferimento. Chiedevano, infine, l'attribuzione in loro favore delle spese di lite.
Per LU TR l'avvocato Gianfranco Pisa si opponeva all'ammissione delle prove richieste dagli appellanti e, in caso di loro ammissione, si riportava a quanto dedotto nelle note ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; concludeva, infine,
come segue: A) rigettare l' appello proposto dai sigg.ri con conferma della Pt_1
sentenza di primo grado;
B) condannare gli appella[n]ti in solido al ristoro delle spese
e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto a[n]ticipatorio.
Per NC AN, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e l'avvocato Gennaro Minopoli concludeva
[...] Parte_4
riportandosi al contenuto degli atti a propria firma e chiedeva il rigetto dell'appello e, in ogni caso, della domanda di garanzia proposta nei confronti dei propri assistiti. Reiterava, poi, l'eccezione preliminare relativa alla mancata presenza in giudizio di litisconsorte nel giudizio di CP_4
primo grado, e all'acquiescenza alla sentenza da parte di costei, con le relative conseguenze giuridiche e processuali. Chiedeva, infine, il rimborso delle spese dei due gradi del giudizio, con distrazione in suo favore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2007 LU TR
conveniva , e CP_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
(quali eredi di ) per l'accertamento giudiziale del
[...] Persona_1
confine tra la sua proprietà (in ZU, contrada Arco Felice Vecchio, in catasto terreni al foglio 29, particelle 5, 54, 56 e 58, pervenutagli con atto di assegnazione di beni sociali ai soci per notaio del 20 dicembre Persona_2
1985) e quella dei convenuti (censita in catasto al foglio 29, particelle 176, 179
e 93), in seguito all'errata apposizione di termini non rispecchianti la mappa catastale né coincidenti con le aree effettivamente trasferite a Persona_1
con atto pubblico del 27 luglio 2004.
[...] 3
, e , nel CP_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
costituirsi in giudizio, il 3 ottobre 2007, sostenevano che il confine era rimasto immutato fin dall'acquisto immobiliare dell'attore (risalente al 20 dicembre
1985), che tale situazione (non corrispondente a quella indicata nei titoli, nelle mappe e nei frazionamenti) era stata accettata da tutte le parti e che in tutti gli atti susseguitisi dal 1985 in poi si era riportato un confine catastale non corrispondente a quello di fatto, né si era riportato il fabbricato oggetto anche di condono edilizio, realizzato dal colono nel 1983. Persona_1
Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione fondiaria eventualmente invasa e, in subordine, il suo acquisto ai sensi dell'articolo 938 c.c.. Chiedevano,
infine, la chiamata in causa dei venditori NC AN, CP_3
, , e , eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_1 Parte_4
, dante causa di in virtù della vendita del Persona_3 Persona_1 27 luglio 2004, per essere da loro garantiti da eventuali statuizioni sfavorevoli dipendenti dalla domanda dell'attore.
NC AN, , , Controparte_3 Controparte_2 CP_1
e deducevano l'infondatezza di qualsiasi pretesa
[...] Parte_4
nei loro confronti.
§ II. All'esito dell'istruttoria (e della soppressione della sezione distaccata di
ZU) il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 28 novembre 2019 così provvedeva:
a) in accoglimento della domanda principale, dichiara che il confine tra le proprietà di
LU TR e è costituito dal confine catastale come individuato CP_5
Contr nel tipo di frazionamento approvato dall' di Napoli al n. 2895/102 in data
11/12/1985, con relativa pianta planimetrica;
b) respinge nel resto;
c) condanna parte convenuta a pagare le spese di giudizio in favore CP_5
di TR LU che liquida in complessivi euro 3.000 di cui euro 300 per esborsi 4
(più forfettarie – CPA-IVA come per legge) con attribuzione in favore del procuratore
attoreo dichiaratosi antistatario e condanna altresì la convenuta stessa, come in parte
motiva, a pagare le anticipate spese di CTU.
Decisione assunta per i seguenti motivi:
- l'attuale confine sarebbe penetrato nella proprietà TR, invasa anche da una porzione immobiliare non presente in mappa;
- infatti, l'atto per notar del 20 dicembre 1985 indicherebbe quali Per_2
confini della “terza quota”, assegnata all'attore, la strada vicinale, terreno
parte della seconda quota e proprietà aliena (per un primo fondo) nonché strada
provinciale Pizzone – Fusaro, strada provinciale Montenuovo e terreno parte della
seconda quota (quest'ultima assegnata a , poi dante causa Persona_3
dei terzi chiamati). In mancanza nel titolo di diverse specificazioni, il
dibattuto confine ravvisabile tra le proprietà TR e sarebbe CP_5
quello catastale, secondo il criterio di chiusura di cui all'articolo 950 c.c., risultante dal tipo di frazionamento predisposto per l'atto anzidetto e approvato dall' l'11 dicembre 1985 (in virtù del quale il CP_7
confine tra la seconda quota, assegnata a , e la terza quota, Persona_3
di LU TR, sarebbe un'unica ed ininterrotta linea retta, in contrasto con lo spezzettamento vistosamente provocato da porzioni edificate ben oltre il
segmento stesso, con invasione della proprietà del TR);
- sarebbe passato dalla riconosciuta qualità di pregresso Persona_1
affittuario a quella di neo-compratore, commutando così, in data 27/7/04, la propria
veste di detentore in quella di proprietario/possessore, senza poter cumulare e unire, ex art. 1146 co. 2 c.c., alcun anteriore potere possessorio a quello eventualmente successivo (cfr. Cass. 4863/2018), in difetto di un negozio ad
hoc con il proprietario, comportante l'interversione del possesso, stipulato solo il 27 luglio 2004, sì da attribuire al per la prima volta, con Pt_1
l'acquisto della proprietà, il possesso in senso tecnico. Mancherebbe, quindi,
il ventennio per l'invocata usucapione;
5
- l'accessione invertita, ex art. 938 c.c., mancherebbe del presupposto della buona fede da parte del costruttore . Persona_1
§ III. Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2020 , Parte_1
e proponevano appello, per i seguenti Parte_2 Parte_6
motivi:
1) in violazione degli articoli 950 e 948 c.c. nonché dell'articolo 112 c.p.c., il giudice di primo grado avrebbe qualificato come di regolamento di confini la domanda di LU TR, avente natura di rei vindicatio, non essendovi alcuna incertezza del confine, ricavabile dai titoli e, segnatamente, dall'atto per notaio del 1985. L'attore avrebbe posto in contestazione il titolo Per_2
originario e le superfici dei fondi, ritenendo arbitraria la detenzione di una parte del fondo di sua proprietà e chiedendone il rilascio, secondo il tipico contenuto dell'azione di rivendicazione. Da ciò l'inammissibilità del ricorso alle mappe catastali e il rigoroso onere della prova della proprietà incombente sulla parte attrice, a fronte della situazione di fatto (risalente agli anni 1983 e
1984) in contrasto con l'atto per notaio del 1985, laddove il richiamato Per_2
tipo di frazionamento non corrispondeva e non corrisponde né alla situazione di fatto
accettata convenzionalmente da tutte le parti né alle mappe catastali (cfr. C.T.U.
pag. 12 – immagine 7 ove si sovrappongono le immagini 5 e 6). Persona_4
Da quando il loro dante causa ( ) aveva ricevuto quale Persona_1
buonuscita i comodi rurali ed i già esistenti fabbricati (cfr. C.T.U. immagini 5 – 6 – 7
e conclusioni del C.T.U. , dal 1984 la situazione di fatto era proseguita Per_4
ed era stata recepita negli atti successivi al titolo originario comune senza tenere conto del tipo di frazionamento allegato e delle mappe catastali. Inoltre,
le tre quote originarie oggetto di divisione (per effetto dello scioglimento societario) erano state determinate per valore (pag. 4 dell'atto del 1985) Per_2
con il reciproco riconoscimento degli stipulanti
assegnate corrispondono alle proprie quote di partecipazione nella società>> e con la conseguente immissione in possesso. La situazione di fatto accettata dalle 6 parti (con discrepanza tra lo stato dei luoghi al 4 settembre 1984 e il frazionamento prot. n. 102 dell'11 dicembre 1985 nel quale erano state definite le nuove particelle) non avrebbe subito modificazioni postume, onde LU
TR, per rivendicare una parte della seconda quota AN avrebbe dovuto dare la prova dell'erroneità del titolo ovvero contestare tale titolo innanzi tutto nei confronti degli originari condividenti. In sostanza, il primo frazionamento sarebbe errato, dovendo darsi prevalenza al titolo rispetto ad esso e alle mappe catastali. In ogni caso, poi, l'attore avrebbe dovuto dare rigorosa prova di essere proprietario in base a titolo certo o originario o sopravvenuto e non in base ad una dedotta incertezza. La sua domanda, non provata, sarebbe, inoltre, infondata atteso che gli edifici che già preesistevano sulla
sua quota non sono riportati nell'atto di assegnazione di del 1985, e tra l'altro Per_2
in possesso, allora, dei coloni situazione reiterata nel 2004 con il CP_5
loro atto di acquisto;
2) anche sussunta la domanda di LU TR nella previsione dell'articolo
950 c.c., il primo giudice avrebbe errato nell'individuare la linea divisoria tra le due proprietà nella retta catastale risultante dal tipo di frazionamento
Contr approvato dall' di Napoli al n. 2895/102 in data 11/12/1985, posto che il presupposto per ricorrere all'applicazione del criterio sussidiario del confine catastale consisterebbe nell'incertezza del confine sia soggettiva che oggettiva e non
nella sussistenza stessa del diritto di proprietà del fondo come infondatamente dedotto
dall'appellato TR. In particolare, l'errore grave sarebbe quello di aver ritenuto
di escludere la situazione di fatto che pur incide su quella di diritto ed oltretutto
discostandosi dagli accertamenti del C.T.U. ovvero interpretandoli in modo
inadeguato, sì da ricorrere alle mappe catastali sebbene la situazione di fatto tra i fondi confinanti presentasse elementi certi e risalenti che escludono
l'incertezza oggettiva, e neppure vi fosse incertezza soggettiva, alla luce dei titoli e degli accertamenti eseguiti dal C.T.U. secondo cui vi era stata la traslazione dell'intero confine verso sud e lo stato dei luoghi attuale risultava 7 completamente diverso dallo stato catastale agli atti. Avuto presente che il
confine reale attuale corrisponde a quello del 1984 per i segni certi all'epoca esistenti
(edifici, manufatti rurali, muro di cinta) anche non in mappa, sarebbe di tutta
evidenza che l'appellato TR nell'accettare la quota nel 1985 (atto notar Per_2
era ben a conoscenza del confine di fatto così come era ben a conoscenza che il confine
di fatto costituito dalla linea di demarcazione tra il fondo e poi Persona_3
era rappresentato da strutture preesistenti all'atto stesso, talché Controparte_8
il confine apparente immutato dal 1984 era stato accettato convenzionalmente dal TR, il quale aveva proposto l'azione ex art. 950 c.c. in sostanza per
aggirare quella ex art. 948 c.c. proprio per la insussistenza anche dell'incertezza
soggettiva. La conferma della pretestuosità della sua azione sarebbe data anche dal fatto che l'attuale mappa sovrapposta all'errato frazionamento allegato all'atto del 1985 porterebbe a spostare la linea ideale di demarcazione oltre non solo il muro di cinta (parte del confine apparente) ma anche nel cuore dei loro edifici, preesistenti all'atto del 1985 e pretermessi in quanto all'epoca abusivi (successivamente regolarizzati) per non prestare l'atto ad eccezione di nullità (cfr. Cass. 3723/2011, sul potere-dovere del giudice di discostarsi anche dai titoli e dalle mappe allorquando i segni certi risalenti al titolo originario opponibile ad entrambe le parti rappresentino la linea di separazione tra fondi sempre osservata e mai contestata). Il giudice di primo grado avrebbe anche errato nel ritenere che gli edifici in questione fossero stati costruiti invadendo la proprietà del TR, sebbene essi fossero stati realizzati (come accertato dal C.T.U.) nel 1983 – 1984 sul suolo comune e indiviso di , Persona_3
e LU TR;
Controparte_1
3) in violazione degli articoli 1146 – 1158 c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c. il primo giudice avrebbe rigettato le loro domande riconvenzionali, sebbene: A) lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato almeno dal 1985, quando
[...]
