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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 307/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo COsigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli COsigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 70/2025, estensore giudice DOTT. GIOVANNI LUCA ORTORE, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Parte_2
VI IL ), elettivamente domiciliato in C.F._1
TREMESTIERI ETNEO ( ALLO n. 11, presso il Difensore
APPELLANTI CONTRO
), in persona del legale COtroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dei funzionari CP_2
) e
[...] C.F._2 COtroparte_3
COMO C.F._3
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita rigettare, come inammissibile e, comunque, infondato l'appello presentato dal Sig. e da “ Parte_2 [...]
e, per l'effetto, confermare la Sente 25 de Parte_1 di Como e l'Ordinanza-ingiunzione n. 5 del 23/01/2023, con vittoria di spese, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 149/2015”.
PER LA PARTE APPELLATA
1 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita rigettare, come inammissibile e, comunque, infondato l'appello presentato dal Sig. e da “ Parte_2 [...]
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 70/2025 del Tribunale Parte_1 di Como e l'Ordinanza-ingiunzione n. 5 del 23/01/2023, con vittoria di spese, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 149/2015”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO atto depositato il 26.3.2025, e Parte_1 Parte_2 proponevano impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di COMO aveva respinto l'opposizione, dagli stessi presentata avverso l'ordinanza n. 5/2023 del 23.1.2023, notificata il 24.1.2023, con la quale era stato loro ingiunto il pagamento di sanzioni pari ad
€ 15.250,00, oltre spese di procedura, per le ascritte violazioni: a) dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008, conv. in l. 133/2008, integrata da infedeli registrazioni sul LUL con indicazione, per sei lavoratori di nazionalità cinese e due lavoratrici, di periodi di cassa integrazione, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese;
b) degli artt. 29 co. 1 e 18 co. 5 bis D. Lgs. 276/2003, in ragione dell'impiego di tre lavoratrici nell'appalto illecito stipulato con l'impresa RO SS di IO MI.
In particolare, il primo Giudice aveva preliminarmente rilevato la tempestività dell'opposizione, in quanto proposta tramite ricorso depositato telematicamente il 23.2.2023 (data di accettazione dal server) e, pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita il 24/1/2023.
Tanto premesso, erano state disattese dal TRIBUNALE le censure di ordine procedurale, avanzate dagli opponenti con riguardo alla violazione del termine di novanta giorni, stabilito per la notifica della violazione dall'art 14 l. 689/81 e del contraddittorio preventivo.
Sotto il primo profilo, era stato affermato nella sentenza come l'invocato termine decorresse, non già dal primo accesso come sostenuto dagli opponenti, bensì dal completamento dell'attività ispettiva, perfezionatasi – nel caso di specie – solo all'esito degli accertamenti condotti presso RO SS, espletati dal 23.3.2022 al 21.6.2022, con successiva integrazione documentale del 23.6.2022: la notificazione del verbale unico, avvenuta il 30.8.2022, era stata, pertanto, ritenuta tempestiva.
Il TRIBUNALE aveva, poi, escluso che il contraddittorio preventivo fosse stato previsto dall'art 18 l. 689/1981, che aveva stabilito unicamente la presentazione di scritti difensivi e l'audizione del trasgressore dopo la contestazione (entrambe attuate nel caso di specie).
2 Era stato, inoltre, rilevato nella motivazione come, nel ricorso introduttivo, non fosse stato indicato il lamentato pregiudizio e come, in materia di sanzioni amministrative, i principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, fossero stati riferiti dalla giurisprudenza al solo procedimento giurisdizionale e non invece, alla precedente fase dell'indagine amministrativa.
Nel merito, il primo Giudice aveva ritenuto provata la sussistenza dell'addebito concernente l'infedele registrazione sul LUL di periodi di cassa integrazione, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese da sei lavoratori di nazionalità cinese, impiegati presso la società 2C SRL, e da due lavoratrici, impiegate presso alla luce delle fatture emesse dalla COtroparte_4 stessa società opponente per le prestazioni rese in favore delle predette committenti, nonché delle dichiarazioni rese dai responsabili di queste ultime.
In particolare, secondo quanto esposto in sentenza, Persona_1 legale rappresentante di 2C, aveva riferito in sede ispettiva come i lavoratori cinesi avessero lavorato quasi tutti i giorni, tranne il periodo di chiusura per il primo lock-down (non oggetto di addebiti) e NA IO, titolare di RO SS, aveva confermato tali dichirazioni, aggiungendo che le due lavoratrici e avevano lavorato nella sua impresa nei periodi Pt_3 Per_2 oggetto di contestazione, in cui invece, secondo le annotazioni nel LUL di
[...]
, le stesse erano risultate in cassa integrazione. Parte_1
Quanto al secondo addebito, il TRIBUNALE aveva considerato irregolare l'appalto conferito da RO SS all'opponente in primo grado, limitatasi a fornire le prestazioni lavorative, in assenza di alcuna opera di organizzazione, direzione e controllo sull'operato delle addette, interamente gestito dalla committente, come riferito agli Ispettori dalla titolare IO e confermato dalle lavoratrici e Per_3 Per_4
In ragione della soccombenza, gli opponenti erano stati condannati in solido alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.500,00.
CO un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante rimproverava al TRIBUNALE di avere escluso la denunciata violazione del “diritto alla trasparenza e al contraddittorio”, sancito dall'art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), a suo avviso applicabile anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 7 co. VII DL n. 70/2011, e di avere applicato in modo errato il Codice di Comportamento degli Ispettori.
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice – in base ai principi fondamentali di cui agli artt. 53 e 3 Cost. - avrebbe dovuto rilevare la l'invalidità dell'atto conclusivo del procedimento ispettivo per carenza di informazione sulle motivazioni della verifica, di accesso agli atti ispettivi e di idonei margini di contraddittorio in merito alle contestazioni mosse.
