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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18086 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, dato atto che l'udienza del 5 dicembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c.; atteso che la parte attrice ha depositato le proprie note, precisando le conclusioni e chiedendo la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica;
ritenuto non necessario assegnare i termini in questione, considerando (a) la contumacia della parte (Amministrazione) convenuta, nonché (b) la consistenza dell'istruttoria, esaurita con l'acquisizione della documentazione esibita in giudizio dall'opponente, infine (c) l'evidenza del fatto che la parte attrice ha avuto già facoltà di interloquire pienamente in ordine alle questioni dedotte in lite, tanto premesso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35773 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in San Nicola La Strada (CE), viale Carlo III di
Borbone n. 156, presso e nello studio degli Avv. Orlando Tarallo e Michela
Rossi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore opponente e
Controparte_2
,
[...] convenuto opposto, contumace
1 2
Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la società attrice in epigrafe ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. DG-BDA/14/04/2021/DECRETO 210 dell'aprile 2021, adottata ex r.d. n. 639/1910 dal convenuto per il CP_2 recupero della somma di € 234.597,18, di cui € 193.506,11 per sorte, il resto per “interessi e spese”: in particolare, l'Amministrazione ha adottato lo strumento di cui al r.d. n. 639/1910, per recuperare quanto indebitamente versato all'opponente con ordine di pagare n. 15 del 3 agosto 2018, emesso in assolvimento della fattura n. 1/E della benché il credito Controparte_1 contabilizzato nel documento fosse già stato ceduto ad un soggetto terzo
(Banca Sistema S.p.A.).
L'opponente ha chiesto di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, per i motivi di seguito esaminati.
L'Amministrazione ingiungente, benché destinataria di una serie di notifiche in rinnovazione dell'atto introduttivo e dei successivi verbali e provvedimenti adottati in corso di lite, ha scelto la contumacia.
Ciò posto, poiché è noto che la contumacia, in quanto comportamento meramente inerte, non può assurgere a fatto sufficientemente concludente, né indicativo della volontà di abdicare o rinunciare alla pretesa dedotta in controversia, e poiché la parte attrice non può dirsi sprovvista di interesse
(art. 100 c.p.c.) alla decisione della lite, persiste il potere-dovere del tribunale di pronunciarsi sul merito dell'opposizione proposta dalla Controparte_3
2. L'opposizione è parzialmente fondata, per quanto di seguito
[...] considerato.
3. È noto che «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del
1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto- forma della stessa» (Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Ciò in quanto «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa
2 3
creditoria» (così Cass. Sez. L, 20/06/2016, n. 12674).
In breve, lo scrutinio demandato al giudice dell'opposizione all'ingiunzione fiscale investe non già il provvedimento, ma il rapporto obbligatorio sottostante, (v. anche ex pluribus Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346: «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 …
l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante»; conf. ex pluribus Cass. Sez.
3, 09/10/2023, n. 28301).
4. Dagli assunti sopra enunciati discende, sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, che «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 [..] la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione» (così, per tutte
Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346).
5. Ciò posto, al termine della lite è agevole osservare che:
- la pretesa della Pubblica Amministrazione ingiungente (benché contumace), quale consacrata nell'ordinanza-ingiunzione opposta e da ricondurre all'art. 2033 c.c., risulta dimostrata, sino a concorrenza dell'importo di € 193.506,11 (da maggiorare degli interessi legali dalla data del 23 agosto 2018 al saldo, per quanto appresso considerato), grazie all'esplicita ammissione della odierna attrice, corroborata dalla missiva indirizzata alla cessionaria Banca Sistema in atti (all. 2), ove la CP_1 rappresentava di essersi accorta di avere ricevuto per errore il pagamento della fattura già certificata sulla piattaforma MEF e ceduta alla destinataria
Banca Sistema;