già deteneva il fondo assegnato ai AN, per poi Persona_1
acquistarlo nel 2004; B) il predetto era stato colono di Persona_1 8
LU TR solo fino al 1985, epoca dello scioglimento della SIET e dall'assegnazione ai soci del fondo in tre quote, onde fino al 2004 possessore del fondo comprendente gli edifici in questione era stato , sì Persona_3
da essere maturato il possesso ultraventennale prima in capo a quest'ultimo e poi dell'acquirente secondo la disciplina della Persona_1
successione nel possesso di cui all'articolo 1146 c.c. (per il quale il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti). Il richiamo del primo giudice all'interversione della detenzione in possesso, ai fini dell'usucapione, sarebbe non pertinente alla vicenda in esame (Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art.
1146, secondo comma, c.c., per unire il proprio possesso a quello dei dante causa ai
fini dell'usucapione, deve fornire la prova di avere acquisito un titolo astrattamente
idoneo ( ancorché invalido o “proveniente a non domino”) a giustificare la “ traditio”
del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione
di regolamento di confini che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando
l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta “ traditio” in virtù di un
contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione”: Cass.
22348/2011; conf. Cass. 12034/2000). La prova del possesso risulterebbe per
tabulas dagli atti prodotti e confermata dai AN, terzi chiamati in causa,
litisconsorti necessari quali legittimati attivi unitamente agli appellanti, risultando la traditio: i) dalla incontestata realizzazione degli edifici quale casa colonica nel 1983, avuta comunque quale indennità per migliorie agrarie dai AN
con l'atto del 2004; ii) dal possesso materiale dal 1983 al 1985 in capo ai Pt_1
e iii) dal possesso legale dei AN dall'atto del 1985 al CP_4 Per_2
2004 (allorché i coniugi e erano divenuti affittuari Pt_1 CP_4
esclusivamente di costoro); iii) dal possesso legale e materiale di Persona_1
, con l'acquisto della proprietà nel 2004. La continuità del possesso ad
[...]
usucapionem sarebbe stata confermata dagli stessi AN, a prescindere 9 dalla loro eventuale responsabilità quali venditori nei confronti degli appellanti, oltre che dimostrabile, a tutto voler concedere, con la prova orale articolata nella comparsa di costituzione in primo grado e, segnatamente, coi capi a), b), c) e d);
4) il giudice di primo grado avrebbe errato anche nel rigettare la domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. sulla base di una mal espressa considerazione dell'elemento psicologico, di una non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi e di uno scarso approfondimento delle vicende giuridiche che hanno interessato i fondi medesimi. Occorrerebbe, infatti, aver presente: i) che
tutti i fondi coinvolti nella vicenda che ci occupa all'epoca della realizzazione del
manufatto da parte del sig. 1983, si appartenevano alla SIET Persona_1
dalla quale lo stesso risultava essere colono; ii) che, pertanto, non poteva non
sussistere la consapevolezza di costruire su fondo di proprietà SIET che quale
concedente, tramite i soci, aveva autorizzato la costruzione, altrimenti i concedenti avrebbero dovuto dolersi immediatamente o quanto meno nel 1985 epoca dello
scioglimento della SIET con atto per notar in cui scientemente e per soli fini Per_2
fiscali e di regolarità dell'atto (altrimenti nullo) omisero ogni riferimento all'esistente
fabbricato ( all'epoca abusivo) e non certamente a distanza di ben oltre 20 anni; iii)
dagli atti del processo (e, in particolare, dalla pratica di condono e dagli accertamenti peritali) sarebbe emersa in maniera inequivocabile la realizzazione
della casa colonica che ingloba la perimetrale che venne individuata dalle parti a
delimitazione del confine tra le neo formate proprietà. Né sarebbe ipotizzabile che i AN avessero altra proprietà non facente parte di quella assegnata nel
1985: le particelle 96, 173 e 179 vendute a non potrebbero Persona_1
che riferirsi al fondo de quo;
5) le considerazioni anzidette fonderebbero anche la domanda di manleva avanzata nei confronti dei AN, i quali avevano venduto il fondo nello stato di fatto in cui si trovava e nella confinazione esistente. Se, infatti, la domanda di LU TR fosse accolta, essi verrebbero privati degli edifici 10
(inutilizzabili), dei comodi rurali e di parte rilevante di fondo loro attribuiti in proprietà per effetto di trasferimento a titolo particolare: si configurerebbe,
quindi, un inadempimento contrattuale con le conseguenze risarcitorie derivanti da
risoluzione contrattuale come da norme codicistiche applicabili in tema di garanzia
della casa venduta oggetto del contratto.
Chiedevano, quindi, che, in riforma della sentenza del tribunale, fossero accolte le seguenti conclusioni (previa ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e non accolte):
1) rigettarsi la domanda di esso TR LU proposta con atto di citazione
notificato il 22/05/2007, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in
diritto attesa l'assenza dei presupposti di cui all'art. 950 c.c. giusta quanto innanzi
dedotto ed eccepito;
2) dichiararsi inammissibile ed infondata la domanda di esso TR LU per aver
acquistato la titolarità del fondo così come, delimitato e confinato di fatto, con l'ivi esistente accessione, in virtù dell'atto per notar del 20/12/1985 – Rep. 1838 – Per_2
Racc. 3725;
3) in via riconvenzionale principale, con il contraddittorio delle originarie parti
indicate, dichiarare accertata e verificata la usucapione della zona di fondo entro il
confine certo apparente in favore dei convenuti, quali eredi di Persona_1
subentrato nell'accertato diritto in capo ai venditori AN NC, CP_3
, e CP_2 CP_1 Parte_4
Precisamente dichiarare usucapito dai Sigg.ri nata a [...] il CP_4
27/03/1934, C.F. , , nata a [...] il C.F._16 Parte_1
21/08/1959, C.F. , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 01/03/1961, C.F. , nato a [...] C.F._2 Parte_3
il 16/02/1964, C.F. , la parte di fondo con porzione di edificio C.F._3
di cui alle originarie particelle 5 e 54 del foglio 29 intestate al Sig. TR LU,
nato a [...] il [...], C.F. , ora la parte di fondi ed C.F._7
edifici di cui alle part.lle 33, 176 e 179 del foglio 29, così come individuata dal C.T.U. 11 con la foto 1 pag. 4 (confine reale apparente) e con le immagini Persona_4
1 – 2 (pagg.
5-6 C.T.U.). Il tutto conforme al frazionamento n. 410672.1/2004 e
superficie reale ivi indicata ed allegato all'atto del 27/07/2004 trascritto Per_2
all'Agenzia del Territorio il 4/08/2004 ai numeri 40381/28336 e disponendosi la
trascrizione della pronuncianda sentenza con esonero del Direttore Agenzia del
Territorio ex Conservatoria;
4) dichiarare in via riconvenzionale, accertata, subordinatamente alla denegata ipotesi
di rigetto della predetta domanda riconvenzionale principale, la accessione invertita
atipica ex art. 938 c.c. in capo ai venditori e per l'effetto dichiarare Parte_7
essere subentrati negli acquisiti diritti i convenuti quali aventi causa di Persona_1
acquirente dei Sigg.ri AN NC, , e
[...] CP_3 CP_2 CP_9
a loro volta aventi causa di Parte_4 Persona_3
5) dichiararsi, in via residuale ed ancor più gradata, manlevati e garantiti gli
appellanti dai cedenti venditori Sigg.i AN NC, , CP_3 CP_2 e da eventuali statuizioni sfavorevoli connessi e dipendenti CP_1 Parte_4
dalla domanda attorea ivi comprese le spese e competenze di lite ferma la loro
responsabilità, in tal caso, per inadempimento contrattuale e risoluzione da accertarsi
in separata sede;
6) emettersi ogni altro provvedimento del caso;
7) condannarsi esso attore al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
§ IV. LU TR, costituitosi il 6 ottobre 2020, negava di avere agito ai sensi dell'articolo 948 c.c., anziché con azione di regolamento di confini;
negava, inoltre, l'invocata usucapione poiché gli appellanti avevano detenuto il fondo, quali conduttori o mezzadri, per conto dei proprietari, come pure la pretesa accessione invertita, non essendovi prova in atti dei relativi presupposti (la costruzione in buona fede sulla sua proprietà e la sua consapevolezza dell'edificazione, avendo egli ricevuto il fondo solo con l'atto di divisione del 20 dicembre 1985), nonché per l'assorbente ragione che la 12 costruzione era stata eseguita dai coloni quando del suolo egli era comproprietario con i AN. Deduceva la correttezza della decisione appellata, posto che sia il C.T.U. sia il suo consulente di parte (avvalsosi di misurazioni GPS) avevano confermato che la linea di confine attuale tra il fondo di sua proprietà (sito in ZU, contrada Arco Felice vecchio,
riportato al catasto terreni al foglio 29 particelle 5, 54, 56 e 58) e il fondo dei
(in catasto terreni al foglio 29, particelle 176 di are 4,59, 179 di are 0,02 Pt_1
e 93 are 1.10) non corrispondeva alle risultanze catastali, accertamento eseguito nel rispetto dei principi più volte affermati nella giurisprudenza di
legittimità della Corte di Cassazione secondo cui per la determinazione del confine tra
due proprietà costituenti lotti separati di un appezzamento in origine unico si deve
far riferimento alle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e al
tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione.
