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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Rosella Silvestri
Consigliere Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 394/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il Parte_1 P.IVA_1 difensore in VIA MACAGGI 21/8 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli
Avv.ti COCCHI LUIGI e TACCOGNA GEROLAMO appellante nei confronti di
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_2 presso il difensore in VIALE ITALIA 121 - 19125 LA SPEZIA (SP) – rappresentata e difesa dall'Avv. AVVENENTE FABRIZIO appellata/appellata incidentale
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_3 il difensore in BORGO ANTINI 3 - 43121 PARMA (PR) – rappresentata e difesa dagli
Avv.ti MAZZONI FRANCESCO, DE PRATA ANTONIO e PAITA MASSIMILIANO appellata/appellata incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia alla Corte ecc.ma, rigettata ogni Parte_1 Pt_1 contraria domanda,
1 dichiarare nulla/annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale Civile della Spezia, n.
245/2024, Giudice Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli, pubblicata il 07.03.2024 e notificata dalla s.p.a. Dott. in data 13-3-2024, mandando completamente assolta l P_ [...]
da ogni avversaria pretesa;
Parte_1 quanto sopra previa ammissione, all'occorrenza, delle prove per testi richieste con la Parte memoria di primo grado ex art. 183.6, n. 2 c.p.c. dell e, nel non creduto caso dell'ammissione di capitoli di prova avversari, della controprova richiesta nella memoria di Parte primo grado ex art. 183.6, n. 3 c.p.c. dell
Con vittoria di spese, anche di consulenza tecnica, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_1 contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso.
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
Nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto da
[...]
e l'appello incidentale proposto da Parte_2 CP_2 in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui decurta il risarcimento del danno in ragione del sopravvenuto fatto del terzo, nella parte in cui non applica alle riserve i criteri risarcitori connessi all'anomalo andamento dei lavori, nella parte in cui ha imputato alla sola
[...] la responsabilità risarcitoria connessa alla riserva 3d non condannando in Controparte_2 solido e nella parte in cui non riconosce interessi e rivalutazione sulle somme Pt_1 liquidate, condannando al pagamento a Parte_2 favore di Dott. delle maggiori somme dovute e meglio dettagliate nei Controparte_1 motivi di appello incidentale e negli atti primo grado da intendersi in questa Sede integralmente richiamati.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e CNAP.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge:
- accogliere l'appello principale proposta da nei limiti di cui in narrativa e Parte_1 in, particolare, limitatamente all'eccezione relativa alla mancanza dei requisiti per proporre l'azione surrogatoria, come esposto al punto I e al punto III della comparsa di risposta;
2 - rigettare, nel resto, l'appello principale proposta da nei limiti di cui in Parte_1 narrativa, come esposto al punto II della comparsa di risposta;
- accogliere l'appello incidentale promosso da e, in riforma della Controparte_2 sentenza del Tribunale della Spezia n. 245/2024 pubblicata il 07.03.2024:
• rigettare la domanda di condanna relativa alla riserva n. 3d e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto da a per le ragioni CP_2 Controparte_1 esposte al punto IV. della comparsa di risposta;
• rigettare tutte le domande svolte ed eventualmente riproposte da nei Controparte_1 confronti di per le ragioni esposte al punto V. della comparsa di Controparte_2 risposta;
• rigettare la domanda di condanna alle spese e, per gli effetti, dichiarare tenuta e condannare alle spese dei due gradi di giudizio, per le ragioni di cui al Controparte_1 punto VI della comparsa di risposta;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali per la presente fase del giudizio, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge, anche nei confronti di
[...]
”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 245/2024 del 07/03/2024, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...] società subappaltatrice dei lavori di conferimento di terre per la P_ realizzazione del nuovo ospedale di La Spezia, nei confronti di e di Parte_1 rispettivamente committente e appaltatrice dei predetti lavori, al Controparte_2 fine di sentir condannare quest'ultime al pagamento di una fattura rimasta insoluta e al risarcimento dei danni subiti a seguito degli irregolari e ridotti conferimenti durante l'esecuzione del contratto. Si costituiva in giudizio soltanto la , la quale instava per il Pt_1 rigetto della domanda attorea, chiedendo in subordine di essere tenuta indette da
[...]
. Il Tribunale – esperita apposita CTU tesa a valutare la legittimità dell'an e del CP_2 quantum delle riserve iscritte da parte attrice nonché a verificare l'imputabilità di tali riserve ad e/o a – così decideva: « A) Condanna al Pt_1 CP_2 CP_3 pagamento di complessivi € 131.126,32 in favore della società Parte_3
a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. in relazione alle riserve n. 1, 3a, 3b e
[...]
3c; B) Condanna la al pagamento di complessivi € 40.286,64 in Controparte_2 favore della società a titolo di risarcimento danni ex art. Parte_3
2043 c.c. in relazione alla riserva n. 3d; C) Condanna al pagamento di Parte_1
3 complessivi € 29.890,00 in favore della società per il saldo Parte_3 della fattura n. 29/18; D) Condanna e al Controparte_4 Controparte_2 pagamento delle spese di lite a favore di liquidandole in Parte_3
Euro 14.103,00 per onorari della difesa, con ripartizione delle stesse per il 20% a carico di e per l'80% a carico di . E) Pone le spese della Controparte_2 CP_5 perizia, come liquidate dal Giudice con il provvedimento del 30.05.2022, in via definitiva a carico solidale delle parti nei rapporti tra il perito e le parti ed a carico esclusivo di
[...]
nei rapporti interni tra le parti». Pt_1
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1 la quale instava altresì per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con distinte comparse si costituivano e Controparte_1 CP_2
la prima instava per il rigetto sia dell'appello principale che dell'istanza di
[...] sospensione, proponendo altresì appello incidentale;
la seconda, invece, instava per l'accoglimento parziale dell'appello principale, unendosi all'istanza di sospensione proposta da nonché formulando appello incidentale. Pt_1
Con ordinanza del 6/11/2024, la Corte – ravvisando la sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris – confermava il provvedimento presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva emesso in data 9/09/2024 e, quindi, rinviava all'udienza del 25/6/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, il
Consigliere Istruttore riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO PRINCIPALE E L'APPELLO INCIDENTALE
PROPOSTO DA SONO PARZIALMENTE FONDATI E P_ P_
DEVONO ESSERE ACCOLTI NEI LIMITI INFRA SPECIFICATI, MENTRE L'APPELLO
INCIDENTALE PROPOSTO DA E' INFONDATO E DEVE Controparte_2
ESSERE RIGETTATO.
SULL'APPELLO PRINCIPALE PROPOSTO DA 5 Pt_1 Pt_1
1) PRIMO MOTIVO D'APPELLO – “VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. E DEL
PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO.
VIOLAZIONE DELL'ART. 2900 COD. CIV.”.
L'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale – rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla – ha Pt_1
4 affermato che «Appare necessario specificare che, come da giurisprudenza consolidata,
''la condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità – anch'essa di natura extracontrattuale – ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo'' (Ord. Suprema Corte di Cassazione n. 21719/2019). Pertanto, recependo tale principio di diritto ed applicandolo alla vicenda de quo, appare chiaro come la abbia posto in essere una condotta negligente in particolare Controparte_2 non comunicando tempestivamente la riserva 3d all ed inoltre avendo, quest'ultima, Pt_1 operato scelte che, come si dirà nel prosieguo, hanno influenzato l'andamento della Parte produttività del cantiere della appare chiaro come l possa essere P_ chiamata a rispondere dei danni, non ai sensi dell'art. 1669 c.c. non essendo formalmente intercorso il contratto d'appalto tra la stessa e la ma quantomeno ai P_ sensi dell'art 2043 c.c.» (pag. 7 della sentenza appellata).
A confutazione di quanto statuito dal Giudice di primo grado, l'appellante principale deduce che: 1) la massima giurisprudenziale posta a fondamento della decisione non è pertinente, poiché la domanda risarcitoria azionata da non ha Controparte_1 natura aquiliana ma esclusivamente contrattuale, «pretendendo di far valere un'asserita Parte responsabilità contrattuale dell verso la (oltre che una responsabilità CP_2 contrattuale della verso di sé)» (pag. 23 dell'atto d'appello); 2) CP_2
Parte l'autorizzazione al sub-appalto da parte della non ha prodotto l'automatica estensione degli effetti dell'appalto principale al sub-appalto, il quale continua a conservare la propria autonomia;
3) l'art. 1669 c.c. non trova applicazione nel caso di specie, «dato che non
Parte viene in rilievo un appalto di lavori pubblici, né l ha commissionato alcuna
Parte costruzione» (pag. 24 dell'atto d'appello); 4) «la condanna dell in via aquiliana, verso la oltre a non poter essere pronunciata, ostandovi il principio di CP_2 corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, avrebbe comportato la necessità di: -
Parte individuare una specifica colpa dell rispetto alla compromissione del diritto di credito della verso la che non risulta né indagata né affermata nella P_ CP_2 sentenza;
- individuare l'eventuale danno risarcibile, nell'ambito della disciplina e delle
5 condizioni del contratto di subappalto e non, invece, dell'appalto principale come ha invece fatto il Tribunale sulla scorta della CTU» (pagg. 24-25 dell'atto d'appello); 5) le difficoltà denunciate con l'atto di citazione non hanno danneggiato in via diretta P_
, in quanto il contratto di sub-appalto prevede che quest'ultima effettuasse le
[...] operazioni di ricevimento del terreno, non spettandole “la sistemazione della versata e la gestione dei terreni”; 6) «la sentenza di condanna poggia, tramite la CTU, sull'assunto (in Parte realtà non fondato) che l fosse tenuta a rispettare determinate tempistiche contrattualmente stabilite nell'appalto principale, mentre invece nel subappalto è stato semplicemente pattuito che “… sarà dato corso al conferimento di cui alle premesse con le modalità e tempistiche richieste dalla stessa committente”, per cui eventuali prolungamenti dei tempi previsti nell'appalto principale non potrebbero comunque dare luogo a danni risarcibili direttamente in capo alla in ragione del suo contratto di subappalto» P_
(pag. 25 dell'atto d'appello).
