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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 972 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Campanini ed elettivamente domiciliato a Verona, via Gino Bozzini n.11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(P. IVA ), CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Capra e Michela Modena ed elettivamente domiciliata a Verona, vicolo Cieco San Pietro Incarnario 7, presso lo studio dei difensori;
appellante incidentale contro
(C.F. ), quale erede universale di CP_2 C.F._1 [...]
, Per_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bonetti ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Gramsci n. 24, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 16 appellato contro
(C.F. ), CP_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Corbioli ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Frattini 3, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 692/2023 del Tribunale di Verona
Conclusioni
Per Parte_1
In riforma dell'impugnata sentenza:
1) Respingersi le domande proposte dalla società ora fusa per CP_4 incorporazione nella società nei confronti del CP_1 Parte_1 tutte in quanto i vizi lamentati attengono a parti dell'edificio in uso esclusivo alle signore e;
Persona_1 CP_3
2) In subordine, dichiararsi il tenuto al risarcimento dovuto Parte_1 alla ditta ora fusa per incorporazione nella società per la CP_4 CP_1 quota di 2/3;
3) Rideterminarsi l'importo del risarcimento dovuto alla società ora CP_4 fusa per incorporazione nella società nelle sole somme necessarie per CP_1 il ripristino dei locali dell'unità immobiliare di sua proprietà.
4) Dichiararsi che nulla è dovuto dal a titolo di spese di Parte_1 giudizio di primo grado nei confronti delle signore e Persona_1 CP_3
;
[...]
5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1) Si chiede che venga disposta l'audizione del CTU di primo grado Ing. Per_2
per fornire chiarimenti sulle circostanze di fatto di cui all'elaborato peritale
[...] da costui redatto;
2) Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
pagina 2 di 16 • Vero che nel lastrico solare ad uso esclusivo delle signore sono Parte_2 presenti piante lungo tutto il perimetro dello stabile condominiale sito in Verona,
Via Teatro Filarmonico n. 12, come da doc. 31 che di esibisce;
• Vero che gli scarichi pluviali del lastrico solare ad uso esclusivo delle signore
sono spesso interessati quotidianamente dal passaggio di acqua, Parte_2 CP_3 indipendentemente dalla presenza di precipitazioni atmosferiche.
Testi: gestore e/o commesso/a del negozio “Corsini” sito in Verona, Via Cattaneo
n. 23.
Per CP_1
In via principale: Rigettarsi l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto.
In subordine: previo accertamento di responsabilità esclusiva e/o concorrente, dichiarare in persona dell'amministratore legale Parte_1 rappresentante pro tempore e e esclusivamente o CP_3 Persona_1 solidalmente responsabili, nella misura che verrà rispettivamente accertata e ritenuta di giustizia, dei danni subiti da ora e, CP_4 CP_1 conseguentemente, condannare i medesimi, in via esclusiva / o alternativa o solidale, al risarcimento dei danni subiti da così come già quantificati dal CP_1
Tribunale di Verona.
In via incidentale: A parziale riforma della sentenza di primo grado Condannarsi
in persona dell'amministratore legale rappresentate e/o Parte_1
e in via tra loro solidale e/o esclusiva al CP_3 Persona_1 risarcimento del danno subito da già per la svalutazione CP_1 CP_4 dell'immobile di sua proprietà che si quantifica in complessivi € 77.125,00 oltre ad
€ 308,50 quale riduzione complessiva del canone mensile sino alla data dell'effettiva e definitiva risoluzione dei vizi lamentati da come da CTU CP_1 del 22 giugno 2022 dell'Ing. Nobile eseguita nel giudizio di primo grado.
Condannarsi altresì in persona dell'amministratore legale Parte_1 rappresentate e/o e in via tra loro solidale e/o CP_3 Persona_1 esclusiva alla rifusione delle spese sostenute da già per CP_1 CP_4 compenso del CT di parte nel corso dell'ATP del che si quantificano in complessivi
pagina 3 di 16 € 1.621,50 come da fattura n.° 16/F/2018 del Geoma prodotta sub CP_5 doc. 10 nel giudizio di primo grado.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel periodo agosto/settembre 2019 il ha svolto all'interno Parte_1 degli uffici di lavori di ripristino dei locali ammalorati dalle infiltrazioni ed CP_4 in particolare degli uffici posti su via Teatro Filarmonico sul fonte nord Via Carlo
Cattaneo angolo Vicolo Cieco Colomba D'Oro;
2) Vero che in tale occasione di tempo e di luogo erano presenti il Dott.
[...]
e la signora;
Tes_1 Testimone_2
3) Vero che dopo tale data, a partire dal mese di ottobre 2019, si sono nuovamente verificati fenomeni di infiltrazione di umidità ed in particolare sui soffitti e sulle pareti degli uffici già oggetto di intervento da parte del , Parte_1 posti sia su via Teatro Filarmonico che sul fonte nord Via Carlo Cattaneo angolo
Vicolo Cieco Colomba D'Oro;
4) Vero che le fotografie prodotte da doc. 11 a doc. 28, che si rammostrano a teste, sono state scattate in data 16 ottobre 2019;
5) Vero che in tale occasione erano presenti l'Avv. Giuseppe Corbioli, l'Avv.
l'Avv. il Dott. ed il titolare Controparte_6 CP_7 Testimone_1 dell'impresa incaricata dal Condominio di ripristinare gli interni dell'immobile;
6) Vero che le fotografie prodotte da doc. 29 a doc. 38, che si rammostrano a teste, sono state scattate in data 29 novembre 2019;
7) Vero che le fotografie prodotte da doc. 39 a doc. 42, che si rammostrano a teste, sono state scattate in data 10 dicembre 2019;
8) Vero che il contratto di locazione con la società Regolo srl è terminato in data
31 marzo 2019;
9) Vero che a partire da tale data, sino alla data odierna, gli uffici di proprietà della società attrice sono rimasti sfitti
pagina 4 di 16 10) Vero che a partire da tale data la signora , che gestisce, a Testimone_2 favore di , gli uffici di proprietà della medesima, ha intrattenuto contatti CP_4 per la conclusione del contratto di locazione con i seguenti soggetti: CP_8
(settore turistico), Avv. Zeno Domaschio, (settore turistico), Avv. CP_9
Sara Natale, Avv. Federico Lugoboni, Arch. Federico Castagna (studio tecnico),
Sig. (Settore informatico), Avv. Zanini Marco, Sig. Roberto Simonetto, CP_10
Avv. Fanini, Sig. Emanuele Bertaso, Avv. Barbara Ferrari, Avv. Roberta Nenzi,
Sig. (Studio medico), Avv. Giorgia Lapolla, Sig. Paolo Cagliari, Sig. CP_11
Giulia Ferrari;
11) Vero che tutti i predetti soggetti hanno dichiarato di ritenere gli uffici di
, per cui è causa, idonei al loro scopo;
CP_4
12) Vero che tutti i predetti soggetti hanno dichiarato di essere disposti a concludere il contratto di locazione solo a condizione che gli uffici di cui è composta l'unità immobiliare vengano risanati dalle infiltrazioni di acqua presenti al loro interno;
TestI: quelli già indicati nel processo di primo grado.