Aggiungeva di non avere mai prestato alcuna acquiescenza al comportamento illegittimo dei , fino al 1985 coloni della società Pt_1
proprietaria dei suoli, sì da non potersi riconoscere alcun pregio alla domanda di usucapione (peraltro, completamente sfornita di prova), dal momento che la costruzione della casa colonica da parte del dante causa dei convenuti era avvenuta senza il consenso firmato per iscritto né del rappresentate legale della società né dei soci, e, quindi, illegittimamente, e senza che fosse manifestata alla proprietà alcun atto d'interversione del possesso. Solo dal
2004, divenuti proprietari, i avevano potuto iniziare ad usucapire la Pt_1
porzione del fondo occupata (dovendosi ribadire che quando Persona_1
aveva costruito, era mezzadro anche suo, essendo egli socio della società
proprietaria). Per mero scrupolo difensivo si opponeva alle richieste istruttorie degli appellanti e, nella malaugurata ipotesi della loro ammissione, si riportava alle note ex 183 c.p.c. depositate in primo grado . Concludeva,
quindi, per il rigetto dell'appello con il ristoro delle spese di lite (da distrarsi
ex art. 93 c.p.c.). 13
§ V. NC AN, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e si costituivano il 22 ottobre 2020 per chiedere il
[...] Parte_4
rigetto della domanda di garanzia proposta nei loro confronti.
Sostenevano di avere ceduto agli appellanti una particella di terreno e null'altro,
come pervenuta in virtù di atto di assegnazione ai soci per Notar Per_5
del 21 dicembre 1995, successivo allo scioglimento della società CP_10 [...]
, alla quale il fondo rustico era pervenuto in virtù Controparte_11
di atto costitutivo della società per Notar del 28 dicembre 1990 e del Per_6
conferimento da parte di , il quale era a sua volta divenuto Persona_3
proprietario esclusivo in forza dell'atto per Notar del 20 dicembre Per_6
1985. Deducevano che la domanda di LU TR, con citazione notificata il 19 maggio 2007, era successiva di oltre venti anni allo scioglimento della
S.I.E.T. S.p.A. e, quindi, alle conseguenti assegnazioni di lotti in proprietà
esclusiva, non più modificabili stante anche il maturarsi dell'usucapione (delle parti di fondo detenute nel ventennio), e che era anche maturato il termine di prescrizione del diritto alla proposizione di ogni e qualsiasi azione giudiziaria; che il confine di fatto riconosciuto e accettato tra le parti sin dalla redazione del tipo di frazionamento n. 2895/102 dell'11 dicembre 1985 era quello che risultava materializzato ancora oggi sul posto e, anche se difforme dalla cartografia
catastale, risultava accettato e immutato sin dal 1985, senza che fosse mai stata avanzata rivendica o pretesa alcuna dal 1985 al 2007, con la ovvia e naturale
conseguenza dell'avvenuta usucapione delle parti di terreno possedute animo domino
ed ininterrottamente dal 1985 in poi dai e figli ( e Controparte_12 CP_1
) e da e moglie ( e con la ulteriore CP_2 Controparte_3 Parte_4
conseguenza della immutabilità delle assegnazioni delle quote e di quanto posseduto animo domini e trasmesso con atto pubblico del 2004 a Persona_1
e da quest'ultimo mortis causa nel 2005 agli odierni appellanti.
[...]
§ VI. Del giudizio di primo grado è stata parte, quale convenuta, anche CP_4
costituitasi insieme ai figli , e
[...] Parte_1 Parte_2 14
, unitamente ai quali ha proposto le domande riconvenzionali Parte_3
di accertamento dell'acquisto per usucapione dell'area in contestazione ovvero di acquisto ai sensi dell'articolo 938 c.c.
non ha ritenuto d'impugnare la sentenza di primo grado, a CP_4
lei sfavorevole, né è stata citata in giudizio dagli appellanti . Infatti, Pt_1
l'atto di appello non contiene alcuna vocatio in ius nei suoi confronti, benché,
come mera denuntiatio litis, esso le sia stato poi spedito, mediante notificazione postale, senza che, però, gli appellanti abbiano prodotto l'avviso di ricevimento, atto a dimostrare che il procedimento notificatorio si è
perfezionato.
La circostanza non impedisce la decisione della lite, poiché non sussiste litisconsorzio necessario processuale, tale da richiedere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 331 c.p.c.: nell'azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è
legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini (Cass. 11770/2019; Cass. 27041/13). Nella specie, da parte dell'attore non è stato chiesto – e tanto meno è stato ordinato dal giudice di primo grado – il rilascio ovvero la riduzione in pristino della parte di fondo di cui è stata lamentata l'usurpazione.
Né, d'altro canto, la pretesa dei , di accertamento in loro favore Pt_1
dell'usucapione ovvero di acquisto della proprietà per accessione invertita,
che vede come legittimato a contraddire il proprietario confinante LU
TR, esige la presenza in giudizio della CP_4
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di CP_4
esclude costei dall'eventuale usucapione, che, in caso di
[...] 15 accoglimento sul punto dell'appello, resterebbe accertata solo in favore dei
MA . Né, d'altro canto, l'eventuale accertamento dei presupposti Pt_1
dell'acquisto della proprietà ai sensi dell'articolo 938 c.c. esige la presenza in giudizio, nel lato attivo, di tutti i comproprietari del fondo confinante
(essendo legittimato ad agire anche solo uno dei comproprietari: cfr. Cass.
992/2022).
§ VII. Nel merito, riguardo al primo motivo di appello, che pone in discussione la qualificazione della domanda di LU TR, va osservato,
in via di principio, che, come si legge nella giurisprudenza di legittimità,
l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale -
diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, mentre nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini (Cass. 22095/2020; Cass. 5899/2001).
Il discrimen tra le due azioni è, in particolare, ravvisato in una situazione d'incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, per cui l'azione di regolamento dei confini non muta natura, trasformandosi nell'azione di rivendicazione, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. 22645/2018, che, in applicazione dell'enunciato principio, ha inquadrato la vicenda nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, a fronte della domanda dell'attore che assumeva l'avvenuta realizzazione di una costruzione su di una parte del suo fondo e della difesa della convenuta la quale, senza contestare il titolo del primo, si 16 era limitata a sostenere che in realtà il suo titolo prevedeva il trasferimento di un bene avente dimensioni tali da includere anche la porzione interessata dalla domanda attorea;
conf. Cass. 15304/2006).
Se, inoltre, l'azione ex art. 950 c.c. ha come suo presupposto l'incertezza del confine, si ha incertezza soggettiva quando sussiste un confine apparente ma l'attore sostiene la sua erroneità e, quindi, un'usurpazione a suo danno, sì da chiedere l'accertamento dell'esatto tracciato (cfr. Cass. 15386/2000).
Alla luce di tali principi, la qualificazione (da parte del primo giudice) della domanda come di regolamento di confini è da condividere, trattandosi di individuare l'esatto confine delle due proprietà alla luce del titolo derivativo comune sia all'attore sia (per successivi passaggi) ai convenuti.
Tuttavia, la soluzione, anche in ordine all'estensione in concreto dell'onere della prova a carico dell'attore, non muta pur qualora si ritenga che il criterio distintivo tra le due azioni, la condizione di certezza o incertezza manifestata dall'attore (nel senso che si ha azione di regolamento di confini quando l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto,
mentre l'azione è di rivendica ove l'attore non abbia incertezza alcuna circa il confine, che, anzi, indica in modo certo e chiaro, e chieda, con espressione precisa e univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole: cfr. Cass. 20912/2021).
Infatti, il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso a un comune dante causa e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante: in tal caso, al rivendicante basta dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo 17 prevalente rispetto a quello dell'altra (cfr. Cass. 28862/2021; Cass. 22598/2010;
Cass. 21829/2007).
Nella specie, è incontestata l'originaria appartenenza dell'area rivendicata dal
TR alla S.I.E.T. S.p.A., società dal cui scioglimento è derivato la formazione di tre quote assegnate ai soci LU TR, e Persona_3
. Parte_8
La società è una comune dante causa delle parti, posto che il TR fa valere il diritto di proprietà sulla quota assegnatagli con l'atto per notar del 1985, mentre gli odierni appellanti sono divenuti proprietari per Per_2
acquisto (nel 2004) conseguente, dopo più di un passaggio, al medesimo atto del 1985, per una porzione della quota assegnata a . Persona_3
Pertanto, si tratti di rei vindicatio o di actio finium regundorum, occorre individuare il confine tra le due proprietà così come desumibile dal comune titolo (immediato o remoto) di provenienza, ossia dal predetto atto per notar del 1985. Per_2
A tal proposito, occorre poi considerare che l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato al contratto che, quale elemento interpretativo della volontà
negoziale, non lascia margini d'incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 15386/2000): pertanto, ove le parti abbiano identificato la porzione d'immobile ceduta all'uno o all'altro contraente facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (cfr. Cass.
27834/2022). Tale principio vale anche in presenza di frazionamento allegato a diversi atti di acquisto, nel qual caso, ove i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuai in tempi diversi, va attribuita prevalenza al 18 confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente (Cass. 12322/2020; Cass.
17756/2015).
Nella specie, il confine catastale cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado è quello che deriva dal tipo di frazionamento approvato dall' CP_7
al n. 2895/102 in data 11 dicembre 1985, con la relativa pianta
[...]
planimetrica, così come accertato dal C.T.U.: si tratta, appunto, del frazionamento eseguito al fine di procedere alla divisione del fondo già della disciolta con Controparte_13
l'assegnazione di tre distinte porzioni ai soci LU TR, CP_1
e .
[...] Persona_3
Nell'atto di assegnazione di beni sociali stipulato per notar il Persona_2 allegati sub A (il tipo di frazionamento) e sub B (la pianta planimetrica), sì da costituire elemento imprescindibile della volontà negoziale delle parti, ai fini dell'esatta delimitazione delle porzioni loro rispettivamente assegnate.