3 Gli appellanti sostenevano che, se correttamente informato delle ragioni dell'accertamento e delle possibili conseguenze, si sarebbero fin da subito fatti assistere da un autonomo professionista abilitato alla difesa “e non semplicemente dallo studio preposto all'assistenza COtroparte_5 che di fatto è anch'esso controllato dalla compagine is
CO il secondo motivo, la sentenza veniva censurata per non avere rilevato la violazione del principio di tempestività dell'accertamento, sancito dall'articolo 14 L. 689/81, nonostante il lungo tempo decorso dal primo accesso del 12.10.2021 alla conclusione dell'attività ispettiva, pari a quasi un anno.
Ad avviso dell'appellante, appariva di “tutta evidenza che le fasi di espletamento di indagini hanno avuto soltanto una valenza dilatoria”, in contrasto con la norma citata.
In terzo luogo, e lamentavano il malgoverno delle Parte_1 Pt_4 risultanze probato il udice sarebbe incorso, con riguardo alla contestazione relativa all'appalto, nell'ambito del quale i dipendenti della società erano stati ritenuti attivi anche in periodi di blocco delle attività per l'emergenza pandemica
Nell'atto di appello si affermava, inoltre, “che la aveva pieno Parte_1 diritto di stipulare tale contratto, e le condizioni in cui le lavoratrici sono state impiegate risulta conforme alle normative vigenti”.
CO la quarta censura, si censurava la mancata ammissione dell'istruttoria testimoniale, invocata dagli opponenti in primo grado al fine di dimostrare l'esistenza e la regolarità del contratto di appalto e delle altre operazioni contestate, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello – previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa – riformasse la decisione del TRIBUNALE, con declaratoria di insussistenza della pretesa sanzionatoria e di inefficacia del verbale ispettivo.
Gli stessi invocavaon altresì il favore delle spese processuali, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 21.5.2025, nel contraddittorio delle parti, l'istanza inibitoria veniva dichiarata inammissibile, con condanna degli istanti al pagamento della pena pecuniaria nella misura di € 250,00.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 18.7.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 24.9.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4 _____________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Vanno, anzitutto, disattese le censure concernenti l'aspetto procedurale dell'impugnato provvedimento sanzionatorio.
La prima di esse – relativa alla lamentata violazione del contraddittorio – è, infatti, basata sulla disposizione dettata dall'art. 12 L. 212/2000 (Statuto del COtribuente).
A sostegno di tale doglianza, l'appellante ricorda come detta disposizione sia applicabile anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 7 co. VII DL n. 70/2011.
La critica non coglie nel segno, essendo l'ordinanza ingiunzione regolata, sotto il profilo in esame, dall'art. 18 l. n. 689/81 ed essendo state le sanzioni oggetto di causa applicate a seguito di ispezione condotta dall'odierno appellato e non già dagli enti previdenziali.
La norma da ultimo citata prevede, in particolare, che l'autorità competente emani il provvedimento sanzionatorio una volta “sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi”.
Tali disposizioni appaiono rispettate nel caso di specie, in cui legale Pt_4 rappresentante della società odierna appellante ed anch'egli personalmente investito dal provvedimento, era presente in occasione del primo accesso ispettivo del 26.10.2021, durante il quale egli ha avuto modo di svolgere ampie dichiarazioni in ordine alla materia dell'accertamento ispettivo (v. docc. 5 e 6, ITL I gr.).
Del resto, come affermato dal Supremo Collegio, le modalità attuative del contraddittorio endoprocedimentale – nella fase dell'accertamento “non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti” (così, Cass. ord. 8.7.2024, n. 18489).
Né gli odierni appellanti hanno specificamente lamentato che alcun documento o scritto difensivo, o alcuno specifico elemento prospettabile a loro discolpa, sia stato trascurato dall'autorità procedente in sede amministrativa.
Gli stessi non hanno, pertanto, adempiuto all'onere, sugli stessi gravante per condivisibile giurisprudenza, di indicare le circostanze e argomentazioni che –
5 se valutate in sede amministrativa – avrebbero impedito l'irrogazione delle sanzioni, certamente non individuabili nelle deduzioni poste a base del ricorso di primo grado, correttamente ritenute infondate dal primo Giudice e, come tali, inidonee ad inficiare i presupposti del provvedimento impugnato.
Come è noto, infatti, il Supremo Collegio ha costantemente affermato che la lamentata violazione del contraddittorio durante l'accertamento, quand'anche effettivamente sussistente (cosa – va ribadito – non verificatasi nel caso di specie), comporta “l'invalidità dell'atto” purché l'interessato “abbia assolto in giudizio all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa” (Cass. 20.12.2022, n. 37234), dovendosi verificare – caso per caso – se “la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall'Amministrazione finanziaria all'esito della verifica e prima della notificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul e sul contenuto dell'atto” (Cass. 7.9.2023, n. 26068) .
Tali principi, enunciati dalla giurisprudenza con riferimento agli accertamenti tributari ma estensibili all'ambito oggetto di causa in difetto di alcuna più rigorosa prescrizione procedurale, sono condivisi dal Collegio e contribuiscono ad escludere che i destinatari della sanzione abbiano subito alcuna rilevante limitazione dei propri diritti difensivi nella fase prodromica all'emanazione del provvedimento: non solo, infatti, è stato debitamente e diffusamente Pt_4 sentito nel corso dell'ispezione, m so – nella duplice veste in cui egli ha agito in giudizio – non ha indicato elementi o argomentazioni le quali, se correttamente vagliate dall'autorità amministrativa, avrebbero evidenziato l'insussistenza degli addebiti.
Addebiti i quali – come si vedrà – sono stati ritenuti fondati dal TRIBUNALE in base a motivazioni meritevoli di integrale conferma.
