CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 03/12/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Tullio Joppi Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altre ha pronunciato seguente controversie di diritto amministrativo SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 106/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f.
[...] P.IVA_2
- appellato -
, c.f. rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3
difeso dall'avv. PISCITELLO LAURA SALVATRICE MARUSSIA,
1 giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza 1211/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 29.12.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n°1211/2023 (rg 3739/2022) dei 29/30
dicembre 2023 del Tribunale di Bolzano,
per effetto della superiore riforma,
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
nel merito
- ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto,
accogliere, nella sostanza e nella forma, l'opposizione ex articolo 615 cpc di cui all'atto di citazione rg 3537/2022 del
Tribunale di Palermo e alla comparsa di riassunzione rg
3739/2022 del Tribunale di Bolzano avverso la cartella di pagamento n°021 2020 00077726 39, notificata in data 28
settembre 2021 dalla;
Controparte_3
2 - annullare quindi e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione,
ritenere e dichiarare inefficaci la car-tella di pagamento n°021
2020 00077726 39, notificata in data 28 settembre 2021 dalla e tutti i verbali di Controparte_3
contestazione opposti, nonché tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e conseguentemente ritenere e
dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio.
Salvo ogni diritto.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_2
Rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 1211/2023 resa dal Tribunale di Bolzano, per i motivi espressi in narrativa, con vittoria di spese e accessori
(INAIL, CPDEL e spese generali).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 021 2020 00077726 39,
l' , Agente della riscossione per Controparte_4
la in esecuzione del mandato di Controparte_1
riscossione conferito dal ingiungeva a Controparte_2 [...]
società che noleggia autoveicoli senza Parte_1
conducente, il pagamento dell'importo di € 39.674,65.
proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1
ex art. 615 c.p.c. avanti al Tribunale di Palermo, il quale si
3 dichiarava incompetente per territorio. La società riassumeva quindi la causa avanti al Tribunale di Bolzano che ha definito la vertenza con sentenza n. 1211/2023 del 29.12.2023 con la quale ha rigettato l'opposizione respingendo integralmente le domande di parte attrice opponente.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
formulando due motivi d'impugnazione con i quali
[...]
essenzialmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva e l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dei verbali di contestazione.
Si è costituito in giudizio il Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.07.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'eccezione di difetto di legittimazione è infatti inammissibile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità già citata dal Primo
giudice nella sentenza impugnata, ha infatti trovato ulteriore conferma nelle successive decisioni e in particolare nella sentenza n. 31454/2024 della Corte di Cassazione (pronunciata
4 proprio nei confronti dell'odierna appellante) che ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale: «in tema di violazioni del
codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante
dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla
notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale,
mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi
degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino
definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex
art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di
accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo
esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad
ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della
fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria
posta a base della riscossione coattiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115-01; sono conformi Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 510 dell'11/01/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza nn.
1382 e 1383 del 18/01/2023).”
2. Per tutte le infrazioni relative ai verbali di contestazioni che sono risultati correttamente notificati trova applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:
“L'avvenuta notificazione dei verbali alla società le imponeva
5 quindi, in aggiunta alla comunicazione dei nominativi dei
presunti (cor)responsabili, di dover altresì proporre opposizione
avverso i verbali, anche al fine di far valere le eventuali
illegittimità ricollegabili alla dedotta assenza di responsabilità
per le infrazioni commesse, la cui omissione determina quindi la
definitività del provvedimento sanzionatorio, e la conseguente
impossibilità di poter far valere con l'impugnazione della cartella
esattoriale, le doglianze che invece andavano rivolte nei confronti
del verbale” (Cass. civ., n. 1238/2019).
3. Anche in mancanza di notificazione dei verbali di contestazione, l'opposizione alla cartella di pagamento va dichiarata inammissibile.
A sostegno la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione più volte citata nel corso del giudizio per cui:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria
comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615
cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione
irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità
del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni
6 decorrente dalla data di notificazione della cartella di
pagamento”.
L'opposizione introduttiva del presente giudizio è stata infatti in ogni caso proposta oltre al termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, che pacificamente, è avvenuta in data 28 settembre 2021.
4. Rigettato l'appello, considerata la soccombenza di le spese del presente grado di giudizio Parte_1
calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante al Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, Agente della riscossione per la Provincia di
[...] CP_1
e del avverso la sentenza n. 1211/2023 del Controparte_2
29.12.2023 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida CP_2
nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00
7 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e
CAP;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai Parte_1
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 10 settembre 2025
La Presidente Dott. Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Tullio Joppi Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Altre ha pronunciato seguente controversie di diritto amministrativo SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 106/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. SCIMEMI CALOGERO VALERIO giusta delega in atti
- appellante -
contro
Controparte_1
, c.f.