Sebbene, quindi, non sia condivisibile l'affermazione del primo giudice, sulla necessità, nel caso in esame, di ricorrere (in mancanza nel titolo di diverse
specificazioni, qui non apprezzabili) al criterio sussidiario delineato dalle mappe catastali (ex art. 950, secondo comma, c.c.), perché il titolo contrattuale comprende anche gli allegati sopra indicati, occorre pur sempre riferirsi, quale espressione della volontà contrattuale delle parti (e, quindi, del dante causa degli appellanti, ), al tipo di frazionamento sulla base del Persona_3
quale è stato tracciato il confine catastale.
Non rileva, sul punto, che nel 1985 sulla proprietà della S.I.E.T. S.p.A. fossero già presenti le costruzioni edificatevi (abusivamente) dal detentore
[...]
, in posizione tale da porre in discussione l'opportunità di Persona_1
tracciare il confine tra le porzioni assegnate secondo il tipo di frazionamento 19 allegato al contratto: la volontà contrattuale delle parti è quella espressa univocamente per iscritto nel rogito notarile, mediante il richiamo e l'allegazione del frazionamento e della pianta planimetrica, a prescindere dallo stato effettivo dei luoghi e dalla presenza dei manufatti e,
eventualmente, di un muro di confine, che ben potrebbero gli assegnatari avere anche potuto ignorare, tanto più che le costruzioni abusive erano state realizzate appena nel precedente biennio.
Pertanto, in relazione al secondo motivo di appello, deve confermarsi che, per effetto dell'atto di assegnazione di quote conseguente allo scioglimento della
S.I.E.T. S.p.A., l'area in contestazione, comprese le porzioni di manufatti su di essa edificati, è stata acquistata dall'attore LU TR.
§ VIII. Sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, la decisione del tribunale deve essere confermata, per le seguenti ragioni:
- fino all'acquisto nel 2004 è stato detentore del fondo Persona_1 e del fabbricato da lui stesso costruito, in parte sull'area ora in contestazione, quale affittuario della società S.I.E.T. S.p.A. e, poi, di
[...]
e degli aventi causa di questo;
Per_3
- prima di detto acquisto non vi sono stati, da parte sua, atti d'interversione del possesso, idonei ad anticipare (rispetto al rogito del 2004) il mutamento della detenzione in possesso e, quindi, il dies a quo del termine di venti anni previsto dall'articolo 1158 c.c.;
- l'accessione del possesso, di cui si giova il successore a titolo particolare a norma dell'articolo 1146, secondo comma, c.c., presuppone l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto cui corrisponde la situazione di possesso, nonché l'identità del bene.
Più precisamente, va osservato che in tema di accessione del possesso, di cui all'articolo 1146, secondo comma, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il 20 trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene (Cass. 8579/2023; Cass.
19724/2016), sì da escludersi che l'oggetto del trasferimento possa essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 6353/2010; Cass.
8502/2005). L'accessione del possesso opera, quindi, con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso) e in tali limiti può avvenire la
traditio (cfr. Cass. 3177/2006, Cass. 18750/2005).
Nell'azione di regolamento di confini, qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta traditio in virtù di un contratto comunque volto (pur se invalido e proveniente a non domino) a trasferire la proprietà del bene oggetto del possesso (Cass. 12034/2000).
Nel caso di specie, gli atti traslativi successivi al 1985 (dal conferimento di alla in data 28 dicembre 1990 fino all'acquisto nel 2004 Persona_3 CP_10 da parte di ) si sono limitati a trasferire la proprietà di ben Persona_1
identificate particelle di terreno, non comprendenti anche l'area in contestazione, inclusa in catasto nelle particelle di LU TR (in virtù del frazionamento eseguito ai fini delle assegnazioni ai soci della disciolta S.I.E.T.
S.p.A.): difetta, quindi, il necessario requisito dell'identità del bene di cui si chiede accertarsi l'acquisto per usucapione (in virtù dell'accessione del possesso, ex art. 1146, secondo comma, c.c.) coi beni descritti negli atti negoziali, sì da doversi reputare che per l'area de qua vi sia stata mera traditio
del possesso, irrilevante ai fini previsti dal citato articolo 1146 c.c. (cfr., per una vicenda analoga, Cass. 22348/2011).
Esclusa l'accessione del possesso, risulta irrilevante anche la prova per testi articolata dagli appellanti in primo grado e riproposta in appello, i cui capi,
nel dimostrare che lo stato dei luoghi è rimasto immutato dall'epoca dell'edificazione avvenuta su iniziativa del fittavolo (e, quindi, da prima che nel 1985 l'ampia proprietà della S.I.E.T. S.p.A. fosse divisa tra i soci), 21 confermerebbero l'ininterrotta detenzione anche dell'area controversa da parte di fino all'atto di rilascio di fondo e cessione di Persona_1
terreni del 27 luglio 2004, ma non anche, per le ragioni sopra indicate,
l'accessione del possesso e, in definitiva, il decorso del tempo utile per l'usucapione.
§ IX. Quanto alla doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale
(subordinata) di attribuzione della proprietà dell'area in contestazione a norma dell'articolo 938 c.c., nella stessa motivazione dell'appello è espressa la ragione della sua infondatezza, allorché si afferma la necessità di avere presente «che tutti i fondi coinvolti nella vicenda che ci occupa all'epoca della
realizzazione del manufatto da parte del sig. 1983, si Persona_1
appartenevano alla SIET dalla quale lo stesso risultava essere colono».
L'articolo 938 c.c. disciplina l'ipotesi in cui nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo. Presupposto perché il costruttore possa chiedere, ex art. 938 c.c., l'attribuzione della proprietà dell'edificio e del suolo occupato, è l'occupazione parziale del fondo attiguo nell'esecuzione di una costruzione sul fondo proprio, e, quindi,
che la costruzione gravi in parte sul terreno del costruttore e in parte sul terreno altrui. Occorre, cioè, che nell'eseguire la costruzione vi sia stato uno sconfinamento (da parte di chi riteneva ragionevolmente di essere proprietario anche della porzione di fondo altrui occupata: Cass. 345/2011),
mentre la norma non trova applicazione qualora il fabbricato sia stato interamente costruito su suolo altrui, nel qual caso vige il principio dell'accessione, di cui all'articolo 934 c.c. (Cass. 1633172020, Cass. 23707/2014),
onde il proprietario del suolo diviene anche proprietario della costruzione, a meno che non chieda (nel termine e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 936 c.c.) la rimozione dell'opera.
Nel caso in esame, è incontestato (e affermato dagli stessi appellanti) che gli edifici in possesso degli appellanti, in parte costruiti sull'area di cui il 22
TR lamenta l'usurpazione, sono stati edificati tra il 1983 e il 1984 (come,
del resto, già dichiarato da nella domanda di concessione Persona_1
in sanatoria presentata al , quindi, prima che, con l'atto Parte_9
per notaio del 1985, la proprietà della società S.I.E.T. S.p.A. fosse divisa Per_2
mediante l'assegnazione ai soci di tre distinte quote. Dunque, non vi era ancora alcun confine che sia stato superato dalla costruzione, avendo il detentore costruito interamente sulla proprietà indivisa della società Pt_1
anzidetta. Né rileva l'eventuale consenso della società proprietaria e, quindi,
dei suoi soci, all'iniziativa del fittavolo, che avrebbe soltanto precluso la facoltà di obbligare quest'ultimo a rimuovere a proprie spese le costruzioni eseguite (ex art. 936 c.c.).
Ogni ulteriore considerazione, in ordine alla buona fede del costruttore (su cui, invece, il primo giudice ha ritenuto di doversi lungamente soffermare),
appare superflua. § X. Quanto alla domanda di garanzia proposta nei confronti dei venditori,
escluso che nell'atto di cessione del 2004 nelle particelle trasferite debbano reputarsi comprese anche l'area in contestazione e le costruzioni sovrastanti,
mancano gli stessi presupposti dell'evizione e, quindi, della garanzia dovuta dai venditori.
§ XI. L'appello va, in conclusione, rigettato, con la conseguente regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza e con attribuzione (ex art. 93 c.p.c.) ai difensori delle parti vittoriose.
Il valore della causa, ai sensi dell'articolo 15 c.p.c., deve reputarsi indeterminabile, poiché non risulta agli atti il reddito dominicale ovvero la rendita catastale delle particelle comprendenti la proprietà controversa, sì da potersi stabilire, in proporzione, il valore di questa.
Ne consegue la necessità di tener conto del criterio di cui all'articolo 5, comma
6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e, in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia si applicano i parametri (della tabella 12) 23 relativi al valore di € 26.000,00.
Gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v.
art. 13, comma 1° quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115, inserito dall'articolo 1, comma 17°, della legge 24 dicembre 2012 n°228, applicabile
(art. 1, comma 18°) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , e in solido Parte_10 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di appello, liquidate in favore di LU TR
(con attribuzione agli avvocati NC Pisa e Gianfranco Pisa) in € 4.600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e in favore di NC AN, , , Controparte_1 Controparte_2
e (con attribuzione all'avvocato Controparte_3 Parte_4
Gennaro Minopoli) in € 4.600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115.
Così deciso il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 dicembre 1985 (e trascritto il 18 gennaio 1986) l'anzidetto tipo di frazionamento e la pianta planimetrica sono stati espressamente richiamati e
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. NC Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1793/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 10649/2019 del 28 novembre 2019
t r a
(nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il 1° marzo 1961, C.F. Parte_2
e (nato a [...] il 16 febbraio C.F._2 Parte_3
1964, ), rappresentati e difesi dagli avvocati Mariangela C.F._3 1
Mauriello ( – PEC: , Rita C.F._4 Email_1
Mauriello ( – PEC: C.F._5
e Giacomo Mauriello Email_2
( – PEC: ), C.F._6 Email_3
con studio in Mugnano di Napoli alla Via Mugnano – Melito, 80
e
LU TR (nato a [...] il [...]; ), C.F._7
rappresentato e difeso dagli avvocati NC Pisa ( – C.F._8
PEC: e Gianfranco Pisa Email_4
( – PEC: , con C.F._9 Email_5
studio in Napoli al Viale Augusto, 105
e
NC AN (nato a [...] il [...]; ), C.F._10
(nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._11 [...]
