TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 6379 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cas- setta di sicurezza, apertura di credito bancario)
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p. Parte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Romanelli (C.F.
) e Lorenzo Marcoaldi (C.F. ), C.F._1 C.F._2
pec: Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_3
dall'avv. Andrea Ruocco, pec: Email_3
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 luglio 2023 e iscritto a ruolo il 4 luglio 2023, ha proposto opposizione avverso il de- Parte_1
creto ingiuntivo n. 1809/2023 (n. R.G. 4306/2023), emesso dal Tribunale di Na- poli nord in data 18 maggio 2023 e notificato in data 24 maggio 2023. Il provvedimento monitorio in esame ha ingiunto allo stesso: “di consegnare entro
40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente, la seguente documentazione: 1) contrat- to di credito revolving n. 0214481345001; 2) estratto conto storico;
per la causale di cui al ricorso;
nonché di pagare le spese della presente procedura che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 1370,00 per compenso, oltre iva, cpa. e rimb. Forf. spese generali nella misura del 15 %, come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la nul- lità della procura per difetto di valida sottoscrizione, l'invalidità della notifica dell'istanza ex art. 119 Tub (disconoscendo le ricevute di accettazione e consegna - doc. 2 fascicolo monitorio) e l'improcedibilità per mancato esperimento del pro- cedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito, ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 119 co. 4 Tub alla consegna del contratto e dell'estratto conto storico, in quanto il citato articolo limiterebbe espressamente l'obbligo di consegna in esame a documentazione inerente alle sin- gole operazioni realizzate negli ultimi dieci anni, che, tra l'altro, nel caso di specie sarebbero ampiamente decorsi (il contratto richiesto è del 2008). Secondo la pro- spettazione dell'opponente, inoltre, la richiesta del contratto sarebbe regolata dal- la disposizione di cui all'art. 117 TUB, il quale prevede che, all'atto della conclu- sione e firma del contratto, una copia è sempre consegnata al cliente, con conse- guente presunzione dell'avvenuta consegna ed onere per il cliente di giustificare lo smarrimento del contratto.
Per quanto argomentato, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti impiegata nel giudizio monitorio e, pertanto, dichiarare nullo il Decreto o, comunque, revocarlo;
- in via principale
e nel merito: accertare e dichiarare la inammissibilità, pretestuosità e infondatezza della ri- chiesta di ingiunzione formulata dal signor nell'ambito del procedimento CP_1
2
R.g.a.c.c. 6379/2023 monitorio R.G. n. 4306/2023, Tribunale di Napoli Nord, per tutti i motivi esposti nel suesteso atto di citazione (…)”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 16 novembre 2023, si è costituito l'opposto, contestando le avverse eccezioni e ribadendo il diritto ad ottenere la documentazione richiesta in base al disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c., come tale non soggetto al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B. previsto per la sola documentazione contabile, ma al termine di prescrizione ordinario decorren- te dalla chiusura del rapporto di conto corrente. In ogni caso, l'opposto ha rileva- to la cessata materia del contendere, essendo stata depositata in atti dall'opponente tutta la documentazione oggetto della richiesta monitoria, insi- stendo però per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite dell'opponente.
3. Con decreto del 29 novembre 2023, il giudice istruttore, rilevando la non con- formità delle procure alle liti, depositate da parte opposta, al dettato dell'art. 83
c.p.c. (in quanto non congiunte materialmente o con strumenti informatici e, soprattutto, non contenenti alcun riferimento ai giudizi, monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo, cui si riferiscono), ha assegnato a quest'ultima termine perentorio di un mese per la rinnovazione delle stesse, confermando la data della prima udienza e disponen- done la modalità cartolare, come da richiesta dell'opposto.
Parte opposta ha depositato una nuova procura, nel rispetto del termine concesso dal giudice istruttore.
Con ordinanza del 31 gennaio 2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la de- cisione, ha rinviato a successiva udienza di precisazione delle conclusioni, dispo- nendone la modalità di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, il giudice ha fissato ex art. 127 ter c.p.c. il termine perentorio del 11 marzo 2025 in sostituzione dell'udienza
3
R.g.a.c.c. 6379/2023 di riserva in decisione e assegnato i termini ex art. 189, comma 1, c.p.c. (60 + 30 +
15 giorni).
Parte opponente ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, mentre parte opposta ha depositato la sola comparsa conclusionale.
All'esito dell'udienza suindicata, la causa è stata rimessa in decisione e il Tribuna- le ha, poi, deciso come da provvedimento che segue.
4. Con riguardo al primo motivo di nullità della procura articolato da parte op- ponente nell'atto di citazione, si osserva che la formulazione dell'art. 182 co. 2
c.p.c. prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assi- stenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione, con effetti retroattivi.
Nel caso di specie, si rileva che la procura alle liti depositata da parte opposta nel termine indicato dal giudice istruttore risulta rispettosa dei crismi di cui all'art. 83 co.3 c.p.c., sicché l'eccezione di nullità e/o inesistenza della procura alle liti solle- vata da parte opponente va integralmente rigettata.
5. La materia del contendere è cessata, avendo la banca opponente depositato, nel costituirsi, la documentazione oggetto della domanda monitoria.