L'appellante principale, quindi, conclude sostenendo che il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva si è basato una motivazione inammissibile ed elusiva.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «Parte convenuta eccepisce la legittimazione ad agire della nei confronti dell , stante la qualità di P_ Parte_1 committente di quest'ultima e di subappaltatrice della prima. Appare necessario specificare che, come da giurisprudenza consolidata, ''la condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto. Appare necessario specificare che, come da giurisprudenza consolidata, ''la condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità – anch'essa di natura extracontrattuale – ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo'' (Ord. Suprema Corte di Cassazione n. 21719/2019). Pertanto,
6 recependo tale principio di diritto ed applicandolo alla vicenda de quo, appare chiaro come la abbia posto in essere una condotta negligente in particolare Controparte_2 non comunicando tempestivamente la riserva 3d all ed inoltre avendo, quest'ultima, Pt_1 operato scelte che, come si dirà nel prosieguo, hanno influenzato l'andamento della Parte produttività del cantiere della appare chiaro come l possa essere P_ chiamata a rispondere dei danni, non ai sensi dell'art. 1669 c.c. non essendo formalmente intercorso il contratto d'appalto tra la stessa e la ma quantomeno ai P_ sensi dell'art 2043 c.c.» (pag. 7)
II) “La condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità - anch'essa di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione ai danni subiti dal committente a causa dei lavori di copertura di un edificio eseguiti dal subappaltatore e consistiti negli esborsi necessari conseguiti allo scoperchiamento del tetto, ha ricondotto la responsabilità del subappaltatore medesimo all'art. 2043 c.c.). (Cass. Sez. 2, 27/08/2019, n. 21719, Rv. 655235 - 01). In motivazione:
“… la condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dare luogo a responsabilità extracontrattuale nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il suo diritto (ovvero il suo diritto di credito) ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto e a cagionare a tale ultimo un pregiudizio ingiusto, sub specie, degli esborsi necessari ai fini della rimozione di vizi e difformità. Con la specificazione che la responsabilità extracontrattuale riferita al subappaltare è riconducibile alla normativa di cui all'art. 2043 cod. civ. anche quale lesione di un diritto di credito, secondo la prospettazione dottrinale, confermata anche dalla giurisprudenza, che anche il terzo che ha ostacolato o reso impossibile l'adempimento di un obbligo può essere chiamato a rispondere, secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale. Sicché, la responsabilità del subappaltatore nei confronti del committente originario non è riconducibile alla normativa di cui all'art. 1669 cod. civ.-, anche se questa integra gli estremi di un'ipotesi di responsabilità
7 extracontrattuale, dovendosi considerare che la normativa ex art. 1669 cod. civ. presuppone, comunque, il rapporto diretto tra appaltatore e committente, ma sarebbe riconducibile, direttamente, alla normativa di cui all'art. 2043 cod. civ.”.
III) Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata «L'attrice, a sostegno della sua domanda, deduceva che in data 3.10.2016 veniva stipulato contratto d'appalto per la Parte realizzazione dei lavori dell'ospedale Felettino tra e Parte_1 [...]
e che in data 16.06.2017 veniva autorizzato il subappalto dei lavori di CP_2 conferimento terre al sito di Sarbia da Controparte_2 Controparte_1
Quest'ultima svolgeva tempestivamente le attività oggetto della convenzione ma,
[...] stante il verificarsi di difficoltà esecutive, a suo dire esclusivamente imputabili alla stazione appaltante, comunicava alla propria stazione appaltatrice la Controparte_2 necessità di informare la stazione appaltante delle predette difficoltà che, comunque, la
DOTT. provvedeva altresì ad iscrivere formalmente anche attraverso P_ riserve iscritte nei SAL intercorrenti tra essa e Specificava che Controparte_2
non riscontrava le doglianze introdotte dalla subappaltatrice tramite la Parte_1
e parimenti non venivano riscontrate le doglianze del subappaltatore da CP_2
» CP_2
IV) Dalla motivazione della sentenza della Cassazione citata al punto II) risulta in linea di principio configurabile la “lesione di un diritto di credito”, “riconducibile alla normativa di cui all'art. 2043 cod. civ.”, nel caso in cui il terzo abbia “ostacolato o reso impossibile l'adempimento di un obbligo”. Come appunto verificatosi nel presente caso, in cui la
Stazione Appaltante , con la propria condotta inadempiente nei confronti della Pt_1 appaltatrice ha reso impossibile a quest'ultima rispettare gli obblighi Parte_4 assunti nei confronti della subappaltatrice . Gli elementi di colpa a carico P_ di emergono con chiarezza dalle risultanze della CTU che saranno oggetto di Pt_1 disamina nell'ambito dei successivi motivi di appello.
2) SECONDO MOTIVO – “VIOLAZIONE DELLE NORME INERENTI ALL'ONERE DELLA
PROVA E DI QUELLE INERENTI ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.
VIOLAZIONE DELLE NORME DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE. ERRONEA
QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO. ASSENZA DI UNA PRODUTTIVITÀ
GIORNALIERA GARANTITA. ASSENZA DI VIOLAZIONI CONTRATTUALI DA PARTE
DELL'ASL E DI DANNO RISARCIBILE”.
L'appellante principale denuncia una serie di vizi ed errori contenuti nella CTU posta a fondamento della decisione impugnata.
8 L , innanzitutto, sostiene che il Tribunale ha formulato quesiti concernenti valutazioni Pt_1 non solo tecniche ma anche giuridiche, nonché ha permesso al CTU, senza specifico contraddittorio, di acquisire documentazione inerente al fondamento delle pretese attoree,
«che la non aveva prodotto, con ciò scardinando le regole sostanziali sull'onere P_ probatorio e quelle processuali sulla funzione e sui limiti della consulenza tecnica» (pag.
27 dell'atto d'appello). La CTU, pertanto, sarebbe nulla o comunque inutilizzabile.
L poi, contesta al Tribunale di aver recepito acriticamente ed erroneamente Pt_1
l'interpretazione fornita dal CTU in ordine alla natura e all'oggetto del contratto di appalto principale stipulato tra l e . L'appellante considera non Parte_2 CP_2
Parte corretta l'affermazione secondo cui la conferendo i materiali di risulta delle demolizioni dell'Ospedale Felettino anche nel sito messo a disposizione dall'Autorità
Portuale, ha violato gli obblighi contrattuali posti a suo carico, poiché il contratto d'appalto prevedeva che tali materiali venissero esclusivamente conferiti presso il sito di Sarbia, messo a disposizione dalla e nel quale operava CP_2 Controparte_1 in subappalto, cagionando così un danno da ridotta produttività.
L confuta tale affermazione deducendo che: i) l'oggetto del contratto di appalto Pt_1 principale consiste soltanto nella “messa a disposizione di uno o più siti destinati al conferimento delle terre” (art. 1); ii) la “funzione concreta” di tale contratto è consentire alla Parte di liberarsi dei materiali di risulta del cantiere dell'Ospedale Felettino;
iii) l'interesse Parte allo spandimento e alla sistemazione del materiale non è un interesse della ma è un interesse del proprietario del sito (intenzionato, nel caso di specie, a trasformare il proprio terreno in un campo sportivo); iv) solo le operazioni connesse al versamento e al ricevimento dei materiali sono oggetto del contratto sia di appalto che di sub-appalto, mentre la sistemazione della terra versata e la gestione dei terreni sono oggetto del diverso ed ulteriore appalto concluso fra il proprietario del sito e la ditta sub-appaltatrice; v) non si è impegnata ad assicurare determinati quantitativi in determinati lassi di Pt_1 tempo;
vi) «Il contratto prevede, invero, che i conferimenti debbano essere possibili in rapporto alle previsioni del cronoprogramma dell'appalto “a monte” relativo al nuovo ospedale Felettino, e che tale cronoprogramma debba all'occorrenza poter essere Parte modificato dall ma non prevede invece (direttamente o implicitamente) che vi sia un diritto dell'appaltatore, ed a maggior ragione del subappaltatore, a vedere effettivamente compiuti i conferimenti con le quantità e nei tempi di cui allo stesso cronoprogramma»
(pag. 35 dell'atto d'appello); vii) si è obbligata a mettere a disposizione il CP_2 sito di Sarbia senza acquisire il diritto ad una certa intensità/entità dei conferimenti nel
9 Parte tempo, atteso che « si è espressamente riservata nel contratto di non conferire interamente ai siti di e di conferire anche presso l'Autorità portuale»; viii) CP_2
Parte
e erano consapevoli delle scelte della tanto CP_2 Controparte_1
è vero che il contratto di sub-appalto prevede che «sarà dato corso al conferimento “in Parte conformità alle richieste dell (non in conformità al cronoprogramma relativo alle demolizioni dell'Ospedale Felettino). Anche ed a maggior ragione per questo la P_ non ha quindi avuto contrattualizzata una determinata produttività, in forma di entità dei conferimenti nel tempo» (pag. 37 dell'atto d'appello); ix) poteva ridurre Pt_1 discrezionalmente i quantitativi di materiale indirizzati al sito messo a disposizione da
, dal momento che il contratto di appalto riconosce alla committente la CP_2
“facoltà di poter diminuire il quantitativo di materiale da conferire al sito di conferimento in misura anche maggiore al 20% nell'ipotesi di ricevimento di detto terreno da parte dell'Autorità portuale della Spezia …” (art. 1).
, quindi, critica la CTU per aver qualificato il contratto come appalto di servizi, atteso Pt_1 che «l'operatore economico non viene con esso obbligato a rendere prestazioni di servizio, ma solo a porre a disposizione un immobile (il sito) per l'accumulo di terre
“prodotte” in un cantiere della Stazione appaltante e che questa si trova costretta a gestire
(alla stregua di sottoprodotti). L'errore di prospettiva giuridica, commesso dal CTU nell'ascrivere il contratto in questione al tipo civilistico dell'appalto, ha portato l'Ausiliario a ragionare erroneamente in termini di produttività di cantiere “risarcibile”, affermando che:
“rientra nella normale e consolidata prassi di qualunque contratto di appalto pubblico, che preveda lo svolgimento di lavori/prestazioni secondo un preciso e definito cronoprogramma di riferimento, calcolare la produttività media teorica sulla base del cronoprogramma contrattuale, senza che questa debba essere esplicitamente determinata ed indicata nella documentazione di gara e contrattuale”» (pagg. 39-40 dell'atto d'appello).