- è, in altri termini, incontroverso (art. 115 c.p.c.) che la abbia CP_1 ricevuto il pagamento della somma di € 193.506,11, in data 23 agosto 2018, successiva a quella di cessione di credito stipulata, ex art. 1260 c.c., con un soggetto terzo alla lite, nonché successiva alla notifica della predetta cessione al debitore ceduto (6 agosto 2018), secondo quanto si ricava dalla narrativa del provvedimento impugnato e dalla missiva prima citata (all. 2);
- diversamente, è rimasto a livello di pura asserzione l'assunto secondo cui la cessione fosse «subordinata alla preventiva
3 4
certificazione/adesione/consenso» del debitore ceduto: di tale clausola condizionale non vi è alcuna evidenza in atti, ché l'opponente - pur avendone piena disponibilità - non ha inteso esibire il contratto concluso, ex art. 1260
c.c., con la cessionaria;
- vertendosi del rapporto obbligatorio sottostante la c.d. ingiunzione fiscale, ed alla stregua della chiara ed inequivocabile premessa del provvedimento, non si ravvisa alcun vizio di motivazione, risultando ben chiaro che l'Amministrazione, una volta avvedutasi dell'errore (perché esposta all'azione giudiziaria del cessionario) abbia utilizzato lo strumento dell'ingiunzione per recuperare il pagamento indebito;
- in altri termini, è irrilevante che il provvedimento ingiuntivo menzioni una precedente corrispondenza in tesi destinata alla che non CP_1 risulta (né avrebbe dovuto) essere materialmente allegata all'atto ingiuntivo, essendo chiare ed inequivocabili le ragioni dell'intimazione di pagamento, la cui adozione non necessitava di preliminari provvedimenti di accertamento del dovuto;
- pure, non giova all'attrice eccepire in compensazione (quale fatto parzialmente impeditivo e/o estintivo della pretesa avversaria) un presunto controcredito di € 130.905,00, in tesi originato da un accordo bonario concluso, con la controparte Amministrazione, a definizione delle pretese maturate nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto, non avendo esibito in atti il predetto contratto, bensì esclusivamente il decreto di sua approvazione amministrativa (all. 4), che tra l'altro risulta riferito ad un accordo concluso con un terzo , pienamente distinto dalla Controparte_4 società attrice sotto il profilo della soggettività giuridica e dell'autonomia negoziale e patrimoniale;
- è principio universalmente conosciuto quello secondo cui i contratti delle
Pubbliche Amministrazioni debbono essere stipulati per iscritto, a pena di nullità, ex r.d. n. 2440/1923, ed è altrettanto pacifico che la prova di tali negozi non possa che essere fornita mediante esibizione del documento ove questi sono racchiusi, ovvero dei documenti rispettivamente consacranti la proposta e l'accettazione (Cass. Sez. 1, 25/05/2015, n. 10743; Cass. Sez. 1,
17/03/2015, n. 5263; Cass. Sez. 3, 01/04/2010, n. 8000: «in materia di contratti stipulati dalla P.A., costituisce principio fondamentale quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti»).
Tuttavia, la pretesa dell'Amministrazione deve ritenersi non dimostrata
4 5
per quanto concerne la voce relativa agli interessi e alle spese, che pure concorre a produrre, unitamente alla sorte di € 193.506,11, l'importo preteso nell'ingiunzione oppugnata in giudizio.
Difatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la parte che abbia ricevuto un pagamento indebito è tenuta alla restituzione della sorte e degli interessi legali dalla data della domanda (anche stragiudiziale), se in buona fede alla data del pagamento, ovvero degli interessi legali dalla data del pagamento, se consapevole che esso non fosse dovuto, nel momento in cui ricevuto.
Nel caso di specie, la missiva del 14 settembre 2018 documenta che la non fosse consapevole dello stesso pagamento, alla data in cui CP_1 operato dall'Amministrazione (mediante bonifico in favore del C/C intestato all'attrice); donde l'impossibilità di esigere interessi nella misura richiesta nell'ingiunzione (che non è chiaro a quale saggio siano stati calcolati), né le spese non meglio definite (e che comunque non sono state documentate), bensì esclusivamente gli interessi legali dalla data della notifica dell'ingiunzione (21 aprile 2021) al saldo.
6. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
considerando la contumacia della parte che risulta, al termine del giudizio, vittoriosa
(vedendo comunque riconosciuto il suo credito per sorte), non v'è luogo alla liquidazione delle spese del grado.
Per Questi Motivi
- il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto l'opposizione proposta, dalla avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione del Controparte_2
n. DG-BDA/14/04/2021/DECRETO 210 del
[...]