Al riguardo, è noto che, nell'ipotesi di adempimento da parte dell'opponente e, in particolare, della consegna della cosa ingiunta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, fermo restando che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere re- vocato, dev'essere anche dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Presupposto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere è che il fatto sopravvenuto sia incontestato tra le parti e idoneo ad esaurire la controver- sia dedotta in giudizio.
4
R.g.a.c.c. 6379/2023 Non osta alla declaratoria suaccennata la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il no- to principio della soccombenza virtuale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 settembre
2007, n. 19160, nonché Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271), se- condo il quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe rimasta soc- combente sulla base delle originarie prospettazioni, per cui tale soccombenza do- vrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, sempre qualora non siano le parti a chieder- ne congiuntamene la compensazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2009,
n. 10553) o comunque ricorrano i presupposti di legge per procedevi.
5. Poiché le parti, nonostante la cessazione della materia del contendere, non hanno rinunciato alle rispettive deduzioni in ordine al merito della res litigiosa, oc- corre pronunciare virtualmente sulla pretesa oggetto della domanda monitoria e sulle eccezioni sollevate dall'opponente.
Va disattesa, innanzitutto, la deduzione dell'opponente in ordine alle errate mo- dalità di inoltro della richiesta ex art. 119 co. 4 TUB.
Secondo la prospettazione di quest'ultima, l'errore sulla ricevuta di accettazione della PEC non permetterebbe di accertare l'autenticità delle informazioni in essa contenute, così come la ricevuta di consegna, apparendo un documento danneg- giato, inutilizzabile e/o modificato, non fornirebbe prova dell'avvenuta ricezione da parte di dell'istanza ex art. 119 TUB né permetterebbe la verifica Pt_1
dell'integrità della sottoscrizione digitale e del contenuto effettivo del messaggio indicato.
Tuttavia, tale ricevuta, nonostante presenti alcune anomalie nell'apertura del file, attesta l'avvenuta consegna della richiesta proveniente da "documen-
5
R.g.a.c.c. 6379/2023 =20 ed indirizzato a " =20=E8 nella casella di Email_4 Email_5
destinazione.
L'art. 6 punto 6, d.P.R. n. 68/2005 stabilisce che “La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.
Orbene, una volta che il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale è responsabile della gestione della propria utenza e ha l'onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per deco- dificare o leggere i messaggi inviatigli, ma anche di rendere edotto il mittente in- colpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione (es. impossibilità a visionare gli allegati, errore nell'apertura del messaggio), spettando al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28 Maggio 2021, n. 15001).
6. Ritenuta valida l'istanza inoltrata a mezzo pec da e quindi CP_1
l'ammissibilità della domanda monitoria, va rilevato che la situazione giuridica so- stanziale azionata da quest'ultimo trova origine nell'art. 119, VI comma TUB, a tenore del quale: “ Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un con- gruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Occorre chiedersi, pertanto, quale sia la portata effettiva degli obblighi informati- vi posti a carico della banca a norma dell'art. 119 citato e, dunque, per un verso, a
6
R.g.a.c.c. 6379/2023 che tipo di documentazione essa si riferisca, e per l'altro, il periodo temporale massimo entro cui permane l'obbligo di consegna.
7. In merito al diritto del correntista ad ottenere la documentazione riguardante il rapporto contrattuale, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno avuto oc- casione di affermare che il diritto del soggetto legittimato ad ottenere la documen- tazione relativa al rapporto contrattuale (anche se estinto) promana, innanzitutto, dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (art. 1374 c.c.) secondo una regola di esecuzione del contratto in buona fede (art. 1375 c.c.), che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è, difatti, ben più ampio di quel- lo di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B.
Si osserva, infatti, che il diritto dei clienti ad ottenere copia della documentazione contrattuale trova origine nell'art. 117 comma 1, TUB, per cui «i contratti sono re- datti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». Tale normativa costituisce espressione di un generale diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipula- to con la non solo al momento della sottoscrizione, ma in ogni momento CP_2
dello svolgimento del rapporto contrattuale, e trova il proprio fondamento nel principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Gli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., espressivi per l'appunto del dovere delle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede, impongono “a ciascuna parte di te- nere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Tra tali doveri di comporta- mento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la
7
R.g.a.c.c. 6379/2023 documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (cfr. Cass. n.
12093/2001).
Tali principi sono stati enunciati più volte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119
TUB per la sola documentazione bancaria inerente a singole operazioni. Il con- tratto di conto corrente, per sua stessa natura, costituisce, infatti, la fonte della di- sciplina dei rapporti obbligatori fra le parti, per cui “non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si sia- no prescritti, dal momento che in assenza del contratto scritto a pena di nullità e che deve riportare la indicazione del tasso pattuito e delle altre condizioni convenute, la banca non avrebbe titolo per addebitare interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale, commissioni e spese” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sez. I civ. sentenza n.
1796/2012).
La non riconducibilità all'ambito operativo dell'art. 119 TUB non esclude, quin- di, il diritto del cliente ad ottenere, su richiesta, la consegna di copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome, come detto, non soltanto del principio di buona fede in executivis – che deve imperniare i comportamenti di tutte le parti del rapporto contrattuale –, ma anche del più ge- nerale principio di trasparenza, che deve informare tutta l'attività dell'intermediario ponendosi quale strumento di riequilibrio delle posizioni delle parti e della relativa asimmetria informativa.