Ci si oppone sin d'ora all'istanza di parte appellante di rinnovo della CTU in quanto dilatoria, gravatoria ed inammissibile in assenza di giustificati motivi di impugnazione della stessa.
Per TO EN
1. Respingersi l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
692/2023 del Tribunale di Verona, perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente la predetta sentenza di primo grado.
2. Respingersi l'appello incidentale proposto da in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto.
3. In via istruttoria: respingersi le istanze istruttorie di rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di audizione del CTU ing. , nonché le prove Per_2 per testi richiesta da tutte le parti avversarie in quanto inconferenti, valutative e quini non demandabili a testi, e comunque perché relative a questioni già ampiamente affrontate nella consulenza tecnica in corso di causa e risolte nell'elaborato peritale di primo grado. Nella denegata ipotesi di accoglimento della
pagina 5 di 16 richiesta di parte appellante di rinnovo della Ctu, rispetto alla quale si ribadisce la propria opposizione per le ragioni tutte già ampiamente esposte, tenersi conto, nelle indagini peritali, della localizzazione delle infiltrazioni rispetto alla unità immobiliare catastalmente identificata al NCEU del Comune di Verona al foglio
162, particella 246, sub. 16 e rispetto alla proprietà immobiliare catastalmente identificata al foglio 162, particella 246, sub. 17, con ogni conseguenza in termini di eventuale responsabilità.
4. Il tutto con vittoria di spese e di competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_3
- Respingersi l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
692/2023 del Tribunale di Verona, perché infondato e confermarsi integralmente la predetta sentenza di primo grado.
- Respingersi l'appello incidentale proposto da in quanto infondato. CP_1
- In via istruttoria: respingersi le istanze istruttorie di rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di audizione del CTU ing. , nonché le prove Per_2 per testi richiesta da tutte le parti avversarie in quanto inconferenti, valutative e quini non demandabili a testi, e comunque perchè afferenti a questioni già ampiamente affrontate e risolte nell'elaborato peritale di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
Nel 2016 la società proprietaria di un appartamento ubicato nel Controparte_4 complesso condominiale “ ”, riscontrava delle infiltrazioni di umidità sui Parte_1 soffitti e sulle pareti dell'immobile cosicché instaurava un procedimento di ATP nei confronti del Condominio e delle condomine e CP_3 Persona_1 proprietarie dell'appartamento e della terrazza sovrastante.
Nel procedimento veniva nominato CTU l'ing. il quale rilevava che Persona_2 le infiltrazioni, ormai non più attive, pur non potendo essere attribuite con certezza ad una determina causa, con molta probabilità avevano avuto origine dalla pavimentazione del lastrico solare e/o dal tetto che, essendo stati oggetto di interventi manutentivi risolutivi del problema, non richiedevano più interventi specifici.
pagina 6 di 16 Con atto di citazione datato 29 novembre 2018 conveniva avanti al Controparte_4
Tribunale di Verona il e le condomine e al Parte_1 CP_3 Per_1 fine di ottenere la loro condanna solidale al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei fenomeni infiltrativi, per un totale complessivo di euro 45.443,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, chiedeva il CP_4 risarcimento del danno emergente, pari ai costi necessari per il rispristino dei luoghi e alle spese anticipate per l'ATP, e del lucro cessante, pari al mancato guadagno conseguente alla riduzione del canone di locazione che aveva dovuto convenire con la conduttrice dell'immobile per la ridotta utilizzabilità del bene a causa dei fenomeni infiltrativi.
Si costituivano in giudizio il e le condomine e Parte_1 Per_1 CP_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la determinazione della loro responsabilità ai sensi dell'art. 1126 c.c.
I convenuti chiamavano in giudizio Parte_3
la quale si costituiva contestando l'operatività delle polizze, eccependo, in via
[...] subordinata, l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere dai convenuti e chiedendo, in via ulteriormente subordinata, la limitazione della garanzia a quanto previsto nelle polizze.
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e un supplemento peritale, affidato sempre all'ing. , Per_2 finalizzato all'accertamento delle infiltrazioni presenti nell'immobile, all'individuazione delle cause delle stesse, alla rilevazione di eventuali opere da eseguire e alla quantificazione del danno subito da . CP_4
Con sentenza n. 692/2023 il Tribunale di Verona accertava l'esclusiva responsabilità del , ex art. 2051 c.c., per i danni subiti da Parte_1
Finantros e, rigettata la domanda di manleva formulata dal nei Parte_1 confronti dell'Assicurazione terza chiamata per l'inoperatività della polizza, condannava il al pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
36.271,56 in favore dell'attrice, già comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento di tutti i danni sofferti da . CP_4
pagina 7 di 16 Il Tribunale, rilevato che l'integrazione di CTU aveva evidenziato che le infiltrazioni erano ancora attive, esaminava le possibili cause individuate dal CTU:
1. la presenza di una qualche lesione nella zona d'angolo tra via Cattaneo e vicoletto cieco Colomba, in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabile applicata sotto la pavimentazione della terrazza;
2. le condizioni di degrado di tutti i prospetti che apparivano in uno stato avanzato di usura, maggiormente concentrato sulla fascia e negli angoli del parapetto della terrazza, così come attorno agli stipiti dei fori finestra e ai pluviali.
Il primo Giudice escludeva che la causa delle infiltrazioni potessero essere le condizioni di degrado dei prospetti in quanto tale soluzione, in primo luogo, si poneva in contrasto con l'affermazione resa dal CTU in sede di ATP, secondo cui i muri perimetrali potevano aver funto solo da veicolo per l'infiltrazione, e, in secondo luogo, attribuiva un ruolo dirimente agli eventi temporaleschi che, nelle due settimane antecedenti agli ultimi fenomeni infiltrativi, erano stati assenti.
Esclusa tale ipotesi il Tribunale concludeva che la causa delle infiltrazioni dovesse essere individuata, per esclusione, in una lesione nella zona d'angolo dell'edificio in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabilizzante applicata sotto alla pavimentazione della terrazza, in quanto tale soluzione:
- non contrastava con l'affermazione resa dal CTU in sede di ATP, secondo cui
“rimane indubbio che le filtrazioni sono molto probabilmente provenute dalla pavimentazione in corrispondenza degli scarichi del lastrico solare ad uso esclusivo dei sigg. – in cui sono evidenti le sigillature di recente CP_3 Per_1 applicazione e/o dal tetto dell'edificio”;
- era compatibile con l'assenza di recenti precipitazioni, posto che il CTU aveva ipotizzato che le infiltrazioni potessero verificarsi anche in caso di pulizia della terrazza con abbondante acqua;
- trovava conferma nella circostanza che i maggiori problemi infiltrativi si erano presentati proprio in corrispondenza della zona della terrazza.