Ad avviso dell'appellante, gli errori interpretativi e valutativi commessi dal CTU si sono Parte riflessi sulle conclusioni del Tribunale rispetto agli inadempimenti della durante i vari periodi di esecuzione del contratto. Quanto al primo periodo, deduce che: 1) una Pt_1 parte delle terre prodotte nel cantiere dell'Ospedale Felettino sono state sversate nei siti dell'Autorità Portuale e non in quelli di come previsto dallo stesso CP_2 contratto;
2) parte avversa non ha provato quale fosse il dispositivo aziendale presente sul sito e se fosse necessario mantenerlo per tutto il tempo dell'esecuzione anche in assenza di conferimenti;
3) lo spandimento e la messa a dimora delle terre erano a carico del proprietario del sito;
4) né né il proprietario del sito, fino all'iscrizione CP_2
10 Parte della prima riserva, hanno messo in mora la per il presunto andamento anomalo dei conferimenti. Quanto al terzo periodo di analisi, viene sostenuto che «L'assoluta brevità della sospensione dei conferimenti non consente, inoltre, di “isolare” questo periodo ai fini dell'analisi, tanto più in considerazione del fatto che nel periodo precedente (individuato dal C.T.U. come secondo periodo) la bozza dà conto addirittura di un surplus di conferimenti. Sicché la presunta produttività troverebbe comunque compensazione fra i due periodi, senza la possibilità di risarcimenti anche sotto questo diverso profilo» (pag. 42 dell'atto d'appello). Quanto, infine, al quarto periodo, nulla sarebbe dovuto poiché: a) esso
«si caratterizza per la regolarità dei conferimenti, ma con un ritmo quantità/tempo minore di quello che corrisponderebbe alla presunta produttività teorica del contratto, calcolata in base al cronoprogramma, sebbene tutti i materiali prodotti dal sito dell'Ospedale Felettino siano stati destinati a Sarbia»; b) «è lo stesso C.T.U. ad individuare la causa della ridotta produzione di terre in fatti costituenti inadempimento della , appaltatore dei lavori Pt_5
Parte del nuovo Ospedale Felettino»; c) non può considerarsi gravata da responsabilità propria per il fatto della , in quanto non ha affatto garantito la quantità ed il ritmo Pt_5 dei conferimenti nell'appalto con » (pagg. 42-43 dell'atto d'appello). CP_2
L'appellante principale prosegue la censura denunciando l'erroneità della CTU nella parte in cui ha ritenuto che l'entità dei previsti conferimenti richiedeva una dotazione fissa di uomini e di mezzi da adibire nel sito messo a disposizione da , sebbene CP_2 non avesse fornito alcuna effettiva prova circa la consistenza di tale dotazione. P_
Parte Ad avviso della nella CTU non vi è stata una considerazione in concreto: «(i) delle caratteristiche del sito;
(ii) della sua configurazione finale prevista;
(iii) di possibili modalità operative per ricevere le terre nel sito ottimizzando l'impegno di attrezzature e personale e senza vincolare una stabile organizzazione ad hoc» (pag. 45 dell'atto d'appello).
La doglianza, infine, si conclude lamentandosi del «fatto che, a fronte delle suesposte difese – già svolte in primo grado, dapprima in forma di rituali osservazioni alla CTU e poi nella comparsa conclusionale – il Tribunale non abbia speso una sola parola (dopo avere delegato in bianco la propria attività di giudizio tramite la formulazione dei quesiti sopra riportati, per la consulenza tecnica), inficia la sentenza anche per un palese difetto di motivazione;
oltre che per l'erroneità “riflessa” dall'erroneità in diritto che caratterizza le tesi, le argomentazioni e le conclusioni del CTU» (pag. 46 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Con riguardo all'oggetto del contratto, risulta dalla relazione di CTU che, contrariamente a ciò che assume l'appellante, l'oggetto del contratto comprendeva non solo la messa a
11 disposizione dei siti per la ricezione di materiale terroso, proveniente da scavi in terra e/o roccia necessari alla realizzazione del in La Spezia, ma Parte_6 anche le opere provvisionali e/o definitive necessarie al ricevimento dei volumi di terra,
l'onere per la formazione del riempimento, lo spandimento nell'area del terreno, tutte le opere provvisionali e/o definitive necessarie all'accoglimento del terreno e qualsiasi altro onere necessario all'accessibilità, e ricezione delle terre e rocce da scavo.
i) In sostanza il CTU ha proceduto all'approfondito esame dei documenti contrattuali dai quali emerge quanto segue:
- a pag. 11 della relazione: «Nel contratto di appalto (cfr. doc. in atti n. 1 della P_
Parte
doc. in atti n. 2 di ed Allegato n.
7.f) all'art. 1 a pag. 2 si legge che: “Le
[...] opere che formano oggetto del presente contratto possono riassumersi come di seguito esposto: messa a disposizione di più siti (tre) per la ricezione di materiale terroso, proveniente da scavi in terra e/o roccia necessari alla realizzazione del Nuovo Ospedale
in La Spezia.” Parte_6
- Pag. 12 e s. della relazione «nel bando, nel disciplinare di gara, nel CSA (cfr. Allegato n.
7.a) e nel contratto di appalto (cfr. doc. in atti n. 1 della , doc. in atti n. 2 P_
Parte di ed Allegato n.
7.f) era prescritto: … “Tale offerta deve intendersi comprensiva di qualsiasi onere derivante da eventuali opere provvisionali e/o definitive necessarie al ricevimento dei volumi di terra derivanti dai lavori di scavo per la nuova realizzazione dell in La Spezia e di qualsivoglia altro onere autorizzativo, Parte_6 gestionale necessario” (cfr. pag. 11 del disciplinare di gara); “È da intendersi compreso l'onere per la formazione del riempimento, lo spandimento nell'area del terreno, tutte le opere provvisionali e/o definitive necessarie all'accoglimento del terreno e qualsiasi altro onere necessario all'accessibilità, e ricezione delle terre e rocce da scavo è onere a totale carico della ditta appaltatrice, ivi compresi quelli per l'attuazione del Piano di Sicurezza”
(cfr. art.
1.3 a pag. 3 del CSA); “È da intendersi compreso l'onere per la formazione del riempimento, lo spandimento nell'area del terreno, tutte le opere provvisionali e/o definitive necessarie all'accoglimento del terreno. Qualsiasi altro onere necessario all'accessibilità, e ricezione delle terre e rocce da scavo è a totale carico dell'Aggiudicataria, ivi compresi quelli per l'attuazione del Piano di Sicurezza” (cfr. pag. 3 art. 1 del contratto di appalto).
ii) Il CTU ha correttamente replicato alle osservazioni sul punto del CT di parte convenuta nei termini di seguito riportati: «non si può poi condividere l'interpretazione data da Parte
Convenuta sui contenuti del contratto di appalto là dove essa vuole far intendere, citando i suoi artt. 1 e 3, che le attività per la formazione del riempimento, lo spandimento nell'area
12 del terreno, per tutte le opere provvisionali e/o definitive necessarie all'accoglimento del terreno, correlate quanto necessarie ed indispensabili, all'erogazione del servizio offerto, consistente nella messa a disposizione di uno o più siti per il conferimento di terre e rocce di scavo provenienti dal cantiere del , non siano “prestazioni dovute Parte_6
Parte Parte all e pagate dall le quali si limitano al ricevi-mento delle terre”. Tale pretestuosa interpretazione non è condivisibile in quanto dalla lettura di alcuni passi della documentazione posta a base di gara e degli stessi artt. 1 e 3 del contratto di appalto, già letteralmente riportati alle pagg. 12 e 13 della relazione in prima stesura alla quale si rimanda, si evince inequivocabilmente come queste attività, che costituiscono si oneri indiretti dell'Appaltatore, siano comunque ricompresi nell'offerta e nel compenso pattuito e Parte perciò pagati da D'altra parte che tutti i suddetti oneri fossero inclusi nel prezzo Parte offerto e pattuito è sempre stato ben chiaro ad prova ne è che nella documentazione di gara (bando e disciplinare) (cfr. Allegato n.
7.a) la Stazione Appaltante ha richiesto e preteso la sottoscrizione di una “Dichiarazione da parte del concorrente dell'impegno all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa a disposizione del/dei siti identificati quali: realizzazione di eventuali strade di accesso, piste di cantiere, nonché tutti gli oneri di preparazione del sito atti a ricevere il materiale oggetto di conferimento, nonché tutte le opere ambientalistiche necessarie successive, il tutto ricompreso nel prezzo offerto”
(enfasi aggiunta) (cfr. pag. 3 del bando di gara e pag. 2 del disciplinare di gara). Appare per altro quanto meno utopistica la visione dell'Appalto in questione che traspare dalle Parte considerazioni effettuate da là dove essa vuol far intendere come sia sufficiente mettere a disposizione un sito per far sì che al suo interno possano essere conferiti addirittura 50.000 mc. di terreno senza di contro svolgere alcun tipo di attività propedeutica al suo debito ricevimento. Su questo punto si tornerà con ulteriori argomentazioni nel prosieguo e precisamente nella risposta al punto 3. a) delle osservazioni di Parte
Convenuta.
Con riferimento al punto 1 b) delle suddette osservazioni, se è pur vero che lo spandimento e la sistemazione del materiale in situ fosse anche un interesse della proprietà del terreno “che beneficia del conferimento del materiale stesso, con il quale ottiene di trasformare il terreno in un campo sportivo”, è certamente altrettanto vero che lo spandimento e la sistemazione delle terre e rocce di scavo costituiscono attività necessarie ed indispensabili al ricevimento del materiale di cui sopra nei quantitativi e nei Parte Parte tempi previsti e pattuiti con Né si può condividere poi l'affermazione di secondo la quale nel contratto di subappalto fosse previsto che effettuasse “le P_
13 operazioni inerenti al ricevimento del terreno, ma non altre” e che “attività come la sistemazione della terra versata e la gestione dei terreni sono espressamente estranee al subappalto”, portando a supporto di tale tesi un estratto di pag. 2 del contratto di Parte subappalto (cfr. doc. in atti n. 2 della e doc. in atti n. 4 di . In P_ premessa al suddetto contratto si legge infatti: “che la custodia dell'area e le operazioni connesse al versamento (accesso al cantiere, scarico, stesa, messa a dimora, pulizia dei mezzi di trasporto e della sede stradale pubblica) saranno effettuati dalla Dott.