Pertanto, la banca non può rifiutarsi di consegnare il contratto deducendo il de- corso del termine decennale dalla stipulazione, di cui all'art. 119 co. 4 TUB, in quanto tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c. e in quanto il contratto è un documento contenente l'atto costi-
8
R.g.a.c.c. 6379/2023 tutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibile dal cliente in copia nei limiti della prescrizione ordinaria, decorrente dalla chiusura del rapporto di conto corrente e non dalla data di sottoscrizione del contratto, come dedotto erroneamente dall'opponente.
8. Quanto invece alla documentazione contabile relativa al rapporto dedotto in lite, si osserva quanto segue.
Parte opponente eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità della tutela monitoria in riferimento al c.d. estratto conto storico, in quanto tale estratto costituirebbe un documento non preesistente rispetto alla richiesta e all'ordine di consegna.
Tale eccezione è priva di pregio.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte, infatti, “l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale.
Non vale a modificare tali conclusioni l'affermazione, contenuta nella decisione impugna- ta, per cui “l'oggetto materiale del diritto, vale a dire la copia della documentazione, non preesiste al suo esercizio ed implica la necessità di “formare” la copia della documentazione affinché essa sia, poi, consegnata all'avente diritto”. L'affermazione, in primo luogo, viene di fatto a snaturare in radice il contenuto della previsione di legge che la Corte territoriale era chiamata ad applicare, trasformando un diritto alla consegna – quale è quello univo- camente configurato dal legislatore – nel diritto ad ottenere dall'Istituto di credito un facere, senza in alcun modo considerare che, rispetto all'obbligo legale di consegna, il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale e, infine, eventuale.
Eventuale perché, in secondo luogo, il diritto del cliente investe la “documentazione” e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto
9
R.g.a.c.c. 6379/2023 con la banca, con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potreb- be essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso “originale” – e non la sola “copia” - delle registrazioni delle movimentazioni
è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull'applicazione degli artt. 2712 e 2719
c.c., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
23389 del 16/11/2016; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14686 del 06/06/2018)” (cfr.
Cass. civile, ordinanza del 28 marzo 2025, n. 8173, Pres. , Rel. . Per_1 CP_3
Ne consegue che “il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art.
119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giu- risdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale co- pia” (cfr. Cass. civile, ordinanza del 28 marzo 2025, n. 8173, Pres. , Rel. Per_1
. CP_3
9. Parte opponente eccepisce, infine, che l'obbligo di consegna documentale ex art. 119 TUB è circoscritto al decennio, con dies a quo corrispondente alla data in cui il rapporto contrattuale è sorto.
Orbene, da una lettura coordinata dei primi tre commi della disposizione citata emerge: a) l'affermazione (al comma 1) del dovere, in capo ai soggetti indicati nell'art. 115, di inviare «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rappor- to» per tutti i «contratti di durata» (e, dunque, ad esempio, per il deposito bancario e l'apertura di credito: cfr. art. 1852, comma 1, c.c.) e di farlo «alla scadenza del con- tratto e comunque almeno una volta all'anno»; b) l'enucleazione (nel comma 2) da tut- ti i contratti di durata dei «rapporti regolati in conto corrente», per i quali quella stessa
10
R.g.a.c.c. 6379/2023 comunicazione periodica assume la denominazione di estratto conto, che dev'essere «inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile»; c) la multifunzionalità (al comma 3) sia degli «estrat- ti conto» che delle «altre comunicazioni periodiche», costituendo essi strumenti non so- lo di informazione della «clientela», ma anche di progressiva approvazione, «in man- canza di opposizione scritta da parte del cliente» dell'operato della banca (entro i ben noti confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. a riguardo, tra le tan- te, Cass. n. 30000 del 2018).
Soprattutto da quest'ultima considerazione consegue che la riferita espressione «al- la scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno», siccome riferita a tutti
i contratti di durata, non dev'essere intesa quale sanzione dell'obbligo di inviare la comunicazione sia alla scadenza del contratto che una volta all'anno, e ciò perché:
a) il significato dell'anteposizione della prima evenienza (la scadenza del contratto) all'altra (la maturazione del o dei termini annuali di durata) deriva dall'ovvia sup- posizione da parte del legislatore, frutto anche di un approccio logico alla rappre- sentazione degli eventi naturali, che la durata del rapporto contrattuale possa an- zitutto avere una durata contenuta, non eccedente l'anno, stabilendosi per quest'evenienza che la banca debba inviare la comunicazione «alla scadenza del con- tratto». Allorché, viceversa, la durata sia superiore all'anno, per assicurare la conti- nua informazione del cliente la comunicazione periodica dev'essere inviata almeno una volta all'anno.
Logica conseguenza è che, le volte in cui l'adempimento di quest'obbligo (regolare e puntuale invio della o delle comunicazioni annuali) ha comportato il verificarsi degli effetti del comma 3 (norma che replica la disposizione codicistica dell'art. 1832, comma 1, c.c.), alla cessazione del rapporto contrattuale la banca sarà tenu- ta ad effettuare una comunicazione giammai estesa all'intero rapporto contrattua-
11
R.g.a.c.c. 6379/2023 le, ma circoscritta al periodo infrannuale successivo all'ultima, anche per l'ovvia ragione che la comunicazione estesa anche ai periodi antecedenti, magari note- volmente risalenti nel tempo, sarebbe una mera reiterazione di quelle periodiche già effettuate e, magari, non impugnate, e quindi non risponderebbe ad alcuna concreta esigenza o funzione.