La decisione impugnata resiste anche alla seconda censura, relativa alla lamentata violazione del termine di 90 giorni, ex art. 14 L. 689/81, del tutto correttamente esclusa dalla sentenza in considerazione delle articolate indagini esperite – con estensione alle due società committenti – nel periodo intercorso fra il primo accesso ispettivo del 12.10.2021 e la data di notifica del verbale, avvenuta il 30.8.2022, complessivamente pari a circa 10 mesi e mezzo.
Nello specifico, dal verbale ispettivo (doc. 3, ITL I gr.) emerge come, dopo il primo accesso del 26.10.2021, durante il quale è avvenuta l'audizione di
è stato effettuato – il 4.11.2021 – un ulteriore accesso alla sede della Pt_4 committente 2C SRL, con acquisizione di dichiarazioni del legale rappresentante e del dipendente il successivo Per_1 Pt_5
16.11.2021, presso la medesima società, è stato nuovamente sentito
è stata acquista documentazione e ne è stata richiesta altra, poi Per_1 prodotta il 18.11.2021.
6 Il 3.2.2022, sono state inviate convocazioni a tutti i lavoratori cessati di
[...]
impiegati in diversi contratti di appalto, tre dei quali si s Pt_1 presentati a rendere informazioni il 4.3.2022 ) Persona_5 ed il 14.3.2022 e ). Persona_6 Persona_7
In base agli elementi così raccolti, è stata avviata una verifica anche nei confronti di RO SS: il 23.3.2022 è stata acquisita dichiarazione della legale rappresentante IO NA ed è stato redatto il verbale di primo accesso;
il 31.3.2022, la stessa ha integrato le informazioni rese, ulteriormente approfondite il 21.6.2022, con conseguente richiesta documentale, evasa tramite mail del 23.6.2022.
Sotto l'aspetto documentale, emerge dal verbale come, al fine della definizione degli accertamenti ispettivi, siano stati esaminati numerosi atti, quali: il LUL da marzo 2020 a giugno 2021; i contratti di appalto stipulati con RO SS e 2C SRL;
i contratti di VO stipulati, le fatture emesse dall'odierna appellante nei confronti delle due predette committenti;
la documentazione bancaria relativa al pagamento delle retribuzioni.
In tale quadro, l'arco temporale occorso al perfezionamento della verifica – pari, come si è detto, a circa 10 mesi e mezzo – risulta pienamente giustificato dall'approfondimento e dall'ampiezza dell'accertamento e dalla completezza del materiale a tal fine acquisito e vagliato, secondo i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Supremo Collegio ha, infatti, costantemente affermato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (così Cass. 26.7.2024, n. 20977; nello stesso senso, v. Cass. 5.6.2024, n. 15703, secondo cui il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981 comincia a decorrere “dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti”; conf. Cass. 18.7.2022, n. 6116; Cass. 3.9.2020, n. 18288).
È, quindi, possibile passare all'esame delle critiche rivolte dagli appellanti al merito della decisione di primo grado, con particolare riferimento al lamentato malgoverno delle prove e alla mancata ammissione dell'invocata istruttoria testimoniale in ordine agli elementi costituitivi dei due addebiti elevati nei loro riguardi.
7 Va, in proposito, anzitutto disattesa l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza relativamente al primo addebito per mancata impugnazione, svolta dalla parte appellata nella memoria difensiva.
Nel quarto motivo di appello, infatti, la sentenza viene censurata – sia pure infondatamente – con riguardo ad entrambe le violazioni accertate, per mancato espletamento dell'approfondimento probatorio che avrebbe consentito, nell'ottica del gravame, di scagionare gli odierni appellanti da ogni accusa.
Ciò premesso, osserva il Collegio come, la linea difensiva adottata dai ricorrenti in primo grado con riguardo all'ascritta trasgressione dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008, conv. in l. 133/2008, integrata per aver apposto infedeli registrazioni sul LUL relativamente a periodi di cassa integrazione in realtà regolarmente lavorati, è stata quella secondo cui la fatturazione dei relativi corrispettivi alla committente per “lavori svolti presso vostra sede” sarebbe stata finalizzata al recupero dell'indennità, anticipata da ai propri Parte_1 dipendenti.
Trattasi di tesi, non solo di per sé del tutto inattendibile, ma contrastante con documenti di provenienza dalla stessa società opponente in primo grado – quali le menzionate fatture – e con le univoche risultanze acquisite in sede ispettiva.
Sotto il primo aspetto, si osserva come la causale indicata nelle fatture debba considerarsi dotata di particolare rilevanza, anche alla luce del regime sanzionatorio posto dall'ordinamento a garanzia della sua attendibilità; essa è, inoltre, nel caso di specie incompatibile con la disciplina dell'ammortizzatore sociale in questione, che prevede il recupero dell'indennità, eventualmente anticipata dal datore di VO, mediante conguaglio da operarsi nei confronti dell' . CP_6
Risulta al riguardo dal verbale ispettivo (v. pagg. 6 e 7) come , Parte_1
“ottenuta l'autorizzazione alla cassa integrazione”, abbia proceduto “all'utilizzo del relativo credito per compensare contributi e oneri fiscali dovuti dall'azienda”, con conseguente attivazione del “recupero dei conguagli CIG effettuati sui mod. DM 10” durante i periodi oggetto di causa e contestuale trasmissione degli atti alla procura competente per la violazione dell'art. 316 ter, c.p..
L'indicazione esposta nelle fatture ha, del resto, trovato conferma nelle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva in ordine all'impiego di sei lavoratori di nazionalità cinese presso 2C SRL da marzo 2020 a giugno 2021, ad eccezione del mese di aprile 2020, delle lavoratrici e per i mesi di Per_3 Per_2 marzo e agosto 2020 presso RO ASSEM
Nello specifico, la lavoratrice e la titolare di quest'ultima Per_3 Par committente, IO, hanno confermato come le dipendenti di Pt_6
8
[...] abbiano sempre lavorato per cinque giorni alla settimana e per otto ore al giorno, ad eccezione dei mesi di aprile e maggio 2020.