Sulla base di tali valutazioni il Tribunale concludeva per l'esclusiva responsabilità del in considerazione del fatto che le cause delle Parte_1
pagina 8 di 16 infiltrazioni erano riconducibili ad un vizio degli elementi strutturali dell'edificio che, in quanto beni comuni, erano sotto la custodia del e riconosceva Parte_1
a la somma di euro 7.300,00, a titolo di danno emergente, e la somma di CP_4 euro 23.137,50, a titolo di danno da lucro cessante per il mancato guadagno per il periodo in cui aveva ha effettivamente percepito un canone di locazione inferiore a quello di mercato (periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il giugno 2021). Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno da deprezzamento del bene in quanto, avendo già disposto il risarcimento di tutte le spese necessarie per il ripristino dei locali, la corresponsione di un danno da deprezzamento avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento.
Avverso tale decisione hanno proposto appello il e la Parte_1 società incorporante per fusione di CP_1 Controparte_4
Si sono costituiti in giudizio e , quest'ultimo in qualità CP_3 CP_2 di successore universale di chiedendo il rigetto dell'appello Persona_1 principale e dell'appello incidentale.
Come da provvedimento del 5 febbraio 2025 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 29 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il impugna la sentenza del Tribunale di Verona Parte_1 lamentando:
1. l'errata individuazione di un unico vizio all'origine di tutte le infiltrazioni lamentate;
2-3. l'errata attribuzione della responsabilità esclusiva a carico del Parte_1
in dipendenza delle infiltrazioni dal parapetto del terrazzo delle signore
[...]
e ; Per_1 CP_3
4. l'errata attribuzione dell'obbligo di risarcimento e l'errata quantificazione del danno.
L'appellante incidentale contesta la fondatezza dell'appello principale e CP_1 censura la sentenza del Tribunale di Verona deducendo:
pagina 9 di 16 1. l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento per il deprezzamento del bene;
2. l'erroneo rigetto della domanda di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Partendo dall'esame dell'appello principale, ritiene il Collegio che lo stesso sia parzialmente fondato in relazione alla quantificazione dei danni riconosciuti all'attrice in primo grado.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha individuato un unico vizio all'origine di tutte le infiltrazioni, nonostante il decorso di un certo lasso di tempo tra i due eventi infiltrativi e nonostante lo stesso CTU avesse identificato due cause differenti alla base dei due eventi: 1) il tetto e gli scarichi della terrazza per le infiltrazioni del 2016; 2) il risvolto a parete della guaina impermeabile sottostante alla pavimentazione della terrazza per l'evento del 2021.
Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
Il CTU, in sede di ATP, ha chiaramente affermato di non poter individuare la causa delle infiltrazioni in quanto le stesse non erano più attive, sicché si è limitato a formulate un'ipotesi secondo cui i fenomeni infiltrativi potevano essere causati dagli scarichi del lastrico solare e/o dal tetto dell'edificio che, essendo stati sottoposti ad interventi manutentivi, spiegavano l'eliminazione del fenomeno infiltrativo.
Pare dunque evidente che, in primo luogo, il CTU non ha affatto individuato una causa alla base dei fenomeni infiltrativi del 2016 e, in secondo luogo, che le ipotesi formulate si basavano sul presupposto che le infiltrazioni non erano più attive. Tale circostanza, però, è stata chiaramente smentita dai rilievi effettuati nel corso del giudizio di merito laddove l'ing. ha potuto rilevare la presenza Per_2 di infiltrazioni attive, peraltro uguali a quelle già riscontrate nel 2016.
Da ciò consegue che il CTU non ha affatto individuato due diverse cause alla base dei diversi fenomeni infiltrativi in quanto le ipotesi formulate in sede di ATP sono state smentite dalla realtà fattuale rilevata durante l'integrazione della CTU, cosicché il consulente ha dovuto effettuare nuove indagini al fine di individuare la comune causa delle infiltrazioni.
pagina 10 di 16 Altrettanto priva di pregio è l'affermazione dell'appellante principale secondo cui il
CTU, nonostante le osservazioni del proprio CTP, non avrebbe verificato e sperimentato l'ipotesi secondo cui le infiltrazioni potevano essere causate dall'impianto di irrigazione e/o dal rubinetto della terrazza. In particolare, deduce l'appellante che tale ipotesi era del tutto plausibile in considerazione del fatto che, in primo luogo, l'impianto è posizionato lungo la ringhiera posta sul parapetto individuato come fonte dell'infiltrazione e, in secondo luogo, le condomine CP_3
e avevano un giardino rigoglioso che necessitava di molta acqua, Per_1 soprattutto nei periodi più caldi, giustificando così la presenza di infiltrazioni anche nei periodi di siccità.
A tal proposito si rileva come il CTU abbia debitamente replicato all'osservazione sollevata dal CTP spiegando che le prove di allagamento della pavimentazione della terrazza non avevano causato alcuna infiltrazione nell'appartamento sottostante, sicché il CTU non ha ritenuto di poter ravvisare alcun nesso causale tra un'eventuale perdita dell'impianto di irrigazione o uno straripamento dell'acqua presente nei sottovasi e il fenomeno infiltrativo, giungendo quindi ad escludere che potesse essere una causa delle infiltrazioni.
Tale affermazione appare del tutto logica e coerente con gli esiti degli accertamenti svolti nel corso della consulenza, sicché è da escludere che il fenomeno infiltrativo possa essere stato causato dall'impianto di irrigazione e/o dal rubinetto della terrazza.
Con il secondo e il terzo motivo di appello il censura il provvedimento Parte_1 laddove il Tribunale gli attribuisce l'esclusiva responsabilità dei fenomeni infiltrativi. Secondo il , trattandosi di danni derivanti da Parte_1 difetti o vizi delle parti strutturali comuni dell'edificio, precisamente i parapetti privi di risvolto della guaina, le spese dovrebbero esse poste a carico delle condomine e in quanto parti del lastrico solare avulse dalla CP_3 Per_1 funzione di copertura. Comunque, di tali spese dovrebbero rispondere anche le due condomine che utilizzavano la terrazza, ai sensi dell'art. 1126 c.c.
I motivi sono infondati e non meritano di essere accolti.
pagina 11 di 16 Il CTU ha individuato quale possibile causa delle infiltrazioni una lesione nella zona d'angolo della parte strutturale dell'edificio in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabile applicata sotto alla pavimentazione della terrazza.
