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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16136/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COSSU LUCIA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Gian Maria Rossi n. 3
e
(c.f. ), con l'avv. COSSU LUCIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Gian Maria Rossi n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2) la casa coniugale sita in Adro (Bs) Via Vittorio Emanuele III n. 6 viene assegnata al signor Pt_1 che continuerà ad abitarla. Presso tale abitazione avrà la propria residenza anche il figlio
[...]
, maggiorenne non economicamente indipendente;
la figlia maggiorenne vive da Persona_1 Per_2 sola ed è economicamente indipendente;
3) le Parti si gestiranno direttamente tra loro in merito all'eventuale suddivisione dei mobili e suppellettili contenuti nella casa coniugale. Le Parti danno atto che non vi è necessità di volturare le utenze e/o i contratti relativi alla casa coniugale;
4) la signora su comune accordo delle Parti, trasferirà la propria residenza presso Pt_1
l'abitazione in Schilpario (Bg) Via Paghere, di proprietà del marito signor Parte_2
5) essendo entrambi i figli maggiorenni non viene stabilito alcun affido: i rapporti con i genitori viene gestito direttamente ed autonomamente. In particolare, il figlio , ciò rilevando ai Persona_1 fini del mantenimento, frequenterà pari tempo entrambi i genitori, con una naturale prevalenza a favore del padre, con il quale vive ed in considerazione del trasferimento della signora a Pt_1
Schilpario (Bg); 6) in ragione di quanto sopra, delle disponibilità economiche delle Parti e delle esigenze di vita del figlio , maggiorenne non economicamente indipendente, Persona_1 le Parti stabiliscono, di comune accordo, che provvederanno direttamente al mantenimento di tale figlio quando lo stesso sarà presso di loro, sino al completamento degli studi Persona_1
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo;
7) l'assegno unico a favore del figlio verrà percepito dalla signora Pt_1
8) le spese non coperte dal mantenimento diretto di ciascun genitore, come di seguito specificate, che si rendessero necessarie per il figlio , graveranno in capo a ciascun genitore Persona_1 nella misura del 50% ciascuno: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola; - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. - spese per la custodia della prole minore: a) spese di custodia dei figli (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi o improrogabili di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole o del genitore affidatario, in caso di assenza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
b) centro estivo e gruppo estivo;
9) le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 (quindici) giorni dalla documentazione delle stesse;
10) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 stessa la somma mensile di Euro 150,00= rivalutati annualmente secondo l 'indice Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 30/07/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Castelli Calepio (Bg) in data 28.5.1994, dalla cui unione erano nati i figli il 27.8.1997 e il 12.3.2007, Per_2 Persona_1 esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelli Calepio (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 1994, parte II, serie A, n. 8;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
NZ ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16136/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COSSU LUCIA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Gian Maria Rossi n. 3
e
(c.f. ), con l'avv. COSSU LUCIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Gian Maria Rossi n. 3
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 27.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
« 1) vita separata con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2) la casa coniugale sita in Adro (Bs) Via Vittorio Emanuele III n. 6 viene assegnata al signor Pt_1 che continuerà ad abitarla. Presso tale abitazione avrà la propria residenza anche il figlio
[...]
, maggiorenne non economicamente indipendente;
la figlia maggiorenne vive da Persona_1 Per_2 sola ed è economicamente indipendente;
3) le Parti si gestiranno direttamente tra loro in merito all'eventuale suddivisione dei mobili e suppellettili contenuti nella casa coniugale. Le Parti danno atto che non vi è necessità di volturare le utenze e/o i contratti relativi alla casa coniugale;
4) la signora su comune accordo delle Parti, trasferirà la propria residenza presso Pt_1
l'abitazione in Schilpario (Bg) Via Paghere, di proprietà del marito signor Parte_2
5) essendo entrambi i figli maggiorenni non viene stabilito alcun affido: i rapporti con i genitori viene gestito direttamente ed autonomamente. In particolare, il figlio , ciò rilevando ai Persona_1 fini del mantenimento, frequenterà pari tempo entrambi i genitori, con una naturale prevalenza a favore del padre, con il quale vive ed in considerazione del trasferimento della signora a Pt_1
Schilpario (Bg); 6) in ragione di quanto sopra, delle disponibilità economiche delle Parti e delle esigenze di vita del figlio , maggiorenne non economicamente indipendente, Persona_1 le Parti stabiliscono, di comune accordo, che provvederanno direttamente al mantenimento di tale figlio quando lo stesso sarà presso di loro, sino al completamento degli studi Persona_1
e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del medesimo;
7) l'assegno unico a favore del figlio verrà percepito dalla signora Pt_1
8) le spese non coperte dal mantenimento diretto di ciascun genitore, come di seguito specificate, che si rendessero necessarie per il figlio , graveranno in capo a ciascun genitore Persona_1 nella misura del 50% ciascuno: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola; - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. - spese per la custodia della prole minore: a) spese di custodia dei figli (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi o improrogabili di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole o del genitore affidatario, in caso di assenza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
b) centro estivo e gruppo estivo;
9) le spese straordinarie dovranno essere rimborsate entro 15 (quindici) giorni dalla documentazione delle stesse;
10) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Parte_2 Pt_1 stessa la somma mensile di Euro 150,00= rivalutati annualmente secondo l 'indice Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 30/07/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Castelli Calepio (Bg) in data 28.5.1994, dalla cui unione erano nati i figli il 27.8.1997 e il 12.3.2007, Per_2 Persona_1 esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelli Calepio (BG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 1994, parte II, serie A, n. 8;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
NZ ET