), (nato a [...] l'[...];
[...] Controparte_2
), (nato a [...] il [...]; C.F._12 Controparte_3
e (nata Napoli il 10 giugno 1948; C.F._13 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro C.F._14
Minopoli ( – PEC: , con C.F._15 Email_6
studio in Napoli alla Via Paolo Della Valle, 4
Conclusioni
Per , e gli avvocati Giacomo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Mauriello, Rita Mauriello e Mariangela Mauriello si riportavano alle conclusioni dell'atto di appello e impugnavano il contenuto delle comparse di risposta di LU TR e dei chiamati in causa AN. Deducevano,
inoltre, l'integrità del contraddittorio, per l'avvenuta notificazione dell'atto di appello anche a Insistevano, poi, per l'ammissione delle CP_4
prove articolate con la comparsa di risposta in primo grado, a pagina 9, capi a), b), c) e d), confortate da principio di prova scritta rappresentata anche da 2 accertamenti della consulenza tecnica sulla preesistenza del manufatto già
prima del trasferimento. Chiedevano, infine, l'attribuzione in loro favore delle spese di lite.
Per LU TR l'avvocato Gianfranco Pisa si opponeva all'ammissione delle prove richieste dagli appellanti e, in caso di loro ammissione, si riportava a quanto dedotto nelle note ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; concludeva, infine,
come segue: A) rigettare l' appello proposto dai sigg.ri con conferma della Pt_1
sentenza di primo grado;
B) condannare gli appella[n]ti in solido al ristoro delle spese
e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto a[n]ticipatorio.
Per NC AN, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e l'avvocato Gennaro Minopoli concludeva
[...] Parte_4
riportandosi al contenuto degli atti a propria firma e chiedeva il rigetto dell'appello e, in ogni caso, della domanda di garanzia proposta nei confronti dei propri assistiti. Reiterava, poi, l'eccezione preliminare relativa alla mancata presenza in giudizio di litisconsorte nel giudizio di CP_4
primo grado, e all'acquiescenza alla sentenza da parte di costei, con le relative conseguenze giuridiche e processuali. Chiedeva, infine, il rimborso delle spese dei due gradi del giudizio, con distrazione in suo favore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2007 LU TR
conveniva , e CP_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
(quali eredi di ) per l'accertamento giudiziale del
[...] Persona_1
confine tra la sua proprietà (in ZU, contrada Arco Felice Vecchio, in catasto terreni al foglio 29, particelle 5, 54, 56 e 58, pervenutagli con atto di assegnazione di beni sociali ai soci per notaio del 20 dicembre Persona_2
1985) e quella dei convenuti (censita in catasto al foglio 29, particelle 176, 179
e 93), in seguito all'errata apposizione di termini non rispecchianti la mappa catastale né coincidenti con le aree effettivamente trasferite a Persona_1
con atto pubblico del 27 luglio 2004.
[...] 3
, e , nel CP_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
costituirsi in giudizio, il 3 ottobre 2007, sostenevano che il confine era rimasto immutato fin dall'acquisto immobiliare dell'attore (risalente al 20 dicembre
1985), che tale situazione (non corrispondente a quella indicata nei titoli, nelle mappe e nei frazionamenti) era stata accettata da tutte le parti e che in tutti gli atti susseguitisi dal 1985 in poi si era riportato un confine catastale non corrispondente a quello di fatto, né si era riportato il fabbricato oggetto anche di condono edilizio, realizzato dal colono nel 1983. Persona_1
Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione fondiaria eventualmente invasa e, in subordine, il suo acquisto ai sensi dell'articolo 938 c.c.. Chiedevano,
infine, la chiamata in causa dei venditori NC AN, CP_3
, , e , eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_1 Parte_4
, dante causa di in virtù della vendita del Persona_3 Persona_1 27 luglio 2004, per essere da loro garantiti da eventuali statuizioni sfavorevoli dipendenti dalla domanda dell'attore.
NC AN, , , Controparte_3 Controparte_2 CP_1
e deducevano l'infondatezza di qualsiasi pretesa
[...] Parte_4
nei loro confronti.
§ II. All'esito dell'istruttoria (e della soppressione della sezione distaccata di
ZU) il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico designato, con sentenza del 28 novembre 2019 così provvedeva:
a) in accoglimento della domanda principale, dichiara che il confine tra le proprietà di
LU TR e è costituito dal confine catastale come individuato CP_5
Contr nel tipo di frazionamento approvato dall' di Napoli al n. 2895/102 in data
11/12/1985, con relativa pianta planimetrica;
b) respinge nel resto;
c) condanna parte convenuta a pagare le spese di giudizio in favore CP_5
di TR LU che liquida in complessivi euro 3.000 di cui euro 300 per esborsi 4
(più forfettarie – CPA-IVA come per legge) con attribuzione in favore del procuratore
attoreo dichiaratosi antistatario e condanna altresì la convenuta stessa, come in parte
motiva, a pagare le anticipate spese di CTU.
Decisione assunta per i seguenti motivi:
- l'attuale confine sarebbe penetrato nella proprietà TR, invasa anche da una porzione immobiliare non presente in mappa;
- infatti, l'atto per notar del 20 dicembre 1985 indicherebbe quali Per_2
confini della “terza quota”, assegnata all'attore, la strada vicinale, terreno
parte della seconda quota e proprietà aliena (per un primo fondo) nonché strada
provinciale Pizzone – Fusaro, strada provinciale Montenuovo e terreno parte della
seconda quota (quest'ultima assegnata a , poi dante causa Persona_3
dei terzi chiamati). In mancanza nel titolo di diverse specificazioni, il
dibattuto confine ravvisabile tra le proprietà TR e sarebbe CP_5
quello catastale, secondo il criterio di chiusura di cui all'articolo 950 c.c., risultante dal tipo di frazionamento predisposto per l'atto anzidetto e approvato dall' l'11 dicembre 1985 (in virtù del quale il CP_7
confine tra la seconda quota, assegnata a , e la terza quota, Persona_3
di LU TR, sarebbe un'unica ed ininterrotta linea retta, in contrasto con lo spezzettamento vistosamente provocato da porzioni edificate ben oltre il
segmento stesso, con invasione della proprietà del TR);
- sarebbe passato dalla riconosciuta qualità di pregresso Persona_1
affittuario a quella di neo-compratore, commutando così, in data 27/7/04, la propria
veste di detentore in quella di proprietario/possessore, senza poter cumulare e unire, ex art. 1146 co. 2 c.c., alcun anteriore potere possessorio a quello eventualmente successivo (cfr. Cass. 4863/2018), in difetto di un negozio ad
hoc con il proprietario, comportante l'interversione del possesso, stipulato solo il 27 luglio 2004, sì da attribuire al per la prima volta, con Pt_1
l'acquisto della proprietà, il possesso in senso tecnico. Mancherebbe, quindi,
il ventennio per l'invocata usucapione;
5
- l'accessione invertita, ex art. 938 c.c., mancherebbe del presupposto della buona fede da parte del costruttore . Persona_1
§ III. Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2020 , Parte_1
e proponevano appello, per i seguenti Parte_2 Parte_6
motivi:
1) in violazione degli articoli 950 e 948 c.c. nonché dell'articolo 112 c.p.c., il giudice di primo grado avrebbe qualificato come di regolamento di confini la domanda di LU TR, avente natura di rei vindicatio, non essendovi alcuna incertezza del confine, ricavabile dai titoli e, segnatamente, dall'atto per notaio del 1985. L'attore avrebbe posto in contestazione il titolo Per_2
originario e le superfici dei fondi, ritenendo arbitraria la detenzione di una parte del fondo di sua proprietà e chiedendone il rilascio, secondo il tipico contenuto dell'azione di rivendicazione. Da ciò l'inammissibilità del ricorso alle mappe catastali e il rigoroso onere della prova della proprietà incombente sulla parte attrice, a fronte della situazione di fatto (risalente agli anni 1983 e
1984) in contrasto con l'atto per notaio del 1985, laddove il richiamato Per_2
tipo di frazionamento non corrispondeva e non corrisponde né alla situazione di fatto
accettata convenzionalmente da tutte le parti né alle mappe catastali (cfr. C.T.U.