Non diverse sarebbero state le conclusioni se il legislatore, nella formulazione del comma 1, avesse invertito l'ordine lessicale dei due elementi cronologici conside- rati, stabilendo cioè l'obbligo di invio «almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto», dal momento che la sua prima parte ben si sarebbe attaglia- ta a tutti i contratti di durata, sia minore che maggiore dell'anno, mentre la sua seconda parte, se interpretata in coordinazione con le disposizioni dei due commi seguenti, avrebbe avuto la medesima portata logica qui proposta per l'espressione normatività.
La suggestione interpretativa emergente dall'isolato e circoscritto dato letterale re- cede, dunque, innanzi all'analisi logica e funzionale di tutte le disposizioni in ri- lievo, analisi che esclude l'obbligo dei soggetti di cui all'art. 115 di effettuare la comunicazione dell'intero andamento del rapporto alla sua cessazione, e dunque di conservare, in vista di ciò, anche la documentazione di supporto eventualmente necessaria per l'elaborazione dell'onnicomprensiva comunicazione finale.
Ad ogni modo, la Cassazione, con la sentenza del 29.11.2022, n. 35039, a cui an- che questo Tribunale intende dare continuità nella relativa interpretazione giuri- sprudenziale, ha avuto modo di precisare che “In tema di rapporti bancari, la limita- zione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria
(espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220
c.c.), …Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione spe-
12
R.g.a.c.c. 6379/2023 ciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro in- terpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'al- tronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di otte- nere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in fun- zione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca”.
La Suprema Corte con la citata pronuncia ha, pertanto, precisato che l'interessato può chiedere ed ottenere dalla la consegna di copia degli estratti di conto CP_2
corrente, ma solo nei limiti dell'ultimo decennio (art. 119, quarto comma TUB).
Per i Giudici di legittimità, infatti, la norma pur non contenendo un riferimento espresso all'estratto conto, non può non riferirsi anche a quest'ultimo (cfr. Cass.
n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n.
24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022).
Osserva in modo condivisibile la Suprema Corte: “rilevante appare in materia anche
l'art. 2220, comma 1, c.c. il quale stabilisce che le scritture contabili devono essere conser- vate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione;
la ratio posta a fondamento di tale obbligo va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estra- nei all'attività imprenditoriale, rispetto ad un'eventuale posizione creditoria da essi fatta va- lere ovvero ad una contestazione sollevata;
il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione delle scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (anche esercente attività bancaria) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione di tali scritture per un periodo più ampio. E la medesima Suprema Corte non dubita affatto che il 4° comma dell'art. 119 TUB si riferisca anche agli estratti conto (cfr.
Cass. n. 11733/1999; Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 15669/2007; Cass. n.
24641/2021; Cass. n. 7874/2022)” (cfr. Cass. sent. n. 35039/2022).
Corretta è l'affermazione dei Giudici di legittimità che ricorda l'esistenza del «gene- rale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante
13
R.g.a.c.c. 6379/2023 in modo indifferenziato su tutte le parti» (così Cass. n. 35039 del 2022), esulando dall'art. 119 t.u.b. l'affermazione dell'obbligo per cui le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero conservare pressoché sine die estratti conto e documentazio- ne di supporto.
Pertanto, quanto alla documentazione contabile del rapporto, l'opposto non ave- va diritto ad ottenere copia di tutta la documentazione contabile a far data dal 30 maggio 2008, essendo già decorso, alla data della richiesta effettuata ex art. 119
T.U.b. (23 marzo 2022), il termine decennale previsto dall'art. 119, quarto comma
TUB, per cui a banca non era più tenuta, per i principi suesposti, a conservarne traccia oltre tale termine.
Dunque, la domanda dell'opposto era solo parzialmente fondata, relativamente alla sola documentazione contrattuale, in quanto la stessa è stata consegnata dalla banca solo con l'atto di opposizione.
Ne consegue che, sia per le spese del procedimento monitorio (in relazione al qua- le occorre ricordare che “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revo- ca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficien- te per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà con- frontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”: Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24482 del 09/08/2022), sia per quelle del presente giudizio di oppo- sizione, la rilevata parziale fondatezza della domanda vantata dall'opposta e la sus- sistenza di orientamenti non univoci sulle questioni per cui è causa costituiscono ragioni idonee alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
14
R.g.a.c.c. 6379/2023 1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il de- creto ingiuntivo n. 1809/2023 emesso dal tribunale di Napoli nord in data 18 maggio 2023;
2) dichiara irripetibili le spese processuali della fase monitoria e compensa quelle del giudizio di opposizione.
Così deciso in Aversa, il 9 aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
15
R.g.a.c.c. 6379/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 6379 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cas- setta di sicurezza, apertura di credito bancario)
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p. Parte_1 P.IVA_1
t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Romanelli (C.F.