Quanto all'appalto conferito da 2C SRL, il legale rappresentante della committente, , ha dichiarato che per tutti i mesi in Persona_1 cui sono state emesse fatture da , ad eccezione del mese di aprile Parte_1
2020, i dipendenti dell'appaltatric larmente lavorato.
Tali dichiarazioni trovano riscontro in quelle della stessa IO, la quale ha riferito di avere quotidianamente ricevuto, durante tutto il periodo oggetto di addebito, le visite compiute presso il suo capannone da nel corso Per_1 del tragitto di andata e ritorno per il trasporto dei lavoratori cinesi alla sede di CO VO (v. verb. 21.6.2022, doc. 12 I gr.).
Ciò rilevato in fatto, va osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza (Cass. 23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass. 22.2.2005 n. 3525; Cass. 20.3.07 n. 6565):
- i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova – fino a querela di falso COtroparte_1 non specie – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060);
- per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo collegio ha richiamato i “principi più recentemente espressi da questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 14695/2012; 23800/2014) sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' ”, affermando, su CP_6 tale base, che “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle
9 informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. 20768/17, cit.).
Come precisato dal Supremo Collegio, “in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso dei contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di VO non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427; nello stesso senso, v. Cass. 6.6.2008, n. 15073; Cass. 22.2.2005, n. 3525):
Occorre, poi, tenere conto della particolare attendibilità delle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza degli accertamenti ispettivi, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto “corretta in diritto, … , la sentenza -
… - che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale” (Cass. 8.9.2015, n. 17774; conf. Cass. 14.5.2014, n. 10427; 6.6.2008, n. 15073).
Nella conforme pronuncia n. 13910 del 9.11.2001 (richiamata nella successiva sentenza di legittimità n. 3412/2022), il Supremo Collegio ha altresì valorizzato l'”effetto sorpresa”, tipico dell'istruttoria esperita in sede ispettiva, conseguentemente dotata di maggiore credibile aderenza alla realtà dei fatti,
“anche per la contiguità temporale rispetto alle circostanze accertate”.
Tali valutazioni sono state più volte ribadite dalla Corte di Cassazione, secondo cui, “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale” e può considerare il materiale probatorio, acquisito in sede ispettiva, quale “prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. 14.5.2014, n. 10427).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie consente di condividere pienamente il recepimento, ad opera del TRIBUNALE, delle risultanze ispettive, sia documentali che dichiarative, alla luce della loro univocità e del rilevante riscontro documentale costituito dalle citate fatture.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al secondo addebito, relativo all'impiego delle lavoratrici , ed Per_3 Per_2 Per_4 nell'appalto irregolare, formalmente conferito ad da Parte_1 [...]
[...]
[...] rispettivamente per 91, 73 e 23 giornate lavorative, durante CP_8 ell'anno 2020.
Dall'istruttoria ispettiva è, infatti, emerso come le tre lavoratrici fossero state dipendenti della committente nell'epoca immediatamente antecedente ai periodi oggetto di causa, essendosi dimesse per essere contestualmente assunte dall'appaltatrice, con assegnazione delle identiche mansioni svolte in precedenza, secondo identiche modalità e sotto il potere direttivo della legale rappresentante di RO SS (IO), alla quale le stesse facevano esclusivo riferimento per l'organizzazione del VO e le richieste di ferie e permessi.
Le medesime lavoratrici sono poi, state nuovamente assunte da quest'ultima società al termine dell'appalto.
In particolare, ha riferito agli ispettori: “durante il rapporto di VO Per_3 con pre fatto riferimento a ROSI per richieste di ferie e Parte_1 permessi, e anche le direttive sul VO mi venivano date da RO. (…) lavorava con me (…) anche era dipendente di RO poi Per_2 Per_2
a e, come me, h ricevuto ordini e direttive da Parte_1
ROSI e sempre lavorato nei locali di RO” (v. doc. 8, ITL I gr.).
ha addirittura riferito agli ispettori: “non sapevo di essere alle Per_4
e di , facevo riferimento a RO per eventuali assenze e Parte_1 CO ritardi e da lei ricevevo le direttive di VO” (v. doc. 9 I gr.).
IO ha, a propria volta, narrato: “ mi ha presentato Per_8 Pt_2
che, dopo i primi colloqui, ha rire una società
[...] fornisse personale. Più precisamente, ha fatto cessare le nostre Pt_2 dipendenti e per as e alle sue dipendenze” (verb. Per_3 Per_2 CO 23.3.2022, doc. 10 I gr.).
Il 31.3 dello stesso anno, IO ha integrato tali dichiarazioni specificando che le lavoratrici somministrate da durante tutto il periodo Parte_1 oggetto di causa, “hanno fatto riferim r quanto riguarda il VO, eventuali permessi o ferie” (doc. 11, ITL I gr.).
A fronte delle concordanti dichiarazioni acquisite al riguardo dagli ispettori, le deduzioni svolte dai ricorrenti in primo grado, appaiono del tutto generiche e, come tali, inidonee ad integrare la prova contraria, richiesta dalla citata giurisprudenza a fini di smentita delle risultanze ispettive.
Del tutto condivisibile appare, pertanto, la mancata ammissione, ad opera del TRIBUNALE, dell'istruttoria invocata dagli opponenti in primo grado.
Anche il terzo ed il quarto motivo di appello vanno, quindi, disattesi.
11 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
COferma la sentenza n. 70/2025 del Tribunale di COMO;
condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 24.9.2025.