[...]
e sotto la diretta vigilanza della stessa, nel rispetto dei progetti approvati e P_ consentendo lo scarico di materiali dichiarati idonei ed autorizzati”. Tale premessa è poi ripresa successivamente nel contratto nello stesso capoverso strumentalmente riportato Parte parzialmente da La lettura integrale del capoverso in questione a pag 2 del contratto di subappalto, che per comodità si riporta integralmente qui di seguito: “le operazioni di cui in premessa aventi ad oggetto il materiale di scavo (trasportato in loco da società terza) e connessa al versamento, saranno effettuate dall , con pro-prio personale, Parte_7 ad eccezione di alcune attività (delimitazione dell'area, la sistemazione dei piazzali, recinzioni, smaltimento acque, sistemazione della terra versata e la gestione dei ter-reni, in attuazione per rispetto dei progetti del Dott. e dell'Ing. ” smentisce Per_1 Per_2
Parte inequivocabilmente la tesi pretestuosamente sostenuta da secondo cui nel contratto di subappalto fossero comprese le operazioni strettamente inerenti al ricevimento del ter- reno, tra cui non figurano quelle di spandimento e di sistemazione del materiale conferito.
Il contratto di subappalto, lungi dall'escludere attività correlate ed indispensabili per la ricezione di materiali provenienti dal cantiere del Nuovo Ospedale, semmai definisce i limiti entro cui le attività di sistemazione della terra versata e la gestione dei terreni rientrino nel subappalto ed oltre i quali rientrino invece nell'ulteriore contratto intervenuto tra P_
Parte e la proprietà del sito di conferimento di Sarbia (cfr. doc. in atti n. 6 di .
[...]
Precisamente, dall'attenta lettura del contratto di subappalto si evince come custodia dell'area e operazioni connesse al versamento tra cui accesso al cantiere, scarico, stesa, messa a dimora, pulizia dei mezzi di tra-sporto e della sede stradale pubblica rientrino nel perimetro del contratto di subappalto mentre attività inerenti a delimitazione dell'area, sistemazione dei piazzali, recinzioni, smaltimento acque, sistemazione della terra versata e la gestione dei terreni in attuazione dei progetti del Dott. e dell'Ing. Per_1 Per_2 rientrino invece nel perimetro del contratto tra e la proprietà del sito di P_ conferimento di Sarbia. …. Con riferimento al punto 1 c) si rimanda alle considerazioni di cui sopra in risposta ai punti a) e b) che portano a non condividere quanto in questo punto
14 Parte sostenuto da e a ribadire invece come le attività connesse al versamento, tra cui accesso al cantiere, scarico, stesa, messa a di-mora, oltre a pulizia dei mezzi di trasporto e della sede stradale pubblica, rientrassero a ben diritto nel contratto di appalto e in quello di subappalto oggetto di vertenza, risultando a carico della proprietà del sito, perché di proprio esclusivo interesse, le sole ulteriori attività inerenti a delimitazione dell'area, sistemazione dei piazzali, recinzioni, smaltimento acque, sistemazione della terra versata e la gestione dei terreni in attuazione dei progetti del Dott. e dell'Ing. Per_1 Per_2
(pagg. 17 e ss. della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte nella relazione di CTU)». Parte II) Anche la seconda censura del presente motivo (assenza di obbligo della di rispettare un certo quantitativo di conferimenti) consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato, in particolare nei termini di seguito riportati:
«Premesso che in merito si intende qui richiamato quanto già esposto in prima stesura al Parte paragrafo 3.1.1.2.1, non si può condividere la tesi di là dove essa intende sostenere che nel contratto di appalto e di subappalto si sarebbe riservata la più ampia flessibilità senza impegnarsi ad assicurare all'Appaltatore ed al Subappaltatore determinati quantitativi di materiale in determinati lassi di tempo, ossia una certa produttività media, affermando altresì che il cronoprogramma relativo allo smaltimento delle terre dei lavori di costruzione del Nuovo Ospedale, che per altro costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, vada inteso solo a garanzia della Stazione Appaltante o che comunque non costituisca alcun impegno nel rispetto dei volumi e dei tempi dei conferimenti oggetto dell'appalto/subappalto. Infatti anche volendo tralasciare i reali contenuti del contratto di
Appalto, che trovano espresso e puntuale riferimento ai conferimenti indicati nel cronoprogramma, e quelli del contratto di Subappalto che, al fine di regolare i rapporti tra
Subappaltatore ed Appaltatore a pag. 3 richiama espressamente le disposizioni del contratto di Appalto, i suoi allegati e documenti richiamati o connessi, nonché gli atti progettuali posti a base di gara, “nessuno escluso”, ed anche volendo interpretare i loro contenuti al fine di individuare un'eventuale diversa volontà delle parti appare quanto meno inverosimile pensare che l'Appaltatore prima e il Subappaltatore poi, per i quali è assolutamente necessario valutare attentamente la reddittività dell'attività da intraprendere oltre che tutti i rischi ad essa connessi nell'ambito di una prevedibile e normale alea, Parte possano aver stipulato contratti con i quali, a dire di non gli sarebbe stata garantita quantità e tempi di conferimento delle terre, lasciandoli di fatto in completa balìa delle arbitrarie decisioni al riguardo assunte dalla Stazione Appaltante. D'altro canto, come già
15 esposto nella prima stesura della relazione peritale, se è pur vero che il cronoprogramma era certamente vincolante per l'Appaltatore e quindi per il Subappaltatore, che si sono contrattualmente impegnati a ricevere le terre e rocce di scavo provenienti dal cantiere del
Nuovo Ospedale conformemente alle tempistiche indicate e riportate nel cronoprogramma degli scavi redatto dalla , è altrettanto vero, e desumibile inequivocabilmente Pt_5 dalla documentazione di gara e contrattuale, che tale crono-programma costituisse per l'Appaltatore ed il Subappaltatore il fondamentale presupposto contrattuale sulla base del quale determinare l'onerosità e la reddittività della prestazione offerta. Nella documentazione di gara prima e nel contratto d'appalto poi si tiene infatti in debito conto della programmazione temporale dei conferimenti in cantiere e di eventuali sue possibili varia-zioni con l'evidente finalità di non allungare i tempi dell'appalto e di minimizzare eventuali pretese da parte dell'appaltatore. In proposito si riportano i seguenti passi estratti dalla documentazione di cui sopra.
“TERMINI CONTRATTUALI - Termini di conferimento: decorrenti dalla data del verbale di consegna e secondo il crono-programma degli scavi facente parte della documentazione contrattuale” (enfasi aggiunta) (cfr. pag. 1 del disciplinare di gara in Allegato n.
7.a); - “Il recapito del materiale avverrà secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori.
[…] Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative della ditta esecutrice dei lavori del Nuovo Ospedale, sono approvati dal Direttore del presente Con-tratto, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle condizioni contrattuali. […] Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Aggiudicataria di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti” (enfasi aggiunta) (cfr. art. 8 a pag. 7 del contratto di appalto prodotto in atti come Parte doc. n. 1 di , doc. n. 2 di ed Allegato n.
7.f). P_
Si fa osservare come quest'ultimo estratto del contratto sia particolarmente significativo in quanto dimostra inequivocabilmente come il cronoprogramma, oltre ad essere un vincolo ed un impegno anche per la Stazione Appaltante e non solo per l'Appaltatore ed il
Subappaltatore, potesse all'occorrenza essere modificato dalla per sue motivate Pt_5
Parte esigenze organizzative, e non da come invece dalla stessa sostenuto nelle proprie osservazioni, che al contrario avrebbe dovuto svolgere invece una funzione di vigile controllo “della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle condizioni contrattuali” in essere con la . Anche l'affermazione che il contratto di CP_2
16 appalto non prevede neanche implicitamente che vi sia un diritto dell'appaltatore e del subappaltatore a vedere effettivamente compiuti i conferimenti con le quantità e nei tempi di cui allo stesso cronoprogramma è evidentemente smentita là dove il contratto non prevede il riconoscimento di alcun “compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti” se non nel caso di sospensioni “già contemplate nel programma operativo dei lavori”. … (pagg. 22 e ss. della risposta alle osservazioni dei
CCTT di parte nella relazione di CTU)
III) Anche la terza censura del presente motivo (facoltà che si è riservata la Stazione
Appaltante di ridurre il quantitativo di materiale da conferire in misura anche maggiore del
20%) consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato, nei termini di seguito esposti:
«Infine anche l'indubbia facoltà che si è riservata la Stazione Appaltante di ridurre il quantitativo di materiale da conferire in misura anche maggiore del 20%, nell'ipotesi di ricevimento di detto materiale da parte dell'Autorità Portuale, con conseguente contabilizzazione in diminuzione degli importi relativi alle quantità non conferite, va inquadrato nel più ampio contesto contrattuale. Riassumendo infatti quanto più ampiamente esposto nella trattazione riportata sotto la lettera A del paragrafo 3.1.1.2.2 della prima stesura, alla quale si rimanda, se da un lato, la Stazione Appaltante si è certamente riservata contrattualmente la facoltà di poter effettuare conferimenti ai siti indicati dall'Autorità Portuale, potendo ridurre l'importo contrattuale anche oltre il limite del
20% disposto dalle normative, dall'altro, secondo le previsioni contrattuali, i conferimenti ai siti messi a disposizione dall'Appaltatore sarebbero dovuti avvenire a decorrere dalla data del verbale di consegna (o in sua assenza dalla data di inizio delle prestazioni) e secondo il cronoprogramma degli scavi del , come previsto nel disciplinare di gara. Parte_6
È evidente allora che per permettere che i conferimenti ai siti messi a disposizione dall'Appaltatore potessero avvenire secondo tale cronoprogramma, a far data dall'inizio delle prestazioni coincidente con la data del primo conferimento al sito di Sarbia, risalente al 9.6.2017, in accordo alle previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto interrompere ogni conferimento a terzi e disporre conferimenti esclusivamente all'Appaltatore fino al termine dell'appalto. In quest'ottica la riduzione dell'importo contrattuale complessivo, anche in quantità superiore al 20%, dovuta ai conferimenti già eseguiti alla data di consegna, 9.6.2017, o successivamente all'anticipata conclusione dell'appalto, rientrerebbe invece a pieno titolo nelle obbligazioni contrattuali sottoscritte ed accettate dall'Appaltatore. Diversamente, la previsione del contratto d'appalto, ripresa
17 anche dal CSA e di seguito riportata: “Il recapito del materiale avverrà secondo quanto previsto nel cronoprogramma dei lavori” perderebbe di ogni significato, lasciando l'Appaltatore in balia della Stazione Appaltante che sarebbe libera di conferire nei tempi e nelle quantità volute, a propria insindacabile discrezione». (pagg. 24 e s. della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte nella relazione di CTU).