14 aprile 2021, e per l'effetto:
- revoca l'ordinanza-ingiunzione impugnata e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, della somma di €
193.506,11, oltre interessi al saggio legale (art. 1284 comma 1 c.c.) dal 21 aprile 2021 al saldo;
- nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Roma, 27 dicembre 2025 IL GIUDICE
Alessandra IM
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, dato atto che l'udienza del 5 dicembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c.; atteso che la parte attrice ha depositato le proprie note, precisando le conclusioni e chiedendo la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica;
ritenuto non necessario assegnare i termini in questione, considerando (a) la contumacia della parte (Amministrazione) convenuta, nonché (b) la consistenza dell'istruttoria, esaurita con l'acquisizione della documentazione esibita in giudizio dall'opponente, infine (c) l'evidenza del fatto che la parte attrice ha avuto già facoltà di interloquire pienamente in ordine alle questioni dedotte in lite, tanto premesso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35773 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in San Nicola La Strada (CE), viale Carlo III di
Borbone n. 156, presso e nello studio degli Avv. Orlando Tarallo e Michela
Rossi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore opponente e
Controparte_2
,
[...] convenuto opposto, contumace
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Fatto e Diritto
1. Con l'atto introduttivo della lite la società attrice in epigrafe ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. DG-BDA/14/04/2021/DECRETO 210 dell'aprile 2021, adottata ex r.d. n. 639/1910 dal convenuto per il CP_2 recupero della somma di € 234.597,18, di cui € 193.506,11 per sorte, il resto per “interessi e spese”: in particolare, l'Amministrazione ha adottato lo strumento di cui al r.d. n. 639/1910, per recuperare quanto indebitamente versato all'opponente con ordine di pagare n. 15 del 3 agosto 2018, emesso in assolvimento della fattura n. 1/E della benché il credito Controparte_1 contabilizzato nel documento fosse già stato ceduto ad un soggetto terzo
(Banca Sistema S.p.A.).
L'opponente ha chiesto di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, per i motivi di seguito esaminati.
L'Amministrazione ingiungente, benché destinataria di una serie di notifiche in rinnovazione dell'atto introduttivo e dei successivi verbali e provvedimenti adottati in corso di lite, ha scelto la contumacia.
Ciò posto, poiché è noto che la contumacia, in quanto comportamento meramente inerte, non può assurgere a fatto sufficientemente concludente, né indicativo della volontà di abdicare o rinunciare alla pretesa dedotta in controversia, e poiché la parte attrice non può dirsi sprovvista di interesse
(art. 100 c.p.c.) alla decisione della lite, persiste il potere-dovere del tribunale di pronunciarsi sul merito dell'opposizione proposta dalla Controparte_3
2. L'opposizione è parzialmente fondata, per quanto di seguito
[...] considerato.
3. È noto che «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del
1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto- forma della stessa» (Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Ciò in quanto «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa
2 3
creditoria» (così Cass. Sez. L, 20/06/2016, n. 12674).
In breve, lo scrutinio demandato al giudice dell'opposizione all'ingiunzione fiscale investe non già il provvedimento, ma il rapporto obbligatorio sottostante, (v. anche ex pluribus Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346: «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 …
l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante»; conf. ex pluribus Cass. Sez.
3, 09/10/2023, n. 28301).
4. Dagli assunti sopra enunciati discende, sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova tra le parti, che «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 [..] la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione» (così, per tutte
Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346).
5. Ciò posto, al termine della lite è agevole osservare che:
- la pretesa della Pubblica Amministrazione ingiungente (benché contumace), quale consacrata nell'ordinanza-ingiunzione opposta e da ricondurre all'art. 2033 c.c., risulta dimostrata, sino a concorrenza dell'importo di € 193.506,11 (da maggiorare degli interessi legali dalla data del 23 agosto 2018 al saldo, per quanto appresso considerato), grazie all'esplicita ammissione della odierna attrice, corroborata dalla missiva indirizzata alla cessionaria Banca Sistema in atti (all. 2), ove la CP_1 rappresentava di essersi accorta di avere ricevuto per errore il pagamento della fattura già certificata sulla piattaforma MEF e ceduta alla destinataria
Banca Sistema;