Il COsigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo COsigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli COsigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 70/2025, estensore giudice DOTT. GIOVANNI LUCA ORTORE, discussa all'udienza del 24.9.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Parte_2
VI IL ), elettivamente domiciliato in C.F._1
TREMESTIERI ETNEO ( ALLO n. 11, presso il Difensore
APPELLANTI CONTRO
), in persona del legale COtroparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dei funzionari CP_2
) e
[...] C.F._2 COtroparte_3
COMO C.F._3
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita rigettare, come inammissibile e, comunque, infondato l'appello presentato dal Sig. e da “ Parte_2 [...]
e, per l'effetto, confermare la Sente 25 de Parte_1 di Como e l'Ordinanza-ingiunzione n. 5 del 23/01/2023, con vittoria di spese, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 149/2015”.
PER LA PARTE APPELLATA
1 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita rigettare, come inammissibile e, comunque, infondato l'appello presentato dal Sig. e da “ Parte_2 [...]
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 70/2025 del Tribunale Parte_1 di Como e l'Ordinanza-ingiunzione n. 5 del 23/01/2023, con vittoria di spese, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 149/2015”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO atto depositato il 26.3.2025, e Parte_1 Parte_2 proponevano impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di COMO aveva respinto l'opposizione, dagli stessi presentata avverso l'ordinanza n. 5/2023 del 23.1.2023, notificata il 24.1.2023, con la quale era stato loro ingiunto il pagamento di sanzioni pari ad
€ 15.250,00, oltre spese di procedura, per le ascritte violazioni: a) dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008, conv. in l. 133/2008, integrata da infedeli registrazioni sul LUL con indicazione, per sei lavoratori di nazionalità cinese e due lavoratrici, di periodi di cassa integrazione, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese;
b) degli artt. 29 co. 1 e 18 co. 5 bis D. Lgs. 276/2003, in ragione dell'impiego di tre lavoratrici nell'appalto illecito stipulato con l'impresa RO SS di IO MI.
In particolare, il primo Giudice aveva preliminarmente rilevato la tempestività dell'opposizione, in quanto proposta tramite ricorso depositato telematicamente il 23.2.2023 (data di accettazione dal server) e, pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, eseguita il 24/1/2023.
Tanto premesso, erano state disattese dal TRIBUNALE le censure di ordine procedurale, avanzate dagli opponenti con riguardo alla violazione del termine di novanta giorni, stabilito per la notifica della violazione dall'art 14 l. 689/81 e del contraddittorio preventivo.
Sotto il primo profilo, era stato affermato nella sentenza come l'invocato termine decorresse, non già dal primo accesso come sostenuto dagli opponenti, bensì dal completamento dell'attività ispettiva, perfezionatasi – nel caso di specie – solo all'esito degli accertamenti condotti presso RO SS, espletati dal 23.3.2022 al 21.6.2022, con successiva integrazione documentale del 23.6.2022: la notificazione del verbale unico, avvenuta il 30.8.2022, era stata, pertanto, ritenuta tempestiva.
Il TRIBUNALE aveva, poi, escluso che il contraddittorio preventivo fosse stato previsto dall'art 18 l. 689/1981, che aveva stabilito unicamente la presentazione di scritti difensivi e l'audizione del trasgressore dopo la contestazione (entrambe attuate nel caso di specie).
2 Era stato, inoltre, rilevato nella motivazione come, nel ricorso introduttivo, non fosse stato indicato il lamentato pregiudizio e come, in materia di sanzioni amministrative, i principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, fossero stati riferiti dalla giurisprudenza al solo procedimento giurisdizionale e non invece, alla precedente fase dell'indagine amministrativa.
Nel merito, il primo Giudice aveva ritenuto provata la sussistenza dell'addebito concernente l'infedele registrazione sul LUL di periodi di cassa integrazione, a fronte di prestazioni lavorative effettivamente rese da sei lavoratori di nazionalità cinese, impiegati presso la società 2C SRL, e da due lavoratrici, impiegate presso alla luce delle fatture emesse dalla COtroparte_4 stessa società opponente per le prestazioni rese in favore delle predette committenti, nonché delle dichiarazioni rese dai responsabili di queste ultime.
In particolare, secondo quanto esposto in sentenza, Persona_1 legale rappresentante di 2C, aveva riferito in sede ispettiva come i lavoratori cinesi avessero lavorato quasi tutti i giorni, tranne il periodo di chiusura per il primo lock-down (non oggetto di addebiti) e NA IO, titolare di RO SS, aveva confermato tali dichirazioni, aggiungendo che le due lavoratrici e avevano lavorato nella sua impresa nei periodi Pt_3 Per_2 oggetto di contestazione, in cui invece, secondo le annotazioni nel LUL di
[...]
, le stesse erano risultate in cassa integrazione. Parte_1
Quanto al secondo addebito, il TRIBUNALE aveva considerato irregolare l'appalto conferito da RO SS all'opponente in primo grado, limitatasi a fornire le prestazioni lavorative, in assenza di alcuna opera di organizzazione, direzione e controllo sull'operato delle addette, interamente gestito dalla committente, come riferito agli Ispettori dalla titolare IO e confermato dalle lavoratrici e Per_3 Per_4
In ragione della soccombenza, gli opponenti erano stati condannati in solido alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.500,00.
CO un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante rimproverava al TRIBUNALE di avere escluso la denunciata violazione del “diritto alla trasparenza e al contraddittorio”, sancito dall'art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), a suo avviso applicabile anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 7 co. VII DL n. 70/2011, e di avere applicato in modo errato il Codice di Comportamento degli Ispettori.
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice – in base ai principi fondamentali di cui agli artt. 53 e 3 Cost. - avrebbe dovuto rilevare la l'invalidità dell'atto conclusivo del procedimento ispettivo per carenza di informazione sulle motivazioni della verifica, di accesso agli atti ispettivi e di idonei margini di contraddittorio in merito alle contestazioni mosse.