Infatti, come chiarito dal CTU
- al punto G del paragrafo 3 della relazione: «- il cronoprogramma a cui si riferisce la documentazione di gara e contrattuale, di cui peraltro costituisce parte integrante, è il cronoprogramma degli scavi di terre e rocce provenienti dal cantiere del , Parte_6 redatto dalla ditta esecutrice di questi lavori, ossia dalla;
Pt_5
- per quanto sopra esposto, secondo le disposizioni contrattuali tale cronoprogramma degli scavi viene a coincidere con il cronoprogramma dei conferimenti ai siti indicati dalla
[...]
nell'ambito del contratto di appalto in oggetto, a decorrere dalla data del CP_2 verbale di consegna o più propriamente di inizio delle prestazioni e quindi in sua assenza,
a far data dal primo conferimento effettuato presso il sito di Sarbia, ossia a partire dal
9.6.2017» (pag. 30 relazione)
- e ulteriormente ribadito a pag. 49 e s. della relazione: «Da tutta la documentazione di gara e contrattuale (a partire dal disciplinare di gara e dal CSA fino al contratto d'appalto)
è evidente come l'unico crono- programma assunto come riferimento per lo svolgimento dei conferimenti nel contratto d'appalto in oggetto sia il crono programma degli scavi del costruendo e non già un cronoprogramma dei conferimenti Parte_6 appositamente predisposto, che tenga conto di eventuali conferimenti a terzi (cfr. precedente punto G del paragrafo 3). Come già espresso al punto G del paragrafo 3, nel rispetto delle disposizioni contrattuali tale cronoprogramma degli scavi viene a coincidere con il cronoprogramma dei conferimenti ai siti indicati dalla nell'ambito CP_2 del contratto di appalto in oggetto, a decorrere, in assenza del verbale di inizio delle prestazioni, previsto dal CSA e dal contratto di appalto, dal primo conferimento, ossia a partire dal 9.6.2017 (cfr. precedenti punti F e G del paragrafo 3). Per quanto esposto sopra
è altresì evidente come eventuali aggiornamenti del cronoprogramma degli scavi e quindi dei conferimenti possano essere ritenuti contrattualmente legittimi solo se predisposti dalla stessa per sue motivate esigenze, previa verifica, da parte del DE, della loro Pt_5 effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e non certo decisi in autonomia dalla Stazione Appaltante per i propri interessi. Tutto quanto sopra considerato, si conclude che se da un lato, la Stazione Appaltante si è riservata
18 contrattualmente la facoltà di poter effettuare conferimenti ai siti indicati dall'Autorità
Portuale, a seguito delle trattative in corso di cui si è già trattato al punto B del paragrafo 3, potendo ridurre l'importo contrattuale anche oltre il limite del 20% disposto dalle normative vigenti (art. 106 c. 12 del nuovo Codice9 ed in precedenza dagli art. 161 c. 12 e art. 162 c.
1 per appalti di lavori e dall'art. 311 c. 4 per appalti di servizi del vecchio Regolamento, abrogati dal nuovo Codice), dall'altro, secondo le previsioni contrattuali, i conferimenti ai siti messi a disposizione dall'Appaltatore sarebbero dovuti avvenire a decorrere dalla data del verbale di consegna (in sua assenza occorre considerare la data di inizio delle prestazioni) e secondo il cronoprogramma degli scavi del , come previsto Parte_6 nel disciplinare di gara. È evidente allora che la Stazione Appaltante non avrebbe potuto continuare a disporre conferimenti al sito del “ ”, in base alla Parte_8 disponibilità offerta dall'Autorità Portuale, successivamente alla data dell'inizio delle prestazioni, ossia alla data del primo conferimento avvenuto il 9.6.2017, senza irrimediabilmente pregiudicare il rispetto della previsione contrattuale secondo la quale i conferimenti ai siti messi a disposizione dall'Appaltatore sarebbero avvenuti secondo il cronoprogramma degli scavi del ». Parte_6
IV) Anche la quarta censura del presente motivo (mancanza di prova del dispositivo aziendale presente sul sito e della necessità di mantenerlo per tutto il tempo dell'esecuzione anche in assenza di conferimenti) consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato, nei termini di seguito riportati: Parte «La tesi, qui sostenuta da secondo cui non ci fosse alcuna necessità di impiegare in loco continuativamente maestranze e mezzi, essendo al contrario possibile farli intervenire saltuariamente, appare non condivisibile se si pensa che: - nei momenti di massimo conferimento al sito di Sarbia, nel mese di settembre, si sono toccate punte di 71-72 trasporti giornalieri, che considerando 15 mc/trasporto corrispondono a più di 1000 mc di terre e rocce di scavo provenienti dal cantiere del da ricevere e gestire, il Parte_6 ché richiede un cantiere sempre operativo, ben strutturato ed organizzato;
- non è mai stata definita né programmata alcuna quantità giornaliera da conferire al sito di Sarbia, facendo il cronoprogramma riferimento esclusivamente a quantità mensili, il ché di fatto obbligava il Subappaltatore a dispiegare giornalmente in sito maestranze e mezzi tali da far fronte alle possibili esigenze di conferimento del cantiere del , pena la Parte_6 possibilità ai sensi dell'art, 133 del contratto di Appalto in questione di dover pagare le penali previste e financo incorrere nella risoluzione del contratto stessa ed alla riscossione
19 Parte da parte di della cauzione versata;
- nella già richiamata comunicazione del Parte 15.9.2017 (cfr. doc. in atti n. 23 di il Management della richiedeva alla DL Pt_5 del Nuovo Ospedale di interessarsi in merito alle problematiche da risolversi con la in merito alla questione del lavaggio delle ruote e della tenuta del fondo P_ delle piste oltre che per incrementare “il sistema di spandimento del materiale conferito fino ad una capacità di 1.000 mc/giorno”; capacità che peraltro il Subappaltatore ha poi dimostrato di saper raggiungere, ed anche superare, nella penultima settimana del mese di settembre 2017 (cfr. Allegato n. 9).
In particolare, quest'ultima comunicazione della , contrariamente a quanto Pt_5
Parte sostenuto da testimonia invece come lo spandimento delle terre e rocce di scavo provenienti dal cantiere del , ed in generale tutte le altre attività a corredo Parte_6
e funzionali ai conferimenti di tali materiali, fossero non solo necessarie ed indispensabili ma richiedessero anche una strutturata organizzazione del sito con adeguato numero di maestranze e mezzi» (pagg. 30 e s. della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte nella relazione di CTU)
V) Anche la quinta censura del presente motivo (relativa al terzo periodo) consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato nei termini di seguito riportati:
«Appare evidente come, anche su tale argomentazione, vi sia da Parte Convenuta una interpretazione irrituale del contratto di Appalto a sostegno della tesi, già altrove più o meno esplicita-mente sostenuta da Parte Convenuta, che la Stazione Appaltante potesse fare quello che voleva senza tener in alcuna considerazione le norme che regolano gli appalti pubblici. Parte Detto ciò, anche volendo seguire la logica di e quindi non considerare il terzo periodo dal 14.10.2017 al 22.10.2017 come un periodo di sospensione, per la sua brevità, ed anche volendo calcolare la carente produttività nel periodo dal 31.8.2017 al 31.10.2017, senza “isolare” tale terzo periodo da quello di surplus di produttività che lo ha preceduto e da quello successivo fino all'emissione del SAL n. 2, la produzione media giornaliera effettiva scenderebbe a 401,37 mc/g = (24.885 mc / 62 gg), essendo invariati i quantitativi di terre e rocce di scavo conferiti al sito di Sarbia, pari a 24.885 mc (durante gli effettivi giorni di sospensione non si sono verificati conferimenti), a fronte di un allungamento dell'intervallo di tempo considerato, dal 31.08.2017 al 31.10.2017, che verrebbe a coprire Parte complessivamente 62 giorni solari (cfr. doc. in atti n. 19 di ed Allegato n. 9).
Conseguentemente, seguendo gli stessi criteri e le stesse metodologie già impiegate nel
20 paragrafo 3.1.4 (e seguenti) della relazione in prima stesura, si giungerebbe a determinare un importo della riserva 3a (relativa al periodo dal 22.9.2017 – 31.10.2017) supe-riore a quello determinato al riguardo nella relazione in prima stesura, non comprendendo quindi quale possa essere l'utilità di quanto qui osservato da Parte Convenuta.
Si ritiene per altro che il periodo temporale in esame si configuri come una vera e propria sospensione dell'appalto, non potendo condividere le osservazioni qui mosse da Parte
Convenuta e dovendo quindi ribadire quanto al riguardo già esposto, considerato e determinato economicamente in prima stesura». (pagg. 35 e s. della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte nella relazione di CTU)
VI) Anche la sesta censura del presente motivo (relativa al quarto periodo) consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato, nei termini di seguito riportati: Parte «In sostanza sostiene qui di non poter essere gravata da alcuna responsabilità “per il fatto che la non abbia garantito la quantità ed il ritmo dei conferimenti con Pt_5 [...]