- è, in altri termini, incontroverso (art. 115 c.p.c.) che la abbia CP_1 ricevuto il pagamento della somma di € 193.506,11, in data 23 agosto 2018, successiva a quella di cessione di credito stipulata, ex art. 1260 c.c., con un soggetto terzo alla lite, nonché successiva alla notifica della predetta cessione al debitore ceduto (6 agosto 2018), secondo quanto si ricava dalla narrativa del provvedimento impugnato e dalla missiva prima citata (all. 2);
- diversamente, è rimasto a livello di pura asserzione l'assunto secondo cui la cessione fosse «subordinata alla preventiva
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certificazione/adesione/consenso» del debitore ceduto: di tale clausola condizionale non vi è alcuna evidenza in atti, ché l'opponente - pur avendone piena disponibilità - non ha inteso esibire il contratto concluso, ex art. 1260
c.c., con la cessionaria;
- vertendosi del rapporto obbligatorio sottostante la c.d. ingiunzione fiscale, ed alla stregua della chiara ed inequivocabile premessa del provvedimento, non si ravvisa alcun vizio di motivazione, risultando ben chiaro che l'Amministrazione, una volta avvedutasi dell'errore (perché esposta all'azione giudiziaria del cessionario) abbia utilizzato lo strumento dell'ingiunzione per recuperare il pagamento indebito;
- in altri termini, è irrilevante che il provvedimento ingiuntivo menzioni una precedente corrispondenza in tesi destinata alla che non CP_1 risulta (né avrebbe dovuto) essere materialmente allegata all'atto ingiuntivo, essendo chiare ed inequivocabili le ragioni dell'intimazione di pagamento, la cui adozione non necessitava di preliminari provvedimenti di accertamento del dovuto;
- pure, non giova all'attrice eccepire in compensazione (quale fatto parzialmente impeditivo e/o estintivo della pretesa avversaria) un presunto controcredito di € 130.905,00, in tesi originato da un accordo bonario concluso, con la controparte Amministrazione, a definizione delle pretese maturate nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto, non avendo esibito in atti il predetto contratto, bensì esclusivamente il decreto di sua approvazione amministrativa (all. 4), che tra l'altro risulta riferito ad un accordo concluso con un terzo , pienamente distinto dalla Controparte_4 società attrice sotto il profilo della soggettività giuridica e dell'autonomia negoziale e patrimoniale;
- è principio universalmente conosciuto quello secondo cui i contratti delle
Pubbliche Amministrazioni debbono essere stipulati per iscritto, a pena di nullità, ex r.d. n. 2440/1923, ed è altrettanto pacifico che la prova di tali negozi non possa che essere fornita mediante esibizione del documento ove questi sono racchiusi, ovvero dei documenti rispettivamente consacranti la proposta e l'accettazione (Cass. Sez. 1, 25/05/2015, n. 10743; Cass. Sez. 1,
17/03/2015, n. 5263; Cass. Sez. 3, 01/04/2010, n. 8000: «in materia di contratti stipulati dalla P.A., costituisce principio fondamentale quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti»).
Tuttavia, la pretesa dell'Amministrazione deve ritenersi non dimostrata
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per quanto concerne la voce relativa agli interessi e alle spese, che pure concorre a produrre, unitamente alla sorte di € 193.506,11, l'importo preteso nell'ingiunzione oppugnata in giudizio.
Difatti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la parte che abbia ricevuto un pagamento indebito è tenuta alla restituzione della sorte e degli interessi legali dalla data della domanda (anche stragiudiziale), se in buona fede alla data del pagamento, ovvero degli interessi legali dalla data del pagamento, se consapevole che esso non fosse dovuto, nel momento in cui ricevuto.
Nel caso di specie, la missiva del 14 settembre 2018 documenta che la non fosse consapevole dello stesso pagamento, alla data in cui CP_1 operato dall'Amministrazione (mediante bonifico in favore del C/C intestato all'attrice); donde l'impossibilità di esigere interessi nella misura richiesta nell'ingiunzione (che non è chiaro a quale saggio siano stati calcolati), né le spese non meglio definite (e che comunque non sono state documentate), bensì esclusivamente gli interessi legali dalla data della notifica dell'ingiunzione (21 aprile 2021) al saldo.
6. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
considerando la contumacia della parte che risulta, al termine del giudizio, vittoriosa
(vedendo comunque riconosciuto il suo credito per sorte), non v'è luogo alla liquidazione delle spese del grado.
Per Questi Motivi
- il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto l'opposizione proposta, dalla avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione del Controparte_2
n. DG-BDA/14/04/2021/DECRETO 210 del
[...]
14 aprile 2021, e per l'effetto:
- revoca l'ordinanza-ingiunzione impugnata e condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore della parte convenuta opposta, della somma di €
193.506,11, oltre interessi al saggio legale (art. 1284 comma 1 c.c.) dal 21 aprile 2021 al saldo;
- nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Roma, 27 dicembre 2025 IL GIUDICE
Alessandra IM
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