Da ciò consegue che la causa delle infiltrazioni è riconducibile ad un vizio di un elemento strutturale dell'edificio il quale ha natura di bene comune, essendo del tutto irrilevante il fatto che tale lesione si trovi al di sotto del lastrico solare di uso esclusivo delle condomine e . Per_1 CP_3
Invero, l'ubicazione di tale lesione in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabile applicata sotto la pavimentazione della terrazza non fa sì che la causa delle infiltrazioni sia la terrazza, né che si tratti di vizi dei parapetti, in quanto dalla CTU emerge chiaramente che tali vizi attengono agli elementi strutturali dell'immobile che nulla hanno a che fare con il lastrico solare, essendo solamente ubicati al di sotto dello stesso.
Appare, quindi corretta la decisione del Tribunale che ha addebitato la responsabilità per i danni subiti da al solo essendo CP_4 Parte_1 stati gli stessi causati da elementi strutturali dell'edificio che, in quanto parti comuni dell'immobile, rientrano nella custodia del Condominio.
Fondato è, invece, il quarto motivo di appello con il quale l'appellante principale deduce che sarebbe erroneo il riconoscimento in favore di dell'importo di CP_1 euro 3.300,00.
Ciò in quanto, il Tribunale ha riconosciuto in favore di anche il costo dei CP_1 lavori necessari per l'intervento da realizzare sul lastrico solare, come calcolato dal CTU nella misura di euro 3.000,00, oltre IVA al 10%, ma tale somma non costituisce un danno subito da bensì il costo che dovrà essere sostenuto CP_1 dal , e non dalla danneggiata, per provvedere alla riparazione della Parte_1 guaina ammalorata sotto il lastrico solare.
Da ciò consegue che il danno patrimoniale subito da deve essere CP_1 rideterminato nell'importo totale di euro 32.339,04, già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali, pari alla differenza tra la somma complessivamente riconosciuta dal Tribunale e il costo per la riparazione delle pagina 12 di 16 guaine, già comprensive di rivalutazione monetaria e interessi (36.271,56 –
3.932,52 = 32.339,04).
Passando ora all'esame dell'appello incidentale proposto da ritiene il CP_1
Collegio che esso sia parzialmente fondato.
Infondato è il primo motivo con il quale l'appellante incidentale censura la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per il deprezzamento del bene. Atros afferma che fino a che il Condominio non inizierà i lavori di ripristino, lavori non ancora iniziati, il suo immobile continuerà a subire una svalutazione commerciale.
Tale tesi non può essere condivisa in considerazione del fatto che in caso di responsabilità extracontrattuale, come nel caso in esame, il risarcimento del danno può avvenire tanto per equivalente in denaro, computando la differenza di valore all'attualità tra il bene integro e il bene danneggiato, quanto in forma specifica, mediante condanna del debitore al ripristino della situazione anteriore all'evento oppure al pagamento di una somma corrispondente alle spese occorrenti per il ripristino.
Le due forme di risarcimento non sono tra loro cumulabili in quanto la funzione del risarcimento del danno è quella di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo cosicché, se si riconoscesse al danneggiato entrambe le forme risarcitorie, si realizzerebbe un'indebita locupletazione (Cass. n. 10663/2009).
Da ciò consegue che non ha diritto a conseguire il risarcimento del CP_1 danno per il deprezzamento del valore dell'immobile in quanto è già stata ristorata del danno subito mediante la condanna del al pagamento Parte_1 dei danni effettivamente accertati, essendo del tutto irrilevante che le opere non siano ancora state eseguite, né programmate. D'altra parte, ha mai chiesto CP_1 la condanna del a eseguire i lavori necessari a eliminare i vizi Parte_1 riscontrati dal CTU e riconosciuti dal Tribunale.
Tenuto conto che gli interventi individuati permetteranno di risolvere totalmente il problema delle infiltrazioni, nel momento in cui tali lavori verranno realizzati il bene riacquisterà il suo valore iniziale e le somme che il dovrà Parte_1
pagina 13 di 16 corrispondere alla danneggiata per le tinteggiature interne all'ufficio e per il l'intervento di ripristino dei soffitti dei balconi su via Filarmonico, risultano satisfattive delle sue pretese.
Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di appello incidentale con il quale si duole che il Tribunale non abbia accolto la sua domanda di rimborso delle CP_1 spese sostenute per il CTP, geom. nominato in sede di ATP, Persona_3 affermando che essa aveva allegato soltanto la fattura senza alcuna attestazione dell'avvenuto pagamento.
Le spese sostenute per il CTP rientrano nella più ampia nozione di “spese processuali” che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, come stabilito dagli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto il consulente tecnico di parte svolge un ruolo di assistenza nella difesa della parte che lo nomina, funzionale al corretto svolgimento delle indagini tecniche durante il processo.
Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene, all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n.
30289/2019).
Peraltro, nella fattispecie non ha solo esposto di avere sostenuto tale CP_1 spesa, ma ha anche depositato la fattura emessa dal geom. (doc. 10 Per_3 fascicolo . CP_1
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale ritiene il
Collegio che esse siano inammissibili in quanto i capitoli di prova formulati dal sono documentali (capitolo 1) e volti a dimostrare Parte_1 circostanze irrilevanti (capitolo 2). Lo stesso dicasi per i capitoli di prova formulati da i quali sono volti a dimostrare elementi irrilevanti ai fini della decisione. CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza del Parte_1
e vengono liquidate, quanto al primo grado nella misura già tassata dal
[...]
Tribunale sia nei confronti di sia nei confronti di e CP_1 CP_3 CP_2
, quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo secondo lo
[...] scaglione di riferimento (tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), senza fase pagina 14 di 16 istruttoria, secondo parametri medi nei confronti degli appellati e secondo CP_3 parametri minimi nei confronti dell'appellante incidentale in CP_1 considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal e dell'appello incidentale proposto da e in Parte_1 CP_1 parziale riforma della sentenza impugnata, così pronuncia:
- condanna il a corrispondere ad la somma Parte_1 CP_1 complessiva di euro 32.339,04, già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre a interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di euro 1.621,50 per il compenso dovuto al consulente di parte nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre a interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e liquidate quanto al primo grado in euro 6.713,00 CP_3 CP_2 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 6.946,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate quanto al precedente giudizio nel complessivo importo di CP_1 euro 7.616,00 oltre alle spese documentate, pari ad euro 545,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 3.473,00 per compensi, oltre a spese generali (15%), IVA e CP;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Venezia, camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore pagina 15 di 16 Elena Rossi
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 972 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Campanini ed elettivamente domiciliato a Verona, via Gino Bozzini n.11, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(P. IVA ), CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Capra e Michela Modena ed elettivamente domiciliata a Verona, vicolo Cieco San Pietro Incarnario 7, presso lo studio dei difensori;
appellante incidentale contro
(C.F. ), quale erede universale di CP_2 C.F._1 [...]