”. Quanto affermato da Parte Convenuta, non considerando invero le CP_2 conseguenze:
- della propria scelta iniziale di conferire nei siti indicati dall'Autorità Portuale anziché nel sito di Sarbia, tutt'altro che lecita e legittima a parere dello scrivente;
- della propria inerzia nella gestione dell'Appalto e del correlato Subappalto, che, lungi da rappresentare una mera ipotesi o presunzione, è un fatto certo e dimostrato;
non trova riscontro nelle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti e neppure nel vigente quadro normativo per le ragioni già dettagliatamente esposte al punto D. del paragrafo 3.1.1.2.2 della relazione in prima stesura, a cui si rimanda, che si intendono qui richiamate integralmente e ribadite». (pagg. 37. della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte nella relazione di CTU). La questione sarà comunque meglio illustrata in sede di esame del primo motivo di appello incidentale di , laddove Controparte_1 emergerà la condotta colposa di anche in relazione a tale periodo, sia pur Pt_1 attenuata dall'inadempimento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato da , proprio in quanto se non avesse nei precedenti periodi conferito i Pt_5 Pt_1 terreni nel sito messo a disposizione dall'Autorità Portuale non si sarebbero verificate le problematiche relative al quarto periodo.
3) TERZO MOTIVO – “TRAVISAMENTO DEI FATTI. OMESSA CONSIDERAZIONE
DELL'INTERVENUTO PAGAMENTO E DELL'ESPRESSA RINUNCIA ATTOREA
CONSEGUENTE”.
21 L'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, condannando al pagamento della fattura n. 29/18 del 9.08.2017, ha omesso di Pt_1 considerare che il credito della era stato soddisfatto in corso di Controparte_1
Parte causa: «L ne ha dato prova documentale (docc. nn. 20 -22 prodotti innanzi al
Tribunale con la memoria ex art. 183.6, n. 2 c.p.c.) e la pur avendo ripetuto la P_ domanda ancora in precisazione delle conclusioni, ha poi lealmente riconosciuto in modo Parte espresso nella conclusionale (pag. 3) di essere stata soddisfatta dall e di rinunciare alla corrispondente domanda (“Per un mero refuso, in sede di precisazione delle conclusioni è stata ribadita la domanda volta ad ottenere il pagamento della fattura n.
29/2018 del 9 - 8 -2018. In verità in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c. aveva P_ già dato atto dell'avvenuto pagamento di tale fattura pertanto si ribadisce l 'espressa rinuncia a tale domanda creditoria”)» (pag. 47 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
Su questo punto vi è accordo dell'appellata DOTT. la quale aveva Controparte_1 già in primo grado riconosciuto di avere ricevuto il pagamento in corso di causa.
4) QUARTO MOTIVO – “SULLE SPESE”.
L'appellante principale chiede la riforma delle statuizioni in punto spese quale conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, precisando che la sentenza andrà comunque riformata nella parte in cui, «dopo avere affermato di applicare il criterio della soccombenza e posto le spese di lite a carico dell per l'80% e di Parte_1 [...]
per il 20% (secondo le proporzioni delle rispettive soccombenze) ha poi posto CP_2
Parte interamente a carico della stessa le spese di C.T.U., anziché ripartire anch'esse nella medesima proporzione» (pag. 47 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA. Parte Le spese di CTU sono state poste a carico di in quanto l'incombente è stato reso Parte Pt_ necessario dalla condotta di . Il motivo è, pertanto, infondato.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA Controparte_1
I) PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – L'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, recependo le conclusioni peritali in ordine alle riserve nn. 1a, 3b, 3c e 3d, ha applicato una decurtazione del 25% delle somme riconosciute alla ditta sub-appaltatrice poiché parte del pregiudizio sofferto è imputabile all'ATI capeggiata dalla ditta , avendo quest'ultima conferito nel sito Pt_5 messo a disposizione da quantitativi di terre e rocce inferiori rispetto a CP_2 quanto previsto dal cronoprogramma. sostiene che tale Controparte_1
22 affermazione: 1) si fonda su argomentazioni giuridiche precluse al CTU;
2) ignora che della responsabilità di risponde la committenza, la quale, a sua volta, può rivalersi Pt_5 in via di regresso nei confronti dell'ATI; 3) trascura il principio di diritto più volte enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui, in materia di appalti, la committente non può limitarsi a eccepire che la prestazione non era eseguibile per fatto del terzo, ma deve dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento;
4) tralascia che «Nel caso di specie non Pt_1 ha affatto dimostrato la propria assenza di colpa ma, al contrario, la CTU ha ripetutamente affermato l'atteggiamento inerte e negligente dell'Ente nei confronti dell'ATI foriero dei danni de quibus» (pag. 22 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
I) La censura del presente motivo consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato, nei termini di seguito riportati.
«Nel caso di specie per le ragioni già esposte in prima stesura al punto D del paragrafo
3.1.1.2.2 , in assenza di evidenze contrarie, non può certo interamente attribuirsi alla
Stazione Appaltante la responsabilità della ridotta produzione del cantiere del
[...]
, responsabilità presumibilmente da ricondursi invece all'appaltatore del Pt_6 [...]
, ossia del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), di cui capogruppo Pt_6 mandataria era la , come per altro testimoniato dalla poi avvenuta risoluzione nel Pt_5
2019 del relativo contratto di appalto per suo grave inadempimento e ritardo ai sensi dell'art. 136 comma 3 del vecchio Codice. Stante le evidenze documentali disponibili, si deve pertanto presumere che i ridotti conferimenti presso il sito di Sarbia, dovuti alla carente produzione degli scavi nel cantiere del , si configurino almeno in Parte_6 parte come una sopravvenienza per fatto del terzo, di cui è stata vittima anche la stessa Parte
…. Ciò premesso, si rappresenta che per giungere ad attribuire a responsabilità Parte diretta di il 75% degli importi dei danni oggetto delle riserve 3a, 3b, 3c e 3d lo scrivente si è basato su considerazioni, già ampiamente illustrate in fase di prima stesura alle pagg. 115 e 116, che si intendono qui integralmente richiamate e che lo hanno portato Parte a ritenere congruo: - imputare il 50% di tali importi alla scelta iniziale dell di conferire gratuitamente al sito indicato dall'Autorità Portuale, motivata esclusivamente da ragioni di proprio torna conto;
- del restante 50% imputarne la metà all'inerzia ed al comportamento omissivo della Sta-zione Appaltante, ampiamente illustrato al precedente punto D del precedente paragrafo 3.1.1.2.2, e la rimanente parte ad una sopravvenienza per fatto del
23 terzo ( )…. » (pagg. 10 e s. della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte Pt_5 nella relazione di CTU).
II) Nell'ambito del punto D (relativo al 4° periodo dei conferimenti, dal 23.10.2017 al
24.04.2018) del paragrafo 3.1.1.2.2, in CTU ha accertato che «nel periodo in esame la ridotta produttività di cantiere, lamentata dal Subappaltatore e poi dall'Appaltatore è stata determinata dall'effettuazione di minori conferimenti presso il sito di Sarbia riconducibili ad un minore volume di scavo effettuato nel cantiere del redigendo » (pagg. Parte_6
57 e ss. relazione di CTU) e quindi dovesse essere proporzionalmente ridotta la responsabilità della Stazione Appaltante. Risulta infatti a pag. 60 e s. della relazione che è stato accertato un consistente calo dei conferimenti effettuati dalla : « Nel Pt_5 periodo in esame infatti, i quantitativi effettivamente conferiti, oltre ad essere inferiori a quanto previsto dall'aggiornamento del cronoprogramma degli scavi del maggio 2017 redatto dalla fino ad almeno il mese di gennaio 2018 compreso, sono stati Pt_5 considerevolmente inferiori a quelli medi teorici calcolati sulla base di quanto previsto dal cronoprogramma, nel caso di andamento regolare dell'appalto e pari a 485,44 mc/g …» laddove i «volumi realmente conferiti mensilmente da ottobre in poi … hanno toccato un massimo di soli 7.305 mc proprio nel mese di ottobre per poi attestarsi nei mesi successivi tra i 3.780 mc di aprile 2018 e i 5.490 di marzo 2018» (pagg. 58 e s. relazione).
III) A pagg. 115/116 della relazione di CTU viene chiarito che « … se da un lato è vero che la responsabilità della ridotta produzione di terre e rocce di scavo nel cantiere del
[...]
e quindi dei minori conferimenti nel sito di Sarbia che hanno portato alla carente Pt_6 produzione di cantiere lamentata dal Subappaltatore nel periodo qui preso a riferimento non può direttamente attribuirsi alla Stazione Appaltante, perché presumibilmente imputabile alla carente produttività del cantiere della , particolarmente rilevante Pt_5 nei mesi da ottobre 2017 a gennaio 2018, è altrettanto vero, che se a partire dalla data di Parte inizio dei conferimenti al sito indicato dall'Appaltatore, ossia dal 9.6.2017, non avesse conferito il materiale di scavo proveniente dal cantiere del a terzi, ma lo Parte_6 avesse conferito al sito di Sarbia, rispettando le pattuizioni contrattuali, l'intero ammontare dei conferimenti previsti per il sito di Sarbia, consistente in massimo 50.000 mc, sarebbe stato conseguito entro la metà del mese di settembre, in accordo con le previsioni dell'ultimo aggiornamento del cronoprogramma degli scavi redatto dalla , Pt_5 risalente a maggio 2017 e non ci sarebbe stata alcuna carenza di conferimenti e conseguentemente non si sarebbe potuta verificare la carente produttività di cantiere lamentata dalla nelle sue riserve;
d'altra parte, è altrettanto vero che al P_
24 termine dei conferimenti ai siti indicati dall'Autorità Portuale (30.8.2017), se la Pt_5 avesse conferito al sito di Sarbia secondo quanto previsto dal suddetto aggiornamento del cronoprogramma e se non si fossero registrati comportamenti omissivi ed inerzia della
Stazione Appaltante, il Subappaltatore e poi l'Appaltatore non avrebbero avuto alcuna ragione di iscrivere le riserve in esame».