) e Lorenzo Marcoaldi (C.F. ), C.F._1 C.F._2
pec: Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_3
dall'avv. Andrea Ruocco, pec: Email_3
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 luglio 2023 e iscritto a ruolo il 4 luglio 2023, ha proposto opposizione avverso il de- Parte_1
creto ingiuntivo n. 1809/2023 (n. R.G. 4306/2023), emesso dal Tribunale di Na- poli nord in data 18 maggio 2023 e notificato in data 24 maggio 2023. Il provvedimento monitorio in esame ha ingiunto allo stesso: “di consegnare entro
40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente, la seguente documentazione: 1) contrat- to di credito revolving n. 0214481345001; 2) estratto conto storico;
per la causale di cui al ricorso;
nonché di pagare le spese della presente procedura che si liquidano in € 286,00 per spese ed € 1370,00 per compenso, oltre iva, cpa. e rimb. Forf. spese generali nella misura del 15 %, come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco”.
A sostegno della domanda, parte opponente ha eccepito, preliminarmente, la nul- lità della procura per difetto di valida sottoscrizione, l'invalidità della notifica dell'istanza ex art. 119 Tub (disconoscendo le ricevute di accettazione e consegna - doc. 2 fascicolo monitorio) e l'improcedibilità per mancato esperimento del pro- cedimento obbligatorio di mediazione.
Nel merito, ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 119 co. 4 Tub alla consegna del contratto e dell'estratto conto storico, in quanto il citato articolo limiterebbe espressamente l'obbligo di consegna in esame a documentazione inerente alle sin- gole operazioni realizzate negli ultimi dieci anni, che, tra l'altro, nel caso di specie sarebbero ampiamente decorsi (il contratto richiesto è del 2008). Secondo la pro- spettazione dell'opponente, inoltre, la richiesta del contratto sarebbe regolata dal- la disposizione di cui all'art. 117 TUB, il quale prevede che, all'atto della conclu- sione e firma del contratto, una copia è sempre consegnata al cliente, con conse- guente presunzione dell'avvenuta consegna ed onere per il cliente di giustificare lo smarrimento del contratto.
Per quanto argomentato, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti impiegata nel giudizio monitorio e, pertanto, dichiarare nullo il Decreto o, comunque, revocarlo;
- in via principale
e nel merito: accertare e dichiarare la inammissibilità, pretestuosità e infondatezza della ri- chiesta di ingiunzione formulata dal signor nell'ambito del procedimento CP_1
2
R.g.a.c.c. 6379/2023 monitorio R.G. n. 4306/2023, Tribunale di Napoli Nord, per tutti i motivi esposti nel suesteso atto di citazione (…)”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 16 novembre 2023, si è costituito l'opposto, contestando le avverse eccezioni e ribadendo il diritto ad ottenere la documentazione richiesta in base al disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c., come tale non soggetto al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B. previsto per la sola documentazione contabile, ma al termine di prescrizione ordinario decorren- te dalla chiusura del rapporto di conto corrente. In ogni caso, l'opposto ha rileva- to la cessata materia del contendere, essendo stata depositata in atti dall'opponente tutta la documentazione oggetto della richiesta monitoria, insi- stendo però per la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese di lite dell'opponente.
3. Con decreto del 29 novembre 2023, il giudice istruttore, rilevando la non con- formità delle procure alle liti, depositate da parte opposta, al dettato dell'art. 83
c.p.c. (in quanto non congiunte materialmente o con strumenti informatici e, soprattutto, non contenenti alcun riferimento ai giudizi, monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo, cui si riferiscono), ha assegnato a quest'ultima termine perentorio di un mese per la rinnovazione delle stesse, confermando la data della prima udienza e disponen- done la modalità cartolare, come da richiesta dell'opposto.
Parte opposta ha depositato una nuova procura, nel rispetto del termine concesso dal giudice istruttore.
Con ordinanza del 31 gennaio 2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la de- cisione, ha rinviato a successiva udienza di precisazione delle conclusioni, dispo- nendone la modalità di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, il giudice ha fissato ex art. 127 ter c.p.c. il termine perentorio del 11 marzo 2025 in sostituzione dell'udienza
3
R.g.a.c.c. 6379/2023 di riserva in decisione e assegnato i termini ex art. 189, comma 1, c.p.c. (60 + 30 +
15 giorni).
Parte opponente ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, mentre parte opposta ha depositato la sola comparsa conclusionale.
All'esito dell'udienza suindicata, la causa è stata rimessa in decisione e il Tribuna- le ha, poi, deciso come da provvedimento che segue.
4. Con riguardo al primo motivo di nullità della procura articolato da parte op- ponente nell'atto di citazione, si osserva che la formulazione dell'art. 182 co. 2
c.p.c. prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assi- stenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione, con effetti retroattivi.
Nel caso di specie, si rileva che la procura alle liti depositata da parte opposta nel termine indicato dal giudice istruttore risulta rispettosa dei crismi di cui all'art. 83 co.3 c.p.c., sicché l'eccezione di nullità e/o inesistenza della procura alle liti solle- vata da parte opponente va integralmente rigettata.
5. La materia del contendere è cessata, avendo la banca opponente depositato, nel costituirsi, la documentazione oggetto della domanda monitoria.