, Per_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bonetti ed elettivamente domiciliato a
Verona, via Gramsci n. 24, presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 16 appellato contro
(C.F. ), CP_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Corbioli ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Frattini 3, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 692/2023 del Tribunale di Verona
Conclusioni
Per Parte_1
In riforma dell'impugnata sentenza:
1) Respingersi le domande proposte dalla società ora fusa per CP_4 incorporazione nella società nei confronti del CP_1 Parte_1 tutte in quanto i vizi lamentati attengono a parti dell'edificio in uso esclusivo alle signore e;
Persona_1 CP_3
2) In subordine, dichiararsi il tenuto al risarcimento dovuto Parte_1 alla ditta ora fusa per incorporazione nella società per la CP_4 CP_1 quota di 2/3;
3) Rideterminarsi l'importo del risarcimento dovuto alla società ora CP_4 fusa per incorporazione nella società nelle sole somme necessarie per CP_1 il ripristino dei locali dell'unità immobiliare di sua proprietà.
4) Dichiararsi che nulla è dovuto dal a titolo di spese di Parte_1 giudizio di primo grado nei confronti delle signore e Persona_1 CP_3
;
[...]
5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
1) Si chiede che venga disposta l'audizione del CTU di primo grado Ing. Per_2
per fornire chiarimenti sulle circostanze di fatto di cui all'elaborato peritale
[...] da costui redatto;
2) Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
pagina 2 di 16 • Vero che nel lastrico solare ad uso esclusivo delle signore sono Parte_2 presenti piante lungo tutto il perimetro dello stabile condominiale sito in Verona,
Via Teatro Filarmonico n. 12, come da doc. 31 che di esibisce;
• Vero che gli scarichi pluviali del lastrico solare ad uso esclusivo delle signore
sono spesso interessati quotidianamente dal passaggio di acqua, Parte_2 CP_3 indipendentemente dalla presenza di precipitazioni atmosferiche.
Testi: gestore e/o commesso/a del negozio “Corsini” sito in Verona, Via Cattaneo
n. 23.
Per CP_1
In via principale: Rigettarsi l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto.
In subordine: previo accertamento di responsabilità esclusiva e/o concorrente, dichiarare in persona dell'amministratore legale Parte_1 rappresentante pro tempore e e esclusivamente o CP_3 Persona_1 solidalmente responsabili, nella misura che verrà rispettivamente accertata e ritenuta di giustizia, dei danni subiti da ora e, CP_4 CP_1 conseguentemente, condannare i medesimi, in via esclusiva / o alternativa o solidale, al risarcimento dei danni subiti da così come già quantificati dal CP_1
Tribunale di Verona.
In via incidentale: A parziale riforma della sentenza di primo grado Condannarsi
in persona dell'amministratore legale rappresentate e/o Parte_1
e in via tra loro solidale e/o esclusiva al CP_3 Persona_1 risarcimento del danno subito da già per la svalutazione CP_1 CP_4 dell'immobile di sua proprietà che si quantifica in complessivi € 77.125,00 oltre ad
€ 308,50 quale riduzione complessiva del canone mensile sino alla data dell'effettiva e definitiva risoluzione dei vizi lamentati da come da CTU CP_1 del 22 giugno 2022 dell'Ing. Nobile eseguita nel giudizio di primo grado.
Condannarsi altresì in persona dell'amministratore legale Parte_1 rappresentate e/o e in via tra loro solidale e/o CP_3 Persona_1 esclusiva alla rifusione delle spese sostenute da già per CP_1 CP_4 compenso del CT di parte nel corso dell'ATP del che si quantificano in complessivi
pagina 3 di 16 € 1.621,50 come da fattura n.° 16/F/2018 del Geoma prodotta sub CP_5 doc. 10 nel giudizio di primo grado.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che nel periodo agosto/settembre 2019 il ha svolto all'interno Parte_1 degli uffici di lavori di ripristino dei locali ammalorati dalle infiltrazioni ed CP_4 in particolare degli uffici posti su via Teatro Filarmonico sul fonte nord Via Carlo
Cattaneo angolo Vicolo Cieco Colomba D'Oro;
2) Vero che in tale occasione di tempo e di luogo erano presenti il Dott.
[...]
e la signora;
Tes_1 Testimone_2
3) Vero che dopo tale data, a partire dal mese di ottobre 2019, si sono nuovamente verificati fenomeni di infiltrazione di umidità ed in particolare sui soffitti e sulle pareti degli uffici già oggetto di intervento da parte del , Parte_1 posti sia su via Teatro Filarmonico che sul fonte nord Via Carlo Cattaneo angolo
Vicolo Cieco Colomba D'Oro;
4) Vero che le fotografie prodotte da doc. 11 a doc. 28, che si rammostrano a teste, sono state scattate in data 16 ottobre 2019;
5) Vero che in tale occasione erano presenti l'Avv. Giuseppe Corbioli, l'Avv.
l'Avv. il Dott. ed il titolare Controparte_6 CP_7 Testimone_1 dell'impresa incaricata dal Condominio di ripristinare gli interni dell'immobile;
6) Vero che le fotografie prodotte da doc. 29 a doc. 38, che si rammostrano a teste, sono state scattate in data 29 novembre 2019;
7) Vero che le fotografie prodotte da doc. 39 a doc. 42, che si rammostrano a teste, sono state scattate in data 10 dicembre 2019;
8) Vero che il contratto di locazione con la società Regolo srl è terminato in data
31 marzo 2019;
9) Vero che a partire da tale data, sino alla data odierna, gli uffici di proprietà della società attrice sono rimasti sfitti
pagina 4 di 16 10) Vero che a partire da tale data la signora , che gestisce, a Testimone_2 favore di , gli uffici di proprietà della medesima, ha intrattenuto contatti CP_4 per la conclusione del contratto di locazione con i seguenti soggetti: CP_8
(settore turistico), Avv. Zeno Domaschio, (settore turistico), Avv. CP_9
Sara Natale, Avv. Federico Lugoboni, Arch. Federico Castagna (studio tecnico),
Sig. (Settore informatico), Avv. Zanini Marco, Sig. Roberto Simonetto, CP_10
Avv. Fanini, Sig. Emanuele Bertaso, Avv. Barbara Ferrari, Avv. Roberta Nenzi,
Sig. (Studio medico), Avv. Giorgia Lapolla, Sig. Paolo Cagliari, Sig. CP_11
Giulia Ferrari;
11) Vero che tutti i predetti soggetti hanno dichiarato di ritenere gli uffici di
, per cui è causa, idonei al loro scopo;
CP_4
12) Vero che tutti i predetti soggetti hanno dichiarato di essere disposti a concludere il contratto di locazione solo a condizione che gli uffici di cui è composta l'unità immobiliare vengano risanati dalle infiltrazioni di acqua presenti al loro interno;
TestI: quelli già indicati nel processo di primo grado.