pag. 12 – immagine 7 ove si sovrappongono le immagini 5 e 6). Persona_4
Da quando il loro dante causa ( ) aveva ricevuto quale Persona_1
buonuscita i comodi rurali ed i già esistenti fabbricati (cfr. C.T.U. immagini 5 – 6 – 7
e conclusioni del C.T.U. , dal 1984 la situazione di fatto era proseguita Per_4
ed era stata recepita negli atti successivi al titolo originario comune senza tenere conto del tipo di frazionamento allegato e delle mappe catastali. Inoltre,
le tre quote originarie oggetto di divisione (per effetto dello scioglimento societario) erano state determinate per valore (pag. 4 dell'atto del 1985) Per_2
con il reciproco riconoscimento degli stipulanti
assegnate corrispondono alle proprie quote di partecipazione nella società>> e con la conseguente immissione in possesso. La situazione di fatto accettata dalle 6 parti (con discrepanza tra lo stato dei luoghi al 4 settembre 1984 e il frazionamento prot. n. 102 dell'11 dicembre 1985 nel quale erano state definite le nuove particelle) non avrebbe subito modificazioni postume, onde LU
TR, per rivendicare una parte della seconda quota AN avrebbe dovuto dare la prova dell'erroneità del titolo ovvero contestare tale titolo innanzi tutto nei confronti degli originari condividenti. In sostanza, il primo frazionamento sarebbe errato, dovendo darsi prevalenza al titolo rispetto ad esso e alle mappe catastali. In ogni caso, poi, l'attore avrebbe dovuto dare rigorosa prova di essere proprietario in base a titolo certo o originario o sopravvenuto e non in base ad una dedotta incertezza. La sua domanda, non provata, sarebbe, inoltre, infondata atteso che gli edifici che già preesistevano sulla
sua quota non sono riportati nell'atto di assegnazione di del 1985, e tra l'altro Per_2
in possesso, allora, dei coloni situazione reiterata nel 2004 con il CP_5
loro atto di acquisto;
2) anche sussunta la domanda di LU TR nella previsione dell'articolo
950 c.c., il primo giudice avrebbe errato nell'individuare la linea divisoria tra le due proprietà nella retta catastale risultante dal tipo di frazionamento
Contr approvato dall' di Napoli al n. 2895/102 in data 11/12/1985, posto che il presupposto per ricorrere all'applicazione del criterio sussidiario del confine catastale consisterebbe nell'incertezza del confine sia soggettiva che oggettiva e non
nella sussistenza stessa del diritto di proprietà del fondo come infondatamente dedotto
dall'appellato TR. In particolare, l'errore grave sarebbe quello di aver ritenuto
di escludere la situazione di fatto che pur incide su quella di diritto ed oltretutto
discostandosi dagli accertamenti del C.T.U. ovvero interpretandoli in modo
inadeguato, sì da ricorrere alle mappe catastali sebbene la situazione di fatto tra i fondi confinanti presentasse elementi certi e risalenti che escludono
l'incertezza oggettiva, e neppure vi fosse incertezza soggettiva, alla luce dei titoli e degli accertamenti eseguiti dal C.T.U. secondo cui vi era stata la traslazione dell'intero confine verso sud e lo stato dei luoghi attuale risultava 7 completamente diverso dallo stato catastale agli atti. Avuto presente che il
confine reale attuale corrisponde a quello del 1984 per i segni certi all'epoca esistenti
(edifici, manufatti rurali, muro di cinta) anche non in mappa, sarebbe di tutta
evidenza che l'appellato TR nell'accettare la quota nel 1985 (atto notar Per_2
era ben a conoscenza del confine di fatto così come era ben a conoscenza che il confine
di fatto costituito dalla linea di demarcazione tra il fondo e poi Persona_3
era rappresentato da strutture preesistenti all'atto stesso, talché Controparte_8
il confine apparente immutato dal 1984 era stato accettato convenzionalmente dal TR, il quale aveva proposto l'azione ex art. 950 c.c. in sostanza per
aggirare quella ex art. 948 c.c. proprio per la insussistenza anche dell'incertezza
soggettiva. La conferma della pretestuosità della sua azione sarebbe data anche dal fatto che l'attuale mappa sovrapposta all'errato frazionamento allegato all'atto del 1985 porterebbe a spostare la linea ideale di demarcazione oltre non solo il muro di cinta (parte del confine apparente) ma anche nel cuore dei loro edifici, preesistenti all'atto del 1985 e pretermessi in quanto all'epoca abusivi (successivamente regolarizzati) per non prestare l'atto ad eccezione di nullità (cfr. Cass. 3723/2011, sul potere-dovere del giudice di discostarsi anche dai titoli e dalle mappe allorquando i segni certi risalenti al titolo originario opponibile ad entrambe le parti rappresentino la linea di separazione tra fondi sempre osservata e mai contestata). Il giudice di primo grado avrebbe anche errato nel ritenere che gli edifici in questione fossero stati costruiti invadendo la proprietà del TR, sebbene essi fossero stati realizzati (come accertato dal C.T.U.) nel 1983 – 1984 sul suolo comune e indiviso di , Persona_3
e LU TR;
Controparte_1
3) in violazione degli articoli 1146 – 1158 c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c. il primo giudice avrebbe rigettato le loro domande riconvenzionali, sebbene: A) lo stato dei luoghi fosse rimasto immutato almeno dal 1985, quando
[...]
già deteneva il fondo assegnato ai AN, per poi Persona_1
acquistarlo nel 2004; B) il predetto era stato colono di Persona_1 8
LU TR solo fino al 1985, epoca dello scioglimento della SIET e dall'assegnazione ai soci del fondo in tre quote, onde fino al 2004 possessore del fondo comprendente gli edifici in questione era stato , sì Persona_3
da essere maturato il possesso ultraventennale prima in capo a quest'ultimo e poi dell'acquirente secondo la disciplina della Persona_1
successione nel possesso di cui all'articolo 1146 c.c. (per il quale il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti). Il richiamo del primo giudice all'interversione della detenzione in possesso, ai fini dell'usucapione, sarebbe non pertinente alla vicenda in esame (Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art.
1146, secondo comma, c.c., per unire il proprio possesso a quello dei dante causa ai
fini dell'usucapione, deve fornire la prova di avere acquisito un titolo astrattamente
idoneo ( ancorché invalido o “proveniente a non domino”) a giustificare la “ traditio”
del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione
di regolamento di confini che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando
l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta “ traditio” in virtù di un
contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione”: Cass.
22348/2011; conf. Cass. 12034/2000). La prova del possesso risulterebbe per
tabulas dagli atti prodotti e confermata dai AN, terzi chiamati in causa,
litisconsorti necessari quali legittimati attivi unitamente agli appellanti, risultando la traditio: i) dalla incontestata realizzazione degli edifici quale casa colonica nel 1983, avuta comunque quale indennità per migliorie agrarie dai AN
con l'atto del 2004; ii) dal possesso materiale dal 1983 al 1985 in capo ai Pt_1
e iii) dal possesso legale dei AN dall'atto del 1985 al CP_4 Per_2
2004 (allorché i coniugi e erano divenuti affittuari Pt_1 CP_4
esclusivamente di costoro); iii) dal possesso legale e materiale di Persona_1
, con l'acquisto della proprietà nel 2004. La continuità del possesso ad
[...]
usucapionem sarebbe stata confermata dagli stessi AN, a prescindere 9 dalla loro eventuale responsabilità quali venditori nei confronti degli appellanti, oltre che dimostrabile, a tutto voler concedere, con la prova orale articolata nella comparsa di costituzione in primo grado e, segnatamente, coi capi a), b), c) e d);
4) il giudice di primo grado avrebbe errato anche nel rigettare la domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. sulla base di una mal espressa considerazione dell'elemento psicologico, di una non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi e di uno scarso approfondimento delle vicende giuridiche che hanno interessato i fondi medesimi. Occorrerebbe, infatti, aver presente: i) che
tutti i fondi coinvolti nella vicenda che ci occupa all'epoca della realizzazione del
manufatto da parte del sig. 1983, si appartenevano alla SIET Persona_1
dalla quale lo stesso risultava essere colono; ii) che, pertanto, non poteva non
sussistere la consapevolezza di costruire su fondo di proprietà SIET che quale
concedente, tramite i soci, aveva autorizzato la costruzione, altrimenti i concedenti avrebbero dovuto dolersi immediatamente o quanto meno nel 1985 epoca dello
scioglimento della SIET con atto per notar in cui scientemente e per soli fini Per_2
fiscali e di regolarità dell'atto (altrimenti nullo) omisero ogni riferimento all'esistente
fabbricato ( all'epoca abusivo) e non certamente a distanza di ben oltre 20 anni; iii)
dagli atti del processo (e, in particolare, dalla pratica di condono e dagli accertamenti peritali) sarebbe emersa in maniera inequivocabile la realizzazione
della casa colonica che ingloba la perimetrale che venne individuata dalle parti a
delimitazione del confine tra le neo formate proprietà. Né sarebbe ipotizzabile che i AN avessero altra proprietà non facente parte di quella assegnata nel
1985: le particelle 96, 173 e 179 vendute a non potrebbero Persona_1
che riferirsi al fondo de quo;
5) le considerazioni anzidette fonderebbero anche la domanda di manleva avanzata nei confronti dei AN, i quali avevano venduto il fondo nello stato di fatto in cui si trovava e nella confinazione esistente. Se, infatti, la domanda di LU TR fosse accolta, essi verrebbero privati degli edifici 10
(inutilizzabili), dei comodi rurali e di parte rilevante di fondo loro attribuiti in proprietà per effetto di trasferimento a titolo particolare: si configurerebbe,
quindi, un inadempimento contrattuale con le conseguenze risarcitorie derivanti da
risoluzione contrattuale come da norme codicistiche applicabili in tema di garanzia
della casa venduta oggetto del contratto.
Chiedevano, quindi, che, in riforma della sentenza del tribunale, fossero accolte le seguenti conclusioni (previa ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e non accolte):
1) rigettarsi la domanda di esso TR LU proposta con atto di citazione
notificato il 22/05/2007, in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in
diritto attesa l'assenza dei presupposti di cui all'art. 950 c.c. giusta quanto innanzi
dedotto ed eccepito;
2) dichiararsi inammissibile ed infondata la domanda di esso TR LU per aver
acquistato la titolarità del fondo così come, delimitato e confinato di fatto, con l'ivi esistente accessione, in virtù dell'atto per notar del 20/12/1985 – Rep. 1838 – Per_2
Racc. 3725;
3) in via riconvenzionale principale, con il contraddittorio delle originarie parti
indicate, dichiarare accertata e verificata la usucapione della zona di fondo entro il
confine certo apparente in favore dei convenuti, quali eredi di Persona_1
subentrato nell'accertato diritto in capo ai venditori AN NC, CP_3
, e CP_2 CP_1 Parte_4
Precisamente dichiarare usucapito dai Sigg.ri nata a [...] il CP_4
27/03/1934, C.F. , , nata a [...] il C.F._16 Parte_1
21/08/1959, C.F. , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 01/03/1961, C.F. , nato a [...] C.F._2 Parte_3
il 16/02/1964, C.F. , la parte di fondo con porzione di edificio C.F._3
di cui alle originarie particelle 5 e 54 del foglio 29 intestate al Sig. TR LU,
nato a [...] il [...], C.F. , ora la parte di fondi ed C.F._7
edifici di cui alle part.lle 33, 176 e 179 del foglio 29, così come individuata dal C.T.U. 11 con la foto 1 pag. 4 (confine reale apparente) e con le immagini Persona_4
1 – 2 (pagg.