Al riguardo, è noto che, nell'ipotesi di adempimento da parte dell'opponente e, in particolare, della consegna della cosa ingiunta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, fermo restando che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere re- vocato, dev'essere anche dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Presupposto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere è che il fatto sopravvenuto sia incontestato tra le parti e idoneo ad esaurire la controver- sia dedotta in giudizio.
4
R.g.a.c.c. 6379/2023 Non osta alla declaratoria suaccennata la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il no- to principio della soccombenza virtuale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 settembre
2007, n. 19160, nonché Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271), se- condo il quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe rimasta soc- combente sulla base delle originarie prospettazioni, per cui tale soccombenza do- vrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, sempre qualora non siano le parti a chieder- ne congiuntamene la compensazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2009,
n. 10553) o comunque ricorrano i presupposti di legge per procedevi.
5. Poiché le parti, nonostante la cessazione della materia del contendere, non hanno rinunciato alle rispettive deduzioni in ordine al merito della res litigiosa, oc- corre pronunciare virtualmente sulla pretesa oggetto della domanda monitoria e sulle eccezioni sollevate dall'opponente.
Va disattesa, innanzitutto, la deduzione dell'opponente in ordine alle errate mo- dalità di inoltro della richiesta ex art. 119 co. 4 TUB.
Secondo la prospettazione di quest'ultima, l'errore sulla ricevuta di accettazione della PEC non permetterebbe di accertare l'autenticità delle informazioni in essa contenute, così come la ricevuta di consegna, apparendo un documento danneg- giato, inutilizzabile e/o modificato, non fornirebbe prova dell'avvenuta ricezione da parte di dell'istanza ex art. 119 TUB né permetterebbe la verifica Pt_1
dell'integrità della sottoscrizione digitale e del contenuto effettivo del messaggio indicato.
Tuttavia, tale ricevuta, nonostante presenti alcune anomalie nell'apertura del file, attesta l'avvenuta consegna della richiesta proveniente da "documen-
5
R.g.a.c.c. 6379/2023 =20 ed indirizzato a " =20=E8 nella casella di Email_4 Email_5
destinazione.
L'art. 6 punto 6, d.P.R. n. 68/2005 stabilisce che “La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.
Orbene, una volta che il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale è responsabile della gestione della propria utenza e ha l'onere non solo di dotarsi degli strumenti necessari per deco- dificare o leggere i messaggi inviatigli, ma anche di rendere edotto il mittente in- colpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione (es. impossibilità a visionare gli allegati, errore nell'apertura del messaggio), spettando al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28 Maggio 2021, n. 15001).
6. Ritenuta valida l'istanza inoltrata a mezzo pec da e quindi CP_1
l'ammissibilità della domanda monitoria, va rilevato che la situazione giuridica so- stanziale azionata da quest'ultimo trova origine nell'art. 119, VI comma TUB, a tenore del quale: “ Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un con- gruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Occorre chiedersi, pertanto, quale sia la portata effettiva degli obblighi informati- vi posti a carico della banca a norma dell'art. 119 citato e, dunque, per un verso, a
6
R.g.a.c.c. 6379/2023 che tipo di documentazione essa si riferisca, e per l'altro, il periodo temporale massimo entro cui permane l'obbligo di consegna.
7. In merito al diritto del correntista ad ottenere la documentazione riguardante il rapporto contrattuale, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno avuto oc- casione di affermare che il diritto del soggetto legittimato ad ottenere la documen- tazione relativa al rapporto contrattuale (anche se estinto) promana, innanzitutto, dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (art. 1374 c.c.) secondo una regola di esecuzione del contratto in buona fede (art. 1375 c.c.), che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è, difatti, ben più ampio di quel- lo di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art. 119 T.U.B.
Si osserva, infatti, che il diritto dei clienti ad ottenere copia della documentazione contrattuale trova origine nell'art. 117 comma 1, TUB, per cui «i contratti sono re- datti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». Tale normativa costituisce espressione di un generale diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipula- to con la non solo al momento della sottoscrizione, ma in ogni momento CP_2
dello svolgimento del rapporto contrattuale, e trova il proprio fondamento nel principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Gli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., espressivi per l'appunto del dovere delle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede, impongono “a ciascuna parte di te- nere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Tra tali doveri di comporta- mento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la
7
R.g.a.c.c. 6379/2023 documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (cfr. Cass. n.
12093/2001).
Tali principi sono stati enunciati più volte dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119
TUB per la sola documentazione bancaria inerente a singole operazioni. Il con- tratto di conto corrente, per sua stessa natura, costituisce, infatti, la fonte della di- sciplina dei rapporti obbligatori fra le parti, per cui “non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si sia- no prescritti, dal momento che in assenza del contratto scritto a pena di nullità e che deve riportare la indicazione del tasso pattuito e delle altre condizioni convenute, la banca non avrebbe titolo per addebitare interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale, commissioni e spese” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sez. I civ. sentenza n.
1796/2012).
La non riconducibilità all'ambito operativo dell'art. 119 TUB non esclude, quin- di, il diritto del cliente ad ottenere, su richiesta, la consegna di copia dei contratti in corso di esecuzione, in nome, come detto, non soltanto del principio di buona fede in executivis – che deve imperniare i comportamenti di tutte le parti del rapporto contrattuale –, ma anche del più ge- nerale principio di trasparenza, che deve informare tutta l'attività dell'intermediario ponendosi quale strumento di riequilibrio delle posizioni delle parti e della relativa asimmetria informativa.