IV) In altre parole, sulla base delle cause di carenza dei conferimenti, il CTU ha suddiviso nei seguenti quattro periodi la parte di appalto relativo al conferimento presso il sito di
Sarbia dei materiali di scavo provenienti dal cantiere del iniziata in data Parte_6
9.6.2017 e terminata in data 24.4.2018: - 1° periodo che va dal 9.6.2021 (data di primo conferimento al sito di Sarbia) al 30.8.2017; - 2° periodo che va dal 31.08.2021 al
13.10.2017; - 3° periodo che va dal 14.10.2017 al 22.10.2017; - 4° periodo che va dal
23.10.2017 al 24.04.2018 (data dell'ultimo conferimento al sito di Sarbia) (pag. 47 relazione). Quindi ha ritenuto che, nel quarto periodo, la ridotta produttività di cantiere, lamentata dal Subappaltatore e poi dall'Appaltatore fosse stata determinata dall'effettuazione di minori conferimenti presso il sito di Sarbia riconducibili ad un minore volume di scavo effettuato nel cantiere del redigendo , imputabile al Parte_6 all'appaltatore del , ossia del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Parte_6
(RTI), di cui capogruppo mandataria era la . Sulla base della suddivisione in Pt_5 periodi e della correlata attribuzione di responsabilità per i mancati conferimenti, il CTU ha ritenuto di poter ridurre di un 25% la responsabilità attribuita alla Stazione appaltante con un ragionamento che alla Corte appare corretto e condivisibile, in quanto coerente con le risultanze degli accertamenti svolti.
V) Il motivo è, pertanto, infondato.
II) SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – La ditta sub-appaltatrice impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, recependo le conclusioni del CTU in ordine alla quantificazione dei danni sofferti, ha ritenuto che la si fosse resa Pt_1 responsabile di una “sospensione illegittima” dei lavori anziché di un “anomalo andamento” degli stessi. sostiene che, sotto il punto di vista pratico, Controparte_6 la distinzione tra “sospensione” e “andamento anomalo” non è di scarso rilievo, giacché
«mentre nelle ipotesi di sospensioni illegittime, l'appaltatore, proprio perché si tratta di sospensioni in qualche modo predefinite, può, sia pure in astratto, ripiegare il cantiere e quindi riutilizzare le proprie risorse nella realizzazione di un'altra commessa, e comunque ottenere quell'utile cui ogni attività imprenditoriale mira. Diversamente, nelle fattispecie, quali quelle in esame, di anomalo andamento dei lavori, il medesimo appaltatore non può,
25 proprio per l'impossibilità di programmare adeguatamente la progressione dei lavori, utilizzare, nelle forzate sospensioni della produzione, la propria forza lavoro e le proprie attrezzature in altra opera, dovendola mantenere comunque a disposizione del cantiere»
(pagg. 23-24 della comparsa di risposta). L'appellante incidentale, quindi, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui nei casi di “andamento anomalo” non si applicano i criteri di quantificazione del danno previsti dall'art. 25 D.M. 145/2000, trovando invece applicazione la percentuale massima indicata dall'art. 34 del d.P.R. 554/1999, ridotta di un terzo. Ciò detto, la ditta rappresenta che, tra i quattro periodi analizzati dal CTU, solo il terzo periodo (i.e. quello dal 14/10/2017 al 22/10/2017) è consistito in un'effettiva sospensione dei lavori, con la conseguenza che «il CTU avrebbe dovuto applicare i criteri di calcolo delle riserve enunciati per la sospensione illegittima solo per questo periodo e non per gli altri ove ha accertato la sussistenza di una ridotta produttività da anomalo andamento dei lavori» (pag. 24 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
I) La censura del presente motivo consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato, nei termini di seguito riportati:
«Si precisa che non può esservi alcun dubbio sul fatto che nel periodo tra il 14.10.2017 ed il 22.10.2017 si sia verificata una sospensione delle attività di conferimento previste dall'appalto in esame dovuta alla sospensione delle operazioni di scavo dell'appalto principale per la pendente approvazione della variante del progetto strutturale del
[...]
e che trattasi quindi di una vera e propria sospensione dell'appalto e del Pt_6 correlato subappalto, ordinata dalla Stazione Appaltante, seppur in modo tardivo e non completamente corrispondente a quanto poi effettivamente avvenuto per le ragioni già esposte al punto C del paragrafo.
3.1.1.2.2 dell'elaborato peritale in prima stesura.
Altrettanto vero è che, come dettagliatamente esposto al punto A del medesimo paragrafo, nel periodo che va dal 9.6.2017 al 30.8.2017 il conferimento delle terre e rocce di scavo, provenienti dal cantiere del , nei siti indicati dall'Autorità Portuale anziché Parte_6 nel sito di Sarbia, abbia prodotto nel periodo preso a riferimento effetti, assimilabili a quelli di una sospensione totale dal punto di vista dei danni subiti dal Subappaltatore e dall'Appaltatore. In questo contesto, le comunicazioni programmatorie del DE, nonché
RUP, all'Appaltatore che si sono succedute dalla consegna fino al 19.7.2017, dal punto di vista degli effetti prodotti, quand'anche sufficientemente precise e tempestive, possono essere assimilate a comunicazioni di sospensione, seppur irritualmente gestiste, senza la predisposizione di apposito verbale, come previsto dai disposti dell'art. 107 c. 1 del nuovo
26 Codice (o in precedenza dall'art. 158 c. 3 per appalti di lavori e dall'art. 308 c. 4 per appalti di servizi del vecchio Regolamento abrogato dal nuovo Codice). Si conferma e si ribadisce pertanto che le già menzionate comunicazioni programmatorie, dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore e da questo al Subappaltatore, là dove risultino tempestive e sufficientemente precise, assumano di fatto, per il loro effetto, la valenza di sospensioni dell'appalto, non previste contrattualmente ed illegittime secondo le norme vigenti pro tempore.
Si fa altresì osservare che coerentemente con questa disamina, in assenza di specifiche disposizione normative vigenti pro tempore, lo scrivente, nel quantificare i danni subiti dall'Appaltatore e dal Subappaltatore, ha ritenuto opportuno in fase di prima stesura e ritiene tuttora:
- riferirsi alle disposizioni delle previgenti norme di legge, a cui peraltro fanno costante- mente riferimento sia la documentazione posta a base di gara che il contratto di appalto stesso, ed in particolare all'art. 160 c. 2 del vecchio Regolamento, le cui disposizioni sono state poi riconfermate anche dall'Art. 10 c. 2 per gli appalti di lavori e dall'art. 23 c. 2 per gli appalti di servizi e forniture dal Decreto, oggi vigente, applicando di conseguenza una percentuale pari al 6,5% per le spese generali infruttifere e riconoscendo una lesione dell'utile in misura pari alla sua ritardata percezione;
- riconoscere interamente i danni per mancato ammortamento di macchinari ed attrezzature e per retribuzioni inutilmente corrisposte, là dove le suddette comunicazioni programmatorie della Stazione Appaltante fossero risultate intempestive e/o non sufficientemente precise da consentire all'Appaltatore e al Subappaltatore, di mettere in Parte atto tutte le misure del caso per ridurre gli oneri a carico di spostando mezzi e maestranze in altro cantiere». (pagg. 5 e s. della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte nella relazione di CTU)
II) A prescindere dalla correttezza del ragionamento svolto dal CTU, l'appellante incidentale non spiega neppure quali ulteriori conseguenze dannose sarebbero in concreto ravvisabili in correlazione con il diverso inquadramento giuridico, posto che il CTU ha comunque quantificato i danni subiti dall'appellante incidentale con i criteri indicati, né
l'appellante incidentale ha fornito alcuna prova degli ulteriori danni di cui chiede il risarcimento (in relazione all'asserita impossibilità di riutilizzare le proprie risorse nella realizzazione di un'altra commessa, e comunque di ottenere quell'utile cui ogni attività imprenditoriale mira). Si ricorda che in tema di risarcimento del danno da perdita della chance, che chiede il risarcimento è tenuto “a provare - anche mediante presunzioni o
27 secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale” (Cass. Sez. L., 27/04/2025, n.
11058, Rv. 675254 - 01).
III) Il motivo è, pertanto, infondato.
3) TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – La società denuncia P_
l'irritualità e l'inammissibilità delle conclusioni della CTU laddove il perito ha riconosciuto l'avvenuta rinuncia di alla riserva 3d in quanto non iscritta nel registro di CP_2 contabilità. Al riguardo, viene dedotto che: 1) «la decadenza dalle pretese creditorie sottese alla riserva è un'eccezione in senso stretto rilevabile soltanto dall'Amministrazione
Committente e non di ufficio (e tantomeno dal CTU!)»; 2) «parte convenuta non ha mai sollevato eccezioni e/o rilievi in ordine alla formalizzazione delle riserve e pertanto non può non rilevarsi la palese illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ascritto alla sola
[...]
la responsabilità connessa alla riserva 3 d imponendosi invece una condanna in CP_2 solido» (pag. 25 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
I) La censura del presente motivo consiste nella reiterazione delle osservazioni del CT di parte, alle quali il CTU ha puntualmente replicato, nei termini di seguito riportati:
«I danni di cui alla riserva n. 3d, come del resto quelli delle precedenti riserve 3a, 3b e 3c,
Parte sono imputabili ad nella misura del 75%, essendo il restante 25% dovuto ad una sopravvenienza per fatto del terzo che non dà diritto all'appaltatore ed al subappaltatore ad alcun risarcimento, per le considerazioni già ampiamente illustrate a pag. 114 e seguenti della relazione in prima stesura. In merito ai danni di cui alla riserva n. 3d, si ribadisce e conferma quanto già segnalato nella prima stesura e precisamente che, pur
Parte sussistendo la sopra detta parziale responsabilità di (75%), è necessario tener conto, per il loro risarcimento, del comportamento tenuto dalla , comportamento CP_2 che si configura, sotto il profilo formale e rituale, come una sua rinuncia a tale riserva nei
Parte confronti di in quanto sulla base della cospicua documentazione analizzata, non
Parte risulta che abbia mai trasmesso ad la riserva n. 3d esplicata dal CP_2
Subappaltatore, neppure in data 14.1.2020 quando avrebbe potuto iscriverla sul registro di contabilità … Si fa altresì osservare che , ben conscia delle implicazioni CP_2 che, ai sensi del sopra richiamato art. 190, ha il non riportare l'esplicazione delle riserve sul registro di contabilità, precisa anche come le ragioni di un irrituale invio dell'iscrizione ed esplicazione delle riserve a mezzo PEC siano da ricercarsi nella negligenza della
Stazione Appaltante e come il registro di contabilità abbia costituito primo atto dell'appalto
28 idoneo a ricevere le proprie riserve, in ottemperanza all'art. 191 c.21 del vecchio
Regolamento».