Ci si oppone sin d'ora all'istanza di parte appellante di rinnovo della CTU in quanto dilatoria, gravatoria ed inammissibile in assenza di giustificati motivi di impugnazione della stessa.
Per TO EN
1. Respingersi l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
692/2023 del Tribunale di Verona, perché infondato in fatto ed in diritto e confermarsi integralmente la predetta sentenza di primo grado.
2. Respingersi l'appello incidentale proposto da in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto.
3. In via istruttoria: respingersi le istanze istruttorie di rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di audizione del CTU ing. , nonché le prove Per_2 per testi richiesta da tutte le parti avversarie in quanto inconferenti, valutative e quini non demandabili a testi, e comunque perché relative a questioni già ampiamente affrontate nella consulenza tecnica in corso di causa e risolte nell'elaborato peritale di primo grado. Nella denegata ipotesi di accoglimento della
pagina 5 di 16 richiesta di parte appellante di rinnovo della Ctu, rispetto alla quale si ribadisce la propria opposizione per le ragioni tutte già ampiamente esposte, tenersi conto, nelle indagini peritali, della localizzazione delle infiltrazioni rispetto alla unità immobiliare catastalmente identificata al NCEU del Comune di Verona al foglio
162, particella 246, sub. 16 e rispetto alla proprietà immobiliare catastalmente identificata al foglio 162, particella 246, sub. 17, con ogni conseguenza in termini di eventuale responsabilità.
4. Il tutto con vittoria di spese e di competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_3
- Respingersi l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
692/2023 del Tribunale di Verona, perché infondato e confermarsi integralmente la predetta sentenza di primo grado.
- Respingersi l'appello incidentale proposto da in quanto infondato. CP_1
- In via istruttoria: respingersi le istanze istruttorie di rinnovazione della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di audizione del CTU ing. , nonché le prove Per_2 per testi richiesta da tutte le parti avversarie in quanto inconferenti, valutative e quini non demandabili a testi, e comunque perchè afferenti a questioni già ampiamente affrontate e risolte nell'elaborato peritale di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
Nel 2016 la società proprietaria di un appartamento ubicato nel Controparte_4 complesso condominiale “ ”, riscontrava delle infiltrazioni di umidità sui Parte_1 soffitti e sulle pareti dell'immobile cosicché instaurava un procedimento di ATP nei confronti del Condominio e delle condomine e CP_3 Persona_1 proprietarie dell'appartamento e della terrazza sovrastante.
Nel procedimento veniva nominato CTU l'ing. il quale rilevava che Persona_2 le infiltrazioni, ormai non più attive, pur non potendo essere attribuite con certezza ad una determina causa, con molta probabilità avevano avuto origine dalla pavimentazione del lastrico solare e/o dal tetto che, essendo stati oggetto di interventi manutentivi risolutivi del problema, non richiedevano più interventi specifici.
pagina 6 di 16 Con atto di citazione datato 29 novembre 2018 conveniva avanti al Controparte_4
Tribunale di Verona il e le condomine e al Parte_1 CP_3 Per_1 fine di ottenere la loro condanna solidale al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei fenomeni infiltrativi, per un totale complessivo di euro 45.443,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, chiedeva il CP_4 risarcimento del danno emergente, pari ai costi necessari per il rispristino dei luoghi e alle spese anticipate per l'ATP, e del lucro cessante, pari al mancato guadagno conseguente alla riduzione del canone di locazione che aveva dovuto convenire con la conduttrice dell'immobile per la ridotta utilizzabilità del bene a causa dei fenomeni infiltrativi.
Si costituivano in giudizio il e le condomine e Parte_1 Per_1 CP_3 chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la determinazione della loro responsabilità ai sensi dell'art. 1126 c.c.
I convenuti chiamavano in giudizio Parte_3
la quale si costituiva contestando l'operatività delle polizze, eccependo, in via
[...] subordinata, l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere dai convenuti e chiedendo, in via ulteriormente subordinata, la limitazione della garanzia a quanto previsto nelle polizze.
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e un supplemento peritale, affidato sempre all'ing. , Per_2 finalizzato all'accertamento delle infiltrazioni presenti nell'immobile, all'individuazione delle cause delle stesse, alla rilevazione di eventuali opere da eseguire e alla quantificazione del danno subito da . CP_4
Con sentenza n. 692/2023 il Tribunale di Verona accertava l'esclusiva responsabilità del , ex art. 2051 c.c., per i danni subiti da Parte_1
Finantros e, rigettata la domanda di manleva formulata dal nei Parte_1 confronti dell'Assicurazione terza chiamata per l'inoperatività della polizza, condannava il al pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
36.271,56 in favore dell'attrice, già comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento di tutti i danni sofferti da . CP_4
pagina 7 di 16 Il Tribunale, rilevato che l'integrazione di CTU aveva evidenziato che le infiltrazioni erano ancora attive, esaminava le possibili cause individuate dal CTU:
1. la presenza di una qualche lesione nella zona d'angolo tra via Cattaneo e vicoletto cieco Colomba, in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabile applicata sotto la pavimentazione della terrazza;
2. le condizioni di degrado di tutti i prospetti che apparivano in uno stato avanzato di usura, maggiormente concentrato sulla fascia e negli angoli del parapetto della terrazza, così come attorno agli stipiti dei fori finestra e ai pluviali.
Il primo Giudice escludeva che la causa delle infiltrazioni potessero essere le condizioni di degrado dei prospetti in quanto tale soluzione, in primo luogo, si poneva in contrasto con l'affermazione resa dal CTU in sede di ATP, secondo cui i muri perimetrali potevano aver funto solo da veicolo per l'infiltrazione, e, in secondo luogo, attribuiva un ruolo dirimente agli eventi temporaleschi che, nelle due settimane antecedenti agli ultimi fenomeni infiltrativi, erano stati assenti.
Esclusa tale ipotesi il Tribunale concludeva che la causa delle infiltrazioni dovesse essere individuata, per esclusione, in una lesione nella zona d'angolo dell'edificio in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabilizzante applicata sotto alla pavimentazione della terrazza, in quanto tale soluzione:
- non contrastava con l'affermazione resa dal CTU in sede di ATP, secondo cui
“rimane indubbio che le filtrazioni sono molto probabilmente provenute dalla pavimentazione in corrispondenza degli scarichi del lastrico solare ad uso esclusivo dei sigg. – in cui sono evidenti le sigillature di recente CP_3 Per_1 applicazione e/o dal tetto dell'edificio”;
- era compatibile con l'assenza di recenti precipitazioni, posto che il CTU aveva ipotizzato che le infiltrazioni potessero verificarsi anche in caso di pulizia della terrazza con abbondante acqua;
- trovava conferma nella circostanza che i maggiori problemi infiltrativi si erano presentati proprio in corrispondenza della zona della terrazza.
