Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/04/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3327/2024 R.L. promossa da rappresentata e difesa per mandato in atti Parte_1
dall'avv. Sofia Abagnale,
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.6.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 371 2024 00022724 30 000 notificatole il 24 aprile precedente con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 849,31 indebitamente corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione agricola relativamente al periodo 01/2006 -
12/2006 e chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito .
Costituitosi in giudizio l' con varie argomentazioni in fatto ed CP_1
in diritto, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso è fondato e va accolto .
1
una fattispecie d'indebito oggettivo, pertanto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, dovendosi applicare, al caso di specie, il regime di prescrizione ordinaria decennale e dovendosi rilevare che tra il primo atto interruttivo documentato (anno 2011) e la seconda richiesta di restituzione della beneficio in questione (anno 2023) è decorso un termine superiore a quello previsto ex art. 2946 c.c.
Ne deriva che alla data di notifica dell'avviso di addebito 24 aprile
2024 l'indebito richiesto dall' era ormai prescritto. CP_1
Inconferente ai fini del decidere risulta il disconoscimento del rapporto agricolo posto alla base del provvedimento di restituzione, in quanto atto non contenente la richiesta di una somma di danaro, così come l'impugnazione dello stesso da parte della ricorrente.
Parimenti irrilevante ai fini del dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione della somma indebitamente erogata dall è la data in cui è stata accertata dall' a seguito di CP_1 CP_2
accesso ispettivo la nullità del rapporto di lavoro agricolo, trattandosi di impedimento di mero fatto alla richiesta di restituzione, inidoneo ad incidere sulla decorrenza della prescrizione .
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, maggiorate del 30% ai sensi art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
2 1. - dichiara prescritti i crediti portati nell'avviso di CP_1
addebito n. 371 2024 00022724 30 000 e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per tali crediti;
3. - condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
che liquida in complessivi euro 460,00, oltre Parte_1
iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario .
Torre Annunziata, 11.4.2025
Il Giudice
Antonella Paparo
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