Articolo 11 della Legge 1 aprile 1971, n. 217
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 maggio 1971
Art. 11. (Entrate e spese)

Le entrate e le spese dell'Ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituenti gestione speciale.
In relazione ai versamenti delle entrate di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 8, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla iscrizione dei corrispondenti importi agli appositi capitoli di spesa dell'ufficio centrale dopolavoro.
Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 20 maggio 1971