Sulla base di tali valutazioni il Tribunale concludeva per l'esclusiva responsabilità del in considerazione del fatto che le cause delle Parte_1
pagina 8 di 16 infiltrazioni erano riconducibili ad un vizio degli elementi strutturali dell'edificio che, in quanto beni comuni, erano sotto la custodia del e riconosceva Parte_1
a la somma di euro 7.300,00, a titolo di danno emergente, e la somma di CP_4 euro 23.137,50, a titolo di danno da lucro cessante per il mancato guadagno per il periodo in cui aveva ha effettivamente percepito un canone di locazione inferiore a quello di mercato (periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il giugno 2021). Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno da deprezzamento del bene in quanto, avendo già disposto il risarcimento di tutte le spese necessarie per il ripristino dei locali, la corresponsione di un danno da deprezzamento avrebbe comportato un ingiustificato arricchimento.
Avverso tale decisione hanno proposto appello il e la Parte_1 società incorporante per fusione di CP_1 Controparte_4
Si sono costituiti in giudizio e , quest'ultimo in qualità CP_3 CP_2 di successore universale di chiedendo il rigetto dell'appello Persona_1 principale e dell'appello incidentale.
Come da provvedimento del 5 febbraio 2025 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 29 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il impugna la sentenza del Tribunale di Verona Parte_1 lamentando:
1. l'errata individuazione di un unico vizio all'origine di tutte le infiltrazioni lamentate;
2-3. l'errata attribuzione della responsabilità esclusiva a carico del Parte_1
in dipendenza delle infiltrazioni dal parapetto del terrazzo delle signore
[...]
e ; Per_1 CP_3
4. l'errata attribuzione dell'obbligo di risarcimento e l'errata quantificazione del danno.
L'appellante incidentale contesta la fondatezza dell'appello principale e CP_1 censura la sentenza del Tribunale di Verona deducendo:
pagina 9 di 16 1. l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento per il deprezzamento del bene;
2. l'erroneo rigetto della domanda di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Partendo dall'esame dell'appello principale, ritiene il Collegio che lo stesso sia parzialmente fondato in relazione alla quantificazione dei danni riconosciuti all'attrice in primo grado.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha individuato un unico vizio all'origine di tutte le infiltrazioni, nonostante il decorso di un certo lasso di tempo tra i due eventi infiltrativi e nonostante lo stesso CTU avesse identificato due cause differenti alla base dei due eventi: 1) il tetto e gli scarichi della terrazza per le infiltrazioni del 2016; 2) il risvolto a parete della guaina impermeabile sottostante alla pavimentazione della terrazza per l'evento del 2021.
Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
Il CTU, in sede di ATP, ha chiaramente affermato di non poter individuare la causa delle infiltrazioni in quanto le stesse non erano più attive, sicché si è limitato a formulate un'ipotesi secondo cui i fenomeni infiltrativi potevano essere causati dagli scarichi del lastrico solare e/o dal tetto dell'edificio che, essendo stati sottoposti ad interventi manutentivi, spiegavano l'eliminazione del fenomeno infiltrativo.
Pare dunque evidente che, in primo luogo, il CTU non ha affatto individuato una causa alla base dei fenomeni infiltrativi del 2016 e, in secondo luogo, che le ipotesi formulate si basavano sul presupposto che le infiltrazioni non erano più attive. Tale circostanza, però, è stata chiaramente smentita dai rilievi effettuati nel corso del giudizio di merito laddove l'ing. ha potuto rilevare la presenza Per_2 di infiltrazioni attive, peraltro uguali a quelle già riscontrate nel 2016.
Da ciò consegue che il CTU non ha affatto individuato due diverse cause alla base dei diversi fenomeni infiltrativi in quanto le ipotesi formulate in sede di ATP sono state smentite dalla realtà fattuale rilevata durante l'integrazione della CTU, cosicché il consulente ha dovuto effettuare nuove indagini al fine di individuare la comune causa delle infiltrazioni.
pagina 10 di 16 Altrettanto priva di pregio è l'affermazione dell'appellante principale secondo cui il
CTU, nonostante le osservazioni del proprio CTP, non avrebbe verificato e sperimentato l'ipotesi secondo cui le infiltrazioni potevano essere causate dall'impianto di irrigazione e/o dal rubinetto della terrazza. In particolare, deduce l'appellante che tale ipotesi era del tutto plausibile in considerazione del fatto che, in primo luogo, l'impianto è posizionato lungo la ringhiera posta sul parapetto individuato come fonte dell'infiltrazione e, in secondo luogo, le condomine CP_3
e avevano un giardino rigoglioso che necessitava di molta acqua, Per_1 soprattutto nei periodi più caldi, giustificando così la presenza di infiltrazioni anche nei periodi di siccità.
A tal proposito si rileva come il CTU abbia debitamente replicato all'osservazione sollevata dal CTP spiegando che le prove di allagamento della pavimentazione della terrazza non avevano causato alcuna infiltrazione nell'appartamento sottostante, sicché il CTU non ha ritenuto di poter ravvisare alcun nesso causale tra un'eventuale perdita dell'impianto di irrigazione o uno straripamento dell'acqua presente nei sottovasi e il fenomeno infiltrativo, giungendo quindi ad escludere che potesse essere una causa delle infiltrazioni.
Tale affermazione appare del tutto logica e coerente con gli esiti degli accertamenti svolti nel corso della consulenza, sicché è da escludere che il fenomeno infiltrativo possa essere stato causato dall'impianto di irrigazione e/o dal rubinetto della terrazza.
Con il secondo e il terzo motivo di appello il censura il provvedimento Parte_1 laddove il Tribunale gli attribuisce l'esclusiva responsabilità dei fenomeni infiltrativi. Secondo il , trattandosi di danni derivanti da Parte_1 difetti o vizi delle parti strutturali comuni dell'edificio, precisamente i parapetti privi di risvolto della guaina, le spese dovrebbero esse poste a carico delle condomine e in quanto parti del lastrico solare avulse dalla CP_3 Per_1 funzione di copertura. Comunque, di tali spese dovrebbero rispondere anche le due condomine che utilizzavano la terrazza, ai sensi dell'art. 1126 c.c.
I motivi sono infondati e non meritano di essere accolti.
pagina 11 di 16 Il CTU ha individuato quale possibile causa delle infiltrazioni una lesione nella zona d'angolo della parte strutturale dell'edificio in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabile applicata sotto alla pavimentazione della terrazza.