Pertanto, la banca non può rifiutarsi di consegnare il contratto deducendo il de- corso del termine decennale dalla stipulazione, di cui all'art. 119 co. 4 TUB, in quanto tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c. e in quanto il contratto è un documento contenente l'atto costi-
8
R.g.a.c.c. 6379/2023 tutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibile dal cliente in copia nei limiti della prescrizione ordinaria, decorrente dalla chiusura del rapporto di conto corrente e non dalla data di sottoscrizione del contratto, come dedotto erroneamente dall'opponente.
8. Quanto invece alla documentazione contabile relativa al rapporto dedotto in lite, si osserva quanto segue.
Parte opponente eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità della tutela monitoria in riferimento al c.d. estratto conto storico, in quanto tale estratto costituirebbe un documento non preesistente rispetto alla richiesta e all'ordine di consegna.
Tale eccezione è priva di pregio.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte, infatti, “l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29272 del 13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale.
Non vale a modificare tali conclusioni l'affermazione, contenuta nella decisione impugna- ta, per cui “l'oggetto materiale del diritto, vale a dire la copia della documentazione, non preesiste al suo esercizio ed implica la necessità di “formare” la copia della documentazione affinché essa sia, poi, consegnata all'avente diritto”. L'affermazione, in primo luogo, viene di fatto a snaturare in radice il contenuto della previsione di legge che la Corte territoriale era chiamata ad applicare, trasformando un diritto alla consegna – quale è quello univo- camente configurato dal legislatore – nel diritto ad ottenere dall'Istituto di credito un facere, senza in alcun modo considerare che, rispetto all'obbligo legale di consegna, il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale e, infine, eventuale.
Eventuale perché, in secondo luogo, il diritto del cliente investe la “documentazione” e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto
9
R.g.a.c.c. 6379/2023 con la banca, con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potreb- be essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso “originale” – e non la sola “copia” - delle registrazioni delle movimentazioni
è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull'applicazione degli artt. 2712 e 2719
c.c., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
23389 del 16/11/2016; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14686 del 06/06/2018)” (cfr.
Cass. civile, ordinanza del 28 marzo 2025, n. 8173, Pres. , Rel. . Per_1 CP_3
Ne consegue che “il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art.
119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giu- risdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale co- pia” (cfr. Cass. civile, ordinanza del 28 marzo 2025, n. 8173, Pres. , Rel. Per_1
. CP_3
9. Parte opponente eccepisce, infine, che l'obbligo di consegna documentale ex art. 119 TUB è circoscritto al decennio, con dies a quo corrispondente alla data in cui il rapporto contrattuale è sorto.
Orbene, da una lettura coordinata dei primi tre commi della disposizione citata emerge: a) l'affermazione (al comma 1) del dovere, in capo ai soggetti indicati nell'art. 115, di inviare «una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rappor- to» per tutti i «contratti di durata» (e, dunque, ad esempio, per il deposito bancario e l'apertura di credito: cfr. art. 1852, comma 1, c.c.) e di farlo «alla scadenza del con- tratto e comunque almeno una volta all'anno»; b) l'enucleazione (nel comma 2) da tut- ti i contratti di durata dei «rapporti regolati in conto corrente», per i quali quella stessa
10
R.g.a.c.c. 6379/2023 comunicazione periodica assume la denominazione di estratto conto, che dev'essere «inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile»; c) la multifunzionalità (al comma 3) sia degli «estrat- ti conto» che delle «altre comunicazioni periodiche», costituendo essi strumenti non so- lo di informazione della «clientela», ma anche di progressiva approvazione, «in man- canza di opposizione scritta da parte del cliente» dell'operato della banca (entro i ben noti confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. a riguardo, tra le tan- te, Cass. n. 30000 del 2018).
Soprattutto da quest'ultima considerazione consegue che la riferita espressione «al- la scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno», siccome riferita a tutti
i contratti di durata, non dev'essere intesa quale sanzione dell'obbligo di inviare la comunicazione sia alla scadenza del contratto che una volta all'anno, e ciò perché:
a) il significato dell'anteposizione della prima evenienza (la scadenza del contratto) all'altra (la maturazione del o dei termini annuali di durata) deriva dall'ovvia sup- posizione da parte del legislatore, frutto anche di un approccio logico alla rappre- sentazione degli eventi naturali, che la durata del rapporto contrattuale possa an- zitutto avere una durata contenuta, non eccedente l'anno, stabilendosi per quest'evenienza che la banca debba inviare la comunicazione «alla scadenza del con- tratto». Allorché, viceversa, la durata sia superiore all'anno, per assicurare la conti- nua informazione del cliente la comunicazione periodica dev'essere inviata almeno una volta all'anno.
Logica conseguenza è che, le volte in cui l'adempimento di quest'obbligo (regolare e puntuale invio della o delle comunicazioni annuali) ha comportato il verificarsi degli effetti del comma 3 (norma che replica la disposizione codicistica dell'art. 1832, comma 1, c.c.), alla cessazione del rapporto contrattuale la banca sarà tenu- ta ad effettuare una comunicazione giammai estesa all'intero rapporto contrattua-
11
R.g.a.c.c. 6379/2023 le, ma circoscritta al periodo infrannuale successivo all'ultima, anche per l'ovvia ragione che la comunicazione estesa anche ai periodi antecedenti, magari note- volmente risalenti nel tempo, sarebbe una mera reiterazione di quelle periodiche già effettuate e, magari, non impugnate, e quindi non risponderebbe ad alcuna concreta esigenza o funzione.