5-6 C.T.U.). Il tutto conforme al frazionamento n. 410672.1/2004 e
superficie reale ivi indicata ed allegato all'atto del 27/07/2004 trascritto Per_2
all'Agenzia del Territorio il 4/08/2004 ai numeri 40381/28336 e disponendosi la
trascrizione della pronuncianda sentenza con esonero del Direttore Agenzia del
Territorio ex Conservatoria;
4) dichiarare in via riconvenzionale, accertata, subordinatamente alla denegata ipotesi
di rigetto della predetta domanda riconvenzionale principale, la accessione invertita
atipica ex art. 938 c.c. in capo ai venditori e per l'effetto dichiarare Parte_7
essere subentrati negli acquisiti diritti i convenuti quali aventi causa di Persona_1
acquirente dei Sigg.ri AN NC, , e
[...] CP_3 CP_2 CP_9
a loro volta aventi causa di Parte_4 Persona_3
5) dichiararsi, in via residuale ed ancor più gradata, manlevati e garantiti gli
appellanti dai cedenti venditori Sigg.i AN NC, , CP_3 CP_2 e da eventuali statuizioni sfavorevoli connessi e dipendenti CP_1 Parte_4
dalla domanda attorea ivi comprese le spese e competenze di lite ferma la loro
responsabilità, in tal caso, per inadempimento contrattuale e risoluzione da accertarsi
in separata sede;
6) emettersi ogni altro provvedimento del caso;
7) condannarsi esso attore al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del
giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
§ IV. LU TR, costituitosi il 6 ottobre 2020, negava di avere agito ai sensi dell'articolo 948 c.c., anziché con azione di regolamento di confini;
negava, inoltre, l'invocata usucapione poiché gli appellanti avevano detenuto il fondo, quali conduttori o mezzadri, per conto dei proprietari, come pure la pretesa accessione invertita, non essendovi prova in atti dei relativi presupposti (la costruzione in buona fede sulla sua proprietà e la sua consapevolezza dell'edificazione, avendo egli ricevuto il fondo solo con l'atto di divisione del 20 dicembre 1985), nonché per l'assorbente ragione che la 12 costruzione era stata eseguita dai coloni quando del suolo egli era comproprietario con i AN. Deduceva la correttezza della decisione appellata, posto che sia il C.T.U. sia il suo consulente di parte (avvalsosi di misurazioni GPS) avevano confermato che la linea di confine attuale tra il fondo di sua proprietà (sito in ZU, contrada Arco Felice vecchio,
riportato al catasto terreni al foglio 29 particelle 5, 54, 56 e 58) e il fondo dei
(in catasto terreni al foglio 29, particelle 176 di are 4,59, 179 di are 0,02 Pt_1
e 93 are 1.10) non corrispondeva alle risultanze catastali, accertamento eseguito nel rispetto dei principi più volte affermati nella giurisprudenza di
legittimità della Corte di Cassazione secondo cui per la determinazione del confine tra
due proprietà costituenti lotti separati di un appezzamento in origine unico si deve
far riferimento alle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e al
tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione.
Aggiungeva di non avere mai prestato alcuna acquiescenza al comportamento illegittimo dei , fino al 1985 coloni della società Pt_1
proprietaria dei suoli, sì da non potersi riconoscere alcun pregio alla domanda di usucapione (peraltro, completamente sfornita di prova), dal momento che la costruzione della casa colonica da parte del dante causa dei convenuti era avvenuta senza il consenso firmato per iscritto né del rappresentate legale della società né dei soci, e, quindi, illegittimamente, e senza che fosse manifestata alla proprietà alcun atto d'interversione del possesso. Solo dal
2004, divenuti proprietari, i avevano potuto iniziare ad usucapire la Pt_1
porzione del fondo occupata (dovendosi ribadire che quando Persona_1
aveva costruito, era mezzadro anche suo, essendo egli socio della società
proprietaria). Per mero scrupolo difensivo si opponeva alle richieste istruttorie degli appellanti e, nella malaugurata ipotesi della loro ammissione, si riportava alle note ex 183 c.p.c. depositate in primo grado . Concludeva,
quindi, per il rigetto dell'appello con il ristoro delle spese di lite (da distrarsi
ex art. 93 c.p.c.). 13
§ V. NC AN, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e si costituivano il 22 ottobre 2020 per chiedere il
[...] Parte_4
rigetto della domanda di garanzia proposta nei loro confronti.
Sostenevano di avere ceduto agli appellanti una particella di terreno e null'altro,
come pervenuta in virtù di atto di assegnazione ai soci per Notar Per_5
del 21 dicembre 1995, successivo allo scioglimento della società CP_10 [...]
, alla quale il fondo rustico era pervenuto in virtù Controparte_11
di atto costitutivo della società per Notar del 28 dicembre 1990 e del Per_6
conferimento da parte di , il quale era a sua volta divenuto Persona_3
proprietario esclusivo in forza dell'atto per Notar del 20 dicembre Per_6
1985. Deducevano che la domanda di LU TR, con citazione notificata il 19 maggio 2007, era successiva di oltre venti anni allo scioglimento della
S.I.E.T. S.p.A. e, quindi, alle conseguenti assegnazioni di lotti in proprietà
esclusiva, non più modificabili stante anche il maturarsi dell'usucapione (delle parti di fondo detenute nel ventennio), e che era anche maturato il termine di prescrizione del diritto alla proposizione di ogni e qualsiasi azione giudiziaria; che il confine di fatto riconosciuto e accettato tra le parti sin dalla redazione del tipo di frazionamento n. 2895/102 dell'11 dicembre 1985 era quello che risultava materializzato ancora oggi sul posto e, anche se difforme dalla cartografia
catastale, risultava accettato e immutato sin dal 1985, senza che fosse mai stata avanzata rivendica o pretesa alcuna dal 1985 al 2007, con la ovvia e naturale
conseguenza dell'avvenuta usucapione delle parti di terreno possedute animo domino
ed ininterrottamente dal 1985 in poi dai e figli ( e Controparte_12 CP_1
) e da e moglie ( e con la ulteriore CP_2 Controparte_3 Parte_4
conseguenza della immutabilità delle assegnazioni delle quote e di quanto posseduto animo domini e trasmesso con atto pubblico del 2004 a Persona_1
e da quest'ultimo mortis causa nel 2005 agli odierni appellanti.
[...]
§ VI. Del giudizio di primo grado è stata parte, quale convenuta, anche CP_4
costituitasi insieme ai figli , e
[...] Parte_1 Parte_2 14
, unitamente ai quali ha proposto le domande riconvenzionali Parte_3
di accertamento dell'acquisto per usucapione dell'area in contestazione ovvero di acquisto ai sensi dell'articolo 938 c.c.
non ha ritenuto d'impugnare la sentenza di primo grado, a CP_4
lei sfavorevole, né è stata citata in giudizio dagli appellanti . Infatti, Pt_1
l'atto di appello non contiene alcuna vocatio in ius nei suoi confronti, benché,
come mera denuntiatio litis, esso le sia stato poi spedito, mediante notificazione postale, senza che, però, gli appellanti abbiano prodotto l'avviso di ricevimento, atto a dimostrare che il procedimento notificatorio si è
perfezionato.
La circostanza non impedisce la decisione della lite, poiché non sussiste litisconsorzio necessario processuale, tale da richiedere l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 331 c.p.c.: nell'azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è
legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini (Cass. 11770/2019; Cass. 27041/13). Nella specie, da parte dell'attore non è stato chiesto – e tanto meno è stato ordinato dal giudice di primo grado – il rilascio ovvero la riduzione in pristino della parte di fondo di cui è stata lamentata l'usurpazione.
Né, d'altro canto, la pretesa dei , di accertamento in loro favore Pt_1
dell'usucapione ovvero di acquisto della proprietà per accessione invertita,
che vede come legittimato a contraddire il proprietario confinante LU
TR, esige la presenza in giudizio della CP_4
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di CP_4
esclude costei dall'eventuale usucapione, che, in caso di
[...] 15 accoglimento sul punto dell'appello, resterebbe accertata solo in favore dei
MA . Né, d'altro canto, l'eventuale accertamento dei presupposti Pt_1
dell'acquisto della proprietà ai sensi dell'articolo 938 c.c. esige la presenza in giudizio, nel lato attivo, di tutti i comproprietari del fondo confinante
(essendo legittimato ad agire anche solo uno dei comproprietari: cfr. Cass.
992/2022).
§ VII. Nel merito, riguardo al primo motivo di appello, che pone in discussione la qualificazione della domanda di LU TR, va osservato,
in via di principio, che, come si legge nella giurisprudenza di legittimità,
l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale -
diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, mentre nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini (Cass. 22095/2020; Cass. 5899/2001).
Il discrimen tra le due azioni è, in particolare, ravvisato in una situazione d'incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, per cui l'azione di regolamento dei confini non muta natura, trasformandosi nell'azione di rivendicazione, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. 22645/2018, che, in applicazione dell'enunciato principio, ha inquadrato la vicenda nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, a fronte della domanda dell'attore che assumeva l'avvenuta realizzazione di una costruzione su di una parte del suo fondo e della difesa della convenuta la quale, senza contestare il titolo del primo, si 16 era limitata a sostenere che in realtà il suo titolo prevedeva il trasferimento di un bene avente dimensioni tali da includere anche la porzione interessata dalla domanda attorea;
conf. Cass. 15304/2006).
Se, inoltre, l'azione ex art. 950 c.c. ha come suo presupposto l'incertezza del confine, si ha incertezza soggettiva quando sussiste un confine apparente ma l'attore sostiene la sua erroneità e, quindi, un'usurpazione a suo danno, sì da chiedere l'accertamento dell'esatto tracciato (cfr. Cass. 15386/2000).
Alla luce di tali principi, la qualificazione (da parte del primo giudice) della domanda come di regolamento di confini è da condividere, trattandosi di individuare l'esatto confine delle due proprietà alla luce del titolo derivativo comune sia all'attore sia (per successivi passaggi) ai convenuti.
Tuttavia, la soluzione, anche in ordine all'estensione in concreto dell'onere della prova a carico dell'attore, non muta pur qualora si ritenga che il criterio distintivo tra le due azioni, la condizione di certezza o incertezza manifestata dall'attore (nel senso che si ha azione di regolamento di confini quando l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto,
mentre l'azione è di rivendica ove l'attore non abbia incertezza alcuna circa il confine, che, anzi, indica in modo certo e chiaro, e chieda, con espressione precisa e univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto e il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole: cfr. Cass. 20912/2021).
Infatti, il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso a un comune dante causa e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante: in tal caso, al rivendicante basta dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo 17 prevalente rispetto a quello dell'altra (cfr. Cass. 28862/2021; Cass. 22598/2010;
Cass. 21829/2007).
Nella specie, è incontestata l'originaria appartenenza dell'area rivendicata dal
TR alla S.I.E.T. S.p.A., società dal cui scioglimento è derivato la formazione di tre quote assegnate ai soci LU TR, e Persona_3
. Parte_8
La società è una comune dante causa delle parti, posto che il TR fa valere il diritto di proprietà sulla quota assegnatagli con l'atto per notar del 1985, mentre gli odierni appellanti sono divenuti proprietari per Per_2
acquisto (nel 2004) conseguente, dopo più di un passaggio, al medesimo atto del 1985, per una porzione della quota assegnata a . Persona_3
Pertanto, si tratti di rei vindicatio o di actio finium regundorum, occorre individuare il confine tra le due proprietà così come desumibile dal comune titolo (immediato o remoto) di provenienza, ossia dal predetto atto per notar del 1985. Per_2
A tal proposito, occorre poi considerare che l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato al contratto che, quale elemento interpretativo della volontà
negoziale, non lascia margini d'incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 15386/2000): pertanto, ove le parti abbiano identificato la porzione d'immobile ceduta all'uno o all'altro contraente facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (cfr. Cass.