3 Gli appellanti sostenevano che, se correttamente informato delle ragioni dell'accertamento e delle possibili conseguenze, si sarebbero fin da subito fatti assistere da un autonomo professionista abilitato alla difesa “e non semplicemente dallo studio preposto all'assistenza COtroparte_5 che di fatto è anch'esso controllato dalla compagine is
CO il secondo motivo, la sentenza veniva censurata per non avere rilevato la violazione del principio di tempestività dell'accertamento, sancito dall'articolo 14 L. 689/81, nonostante il lungo tempo decorso dal primo accesso del 12.10.2021 alla conclusione dell'attività ispettiva, pari a quasi un anno.
Ad avviso dell'appellante, appariva di “tutta evidenza che le fasi di espletamento di indagini hanno avuto soltanto una valenza dilatoria”, in contrasto con la norma citata.
In terzo luogo, e lamentavano il malgoverno delle Parte_1 Pt_4 risultanze probato il udice sarebbe incorso, con riguardo alla contestazione relativa all'appalto, nell'ambito del quale i dipendenti della società erano stati ritenuti attivi anche in periodi di blocco delle attività per l'emergenza pandemica
Nell'atto di appello si affermava, inoltre, “che la aveva pieno Parte_1 diritto di stipulare tale contratto, e le condizioni in cui le lavoratrici sono state impiegate risulta conforme alle normative vigenti”.
CO la quarta censura, si censurava la mancata ammissione dell'istruttoria testimoniale, invocata dagli opponenti in primo grado al fine di dimostrare l'esistenza e la regolarità del contratto di appalto e delle altre operazioni contestate, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello – previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa – riformasse la decisione del TRIBUNALE, con declaratoria di insussistenza della pretesa sanzionatoria e di inefficacia del verbale ispettivo.
Gli stessi invocavaon altresì il favore delle spese processuali, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
All'udienza del 21.5.2025, nel contraddittorio delle parti, l'istanza inibitoria veniva dichiarata inammissibile, con condanna degli istanti al pagamento della pena pecuniaria nella misura di € 250,00.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 18.7.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 24.9.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Vanno, anzitutto, disattese le censure concernenti l'aspetto procedurale dell'impugnato provvedimento sanzionatorio.
La prima di esse – relativa alla lamentata violazione del contraddittorio – è, infatti, basata sulla disposizione dettata dall'art. 12 L. 212/2000 (Statuto del COtribuente).
A sostegno di tale doglianza, l'appellante ricorda come detta disposizione sia applicabile anche alle attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 7 co. VII DL n. 70/2011.
La critica non coglie nel segno, essendo l'ordinanza ingiunzione regolata, sotto il profilo in esame, dall'art. 18 l. n. 689/81 ed essendo state le sanzioni oggetto di causa applicate a seguito di ispezione condotta dall'odierno appellato e non già dagli enti previdenziali.
La norma da ultimo citata prevede, in particolare, che l'autorità competente emani il provvedimento sanzionatorio una volta “sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi”.
Tali disposizioni appaiono rispettate nel caso di specie, in cui legale Pt_4 rappresentante della società odierna appellante ed anch'egli personalmente investito dal provvedimento, era presente in occasione del primo accesso ispettivo del 26.10.2021, durante il quale egli ha avuto modo di svolgere ampie dichiarazioni in ordine alla materia dell'accertamento ispettivo (v. docc. 5 e 6, ITL I gr.).
Del resto, come affermato dal Supremo Collegio, le modalità attuative del contraddittorio endoprocedimentale – nella fase dell'accertamento “non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti” (così, Cass. ord. 8.7.2024, n. 18489).
Né gli odierni appellanti hanno specificamente lamentato che alcun documento o scritto difensivo, o alcuno specifico elemento prospettabile a loro discolpa, sia stato trascurato dall'autorità procedente in sede amministrativa.
Gli stessi non hanno, pertanto, adempiuto all'onere, sugli stessi gravante per condivisibile giurisprudenza, di indicare le circostanze e argomentazioni che –
5 se valutate in sede amministrativa – avrebbero impedito l'irrogazione delle sanzioni, certamente non individuabili nelle deduzioni poste a base del ricorso di primo grado, correttamente ritenute infondate dal primo Giudice e, come tali, inidonee ad inficiare i presupposti del provvedimento impugnato.
Come è noto, infatti, il Supremo Collegio ha costantemente affermato che la lamentata violazione del contraddittorio durante l'accertamento, quand'anche effettivamente sussistente (cosa – va ribadito – non verificatasi nel caso di specie), comporta “l'invalidità dell'atto” purché l'interessato “abbia assolto in giudizio all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa” (Cass. 20.12.2022, n. 37234), dovendosi verificare – caso per caso – se “la serietà e pertinenza delle allegazioni del contribuente, qualora vagliate dall'Amministrazione finanziaria all'esito della verifica e prima della notificazione dell'atto impositivo, avrebbero potuto incidere sul
Tali principi, enunciati dalla giurisprudenza con riferimento agli accertamenti tributari ma estensibili all'ambito oggetto di causa in difetto di alcuna più rigorosa prescrizione procedurale, sono condivisi dal Collegio e contribuiscono ad escludere che i destinatari della sanzione abbiano subito alcuna rilevante limitazione dei propri diritti difensivi nella fase prodromica all'emanazione del provvedimento: non solo, infatti, è stato debitamente e diffusamente Pt_4 sentito nel corso dell'ispezione, m so – nella duplice veste in cui egli ha agito in giudizio – non ha indicato elementi o argomentazioni le quali, se correttamente vagliate dall'autorità amministrativa, avrebbero evidenziato l'insussistenza degli addebiti.
Addebiti i quali – come si vedrà – sono stati ritenuti fondati dal TRIBUNALE in base a motivazioni meritevoli di integrale conferma.
