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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 4 dicembre 2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1955/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
CONTRO
[...]
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Daniela Caterina Carmela di Paola.
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 premetteva di aver svolto Parte_1 attività di docenza mediante stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Paradiso di CP_1
Lamentava di non aver percepito, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Spiegava che il aveva riconosciuto tale indennità soltanto al personale Controparte_1 individuato dall'art. 25 CCNI del 31.8.1999, ovvero ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica e ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ma non anche ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie, come nel caso di ella ricorrente.
1 Contestava la discriminazione subita rispetto agli altri docenti beneficiari della prestazione, poiché ella rendeva prestazioni lavorative equivalenti a quelle degli altri docenti.
Eccepiva la discriminazione subita sia rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che rispetto anche ai colleghi a tempo determinato con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno. Richiamava quanto disposto in tema di divieto di discriminazione dall'art. 6 d. lgs. n. 368/2001 e dalla clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione nel nostro ordinamento. Richiamava giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia.
Affermava che non esisteva alcuna ragione obiettiva che potesse legittimare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Evidenziava che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, aveva riconosciuto che l'art. 7 CCNL attribuiva la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Richiamando le modalità di calcolo indicate all'art. 25 CCNI del 31.8.1999, quantificava le proprie spettanze per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 in € 1.503,87.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, di condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, pari ad € 1.503,87, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Con memoria del 14.11.2024 il , Controparte_2 [...]
e di si Controparte_1 Controparte_1 CP_1 costituiva in giudizio.
Deduceva che la retribuzione professionale docenti, come disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 7
CCNL del 15.3.2001, doveva essere corrisposta alla stessa platea dei destinatari di cui all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, e dunque soltanto al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo indeterminato ed al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale
2 insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. Specificava che la categoria dei destinatari non era stata modificata nemmeno nei successivi CCNL. Richiamava parere dell'ARAN
0005009 del 15.7.2021 e sentenze di merito a sostegno della propria tesi. Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (sent. n. 1425/2024).
Nel merito, occorre preliminarmente richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie
e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
3 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e
25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la
Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n. 12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei
CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo
4 determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1
5 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" ”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per le prestazioni rese nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come risultanti dallo stato matricolare in atti.
Con riferimento al quantum va rilevato che parte resistente ha indicato in ricorso quale somma eventualmente dovuta la somma pari ad euro 1461,45, somma non contestata da parte ricorrente.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento della somma pari ad euro 1461,45.
La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori avv.ti Marco Di
Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di alla corresponsione della retribuzione professionale Parte_1 docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condanna, per l'effetto, il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente, a tale titolo, dell'importo di € Controparte_1
1.461,45, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Controparte_1
che liquida in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.338,35 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
6 Messina, 04.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Claudia Sonia Farina, Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 4 dicembre 2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1955/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci;
CONTRO
[...]
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Daniela Caterina Carmela di Paola.
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2024 premetteva di aver svolto Parte_1 attività di docenza mediante stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato e di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Paradiso di CP_1
Lamentava di non aver percepito, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001.
Spiegava che il aveva riconosciuto tale indennità soltanto al personale Controparte_1 individuato dall'art. 25 CCNI del 31.8.1999, ovvero ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica e ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ma non anche ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie, come nel caso di ella ricorrente.
1 Contestava la discriminazione subita rispetto agli altri docenti beneficiari della prestazione, poiché ella rendeva prestazioni lavorative equivalenti a quelle degli altri docenti.
Eccepiva la discriminazione subita sia rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che rispetto anche ai colleghi a tempo determinato con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno. Richiamava quanto disposto in tema di divieto di discriminazione dall'art. 6 d. lgs. n. 368/2001 e dalla clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione nel nostro ordinamento. Richiamava giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia.
Affermava che non esisteva alcuna ragione obiettiva che potesse legittimare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Evidenziava che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, aveva riconosciuto che l'art. 7 CCNL attribuiva la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Richiamando le modalità di calcolo indicate all'art. 25 CCNI del 31.8.1999, quantificava le proprie spettanze per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 in € 1.503,87.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, di condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, pari ad € 1.503,87, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori, dichiaratisi anticipatari.
Con memoria del 14.11.2024 il , Controparte_2 [...]
e di si Controparte_1 Controparte_1 CP_1 costituiva in giudizio.
Deduceva che la retribuzione professionale docenti, come disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 7
CCNL del 15.3.2001, doveva essere corrisposta alla stessa platea dei destinatari di cui all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, e dunque soltanto al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo indeterminato ed al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale
2 insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. Specificava che la categoria dei destinatari non era stata modificata nemmeno nei successivi CCNL. Richiamava parere dell'ARAN
0005009 del 15.7.2021 e sentenze di merito a sostegno della propria tesi. Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data odierna in esito alla discussione orale la causa veniva decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (sent. n. 1425/2024).
Nel merito, occorre preliminarmente richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie
e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
3 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e
25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la
Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n. 12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate, “emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei
CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo
4 determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di CP_1
5 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" ”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per le prestazioni rese nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come risultanti dallo stato matricolare in atti.
Con riferimento al quantum va rilevato che parte resistente ha indicato in ricorso quale somma eventualmente dovuta la somma pari ad euro 1461,45, somma non contestata da parte ricorrente.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento della somma pari ad euro 1461,45.
La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori avv.ti Marco Di
Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto di alla corresponsione della retribuzione professionale Parte_1 docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condanna, per l'effetto, il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente, a tale titolo, dell'importo di € Controparte_1
1.461,45, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Controparte_1
che liquida in € 49,00 per contributo unificato ed in € 1.338,35 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
6 Messina, 04.12.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Claudia Sonia Farina, Funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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