27834/2022). Tale principio vale anche in presenza di frazionamento allegato a diversi atti di acquisto, nel qual caso, ove i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuai in tempi diversi, va attribuita prevalenza al 18 confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente (Cass. 12322/2020; Cass.
17756/2015).
Nella specie, il confine catastale cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado è quello che deriva dal tipo di frazionamento approvato dall' CP_7
al n. 2895/102 in data 11 dicembre 1985, con la relativa pianta
[...]
planimetrica, così come accertato dal C.T.U.: si tratta, appunto, del frazionamento eseguito al fine di procedere alla divisione del fondo già della disciolta con Controparte_13
l'assegnazione di tre distinte porzioni ai soci LU TR, CP_1
e .
[...] Persona_3
Nell'atto di assegnazione di beni sociali stipulato per notar il Persona_2 allegati sub A (il tipo di frazionamento) e sub B (la pianta planimetrica), sì da costituire elemento imprescindibile della volontà negoziale delle parti, ai fini dell'esatta delimitazione delle porzioni loro rispettivamente assegnate.
Sebbene, quindi, non sia condivisibile l'affermazione del primo giudice, sulla necessità, nel caso in esame, di ricorrere (in mancanza nel titolo di diverse
specificazioni, qui non apprezzabili) al criterio sussidiario delineato dalle mappe catastali (ex art. 950, secondo comma, c.c.), perché il titolo contrattuale comprende anche gli allegati sopra indicati, occorre pur sempre riferirsi, quale espressione della volontà contrattuale delle parti (e, quindi, del dante causa degli appellanti, ), al tipo di frazionamento sulla base del Persona_3
quale è stato tracciato il confine catastale.
Non rileva, sul punto, che nel 1985 sulla proprietà della S.I.E.T. S.p.A. fossero già presenti le costruzioni edificatevi (abusivamente) dal detentore
[...]
, in posizione tale da porre in discussione l'opportunità di Persona_1
tracciare il confine tra le porzioni assegnate secondo il tipo di frazionamento 19 allegato al contratto: la volontà contrattuale delle parti è quella espressa univocamente per iscritto nel rogito notarile, mediante il richiamo e l'allegazione del frazionamento e della pianta planimetrica, a prescindere dallo stato effettivo dei luoghi e dalla presenza dei manufatti e,
eventualmente, di un muro di confine, che ben potrebbero gli assegnatari avere anche potuto ignorare, tanto più che le costruzioni abusive erano state realizzate appena nel precedente biennio.
Pertanto, in relazione al secondo motivo di appello, deve confermarsi che, per effetto dell'atto di assegnazione di quote conseguente allo scioglimento della
S.I.E.T. S.p.A., l'area in contestazione, comprese le porzioni di manufatti su di essa edificati, è stata acquistata dall'attore LU TR.
§ VIII. Sulla domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, la decisione del tribunale deve essere confermata, per le seguenti ragioni:
- fino all'acquisto nel 2004 è stato detentore del fondo Persona_1 e del fabbricato da lui stesso costruito, in parte sull'area ora in contestazione, quale affittuario della società S.I.E.T. S.p.A. e, poi, di
[...]
e degli aventi causa di questo;
Per_3
- prima di detto acquisto non vi sono stati, da parte sua, atti d'interversione del possesso, idonei ad anticipare (rispetto al rogito del 2004) il mutamento della detenzione in possesso e, quindi, il dies a quo del termine di venti anni previsto dall'articolo 1158 c.c.;
- l'accessione del possesso, di cui si giova il successore a titolo particolare a norma dell'articolo 1146, secondo comma, c.c., presuppone l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto cui corrisponde la situazione di possesso, nonché l'identità del bene.
Più precisamente, va osservato che in tema di accessione del possesso, di cui all'articolo 1146, secondo comma, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il 20 trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene (Cass. 8579/2023; Cass.
19724/2016), sì da escludersi che l'oggetto del trasferimento possa essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 6353/2010; Cass.
8502/2005). L'accessione del possesso opera, quindi, con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso) e in tali limiti può avvenire la
traditio (cfr. Cass. 3177/2006, Cass. 18750/2005).
Nell'azione di regolamento di confini, qualora il convenuto eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta traditio in virtù di un contratto comunque volto (pur se invalido e proveniente a non domino) a trasferire la proprietà del bene oggetto del possesso (Cass. 12034/2000).
Nel caso di specie, gli atti traslativi successivi al 1985 (dal conferimento di alla in data 28 dicembre 1990 fino all'acquisto nel 2004 Persona_3 CP_10 da parte di ) si sono limitati a trasferire la proprietà di ben Persona_1
identificate particelle di terreno, non comprendenti anche l'area in contestazione, inclusa in catasto nelle particelle di LU TR (in virtù del frazionamento eseguito ai fini delle assegnazioni ai soci della disciolta S.I.E.T.
S.p.A.): difetta, quindi, il necessario requisito dell'identità del bene di cui si chiede accertarsi l'acquisto per usucapione (in virtù dell'accessione del possesso, ex art. 1146, secondo comma, c.c.) coi beni descritti negli atti negoziali, sì da doversi reputare che per l'area de qua vi sia stata mera traditio
del possesso, irrilevante ai fini previsti dal citato articolo 1146 c.c. (cfr., per una vicenda analoga, Cass. 22348/2011).
Esclusa l'accessione del possesso, risulta irrilevante anche la prova per testi articolata dagli appellanti in primo grado e riproposta in appello, i cui capi,
nel dimostrare che lo stato dei luoghi è rimasto immutato dall'epoca dell'edificazione avvenuta su iniziativa del fittavolo (e, quindi, da prima che nel 1985 l'ampia proprietà della S.I.E.T. S.p.A. fosse divisa tra i soci), 21 confermerebbero l'ininterrotta detenzione anche dell'area controversa da parte di fino all'atto di rilascio di fondo e cessione di Persona_1
terreni del 27 luglio 2004, ma non anche, per le ragioni sopra indicate,
l'accessione del possesso e, in definitiva, il decorso del tempo utile per l'usucapione.
§ IX. Quanto alla doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale
(subordinata) di attribuzione della proprietà dell'area in contestazione a norma dell'articolo 938 c.c., nella stessa motivazione dell'appello è espressa la ragione della sua infondatezza, allorché si afferma la necessità di avere presente «che tutti i fondi coinvolti nella vicenda che ci occupa all'epoca della
realizzazione del manufatto da parte del sig. 1983, si Persona_1
appartenevano alla SIET dalla quale lo stesso risultava essere colono».
L'articolo 938 c.c. disciplina l'ipotesi in cui nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo. Presupposto perché il costruttore possa chiedere, ex art. 938 c.c., l'attribuzione della proprietà dell'edificio e del suolo occupato, è l'occupazione parziale del fondo attiguo nell'esecuzione di una costruzione sul fondo proprio, e, quindi,
che la costruzione gravi in parte sul terreno del costruttore e in parte sul terreno altrui. Occorre, cioè, che nell'eseguire la costruzione vi sia stato uno sconfinamento (da parte di chi riteneva ragionevolmente di essere proprietario anche della porzione di fondo altrui occupata: Cass. 345/2011),
mentre la norma non trova applicazione qualora il fabbricato sia stato interamente costruito su suolo altrui, nel qual caso vige il principio dell'accessione, di cui all'articolo 934 c.c. (Cass. 1633172020, Cass. 23707/2014),
onde il proprietario del suolo diviene anche proprietario della costruzione, a meno che non chieda (nel termine e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 936 c.c.) la rimozione dell'opera.
Nel caso in esame, è incontestato (e affermato dagli stessi appellanti) che gli edifici in possesso degli appellanti, in parte costruiti sull'area di cui il 22
TR lamenta l'usurpazione, sono stati edificati tra il 1983 e il 1984 (come,
del resto, già dichiarato da nella domanda di concessione Persona_1
in sanatoria presentata al , quindi, prima che, con l'atto Parte_9
per notaio del 1985, la proprietà della società S.I.E.T. S.p.A. fosse divisa Per_2
mediante l'assegnazione ai soci di tre distinte quote. Dunque, non vi era ancora alcun confine che sia stato superato dalla costruzione, avendo il detentore costruito interamente sulla proprietà indivisa della società Pt_1
anzidetta. Né rileva l'eventuale consenso della società proprietaria e, quindi,
dei suoi soci, all'iniziativa del fittavolo, che avrebbe soltanto precluso la facoltà di obbligare quest'ultimo a rimuovere a proprie spese le costruzioni eseguite (ex art. 936 c.c.).
Ogni ulteriore considerazione, in ordine alla buona fede del costruttore (su cui, invece, il primo giudice ha ritenuto di doversi lungamente soffermare),
appare superflua. § X. Quanto alla domanda di garanzia proposta nei confronti dei venditori,
escluso che nell'atto di cessione del 2004 nelle particelle trasferite debbano reputarsi comprese anche l'area in contestazione e le costruzioni sovrastanti,
mancano gli stessi presupposti dell'evizione e, quindi, della garanzia dovuta dai venditori.
§ XI. L'appello va, in conclusione, rigettato, con la conseguente regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza e con attribuzione (ex art. 93 c.p.c.) ai difensori delle parti vittoriose.
Il valore della causa, ai sensi dell'articolo 15 c.p.c., deve reputarsi indeterminabile, poiché non risulta agli atti il reddito dominicale ovvero la rendita catastale delle particelle comprendenti la proprietà controversa, sì da potersi stabilire, in proporzione, il valore di questa.
Ne consegue la necessità di tener conto del criterio di cui all'articolo 5, comma
6, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e, in considerazione dell'oggetto e della complessità della controversia si applicano i parametri (della tabella 12) 23 relativi al valore di € 26.000,00.
Gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello: v.
art. 13, comma 1° quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115, inserito dall'articolo 1, comma 17°, della legge 24 dicembre 2012 n°228, applicabile
(art. 1, comma 18°) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna , e in solido Parte_10 Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di appello, liquidate in favore di LU TR
(con attribuzione agli avvocati NC Pisa e Gianfranco Pisa) in € 4.600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per spese forfettarie) e in favore di NC AN, , , Controparte_1 Controparte_2
e (con attribuzione all'avvocato Controparte_3 Parte_4
Gennaro Minopoli) in € 4.600,00 (di cui € 4.000,00 per compensi ed € 600,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115.
Così deciso il 26 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 dicembre 1985 (e trascritto il 18 gennaio 1986) l'anzidetto tipo di frazionamento e la pianta planimetrica sono stati espressamente richiamati e