La decisione impugnata resiste anche alla seconda censura, relativa alla lamentata violazione del termine di 90 giorni, ex art. 14 L. 689/81, del tutto correttamente esclusa dalla sentenza in considerazione delle articolate indagini esperite – con estensione alle due società committenti – nel periodo intercorso fra il primo accesso ispettivo del 12.10.2021 e la data di notifica del verbale, avvenuta il 30.8.2022, complessivamente pari a circa 10 mesi e mezzo.
Nello specifico, dal verbale ispettivo (doc. 3, ITL I gr.) emerge come, dopo il primo accesso del 26.10.2021, durante il quale è avvenuta l'audizione di
è stato effettuato – il 4.11.2021 – un ulteriore accesso alla sede della Pt_4 committente 2C SRL, con acquisizione di dichiarazioni del legale rappresentante e del dipendente il successivo Per_1 Pt_5
16.11.2021, presso la medesima società, è stato nuovamente sentito
è stata acquista documentazione e ne è stata richiesta altra, poi Per_1 prodotta il 18.11.2021.
6 Il 3.2.2022, sono state inviate convocazioni a tutti i lavoratori cessati di
[...]
impiegati in diversi contratti di appalto, tre dei quali si s Pt_1 presentati a rendere informazioni il 4.3.2022 ) Persona_5 ed il 14.3.2022 e ). Persona_6 Persona_7
In base agli elementi così raccolti, è stata avviata una verifica anche nei confronti di RO SS: il 23.3.2022 è stata acquisita dichiarazione della legale rappresentante IO NA ed è stato redatto il verbale di primo accesso;
il 31.3.2022, la stessa ha integrato le informazioni rese, ulteriormente approfondite il 21.6.2022, con conseguente richiesta documentale, evasa tramite mail del 23.6.2022.
Sotto l'aspetto documentale, emerge dal verbale come, al fine della definizione degli accertamenti ispettivi, siano stati esaminati numerosi atti, quali: il LUL da marzo 2020 a giugno 2021; i contratti di appalto stipulati con RO SS e 2C SRL;
i contratti di VO stipulati, le fatture emesse dall'odierna appellante nei confronti delle due predette committenti;
la documentazione bancaria relativa al pagamento delle retribuzioni.
In tale quadro, l'arco temporale occorso al perfezionamento della verifica – pari, come si è detto, a circa 10 mesi e mezzo – risulta pienamente giustificato dall'approfondimento e dall'ampiezza dell'accertamento e dalla completezza del materiale a tal fine acquisito e vagliato, secondo i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Supremo Collegio ha, infatti, costantemente affermato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (così Cass. 26.7.2024, n. 20977; nello stesso senso, v. Cass. 5.6.2024, n. 15703, secondo cui il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981 comincia a decorrere “dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti”; conf. Cass. 18.7.2022, n. 6116; Cass. 3.9.2020, n. 18288).
È, quindi, possibile passare all'esame delle critiche rivolte dagli appellanti al merito della decisione di primo grado, con particolare riferimento al lamentato malgoverno delle prove e alla mancata ammissione dell'invocata istruttoria testimoniale in ordine agli elementi costituitivi dei due addebiti elevati nei loro riguardi.
7 Va, in proposito, anzitutto disattesa l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza relativamente al primo addebito per mancata impugnazione, svolta dalla parte appellata nella memoria difensiva.
Nel quarto motivo di appello, infatti, la sentenza viene censurata – sia pure infondatamente – con riguardo ad entrambe le violazioni accertate, per mancato espletamento dell'approfondimento probatorio che avrebbe consentito, nell'ottica del gravame, di scagionare gli odierni appellanti da ogni accusa.
Ciò premesso, osserva il Collegio come, la linea difensiva adottata dai ricorrenti in primo grado con riguardo all'ascritta trasgressione dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 D.L. 112/2008, conv. in l. 133/2008, integrata per aver apposto infedeli registrazioni sul LUL relativamente a periodi di cassa integrazione in realtà regolarmente lavorati, è stata quella secondo cui la fatturazione dei relativi corrispettivi alla committente per “lavori svolti presso vostra sede” sarebbe stata finalizzata al recupero dell'indennità, anticipata da ai propri Parte_1 dipendenti.
Trattasi di tesi, non solo di per sé del tutto inattendibile, ma contrastante con documenti di provenienza dalla stessa società opponente in primo grado – quali le menzionate fatture – e con le univoche risultanze acquisite in sede ispettiva.
Sotto il primo aspetto, si osserva come la causale indicata nelle fatture debba considerarsi dotata di particolare rilevanza, anche alla luce del regime sanzionatorio posto dall'ordinamento a garanzia della sua attendibilità; essa è, inoltre, nel caso di specie incompatibile con la disciplina dell'ammortizzatore sociale in questione, che prevede il recupero dell'indennità, eventualmente anticipata dal datore di VO, mediante conguaglio da operarsi nei confronti dell' . CP_6
Risulta al riguardo dal verbale ispettivo (v. pagg. 6 e 7) come , Parte_1
“ottenuta l'autorizzazione alla cassa integrazione”, abbia proceduto “all'utilizzo del relativo credito per compensare contributi e oneri fiscali dovuti dall'azienda”, con conseguente attivazione del “recupero dei conguagli CIG effettuati sui mod. DM 10” durante i periodi oggetto di causa e contestuale trasmissione degli atti alla procura competente per la violazione dell'art. 316 ter, c.p..
L'indicazione esposta nelle fatture ha, del resto, trovato conferma nelle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva in ordine all'impiego di sei lavoratori di nazionalità cinese presso 2C SRL da marzo 2020 a giugno 2021, ad eccezione del mese di aprile 2020, delle lavoratrici e per i mesi di Per_3 Per_2 marzo e agosto 2020 presso RO ASSEM
Nello specifico, la lavoratrice e la titolare di quest'ultima Per_3 Par committente, IO, hanno confermato come le dipendenti di Pt_6
8
[...] abbiano sempre lavorato per cinque giorni alla settimana e per otto ore al giorno, ad eccezione dei mesi di aprile e maggio 2020.