Da ciò consegue che la causa delle infiltrazioni è riconducibile ad un vizio di un elemento strutturale dell'edificio il quale ha natura di bene comune, essendo del tutto irrilevante il fatto che tale lesione si trovi al di sotto del lastrico solare di uso esclusivo delle condomine e . Per_1 CP_3
Invero, l'ubicazione di tale lesione in corrispondenza del risvolto a parete della guaina impermeabile applicata sotto la pavimentazione della terrazza non fa sì che la causa delle infiltrazioni sia la terrazza, né che si tratti di vizi dei parapetti, in quanto dalla CTU emerge chiaramente che tali vizi attengono agli elementi strutturali dell'immobile che nulla hanno a che fare con il lastrico solare, essendo solamente ubicati al di sotto dello stesso.
Appare, quindi corretta la decisione del Tribunale che ha addebitato la responsabilità per i danni subiti da al solo essendo CP_4 Parte_1 stati gli stessi causati da elementi strutturali dell'edificio che, in quanto parti comuni dell'immobile, rientrano nella custodia del Condominio.
Fondato è, invece, il quarto motivo di appello con il quale l'appellante principale deduce che sarebbe erroneo il riconoscimento in favore di dell'importo di CP_1 euro 3.300,00.
Ciò in quanto, il Tribunale ha riconosciuto in favore di anche il costo dei CP_1 lavori necessari per l'intervento da realizzare sul lastrico solare, come calcolato dal CTU nella misura di euro 3.000,00, oltre IVA al 10%, ma tale somma non costituisce un danno subito da bensì il costo che dovrà essere sostenuto CP_1 dal , e non dalla danneggiata, per provvedere alla riparazione della Parte_1 guaina ammalorata sotto il lastrico solare.
Da ciò consegue che il danno patrimoniale subito da deve essere CP_1 rideterminato nell'importo totale di euro 32.339,04, già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali, pari alla differenza tra la somma complessivamente riconosciuta dal Tribunale e il costo per la riparazione delle pagina 12 di 16 guaine, già comprensive di rivalutazione monetaria e interessi (36.271,56 –
3.932,52 = 32.339,04).
Passando ora all'esame dell'appello incidentale proposto da ritiene il CP_1
Collegio che esso sia parzialmente fondato.
Infondato è il primo motivo con il quale l'appellante incidentale censura la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per il deprezzamento del bene. Atros afferma che fino a che il Condominio non inizierà i lavori di ripristino, lavori non ancora iniziati, il suo immobile continuerà a subire una svalutazione commerciale.
Tale tesi non può essere condivisa in considerazione del fatto che in caso di responsabilità extracontrattuale, come nel caso in esame, il risarcimento del danno può avvenire tanto per equivalente in denaro, computando la differenza di valore all'attualità tra il bene integro e il bene danneggiato, quanto in forma specifica, mediante condanna del debitore al ripristino della situazione anteriore all'evento oppure al pagamento di una somma corrispondente alle spese occorrenti per il ripristino.
Le due forme di risarcimento non sono tra loro cumulabili in quanto la funzione del risarcimento del danno è quella di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'evento lesivo cosicché, se si riconoscesse al danneggiato entrambe le forme risarcitorie, si realizzerebbe un'indebita locupletazione (Cass. n. 10663/2009).
Da ciò consegue che non ha diritto a conseguire il risarcimento del CP_1 danno per il deprezzamento del valore dell'immobile in quanto è già stata ristorata del danno subito mediante la condanna del al pagamento Parte_1 dei danni effettivamente accertati, essendo del tutto irrilevante che le opere non siano ancora state eseguite, né programmate. D'altra parte, ha mai chiesto CP_1 la condanna del a eseguire i lavori necessari a eliminare i vizi Parte_1 riscontrati dal CTU e riconosciuti dal Tribunale.
Tenuto conto che gli interventi individuati permetteranno di risolvere totalmente il problema delle infiltrazioni, nel momento in cui tali lavori verranno realizzati il bene riacquisterà il suo valore iniziale e le somme che il dovrà Parte_1
pagina 13 di 16 corrispondere alla danneggiata per le tinteggiature interne all'ufficio e per il l'intervento di ripristino dei soffitti dei balconi su via Filarmonico, risultano satisfattive delle sue pretese.
Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di appello incidentale con il quale si duole che il Tribunale non abbia accolto la sua domanda di rimborso delle CP_1 spese sostenute per il CTP, geom. nominato in sede di ATP, Persona_3 affermando che essa aveva allegato soltanto la fattura senza alcuna attestazione dell'avvenuto pagamento.
Le spese sostenute per il CTP rientrano nella più ampia nozione di “spese processuali” che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, come stabilito dagli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto il consulente tecnico di parte svolge un ruolo di assistenza nella difesa della parte che lo nomina, funzionale al corretto svolgimento delle indagini tecniche durante il processo.
Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene, all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Cass. n.
30289/2019).
Peraltro, nella fattispecie non ha solo esposto di avere sostenuto tale CP_1 spesa, ma ha anche depositato la fattura emessa dal geom. (doc. 10 Per_3 fascicolo . CP_1
Quanto alle istanze istruttorie formulate dall'appellante principale ritiene il
Collegio che esse siano inammissibili in quanto i capitoli di prova formulati dal sono documentali (capitolo 1) e volti a dimostrare Parte_1 circostanze irrilevanti (capitolo 2). Lo stesso dicasi per i capitoli di prova formulati da i quali sono volti a dimostrare elementi irrilevanti ai fini della decisione. CP_1
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza del Parte_1
e vengono liquidate, quanto al primo grado nella misura già tassata dal
[...]
Tribunale sia nei confronti di sia nei confronti di e CP_1 CP_3 CP_2
, quanto al presente grado nella misura indicata in dispositivo secondo lo
[...] scaglione di riferimento (tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), senza fase pagina 14 di 16 istruttoria, secondo parametri medi nei confronti degli appellati e secondo CP_3 parametri minimi nei confronti dell'appellante incidentale in CP_1 considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal e dell'appello incidentale proposto da e in Parte_1 CP_1 parziale riforma della sentenza impugnata, così pronuncia:
- condanna il a corrispondere ad la somma Parte_1 CP_1 complessiva di euro 32.339,04, già comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre a interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di euro 1.621,50 per il compenso dovuto al consulente di parte nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre a interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e liquidate quanto al primo grado in euro 6.713,00 CP_3 CP_2 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 6.946,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 liquidate quanto al precedente giudizio nel complessivo importo di CP_1 euro 7.616,00 oltre alle spese documentate, pari ad euro 545,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, e quanto al presente grado in euro 3.473,00 per compensi, oltre a spese generali (15%), IVA e CP;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Venezia, camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore pagina 15 di 16 Elena Rossi
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