(pag. 7 della risposta alle osservazioni dei CCTT di parte nella relazione di CTU)
III) E' chiaro, pertanto, che non si tratta di far valere la rinuncia che costituisce oggetto di eccezione in senso stretto e non rilevabile d'ufficio, ma di tenere conto del comportamento di alla quale viene in via esclusiva ritenuto imputabile il danno in CP_2 questione.
IV) MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – L'appellante incidentale si duole CP_7 dell'omessa pronuncia in ordine alla richiesta, formulata fin dall'atto introduttivo, di corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate a titolo di riserve
(risarcimento del danno). A sostegno della censura, la ditta sub-appaltatrice rammenta che il credito risarcitorio è un credito di valore, la cui funzione è quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso una somma di denaro per equivalente, che può essere liquidata «con la tecnica degli interessi legali, devalutando l'importo dovuto alla data dell'evento e poi calcolando gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione» (pag. 26 della comparsa di risposta).
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo è fondato in quanto “Il risarcimento del danno da illecito aquiliano integra un debito di valore sicché, ove il giudice di merito abbia riconosciuto sulla somma capitale dovuta al danneggiato e liquidata nella sentenza di primo grado gli interessi compensativi al tasso legale, gli interessi per l'ulteriore danno da mancata tempestiva disponibilità dell'equivalente monetario del pregiudizio patito decorrono non dalla pubblicazione della decisione, ma dai singoli momenti nei quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio” (Cass. Sez. 3, 15/06/2016, n. 12288, Rv. 640256 - 01). V. anche, sia pur in tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proprio in quanto costituente debito di valore, Cass. Sez. 2, 19/01/2022, n. 1627, Rv. 663638 – 01:
“L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”.
SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA Controparte_2
29 i) PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE – “IMPUGNAZIONE DEL CAPO B DEL
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA E DELLA RELATIVA MOTIVAZIONE”. censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, Controparte_2 recependo le conclusioni del CTU in ordine ai danni connessi alla riserva 3d, ha affermato che «per il loro risarcimento si debba tener conto del comportamento tenuto dalla
[...]
in relazione a tale riserva, comportamento che si configura, sotto il profilo CP_2
Parte formale e rituale, come una sorta di rinuncia a tale riserva nei confronti di (…) ciò comporta quindi che tali danni, nella misura (75%) in cui essi siano risarcibili al
Subappaltatore, pur non essendo imputabili ad una diretta responsabilità della
[...]
, debbano comunque considerarsi ad essa addebitabili, vista la sua sopra detta CP_2 rinuncia al riguardo nei confronti di , in relazione a tale ultima riserva giova Pt_1 Parte_9
Parte precisare che la ha inoltrato con ritardo la riserva 3d all (era Controparte_2 già stata esperita azione giudiziale da parte della ), rinunciando di fatto a P_
Parte farla valere nei confronti di (pagg.
9-10 della sentenza appellata).
La ditta appaltatrice, in via principale, deduce che: a) «la società avrebbe P_ dovuto rinunciare a tutte le domande svolte nei confronti della , e questo in CP_2 forza dell'intervenuto adempimento dell'atto di transazione intercorso tra le parti (doc. 2)»;
b) «la fattura oggetto della transazione è stata pagata alla direttamente dall P_ [...]
e, dunque, l'attrice in primo grado avrebbe dovuto conseguentemente rinunciare Pt_1
a tutte le domande proposte nei confronti della »; c) «si tratta di un fatto CP_2 sopravvenuto al giudizio di primo grado e idoneo a vedere riformata la sentenza in punto di condanna della poiché l'eventuale credito riconosciuto in sede di Controparte_2 giudizio è stato transato dalle parti alle condizioni successivamente verificatesi» (pag. 7 della comparsa di risposta).
L'appellante incidentale, quindi, in via subordinata, sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto condannare la ditta appaltatrice a titolo di responsabilità extracontrattuale, poiché:
i) tra la e la società intercorreva un contratto di subappalto;
ii) CP_2 P_
«dunque, la doveva, al più, essere chiamata a rispondere a titolo di CP_2 inadempimento contrattuale, domanda questa che, tuttavia, non è stata svolta da P_
; iii) quest'ultima non ha comunque allegato il fatto illecito da cui deriverebbe la
[...] responsabilità aquiliana della ditta appaltatrice;
iv) «da una corretta lettura della perizia tecnica d'ufficio si evince che la ha sempre iscritto riserve legittima e CP_2 tempestive. Pertanto, nessun fatto illecito può rinvenirsi nella condotta della società che, in realtà, aveva ed ha tutto l'interesse ad iscrivere le riserve in parola poiché, come noto, si
30 tratta di somme dovute all'appaltatore (e, solo in via eventuale, al subappaltatore). Il contratto di subappalto eventualmente stipulato dall'appaltatore rimane un rapporto autonomo ed estraneo alle vicende dell'appalto principale, con la naturale conseguenza che le riserve iscritte dalla altro non sono che danni subiti dalla medesima CP_2
(pagg.
8-9 della comparsa di risposta); v) la non ha CP_2 P_ neppure dimostrato l'esistenza degli altri presupposti della responsabilità aquiliana (nesso di causalità, danno ingiusto ed elemento soggettivo).
eccepisce la tardività dell'appello incidentale in quanto, Controparte_1
«nell'atto di citazione in appello notificato da parte dell'appellante l'udienza di Pt_1 comparizione era stata fissata per il giorno 20/07/2024 ed è stata successivamente differita al 24/07/2024 mentre si è costituita in giudizio solo in data CP_2
22/07/2024 quindi due giorni prima dell'udienza. Ne discende la decadenza di
[...]
dal potere di interporre appello incidentale». CP_2
La ditta sub-appaltatrice, inoltre, sostiene che l'appello incidentale si ponga in violazione con l'accordo transattivo menzionato dalla stessa a sostegno della CP_2 propria censura, atteso che quest'ultima «si era impegnata a non costituirsi ed a non contestare le domande giudiziali di ». La società invece, non si era P_ P_ impegnata a rinunciare alle domande ma solo a non agire in executivis contro
[...]
(pag. 35 della comparsa conclusionale). CP_2
LA CORTE OSSERVA.
I) L'appello incidentale è ammissibile in quanto con decreto 26/6/2024 l'udienza del
24/7/2025 venne differita dal CI al 11/9/2024, ai sensi dell'art 168 comma 5 c.p.c.: “In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello” (Cass. Sez. 3,
23/05/2025, n. 13838, Rv. 674593 - 01).
II) Nel merito risulta che tra e è stata conclusa una CP_2 P_ transazione alle seguenti condizioni.
31 32 III) Ne risulta che: i) non rinunciava a far valere in giudizio le proprie P_ pretese nei confronti di , ma soltanto ad azionare esecutivamente nei CP_2 confronti di quest'ultima le sentenze di condanna eventualmente ottenute nei suoi confronti all'esito del giudizio cui si riferisce l'accordo (cioè il presente giudizio) sia in primo grado che in appello;
ii) che pertanto insistendo nelle domande nei P_ confronti di non ha violato i termini dell'accordo in questione: iii) quanto ai Parte_4 profili di colpa di le dichiarazioni contenute nell'accordo (con particolare Parte_4 riguardo alla espressa «rinuncia … alla contestazione in fatto e diritto delle domande svolte – anche in via solidale – dalla soc. DOTT: nei di lei Controparte_1 confronti», tali dichiarazioni hanno valenza confessoria;
iii) quanto alla qualificazione giuridica della responsabilità, che secondo sarebbe contrattuale, anziché Parte_4 extracontrattuale come stabilito in sentenza, non si ravvisa l'interesse ad impugnare che
“va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte” (Cass. Sez. 2, 11/12/2020, n. 28307, Rv. 659838 - 01), utilità nel caso concreto insussistente in quanto nessun vantaggio concretamente apprezzabile deriverebbe alla parte appellante incidentale dalla diversa qualificazione giuridica della responsabilità accertata nei suoi confronti dalla sentenza impugnata.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO PRINCIPALE E
L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA DEVONO ESSERE P_
ACCOLTI ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI, MENTRE, RITENUTANE
L'INFONDATEZZA, L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA DEVE CP_2
ESSERE RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per quanto attiene ai rapporti tra l'appellante principale Pt_1
e l'appellante incidentale stante la reciproca soccombenza, Controparte_1 devono pertanto essere integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado
33 di giudizio. per quanto attiene ai rapporti tra l'appellante incidentale e Parte_4
l'appellante incidentale in relazione ai rapporti tra le parti, quali Controparte_1 documentati dalla transazione tra le stesse intercorsa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da , in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 07/03/2024 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, revoca la condanna di al Parte_1 pagamento di complessivi € 29.890,00 in favore della società DOTT. Parte_3 per il saldo della fattura n. 29/18;
[...]
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data
[...]
07/03/2024 dal Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, condanna
[...]
al pagamento della rivalutazione sulla somma di € 131.126,32, dal 25/5/2022 Pt_1
(data della relazione di CTU) alla data della sentenza di primo grado, oltre interessi sulla predetta somma dal momento di iscrizione di ciascuna riserva fino al 25/5/20222, oltre interessi sulla somma via via annualmente rivalutata dal 25/5/2022 alla sentenza di primo grado, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla data della sentenza di primo grado al saldo;
3) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
4) conferma nel resto la sentenza appellata;
5) compensa integralmente tra parti le spese del presente grado di giudizio;
6) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione incidentale proposta da Controparte_2
Genova, 23/09/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
34