[...] P.IVA_2
- appellato -
, c.f. rappresentato e Controparte_2 P.IVA_3
difeso dall'avv. PISCITELLO LAURA SALVATRICE MARUSSIA,
1 giusta delega in atti
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza 1211/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 29.12.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.07.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
nel merito
- accogliere il presente appello nella forma e nel merito e quindi riformare totalmente, nei capi impugnati e per i motivi tutti spiegati, la sentenza n°1211/2023 (rg 3739/2022) dei 29/30
dicembre 2023 del Tribunale di Bolzano,
per effetto della superiore riforma,
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
nel merito
- ritenere e dichiarare ammissibile e fondata e, per l'effetto,
accogliere, nella sostanza e nella forma, l'opposizione ex articolo 615 cpc di cui all'atto di citazione rg 3537/2022 del
Tribunale di Palermo e alla comparsa di riassunzione rg
3739/2022 del Tribunale di Bolzano avverso la cartella di pagamento n°021 2020 00077726 39, notificata in data 28
settembre 2021 dalla;
Controparte_3
2 - annullare quindi e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione,
ritenere e dichiarare inefficaci la car-tella di pagamento n°021
2020 00077726 39, notificata in data 28 settembre 2021 dalla e tutti i verbali di Controparte_3
contestazione opposti, nonché tutti gli atti eventualmente successivi esecutivi degli stessi, e conseguentemente ritenere e
dichiarare non dovute le somme ivi azionate;
- emettere ogni altro provvedimento conseguenziale;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del presente giudizio.
Salvo ogni diritto.
Del procuratore di parte appellata : Controparte_2
Rigettare l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 1211/2023 resa dal Tribunale di Bolzano, per i motivi espressi in narrativa, con vittoria di spese e accessori
(INAIL, CPDEL e spese generali).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 021 2020 00077726 39,
l' , Agente della riscossione per Controparte_4
la in esecuzione del mandato di Controparte_1
riscossione conferito dal ingiungeva a Controparte_2 [...]
società che noleggia autoveicoli senza Parte_1
conducente, il pagamento dell'importo di € 39.674,65.
proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1
ex art. 615 c.p.c. avanti al Tribunale di Palermo, il quale si
3 dichiarava incompetente per territorio. La società riassumeva quindi la causa avanti al Tribunale di Bolzano che ha definito la vertenza con sentenza n. 1211/2023 del 29.12.2023 con la quale ha rigettato l'opposizione respingendo integralmente le domande di parte attrice opponente.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
formulando due motivi d'impugnazione con i quali
[...]
essenzialmente eccepisce il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva e l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata notifica dei verbali di contestazione.
Si è costituito in giudizio il Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.07.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
L'eccezione di difetto di legittimazione è infatti inammissibile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità già citata dal Primo
giudice nella sentenza impugnata, ha infatti trovato ulteriore conferma nelle successive decisioni e in particolare nella sentenza n. 31454/2024 della Corte di Cassazione (pronunciata
4 proprio nei confronti dell'odierna appellante) che ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale: «in tema di violazioni del
codice della strada, il difetto di legittimazione passiva – derivante
dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. – deve farsi valere sin dalla
notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale,
mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi
degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino
definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex
art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di
accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo
esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad
ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire
dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della
fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria
posta a base della riscossione coattiva» (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 32920 del 09/11/2022, Rv. 666115-01; sono conformi Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 32921 del 09/11/2022, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 510 dell'11/01/2023, Cass., Sez. 3, Ordinanza nn.
1382 e 1383 del 18/01/2023).”
2. Per tutte le infrazioni relative ai verbali di contestazioni che sono risultati correttamente notificati trova applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui:
“L'avvenuta notificazione dei verbali alla società le imponeva
5 quindi, in aggiunta alla comunicazione dei nominativi dei
presunti (cor)responsabili, di dover altresì proporre opposizione
avverso i verbali, anche al fine di far valere le eventuali
illegittimità ricollegabili alla dedotta assenza di responsabilità
per le infrazioni commesse, la cui omissione determina quindi la
definitività del provvedimento sanzionatorio, e la conseguente
impossibilità di poter far valere con l'impugnazione della cartella
esattoriale, le doglianze che invece andavano rivolte nei confronti
del verbale” (Cass. civ., n. 1238/2019).
3. Anche in mancanza di notificazione dei verbali di contestazione, l'opposizione alla cartella di pagamento va dichiarata inammissibile.
A sostegno la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione più volte citata nel corso del giudizio per cui:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria
comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615
cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione
irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della
notificazione del processo verbale di accertamento della
violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità
del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni
6 decorrente dalla data di notificazione della cartella di
pagamento”.
L'opposizione introduttiva del presente giudizio è stata infatti in ogni caso proposta oltre al termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, che pacificamente, è avvenuta in data 28 settembre 2021.
4. Rigettato l'appello, considerata la soccombenza di le spese del presente grado di giudizio Parte_1
calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore della causa, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellante al Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, Agente della riscossione per la Provincia di
[...] CP_1
e del avverso la sentenza n. 1211/2023 del Controparte_2
29.12.2023 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del presente grado di giudizio che liquida CP_2
nell'importo complessivo di € 7.987,90 di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00
7 per la fase decisionale, € 1.041,90 per spese generali oltre IVA e
CAP;
4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai Parte_1
sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 10 settembre 2025
La Presidente Dott. Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
8