Quanto all'appalto conferito da 2C SRL, il legale rappresentante della committente, , ha dichiarato che per tutti i mesi in Persona_1 cui sono state emesse fatture da , ad eccezione del mese di aprile Parte_1
2020, i dipendenti dell'appaltatric larmente lavorato.
Tali dichiarazioni trovano riscontro in quelle della stessa IO, la quale ha riferito di avere quotidianamente ricevuto, durante tutto il periodo oggetto di addebito, le visite compiute presso il suo capannone da nel corso Per_1 del tragitto di andata e ritorno per il trasporto dei lavoratori cinesi alla sede di CO VO (v. verb. 21.6.2022, doc. 12 I gr.).
Ciò rilevato in fatto, va osservato che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza (Cass. 23800/2014; Cass. n. 14695/2012; Cass. 6.6.08, n. 15073; Cass. 22.2.2005 n. 3525; Cass. 20.3.07 n. 6565):
- i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova – fino a querela di falso COtroparte_1 non specie – dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (così Cass. 24.11.2017, n. 28060);
- per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi;
- quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; Cass. 24461/18).
A quest'ultimo riguardo, il Supremo collegio ha richiamato i “principi più recentemente espressi da questa Corte di legittimità (vd. Cass. n. 14695/2012; 23800/2014) sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' ”, affermando, su CP_6 tale base, che “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle
9 informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass. 20768/17, cit.).
Come precisato dal Supremo Collegio, “in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso dei contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di VO non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427; nello stesso senso, v. Cass. 6.6.2008, n. 15073; Cass. 22.2.2005, n. 3525):
Occorre, poi, tenere conto della particolare attendibilità delle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza degli accertamenti ispettivi, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto “corretta in diritto, … , la sentenza -
… - che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale” (Cass. 8.9.2015, n. 17774; conf. Cass. 14.5.2014, n. 10427; 6.6.2008, n. 15073).
Nella conforme pronuncia n. 13910 del 9.11.2001 (richiamata nella successiva sentenza di legittimità n. 3412/2022), il Supremo Collegio ha altresì valorizzato l'”effetto sorpresa”, tipico dell'istruttoria esperita in sede ispettiva, conseguentemente dotata di maggiore credibile aderenza alla realtà dei fatti,
“anche per la contiguità temporale rispetto alle circostanze accertate”.
Tali valutazioni sono state più volte ribadite dalla Corte di Cassazione, secondo cui, “ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale” e può considerare il materiale probatorio, acquisito in sede ispettiva, quale “prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così Cass. 14.5.2014, n. 10427).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie consente di condividere pienamente il recepimento, ad opera del TRIBUNALE, delle risultanze ispettive, sia documentali che dichiarative, alla luce della loro univocità e del rilevante riscontro documentale costituito dalle citate fatture.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al secondo addebito, relativo all'impiego delle lavoratrici , ed Per_3 Per_2 Per_4 nell'appalto irregolare, formalmente conferito ad da Parte_1 [...]
[...]
[...] rispettivamente per 91, 73 e 23 giornate lavorative, durante CP_8 ell'anno 2020.
Dall'istruttoria ispettiva è, infatti, emerso come le tre lavoratrici fossero state dipendenti della committente nell'epoca immediatamente antecedente ai periodi oggetto di causa, essendosi dimesse per essere contestualmente assunte dall'appaltatrice, con assegnazione delle identiche mansioni svolte in precedenza, secondo identiche modalità e sotto il potere direttivo della legale rappresentante di RO SS (IO), alla quale le stesse facevano esclusivo riferimento per l'organizzazione del VO e le richieste di ferie e permessi.
Le medesime lavoratrici sono poi, state nuovamente assunte da quest'ultima società al termine dell'appalto.
In particolare, ha riferito agli ispettori: “durante il rapporto di VO Per_3 con pre fatto riferimento a ROSI per richieste di ferie e Parte_1 permessi, e anche le direttive sul VO mi venivano date da RO. (…) lavorava con me (…) anche era dipendente di RO poi Per_2 Per_2
a e, come me, h ricevuto ordini e direttive da Parte_1
ROSI e sempre lavorato nei locali di RO” (v. doc. 8, ITL I gr.).
ha addirittura riferito agli ispettori: “non sapevo di essere alle Per_4
e di , facevo riferimento a RO per eventuali assenze e Parte_1 CO ritardi e da lei ricevevo le direttive di VO” (v. doc. 9 I gr.).
IO ha, a propria volta, narrato: “ mi ha presentato Per_8 Pt_2
che, dopo i primi colloqui, ha rire una società
[...] fornisse personale. Più precisamente, ha fatto cessare le nostre Pt_2 dipendenti e per as e alle sue dipendenze” (verb. Per_3 Per_2 CO 23.3.2022, doc. 10 I gr.).
Il 31.3 dello stesso anno, IO ha integrato tali dichiarazioni specificando che le lavoratrici somministrate da durante tutto il periodo Parte_1 oggetto di causa, “hanno fatto riferim r quanto riguarda il VO, eventuali permessi o ferie” (doc. 11, ITL I gr.).
A fronte delle concordanti dichiarazioni acquisite al riguardo dagli ispettori, le deduzioni svolte dai ricorrenti in primo grado, appaiono del tutto generiche e, come tali, inidonee ad integrare la prova contraria, richiesta dalla citata giurisprudenza a fini di smentita delle risultanze ispettive.
Del tutto condivisibile appare, pertanto, la mancata ammissione, ad opera del TRIBUNALE, dell'istruttoria invocata dagli opponenti in primo grado.
Anche il terzo ed il quarto motivo di appello vanno, quindi, disattesi.
11 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
COferma la sentenza n. 70/2025 del Tribunale di COMO;
condanna gli appellanti a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 24.9.2025.
Il COsigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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