Non diverse sarebbero state le conclusioni se il legislatore, nella formulazione del comma 1, avesse invertito l'ordine lessicale dei due elementi cronologici conside- rati, stabilendo cioè l'obbligo di invio «almeno una volta all'anno e comunque alla scadenza del contratto», dal momento che la sua prima parte ben si sarebbe attaglia- ta a tutti i contratti di durata, sia minore che maggiore dell'anno, mentre la sua seconda parte, se interpretata in coordinazione con le disposizioni dei due commi seguenti, avrebbe avuto la medesima portata logica qui proposta per l'espressione normatività.
La suggestione interpretativa emergente dall'isolato e circoscritto dato letterale re- cede, dunque, innanzi all'analisi logica e funzionale di tutte le disposizioni in ri- lievo, analisi che esclude l'obbligo dei soggetti di cui all'art. 115 di effettuare la comunicazione dell'intero andamento del rapporto alla sua cessazione, e dunque di conservare, in vista di ciò, anche la documentazione di supporto eventualmente necessaria per l'elaborazione dell'onnicomprensiva comunicazione finale.
Ad ogni modo, la Cassazione, con la sentenza del 29.11.2022, n. 35039, a cui an- che questo Tribunale intende dare continuità nella relativa interpretazione giuri- sprudenziale, ha avuto modo di precisare che “In tema di rapporti bancari, la limita- zione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria
(espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220
c.c.), …Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione spe-
12
R.g.a.c.c. 6379/2023 ciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro in- terpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'al- tronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di otte- nere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in fun- zione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca”.
La Suprema Corte con la citata pronuncia ha, pertanto, precisato che l'interessato può chiedere ed ottenere dalla la consegna di copia degli estratti di conto CP_2
corrente, ma solo nei limiti dell'ultimo decennio (art. 119, quarto comma TUB).
Per i Giudici di legittimità, infatti, la norma pur non contenendo un riferimento espresso all'estratto conto, non può non riferirsi anche a quest'ultimo (cfr. Cass.
n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n. 15669 del 2007; Cass. n.
24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022).
Osserva in modo condivisibile la Suprema Corte: “rilevante appare in materia anche
l'art. 2220, comma 1, c.c. il quale stabilisce che le scritture contabili devono essere conser- vate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione;
la ratio posta a fondamento di tale obbligo va individuata nell'esigenza di assicurare una più penetrante tutela dei terzi estra- nei all'attività imprenditoriale, rispetto ad un'eventuale posizione creditoria da essi fatta va- lere ovvero ad una contestazione sollevata;
il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione delle scritture per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (anche esercente attività bancaria) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione di tali scritture per un periodo più ampio. E la medesima Suprema Corte non dubita affatto che il 4° comma dell'art. 119 TUB si riferisca anche agli estratti conto (cfr.
Cass. n. 11733/1999; Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 15669/2007; Cass. n.
24641/2021; Cass. n. 7874/2022)” (cfr. Cass. sent. n. 35039/2022).
Corretta è l'affermazione dei Giudici di legittimità che ricorda l'esistenza del «gene- rale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante
13
R.g.a.c.c. 6379/2023 in modo indifferenziato su tutte le parti» (così Cass. n. 35039 del 2022), esulando dall'art. 119 t.u.b. l'affermazione dell'obbligo per cui le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero conservare pressoché sine die estratti conto e documentazio- ne di supporto.
Pertanto, quanto alla documentazione contabile del rapporto, l'opposto non ave- va diritto ad ottenere copia di tutta la documentazione contabile a far data dal 30 maggio 2008, essendo già decorso, alla data della richiesta effettuata ex art. 119
T.U.b. (23 marzo 2022), il termine decennale previsto dall'art. 119, quarto comma
TUB, per cui a banca non era più tenuta, per i principi suesposti, a conservarne traccia oltre tale termine.
Dunque, la domanda dell'opposto era solo parzialmente fondata, relativamente alla sola documentazione contrattuale, in quanto la stessa è stata consegnata dalla banca solo con l'atto di opposizione.
Ne consegue che, sia per le spese del procedimento monitorio (in relazione al qua- le occorre ricordare che “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revo- ca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficien- te per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà con- frontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”: Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 24482 del 09/08/2022), sia per quelle del presente giudizio di oppo- sizione, la rilevata parziale fondatezza della domanda vantata dall'opposta e la sus- sistenza di orientamenti non univoci sulle questioni per cui è causa costituiscono ragioni idonee alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
14
R.g.a.c.c. 6379/2023 1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il de- creto ingiuntivo n. 1809/2023 emesso dal tribunale di Napoli nord in data 18 maggio 2023;
2) dichiara irripetibili le spese processuali della fase monitoria e compensa quelle del giudizio di opposizione.
Così deciso in Aversa, il 9 aprile 2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
15
R.g.a.c.c. 6379/2023